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Sentenza 12 agosto 2024
Sentenza 12 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/08/2024, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 592/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 592/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo AMADEI, come da procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA DEL CARMINE 8 – LA SPEZIA
attrice/ricorrente contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta SANTORO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA DE' CONTI 3 – FIRENZE
convenuta
nonché contro
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca CASERTANO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DUCA D'AOSTA 10 – FIRENZE
convenuto
1 CONCLUSIONI
Come precisate con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.:
per la ricorrente:
“In via istruttoria insiste per l'ammissione delle prove dedotte nel ricorso introduttivo e nella propria memoria autorizzata ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ. in data 12 aprile 2023.
Chiede inoltre nuovamente il rinnovo della consulenza tecnica di Ufficio per le ragioni diffusamente esposte nei precedenti atti di causa e nelle note già depositate a firma del consulente di parte attrice,
Dr. . Per_1
Rileva nuovamente in questa sede (a mente di Cass. S.U. 9456/23) la nullità della testimonianza resa dal Dr. all'udienza del 23 dicembre 2023, essendo egli incapace ai sensi art. Testimone_1
246 cod. proc. civ..
Nel merito, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
- verificata la grave responsabilità professionale del dott. e degli altri medici preposti da CP_2 nella causazione dei danni dedotti in lite, accertare e dichiarare Controparte_1 la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra la SI.ra ed Pt_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione del grave e Controparte_1 colpevole inadempimento di quest'ultima;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- per i titoli in premessa meglio specificati, solidalmente al Dott. e per gli errori dallo CP_2 stesso compiuti - a risarcire i danni conseguenti, patrimoniali e non, come risulteranno dovuti all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al pagamento delle somme necessarie per porre rimedio agli errori dal professionista compiuti, come risulteranno dovuti all'esito dell'espletanda istruttoria;
- condannare altresì in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore - per i titoli in premessa meglio specificati, ed in ragione degli errori compiuti dagli altri ausiliari intervenuti nell'esecuzione degli interventi dedotti in lite - a risarcire i danni conseguenti, patrimoniali e non, come risulteranno dovuti all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al pagamento delle somme necessarie per porre rimedio, come risulteranno dovuti all'esito dell'espletanda istruttoria;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione delle somme corrisposte dalla ricorrente per interventi mai eseguiti o comunque non eseguiti conformemente ai migliori canoni della scienza medica, pari ad euro 11.400,00, ovvero altra somma maggiore o minore meglio visa all'esito dell'espletanda istruttoria. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
Vinti compensi e spese di lite”.
CP_ Per la convenuta :
“Piaccia all'ill.mo Tribunale della Spezia, Giudice Dott. Romano, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione reietta, anche in via riconvenzionale:
- in tesi: accertato che niente è dovuto alla ricorrente a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali CP e di restituzione dei compensi corrisposti ad con la sola eccezione di € 1.955,00 pari al costo
2 della protesi provvisoria superiore riconosciuta dai CTU come non idonea ed accertato che la
GN è all'attualità debitrice di di € Parte_1 Parte_2
5.914,00, condannare la GN al pagamento della somma di € 3.959,00 già al Parte_1 netto della predetta somma di € 1.955,00 pari al costo della protesi provvisoria superiore da riconoscere in restituzione alla ricorrente;
- in ipotesi denegata ed impugnata (cfr. par. 9), condannare alla Controparte_1 restituzione in favore della ricorrente di € 2.541,00 pari alla differenza tra quanto pagato dalla GN (e cioè € 19.394,00 cfr. doc. 10) e la somma convenuta a preventivo al netto di quanto Pt_1 ritenuto non dovuto in sede di CTU [e cioè € 25.308,00 - 8.455,00 (6.500,00 + 1.955,00) = 16.853,00
– cfr. docc. 8 e 10 e docc. 2 e 7 del fascicolo avversario].
- In ogni caso, per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi (cfr. par. 9 della comparsa di costituzione e risposta), con vittoria di onorari e spese di lite e tecniche anche del procedimento ex art. 696bis c.p.c. e con definitivo addebito alla ricorrente delle spese della CTU svolta nel procedimento 1307/2021.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie Controparte_1 formulate con le proprie memorie ex art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 c.p.c. e non accolte dall'ill.mo Giudice
e torna ad opporsi all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per le ragioni già esposte nei propri scritti difensivi”.
Per il convenuto CP_2
“Nel merito: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, chiede che l'Ill.mo Tribunale di
La Spezia rigetti tutte le domande proposte dalla GN nei confronti del Dr. Parte_1
con vittoria di onorari e spese di lite ivi comprese quelle, anche tecniche del Controparte_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo, e con addebito alla ricorrente dei costi della
CTU essendo la stessa risultata soccombente nei confronti del comparente.
In via istruttoria: il Dr. insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie Controparte_2 formulate con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e 3 c.p.c. . e per il rigetto delle istanze istruttorie formulate ex adverso ivi compresa quella di rinnovazione ed integrazione della CTU per le ragioni esposte in memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. e, in subordine, chiede ammettersi il comparente alla controprova richiesta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 25 marzo 2022 (rito successivamente mutato in ordinario), esponeva che, nel settembre Parte_1
2015, a seguito di infortunio domestico, si era rivolta all'unità locale della Spezia di Controparte_1
Ivi la ricorrente era stata visitata dal dott. il quale, non ritenendo Controparte_2 più possibile il ripristino della situazione ante sinistro, aveva proposto due scelte terapeutiche alternative, consistenti in una protesi rimovibile o nella realizzazione di impianti endossei supportanti protesi fisse. La paziente, su consiglio del sceglieva tale ultima soluzione, senza CP_2 sapere i rischi cui sarebbe andata incontro.
3 Il professionista procedeva quindi alla rimozione della protesi superiore e di dieci elementi dentari ancora presenti nell'arcata inferiore, con applicazione di protesi provvisorie superiori ed inferiori. Seguivano ulteriori cure ed interventi, meglio descritti in ricorso e nella relazione medica di parte allo stesso allegata, a seguito dei quali la paziente continuava a lamentare fastidi, dolori e distacchi delle protesi, sino a quando, a gennaio 2020, si interrompeva il rapporto tra la parti, non essendo stata la struttura in grado di approntare una protesi definitiva a regola d'arte. Ciò premesso, la ricorrente lamentava gravi e colpevoli errori nella diagnosi, nella scelta terapeutica e nell'esecuzione degli interventi, da cui derivavano:
- Menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 12%, riconducibile all'estrazione di undici elementi dentari ed alla perdita di vitalità di altri tre;
- Conseguente periodo di malattia di giorni 60;
- Spese stimate per ridurre il danno pari ad euro 8.500,00;
- Sproporzione del compenso corrisposto alla struttura convenuta (pari ad euro
19.400,00), risultando il valore degli interventi eseguiti pari ad euro 8.000,00. Sulla scorta di tali doglianze, promuoveva procedimento ex art. 696 bis Pt_1
c.p.c., ancora in corso al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio di merito. Concludeva quindi per l'accertamento della grave responsabilità professionale del dott. e degli altri medici preposti da nella CP_2 Controparte_1 causazione dei danni lamentati, con conseguente risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale intercorso e con condanna in solido della struttura e del medico al risarcimento di tutti i danni cagionati, comprensivi delle spese per porre rimedio agli errori commessi, oltre alla condanna della struttura alla restituzione delle somme corrisposte per interventi mai eseguiti o comunque non conformi ai canoni della scienza medica.
ritualmente intimato, si costituiva in giudizio osservando Controparte_2 come il collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nella relazione depositata nelle more tra il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e la notifica dello stesso, avesse accertato l'assoluta correttezza dell'operato del professionista, tanto nella fase della diagnosi e dell'elaborazione delle scelte terapeutiche, quanto nella loro esecuzione, con conseguente assenza di responsabilità professionale del convenuto sotto ogni possibile profilo. Concludeva quindi per il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali e tecniche del procedimento per ATP e del giudizio di merito, oltre alla condanna della predetta ex art. 96 c.p.c., per avere coltivato una lite temeraria anche dopo il deposito della perizia che aveva escluso ogni responsabilità del professionista. si costituiva in giudizio richiamando Controparte_1 parimenti le conclusioni della CTU depositata nelle more, che escludeva la sussistenza e risarcibilità dei danni non patrimoniali ex adverso lamentati. Quanto all'accertamento peritale relativo alla non corretta esecuzione e posizionamento della protesi provvisoria all'arcata superiore, evidenziava come i CTU 4 avessero erroneamente quantificato le spese relative a tale manufatto in euro 3.300,00, sommando i costi del provvisorio armato e del provvisorio estetico, mentre solo il provvisorio estetico era stato conteggiato, essendo stato il primo sostituito in garanzia, mettendo quindi in conto alla cliente solo il secondo lavoro, di valore pari ad euro 1.955,00 (somma che la struttura si dichiarava disponibile a riconoscere alla paziente). La mancata installazione della protesi definitiva era invece da imputare alla stessa ricorrente, che ne aveva richiesto lo smontaggio per asserite motivazioni puramente estetiche, con conseguente debenza del relativo importo. Peraltro, il costo di tale protesi, convenzionalmente pattuito tra le parti, ammontava (non ad euro 9.000,00, come stimato discrezionalmente in sede di CTU, bensì) ad euro 6.500,00, come emergerebbe dal preventivo versato in atti. Ciò premesso, la struttura convenuta, sul presupposto che la paziente, a fronte di un preventivo complessivo di euro 25.308,00, avesse corrisposto solamente la minor somma di euro 19.394,00, evidenziava come la ricorrente fosse ancora debitrice della somma di euro 5.914,00, al netto del valore della protesi provvisoria superiore (euro 1.955,00). Concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree, con condanna della ricorrente, in via riconvenzionale, al pagamento della somma di euro 3.959,00, già detratto il costo della protesi provvisoria superiore;
in subordine, chiedeva limitarsi la propria condanna alla restituzione della somma di euro 2.541,00, pari alla differenza tra quanto pagato dalla ricorrente e la somma convenuta a preventivo al netto di quanto ritenuto non dovuto in sede di CTU.
Le domande attoree sono parzialmente fondate, nei limiti che si vanno ad esporre. Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. esperito ante causam, il Collegio peritale, esaminata la vicenda clinica della ricorrente, ha osservato quanto segue:
“Il piano di trattamento proposto alla perizianda, così come è possibile desumere dal preventivo, comprendeva prestazioni interessanti varie aree dell'odontoiatria: endodonzia, chirurgia estrattiva, protesi fissa e implantologia. Per quel che riguarda il trattamento intrapreso per la riabilitazione dell'arcata dentaria inferiore, trattasi di una riabilitazione implanto-protesica. Le indicazioni elettive all'utilizzo della terapia implantare sono: instabilità e/o mancanza di ritenzione di una protesi mobile, instabilità e/o mancanza di ritenzione di una protesi rimovibile;
disagio psicologico associato alla condizione di portatore di protesi rimovibile;
riabilitazione fissa di edentulie parziali, riabilitazione fissa di edentulie parziali intercalate da più elementi, sostituzione di uno o più elementi dentali compromessi, sostituzione di uno o più elementi dentali in presenza di denti contigui sani, sostituzione di uno o più elementi dentali contigui a pilastri protesici inaffidabili, riabilitazione fissa dell'intera arcata. D'altro canto, le controindicazioni sono rappresentate da: condizioni sistemiche del paziente che costituiscono un impedimento assoluto a ogni tipo di proceduta chirurgica orale e una crescita scheletrica non completata.
In caso di edentulia mandibolare, con grave atrofia ossea nei settori laterali, è possibile l'utilizzo di una tipologia di protesi fissa sostenuta da 4/6 impianti in regione 5 foraminale, definita “Toronto bridge”, attraverso un protocollo clinico che, nel tempo, è stato ampiamente validato scientificamente grazie a follow-up ormai pluridecennali.
Questo sistema riabilitativo, seppur caratterizzato da elevate percentuali di successo a lungo termine, pone comunque alcune problematiche, sia dal punto di vista estetico, con visibilità dei pilastri metallici, sia dal punto di vista fonetico, a causa della presenza di ampi spazi per la detersione;
tali problematiche, tuttavia, risultano comuni e – normalmente – sono riportate nel consenso informato. Nel caso in esame, in considerazione dell'edentulia già presente nei settori laterali della mandibola, dello stato di compromissione parodontale della maggior parte degli elementi dentali naturali ancora presenti in arcata, nonché della volontà della paziente di avere una protesi fissa, la proposta riabilitativa implanto-protesica risulta essere conforme alle Linee Guida in uso all'epoca dei fatti. In particolare, il protocollo chirurgico utilizzato per la sostituzione implanto-protesica dell'arcata inferiore, caratterizzato dall'inserimento di 4 impianti interforaminali e Toronto Bridge, è conforme e coerente con i protocolli medici dell'epoca dei fatti: infatti, nel 2015 i protocolli basati sui principi del carico immediato, vale a dire un impianto che viene sottoposto alle forza masticatorie già il giorno stesso del suo inserimento o – comunque – nei giorni immediatamente successivi, erano ancora oggetto di intensa attività di ricerca al fine di convalidarne l'efficacia clinica e individuare dei protocolli applicativi definitivi. Per quel che riguarda, poi, il percorso di riabilitazione proposto e intrapreso per l'arcata superiore, trattasi di una riabilitazione implanto-protesica mista su impianti e denti naturali. In linea generale, per l'intera realizzazione di manufatti protesici fissi risulta essere necessaria la presenza di pilastri naturali idonei per qualità e prognosi. Altresì, il ricorso a protesi fisse può essere indicato anche nell'ambito di un trattamento restaurativo che comporti l'utilizzo di impianti. Nel caso concreto, si ritiene che l'inserimento degli impianti nel primo quadrante, cioè all'emiarcata superiore destra, a supporto di una protesi fissa definitiva di tipo misto fosse conforme ai protocolli terapeutici dell'epoca. Per tale trattamento, era utilizzato un protocollo di carico immediato che, per l'epoca dei fatti, risulta essere progressivo, poiché ancora oggetto di approfondimenti scientifici. In merito alle fasi successive all'inserimento degli impianti, vale a dire le fasi protesiche propriamente dette che avrebbero dovuto portare al confezionamento del manufatto protesico definitivo, appare necessario fare qualche preliminare considerazione. Un adeguato piano di trattamento terapeutico protesico può essere suddiviso in varie fasi, ognuna derivante dalla precedente: diagnosi, terapia d'emergenza, piano di trattamento iniziale, igiene orale e terapia causale, estrazioni e/o provvisori, trattamenti endodontici, chirurgia parodontale, preparazione definitiva e ribasatura provvisori, prove di laboratorio e, infine, cementazione provvisoria/definitiva. Dall'esame obiettivo della perizianda, eseguito in data 08/04/2022 in sede di operazioni peritali, si evince come la riabilitazione protesica all'arcata superiore non sia stata portata a termine, ma risulti essersi fermata alla fase di protesizzazione 6 provvisoria, fase di per sé fondamentale per il buon successo della protesi definitiva: infatti, nelle riabilitazioni protesiche fisse, il provvisorio svolge un ruolo essenziale poiché consente di analizzare e testare la funzione, l'estetica, la fonetica e l'integrazione biologica del restauro ed il consenso da parte del paziente prima di procedere al lavoro protesico definitivo. Gli elementi protesici provvisori, oltre a essere protettivi per la dentina, permettono anche di mantenere la posizione dei monconi preparati, di mantenere e migliorare la salute parodontale, di sostituire i denti mancanti o modificare la forma e funzione dei denti presenti, di rispristinare una stabilità occlusale ideale e un'idonea dimensione verticale. Per tali ragioni, gli elementi protesici provvisori sono da considerarsi, quando ben costruiti, adattati e funzionalizzati alla bocca del singolo paziente, una valida prova del manufatto protesico definitivo. Il provvisorio deve presentare un buon adattamento e una buona chiusura marginale, margini precisi e lucidati, un corretto disegno degli elementi intermedi e adeguati spazi interprossimali per favorire l'igiene orale e la salute parodontale;
la resistenza alla frattura e alla decementazione durante la normale funzione masticatoria, la resistenza all'abrasione e la stabilità occlusale sono caratteristiche necessarie per consentire la permanenza del cavo orale per un lungo periodo. Dall'esame obiettivo effettuato in sede di visita medico-legale è emerso come i provvisori che la perizianda indossava al momento della visita non rispondono ai suddetti criteri di base e, da quanto riferito dalla perizianda circa i ripetuti distacchi
e rotture, con ogni probabilità non li hanno mai avuti. Si precisa, tuttavia, che la mancanza del posizionamento della protesi fissa definitiva all'arcata superiore sia imputabile alla perizianda: la stessa, infatti, raccontava che non era rimasta soddisfatta dell'estetica di tale manufatto e, pertanto, aveva chiesto che le fosse rimosso e riposizionata nuovamente la protesi provvisoria. Attualmente, pertanto, non risulta possibile valutare la corretta realizzazione e l'adeguato posizionamento della protesi fissa definitiva all'arcata superiore Per quel che riguarda, altresì, il trattamento endodontico di alcuni monconi protesici, come definito dalle linee guida, non vi sono assolute indicazioni o controindicazioni;
le raccomandazioni ministeriali in merito alle indicazioni al trattamento endodontico del 2014 riportano:
- denti permanenti caratterizzati da una polpa che potrebbe essere compromessa durante l'intervento (es. denti utilizzati come pilastri protesici, mal posizione dei denti, inserimento di un perno, rizectomia, rizotomia);
- denti permanenti caratterizzati da una polpa che sarebbe compromessa in seguito a interventi successivi. Dalla solo OPT, non essendo un esame 3D, è difficile stabilire il rischio di esposizione pulpare;
bisogna considerare, inoltre, che l'indicazione alla devitalizzazione deriva anche dalla pianificazione in fase di ceratura diagnostica a fini estetici. Per tali considerazioni, dunque, non risulta essere criticabile l'approccio utilizzato nel caso concreto con devitalizzazione di alcuni elementi dentari (2.3, 2.5, 2.6)”.
7 Il Collegio peritale ribadiva quindi che “In considerazione del desiderio della perizianda di avere una riabilitazione totale di tipo fisso e dello stato di salute degli elementi dentali dell'arcata inferiore (la maggior parte dei quali con tessuto di sostegno parzialmente compromesso, seppur valutabile solo tramite OPT che non è l'esame di elezione per la valutazione parodontale) il piano terapeutico proposto e poi attuato è da ritenersi corretto. Un piano di cure alternativo per l'arcata inferiore, che non avesse previsto nessuna estrazione degli elementi dentali, sarebbe stato impossibile. Un'alternativa possibile sarebbe stata, previa estrazione di almeno gli elementi 3.4 e 4.5 ed eventuale terapia parodontale causale, l'applicazione di una protesi scheletrata con ganci fusi ancorati agli elementi distali restanti;
tuttavia, si sottolinea come la durata di tale manufatto e, soprattutto, degli elementi di supporto è estremamente variabile, imprevedibile e dipendente anche dal mantenimento dell'igiene orale domiciliare. Pertanto, tale soluzione non avrebbe soddisfatto il desiderio della paziente di avere una riabilitazione completa di tipo fisso”. Sulla scorta di tali premesse, i CTU concludevano ritenendo che “Per quanto fino a qui esposto, non si ravvisa la sussistenza di alcun profilo di responsabilità in capo al Dott. Controparte_2
Come precedentemente scritto, le proposte terapeutiche dapprima proposte e successivamente attuate sulla SI.ra risultano essere adeguate al caso Parte_1 concreto e alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali in vigore all'epoca dei fatti.
Pertanto, non sussiste la presenza di un danno biologico correlato a responsabilità professionale. Nel caso concreto, il danno biologico era preesistente rispetto agli interventi attuati dagli operatori di , poiché a seguito del trauma Controparte_1 accidentale avvenuto nel settembre 2015 la p. andava incontro alla rottura una protesi dentaria dell'emiarcata superiore destra, applicata nel 1982: il trattamento terapeutico attuato sulla SI.ra pertanto, era volto ad emendare tale danno. Pt_1
Al momento della visita specialistica e medico-legale, la SI.ra risultava essere Pt_1 ancora portatrice di protesi provvisoria all'arcata superiore. Si precisa come tale condizione sia ascrivibile a una decisione della perizianda stessa, in quanto, non soddisfatta del risultato - principalmente dal punto di vista estetico - della protesi definitiva, richiedeva agli operatori di di rimuoverla e Controparte_1 riposizionare il provvisorio. Tale protesi provvisoria, tuttavia, non risulta avere le caratteristiche che permettono di definirla come un buon manufatto: all'esame obiettivo si evidenziavano estetica scarsa, zone di sotto e sovra contorni protesici in corrispondenza della maggior parte degli elementi naturali rispetto alla preparazione protesica, insufficienza degli spazi interdentali per una buona detergibilità, scarsa chiusura marginale e, al sondaggio, presenza di sanguinamento. Pertanto, è possibile rilevare un'errata realizzazione di tale manufatto da parte dell'odontotecnico, nonché un errato posizionamento dello stesso da parte dei clinici
8 di dei quali, tuttavia, non è noto il nominativo data Controparte_1
l'assenza di documentazione medica agli atti”. In ordine alle richieste risarcitorie della ricorrente, il Collegio peritale osservava che “Non emergendo elementi di responsabilità sanitaria, né un danno biologico ad essa correlato, le spese sostenute dalla SI.ra nel corso del proprio iter clinico Pt_1 non risultano essere oggetto di risarcimento. Allo stesso modo, in considerazione dell'appropriatezza delle cure prestate alla perizianda, anche eventuali future spese non sono risarcibili, poiché non derivanti dal trattamento prestato alla SI.ra Pt_1
D'altro canto, per il riconoscimento di un'errata realizzazione della protesi provvisoria dell'arcata dentale superiore, si ritiene possa essere adeguato il risarcimento delle spese relative a tale manufatto;
a preventivo vi erano 2 protesi provvisorie e non si comprende se siano state realizzate entrambe. […] Non risulta invece possibile esprimersi circa la corretta o meno realizzazione della protesi definitiva;
tuttavia, in considerazione del non posizionamento della stessa (fatta repentinamente rimuovere dalla p. perché non soddisfatta della resa estetica), si ritiene comunque ammissibile che la p. non debba saldare la spesa (non ancora sostenuta) per il dispositivo protesico definitivo, considerando anche che lo stesso era difforme alle aspettative estetiche della SI.ra ”. Pt_3
Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni, adeguatamente argomentate e confermate dal Collegio dopo congrue repliche alle osservazioni critiche dei CT di parte, possono essere condivise ed acquisite. Non rilevano in senso contrario le ulteriori censure svolte dalla difesa della ricorrente successivamente al deposito della perizia, atteso che esse ripropongono questioni già affrontate e risolte nel contraddittorio peritale. Deve quindi ribadirsi, con particolare riferimento alla questione relativa all'appropriatezza o meno dell'estrazione dei nove denti inferiori, che tale operazione si era resa necessaria in considerazione della tipologia di intervento richiesto dalla paziente, dal momento che i due elementi dentari compromessi non avrebbero potuto essere utilizzati come supporto protesico, mentre i sette elementi dentali rimanenti all'arcata inferiore non sarebbero stati comunque sufficienti a supportare un lavoro protesico fisso esteso anche ai settori posteriori. Si consideri inoltre che, come parimenti evidenziato dal Collegio peritale, un piano di cure alternativo per l'arcata inferiore, che non avesse previsto nessuna estrazione degli elementi dentali, sarebbe stato impossibile. L'accertata insussistenza di profili di responsabilità in capo al dott.
[...] determina pertanto il rigetto delle domande risarcitorie svolte dalla CP_2 ricorrente nei suoi confronti (dovendosi peraltro evidenziare che, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, anche un'eventuale incertezza probatoria sul punto giocherebbe a sfavore della ricorrente, onerata di dimostrare la colpa del medico). Quanto alla posizione della struttura convenuta, l'acclarata correttezza dell'operato del professionista determina – parimenti – il rigetto delle domande volte alla risoluzione del contratto, al risarcimento del danno biologico ed al riconoscimento delle spese necessarie al ripristino del preteso pregiudizio.
9 va invece ritenuta responsabile dei difetti di Controparte_1 conformità accertati dal Collegio peritale con riferimento alle protesi provvisorie all'arcata superiore (responsabilità riconosciuta dalla stessa convenuta, che, in comparsa di costituzione, ha dichiarato di non contestare la valutazione di inidoneità della protesi, manifestando la disponibilità a riconoscere alla paziente il relativo valore). Per l'individuazione della parte di prezzo da restituire – ovvero comunque da non computare – alla ricorrente per l'erronea esecuzione della prestazione in esame, i CTU hanno osservato che “per il riconoscimento di un'errata realizzazione della protesi provvisoria dell'arcata dentale superiore, si ritiene possa essere adeguato il risarcimento delle spese relative a tale manufatto;
a preventivo vi erano 2 protesi provvisorie e non si comprende se siano state realizzate entrambe.
Dalla documentazione in atti, tuttavia, non è possibile stabilire una quantificazione precisa di tale spesa, poiché risultano solo essere presenti il preventivo dell'intero lavoro odontoiatrico effettuato, datato 22/09/2015, e alcune fatture con varia datazione e differenti importi che, come descrizione, riportano genericamente
“Acconto per spese odontoiatriche”. Sulla base dei prezzi medi di mercato, in considerazione delle voci presenti nel preventivo di spese del 22/09/2015, è ipotizzabile una spesa per la protesi provvisoria dell'arcata superiore pari a 3300,00 euro circa, considerando una spesa per il provvisorio armato pari a 1500,00 euro e per il provvisorio estetico pari a 1800,00 euro”. La ricorrente ha quindi richiesto la restituzione dell'intero importo indicato in CTU, sostenendo di avere pagato sia il provvisorio estetico che quello armato, siccome entrambi previsti nel preventivo fin dagli inizi della cura. IRIS, per contro, sostiene di avere sostituito “in garanzia” il primo provvisorio armato, del quale la ricorrente si era dichiarata insoddisfatta, facendo realizzare una nuova protesi provvisoria estetica e mettendole in conto esclusivamente questo secondo lavoro. Stante la divergenza delle allegazioni sul punto, la causa è stata istruita mediante escussione di testimoni (un'assistente alla poltrona ed un dentista collaboratore della clinica), i quali hanno entrambi confermato che la prima protesi non era stata messa in conto, ma, viste le lamentele della cliente, era stata sostituita gratuitamente mettendole in conto solamente il secondo provvisorio estetico. Non si ravvisano motivi per dubitare dell'attendibilità di quanto dichiarato in parte qua dai testi indicati dalla convenuta, anche in considerazione del fatto che, essendo il provvisorio armato ed il provvisorio estetico due protesi alternative, è verosimile che – come sostenuto dalla struttura resistente – fossero stati entrambi inseriti nel preventivo solamente dopo la richiesta della paziente di sostituire il primo con il secondo, e che quindi solo quest'ultimo fosse stato considerato ai fini del computo del prezzo finale. Né assume rilievo dirimente l'eccezione di nullità della testimonianza resa da
[...]
, essendo state le medesime circostanze confermate anche dalla teste Tes_1
. Testimone_2
10 Con riferimento all'intervento in esame, va Controparte_1 pertanto dichiarata tenuta a restituire alla ricorrente la somma di euro 1.955,00
(trattandosi di importo che, anche se indicato in un preventivo del quale – come si vedrà meglio in seguito – non può tenersi conto ai fini della decisione, appare comunque più vantaggioso per la paziente rispetto al minore importo di euro 1.800,00 indicato dai CTU). Quanto al posizionamento della protesi fissa definitiva all'arcata superiore, la ricorrente sostiene che, a seguito di tale intervento, si erano manifestate difficoltà fonetiche e di masticazione, oltre che importanti disagi estetici, con conseguente decisione di riapplicare la protesi provvisoria. La struttura convenuta afferma invece che la rimozione della protesi definitiva, comunque approntata a regola d'arte, fosse dipesa da mere motivazioni estetiche, per cui, difettando la prova di una non corretta realizzazione della stessa, non vi sarebbe alcun motivo per non pagare il relativo corrispettivo. Al riguardo, il Collegio peritale si è dichiarato non in grado di esprimersi circa la corretta o meno realizzazione della protesi, siccome non più presente al momento della visita della perizianda. Anche sul punto sono stati quindi escussi i testimoni indicati dalle parti e, dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta, è emerso quanto segue:
- I testi e (ex collaboratori della ricorrente) hanno Tes_3 Tes_4 entrambi dichiarato che la protesi definitiva, oltre a disagi di natura estetica, aveva causato alla paziente anche problemi nel parlare e nella masticazione;
- I testi e (collaboratori della struttura) hanno invece Tes_2 Tes_1 affermato che, con riferimento alla protesi definitiva superiore, l'attrice aveva manifestato solamente problemi estetici. A fronte di tali contrapposte risultanze, si ritiene maggiormente attendibile quanto dichiarato dai testimoni indicati da parte ricorrente, considerato che, verosimilmente, la protesi definitiva – applicata a settembre 2018, dunque in epoca antecedente alle problematiche riportate dai testi – doveva essere affetta dai medesimi vizi rilevati con riferimento alle protesi provvisorie, pacificamente non eseguite né installate a regola d'arte (dovendosi rammentare, in proposito, che, come evidenziato dai CTU, “gli elementi protesici provvisori sono da considerarsi, quando ben costruiti, adattati e funzionalizzati alla bocca del singolo paziente, una valida prova del manufatto protesico definitivo”). D'altronde, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di non avere potuto adempiere per causa non imputabile. Ne consegue che l'incertezza probatoria derivante dalla mancata disponibilità della protesi definitiva al momento dell'accertamento peritale non può che giocare a sfavore della struttura convenuta, onerata di provare l'esatto adempimento della prestazione ex adverso contestata. 11 Anche l'importo pari al prezzo della protesi definitiva va pertanto restituito alla ricorrente, in mancanza di prova della corretta esecuzione ed installazione del manufatto. Per l'individuazione della relativa somma, deve farsi riferimento al prezzo di mercato indicato in CTU (circa 9.000,00 euro, considerando una spesa di 3.500,00 euro per la voce “Lega metallo porcellana” e di 5.500,00 euro per “Lega metallo diretta”), non potendo invece essere preso in considerazione il minore importo (pari ad euro 6.500,00) indicato dalla convenuta, siccome contenuto in un preventivo [all. 8 conv.] primo di data certa e non sottoscritto dalla paziente, dunque inidoneo a provare un accordo tra le parti sulle cifre ivi riportate. Avuto quindi riguardo al credito azionato dalla convenuta in via riconvenzionale (pari ad euro 3.959,00, risultanti dalla differenza tra il prezzo finale pattuito e l'acconto pacificamente corrisposto dalla paziente, al netto del valore del provvisorio estetico) e detratta l'ulteriore somma di euro 9.000,00 di cui alla protesi definitiva, risulta una differenza a favore della ricorrente pari ad euro 5.041,00, con condanna di IRIS alla restituzione del relativo importo, oltre interessi legali dalla data della domanda (trattandosi di ripetizione d'indebito, ex art. 2033 c.c.). Non può invece trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento del danno da lesione del consenso informato. A tale proposito, , in ricorso, ha allegato (invero piuttosto Parte_1 genericamente) di avere scelto la soluzione terapeutica suggerita dal dott. senza sapere i rischi cui sarebbe andata incontro”; CP_2
Successivamente al deposito dell'atto introduttivo, il Collegio peritale incaricato nel procedimento per ATP ha evidenziato che “la documentazione medica in atti risulta essere decisamente scarna, mancando non solo il consenso informato al trattamento, ma anche un piano terapeutico dettagliato e una cartella clinica”. L'assenza del documento relativo al consenso informato appare tuttavia smentita dalle produzioni effettuate nel presente giudizio di merito, avendo il convenuto depositato il foglio di “consenso e accettazione del trattamento CP_2 odontoiatrico e radiologico” sottoscritto dalla ricorrente [v. all. 9 conv.]. Inoltre, lo stesso Collegio peritale ha accertato che “la p. si rivolgeva all'Istituto
[...]
di La Spezia;
in tale sede era sottoposta a visita da parte Controparte_1 del Dott. il quale, non ritenendo eseguibile una riabilitazione Controparte_2 protesica analoga alla precedente, proponeva alla paziente due soluzioni terapeutiche: una riabilitazione fissa o amovibile al quadrante compromesso o, in alternativa, una riabilitazione completa fissa ad entrambe le arcate con il supporto di impianti dentali. La SI.ra inoltre, era sottoposta a valutazione radiologica Pt_1 mediante OPT: La perizianda optava per la seconda soluzione terapeutica, ovvero una riabilitazione completa mista su impianti e denti naturali all'arcata superiore e riabilitazione totale su impianti all'arcata inferiore”. Tale conclusione è stata confermata dai CTU anche a seguito delle osservazioni critiche svolte sul punto dalla CTP della ricorrente. In particolare, a fronte del rilievo per cui la paziente avrebbe scelto la sola soluzione fissa propostale, i periti d'ufficio hanno ribadito che le alternative terapeutiche proposte comprendevano anche una possibile 12 riabilitazione fissa al quadrante superiore, circostanza confermata dalla stessa ricorrente sentita telefonicamente dai CTU.
Detti elementi sarebbero già di per sé in grado di smentire l'allegata violazione del diritto di autodeterminazione della paziente. Ad ogni buon conto, quand'anche si ravvisasse una violazione del consenso informato ai danni della ricorrente, andrebbe comunque considerato che, come accertato dai CTU, non era possibile un piano di cure alternativo che non prevedesse alcuna estrazione degli elementi dentali inferiori, mentre l'unica alternativa possibile, che comportava l'estrazione di due soli elementi, avrebbe posto problemi di durata del manufatto. Pertanto, dovrebbe ritenersi che, quand'anche correttamente informata, la paziente avrebbe comunque optato per l'esecuzione del medesimo intervento, avente minori controindicazioni rispetto alla possibile alternativa, con conseguente insussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno in esame, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale [si veda, in particolare, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023, per cui “se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento”]. Venendo infine alla regolamentazione delle spese di lite (comprensive del procedimento ante causam), quelle tra la ricorrente e la struttura convenuta possono essere compensate per la metà con riferimento al procedimento per ATP, stante l'accertamento parziale delle difformità lamentate dalla paziente. La frazione residua segue la soccombenza della resistente ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della fase di istruzione preventiva (scaglione sino ad euro 52.000,00), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014. Tra gli esborsi del procedimento per ATP, anch'essi posti a carico di in ragione CP_1 della metà, vanno ricomprese le spese per la consulenza di parte della ricorrente (cfr. Cass. 84/2013 e 4357/2003), come documentate in atti [v. ricevuta n. 9120 del 15.6.2020 per euro 2.440,00, in all. 12 ric.]. Le spese del giudizio di merito vanno invece poste a carico integrale di , stante la CP_1 riconosciuta sussistenza di un credito a favore della ricorrente. La relativa liquidazione è effettuata con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014, avuto riguardo – ex art. 5, comma 1, DM n, 55/2014 – al valore della somma riconosciuta alla parte vittoriosa, rientrante nello scaglione sino ad euro 5.200,00. Non ostano a tale conclusione le osservazioni svolte dalla difesa della convenuta con riferimento alla reiezione da parte della ricorrente della proposta avanzata durante il procedimento di ATP, siccome decisamente incongrua rispetto al credito accertato nel presente giudizio di merito. Quanto alle spese tra la ricorrente ed il convenuto il Controparte_2 coinvolgimento del professionista nella fase preparatoria dell'intervento protesico non eseguito a regola d'arte (impronte e riparazioni del manufatto) giustifica la compensazione di 1/3 delle stesse, per entrambe le fasi (ATP e merito). La frazione residua segue la soccombenza della ricorrente nei confronti del professionista ed è liquidata come sopra.
13 Le spese della CTU svolta nel procedimento per ATP, separatamente liquidate, vanno poste, nei rapporti tra le parti, per metà a carico della ricorrente e per metà a carico della struttura convenuta, stante l'accertamento parziale delle responsabilità dedotte, con condanna di a rifondere la ricorrente di quanto dalla stessa CP_1 corrisposto ai periti in misura superiore alla quota (50%) di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accertato l'inadempimento della struttura convenuta per errata realizzazione ed applicazione delle protesi provvisoria e definitiva superiori, dichiara non dovuti ad gli importi relativi a tali prestazioni, pari ad Controparte_1 euro 10.955,00;
2) accertata la debenza di un saldo da parte della ricorrente ed in favore della struttura convenuta pari ad euro 5.914,00 e detratte da detto importo le somme non dovute di cui al punto precedente, condanna Controparte_1
a restituire a la somma di euro 5.041,00, oltre interessi legali Parte_1 dalla data della domanda;
3) respinge le ulteriori domande di parte ricorrente;
4) compensa per metà le spese di lite del procedimento di ATP tra la ricorrente e la struttura convenuta, con condanna di al Controparte_1 pagamento della frazione residua, che liquida in euro 1.387,00 per esborsi ed euro 1.455,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna
[...] al pagamento in favore della ricorrente delle spese di Controparte_1 lite del presente giudizio di merito, che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
5) compensa per 1/3 le spese di lite tra la ricorrente e con Controparte_2 condanna della prima a rifondere il convenuto della frazione residua, che liquida per la fase di ATP in euro 1.940,00, oltre spese generali, IVA e CPA e per il presente giudizio di merito in euro 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
6) pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, per metà a carico della ricorrente e per metà a carico di con condanna della Controparte_1 struttura a restituire alla paziente quanto corrisposto in misura superiore alla quota di sua competenza. La Spezia, 10 agosto 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gabriele Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 592/2022 promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo AMADEI, come da procura allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA DEL CARMINE 8 – LA SPEZIA
attrice/ricorrente contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta SANTORO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA DE' CONTI 3 – FIRENZE
convenuta
nonché contro
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca CASERTANO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DUCA D'AOSTA 10 – FIRENZE
convenuto
1 CONCLUSIONI
Come precisate con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.:
per la ricorrente:
“In via istruttoria insiste per l'ammissione delle prove dedotte nel ricorso introduttivo e nella propria memoria autorizzata ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ. in data 12 aprile 2023.
Chiede inoltre nuovamente il rinnovo della consulenza tecnica di Ufficio per le ragioni diffusamente esposte nei precedenti atti di causa e nelle note già depositate a firma del consulente di parte attrice,
Dr. . Per_1
Rileva nuovamente in questa sede (a mente di Cass. S.U. 9456/23) la nullità della testimonianza resa dal Dr. all'udienza del 23 dicembre 2023, essendo egli incapace ai sensi art. Testimone_1
246 cod. proc. civ..
Nel merito, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
- verificata la grave responsabilità professionale del dott. e degli altri medici preposti da CP_2 nella causazione dei danni dedotti in lite, accertare e dichiarare Controparte_1 la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra la SI.ra ed Pt_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione del grave e Controparte_1 colpevole inadempimento di quest'ultima;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- per i titoli in premessa meglio specificati, solidalmente al Dott. e per gli errori dallo CP_2 stesso compiuti - a risarcire i danni conseguenti, patrimoniali e non, come risulteranno dovuti all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al pagamento delle somme necessarie per porre rimedio agli errori dal professionista compiuti, come risulteranno dovuti all'esito dell'espletanda istruttoria;
- condannare altresì in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore - per i titoli in premessa meglio specificati, ed in ragione degli errori compiuti dagli altri ausiliari intervenuti nell'esecuzione degli interventi dedotti in lite - a risarcire i danni conseguenti, patrimoniali e non, come risulteranno dovuti all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre al pagamento delle somme necessarie per porre rimedio, come risulteranno dovuti all'esito dell'espletanda istruttoria;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla restituzione delle somme corrisposte dalla ricorrente per interventi mai eseguiti o comunque non eseguiti conformemente ai migliori canoni della scienza medica, pari ad euro 11.400,00, ovvero altra somma maggiore o minore meglio visa all'esito dell'espletanda istruttoria. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
Vinti compensi e spese di lite”.
CP_ Per la convenuta :
“Piaccia all'ill.mo Tribunale della Spezia, Giudice Dott. Romano, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione reietta, anche in via riconvenzionale:
- in tesi: accertato che niente è dovuto alla ricorrente a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali CP e di restituzione dei compensi corrisposti ad con la sola eccezione di € 1.955,00 pari al costo
2 della protesi provvisoria superiore riconosciuta dai CTU come non idonea ed accertato che la
GN è all'attualità debitrice di di € Parte_1 Parte_2
5.914,00, condannare la GN al pagamento della somma di € 3.959,00 già al Parte_1 netto della predetta somma di € 1.955,00 pari al costo della protesi provvisoria superiore da riconoscere in restituzione alla ricorrente;
- in ipotesi denegata ed impugnata (cfr. par. 9), condannare alla Controparte_1 restituzione in favore della ricorrente di € 2.541,00 pari alla differenza tra quanto pagato dalla GN (e cioè € 19.394,00 cfr. doc. 10) e la somma convenuta a preventivo al netto di quanto Pt_1 ritenuto non dovuto in sede di CTU [e cioè € 25.308,00 - 8.455,00 (6.500,00 + 1.955,00) = 16.853,00
– cfr. docc. 8 e 10 e docc. 2 e 7 del fascicolo avversario].
- In ogni caso, per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi (cfr. par. 9 della comparsa di costituzione e risposta), con vittoria di onorari e spese di lite e tecniche anche del procedimento ex art. 696bis c.p.c. e con definitivo addebito alla ricorrente delle spese della CTU svolta nel procedimento 1307/2021.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie Controparte_1 formulate con le proprie memorie ex art. 183 co. 6 nn. 2 e 3 c.p.c. e non accolte dall'ill.mo Giudice
e torna ad opporsi all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie per le ragioni già esposte nei propri scritti difensivi”.
Per il convenuto CP_2
“Nel merito: ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, chiede che l'Ill.mo Tribunale di
La Spezia rigetti tutte le domande proposte dalla GN nei confronti del Dr. Parte_1
con vittoria di onorari e spese di lite ivi comprese quelle, anche tecniche del Controparte_2 procedimento per accertamento tecnico preventivo, e con addebito alla ricorrente dei costi della
CTU essendo la stessa risultata soccombente nei confronti del comparente.
In via istruttoria: il Dr. insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie Controparte_2 formulate con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 e 3 c.p.c. . e per il rigetto delle istanze istruttorie formulate ex adverso ivi compresa quella di rinnovazione ed integrazione della CTU per le ragioni esposte in memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. e, in subordine, chiede ammettersi il comparente alla controprova richiesta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 25 marzo 2022 (rito successivamente mutato in ordinario), esponeva che, nel settembre Parte_1
2015, a seguito di infortunio domestico, si era rivolta all'unità locale della Spezia di Controparte_1
Ivi la ricorrente era stata visitata dal dott. il quale, non ritenendo Controparte_2 più possibile il ripristino della situazione ante sinistro, aveva proposto due scelte terapeutiche alternative, consistenti in una protesi rimovibile o nella realizzazione di impianti endossei supportanti protesi fisse. La paziente, su consiglio del sceglieva tale ultima soluzione, senza CP_2 sapere i rischi cui sarebbe andata incontro.
3 Il professionista procedeva quindi alla rimozione della protesi superiore e di dieci elementi dentari ancora presenti nell'arcata inferiore, con applicazione di protesi provvisorie superiori ed inferiori. Seguivano ulteriori cure ed interventi, meglio descritti in ricorso e nella relazione medica di parte allo stesso allegata, a seguito dei quali la paziente continuava a lamentare fastidi, dolori e distacchi delle protesi, sino a quando, a gennaio 2020, si interrompeva il rapporto tra la parti, non essendo stata la struttura in grado di approntare una protesi definitiva a regola d'arte. Ciò premesso, la ricorrente lamentava gravi e colpevoli errori nella diagnosi, nella scelta terapeutica e nell'esecuzione degli interventi, da cui derivavano:
- Menomazione dell'integrità psicofisica nella misura del 12%, riconducibile all'estrazione di undici elementi dentari ed alla perdita di vitalità di altri tre;
- Conseguente periodo di malattia di giorni 60;
- Spese stimate per ridurre il danno pari ad euro 8.500,00;
- Sproporzione del compenso corrisposto alla struttura convenuta (pari ad euro
19.400,00), risultando il valore degli interventi eseguiti pari ad euro 8.000,00. Sulla scorta di tali doglianze, promuoveva procedimento ex art. 696 bis Pt_1
c.p.c., ancora in corso al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio di merito. Concludeva quindi per l'accertamento della grave responsabilità professionale del dott. e degli altri medici preposti da nella CP_2 Controparte_1 causazione dei danni lamentati, con conseguente risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale intercorso e con condanna in solido della struttura e del medico al risarcimento di tutti i danni cagionati, comprensivi delle spese per porre rimedio agli errori commessi, oltre alla condanna della struttura alla restituzione delle somme corrisposte per interventi mai eseguiti o comunque non conformi ai canoni della scienza medica.
ritualmente intimato, si costituiva in giudizio osservando Controparte_2 come il collegio peritale nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., nella relazione depositata nelle more tra il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e la notifica dello stesso, avesse accertato l'assoluta correttezza dell'operato del professionista, tanto nella fase della diagnosi e dell'elaborazione delle scelte terapeutiche, quanto nella loro esecuzione, con conseguente assenza di responsabilità professionale del convenuto sotto ogni possibile profilo. Concludeva quindi per il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali e tecniche del procedimento per ATP e del giudizio di merito, oltre alla condanna della predetta ex art. 96 c.p.c., per avere coltivato una lite temeraria anche dopo il deposito della perizia che aveva escluso ogni responsabilità del professionista. si costituiva in giudizio richiamando Controparte_1 parimenti le conclusioni della CTU depositata nelle more, che escludeva la sussistenza e risarcibilità dei danni non patrimoniali ex adverso lamentati. Quanto all'accertamento peritale relativo alla non corretta esecuzione e posizionamento della protesi provvisoria all'arcata superiore, evidenziava come i CTU 4 avessero erroneamente quantificato le spese relative a tale manufatto in euro 3.300,00, sommando i costi del provvisorio armato e del provvisorio estetico, mentre solo il provvisorio estetico era stato conteggiato, essendo stato il primo sostituito in garanzia, mettendo quindi in conto alla cliente solo il secondo lavoro, di valore pari ad euro 1.955,00 (somma che la struttura si dichiarava disponibile a riconoscere alla paziente). La mancata installazione della protesi definitiva era invece da imputare alla stessa ricorrente, che ne aveva richiesto lo smontaggio per asserite motivazioni puramente estetiche, con conseguente debenza del relativo importo. Peraltro, il costo di tale protesi, convenzionalmente pattuito tra le parti, ammontava (non ad euro 9.000,00, come stimato discrezionalmente in sede di CTU, bensì) ad euro 6.500,00, come emergerebbe dal preventivo versato in atti. Ciò premesso, la struttura convenuta, sul presupposto che la paziente, a fronte di un preventivo complessivo di euro 25.308,00, avesse corrisposto solamente la minor somma di euro 19.394,00, evidenziava come la ricorrente fosse ancora debitrice della somma di euro 5.914,00, al netto del valore della protesi provvisoria superiore (euro 1.955,00). Concludeva quindi per il rigetto delle domande attoree, con condanna della ricorrente, in via riconvenzionale, al pagamento della somma di euro 3.959,00, già detratto il costo della protesi provvisoria superiore;
in subordine, chiedeva limitarsi la propria condanna alla restituzione della somma di euro 2.541,00, pari alla differenza tra quanto pagato dalla ricorrente e la somma convenuta a preventivo al netto di quanto ritenuto non dovuto in sede di CTU.
Le domande attoree sono parzialmente fondate, nei limiti che si vanno ad esporre. Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. esperito ante causam, il Collegio peritale, esaminata la vicenda clinica della ricorrente, ha osservato quanto segue:
“Il piano di trattamento proposto alla perizianda, così come è possibile desumere dal preventivo, comprendeva prestazioni interessanti varie aree dell'odontoiatria: endodonzia, chirurgia estrattiva, protesi fissa e implantologia. Per quel che riguarda il trattamento intrapreso per la riabilitazione dell'arcata dentaria inferiore, trattasi di una riabilitazione implanto-protesica. Le indicazioni elettive all'utilizzo della terapia implantare sono: instabilità e/o mancanza di ritenzione di una protesi mobile, instabilità e/o mancanza di ritenzione di una protesi rimovibile;
disagio psicologico associato alla condizione di portatore di protesi rimovibile;
riabilitazione fissa di edentulie parziali, riabilitazione fissa di edentulie parziali intercalate da più elementi, sostituzione di uno o più elementi dentali compromessi, sostituzione di uno o più elementi dentali in presenza di denti contigui sani, sostituzione di uno o più elementi dentali contigui a pilastri protesici inaffidabili, riabilitazione fissa dell'intera arcata. D'altro canto, le controindicazioni sono rappresentate da: condizioni sistemiche del paziente che costituiscono un impedimento assoluto a ogni tipo di proceduta chirurgica orale e una crescita scheletrica non completata.
In caso di edentulia mandibolare, con grave atrofia ossea nei settori laterali, è possibile l'utilizzo di una tipologia di protesi fissa sostenuta da 4/6 impianti in regione 5 foraminale, definita “Toronto bridge”, attraverso un protocollo clinico che, nel tempo, è stato ampiamente validato scientificamente grazie a follow-up ormai pluridecennali.
Questo sistema riabilitativo, seppur caratterizzato da elevate percentuali di successo a lungo termine, pone comunque alcune problematiche, sia dal punto di vista estetico, con visibilità dei pilastri metallici, sia dal punto di vista fonetico, a causa della presenza di ampi spazi per la detersione;
tali problematiche, tuttavia, risultano comuni e – normalmente – sono riportate nel consenso informato. Nel caso in esame, in considerazione dell'edentulia già presente nei settori laterali della mandibola, dello stato di compromissione parodontale della maggior parte degli elementi dentali naturali ancora presenti in arcata, nonché della volontà della paziente di avere una protesi fissa, la proposta riabilitativa implanto-protesica risulta essere conforme alle Linee Guida in uso all'epoca dei fatti. In particolare, il protocollo chirurgico utilizzato per la sostituzione implanto-protesica dell'arcata inferiore, caratterizzato dall'inserimento di 4 impianti interforaminali e Toronto Bridge, è conforme e coerente con i protocolli medici dell'epoca dei fatti: infatti, nel 2015 i protocolli basati sui principi del carico immediato, vale a dire un impianto che viene sottoposto alle forza masticatorie già il giorno stesso del suo inserimento o – comunque – nei giorni immediatamente successivi, erano ancora oggetto di intensa attività di ricerca al fine di convalidarne l'efficacia clinica e individuare dei protocolli applicativi definitivi. Per quel che riguarda, poi, il percorso di riabilitazione proposto e intrapreso per l'arcata superiore, trattasi di una riabilitazione implanto-protesica mista su impianti e denti naturali. In linea generale, per l'intera realizzazione di manufatti protesici fissi risulta essere necessaria la presenza di pilastri naturali idonei per qualità e prognosi. Altresì, il ricorso a protesi fisse può essere indicato anche nell'ambito di un trattamento restaurativo che comporti l'utilizzo di impianti. Nel caso concreto, si ritiene che l'inserimento degli impianti nel primo quadrante, cioè all'emiarcata superiore destra, a supporto di una protesi fissa definitiva di tipo misto fosse conforme ai protocolli terapeutici dell'epoca. Per tale trattamento, era utilizzato un protocollo di carico immediato che, per l'epoca dei fatti, risulta essere progressivo, poiché ancora oggetto di approfondimenti scientifici. In merito alle fasi successive all'inserimento degli impianti, vale a dire le fasi protesiche propriamente dette che avrebbero dovuto portare al confezionamento del manufatto protesico definitivo, appare necessario fare qualche preliminare considerazione. Un adeguato piano di trattamento terapeutico protesico può essere suddiviso in varie fasi, ognuna derivante dalla precedente: diagnosi, terapia d'emergenza, piano di trattamento iniziale, igiene orale e terapia causale, estrazioni e/o provvisori, trattamenti endodontici, chirurgia parodontale, preparazione definitiva e ribasatura provvisori, prove di laboratorio e, infine, cementazione provvisoria/definitiva. Dall'esame obiettivo della perizianda, eseguito in data 08/04/2022 in sede di operazioni peritali, si evince come la riabilitazione protesica all'arcata superiore non sia stata portata a termine, ma risulti essersi fermata alla fase di protesizzazione 6 provvisoria, fase di per sé fondamentale per il buon successo della protesi definitiva: infatti, nelle riabilitazioni protesiche fisse, il provvisorio svolge un ruolo essenziale poiché consente di analizzare e testare la funzione, l'estetica, la fonetica e l'integrazione biologica del restauro ed il consenso da parte del paziente prima di procedere al lavoro protesico definitivo. Gli elementi protesici provvisori, oltre a essere protettivi per la dentina, permettono anche di mantenere la posizione dei monconi preparati, di mantenere e migliorare la salute parodontale, di sostituire i denti mancanti o modificare la forma e funzione dei denti presenti, di rispristinare una stabilità occlusale ideale e un'idonea dimensione verticale. Per tali ragioni, gli elementi protesici provvisori sono da considerarsi, quando ben costruiti, adattati e funzionalizzati alla bocca del singolo paziente, una valida prova del manufatto protesico definitivo. Il provvisorio deve presentare un buon adattamento e una buona chiusura marginale, margini precisi e lucidati, un corretto disegno degli elementi intermedi e adeguati spazi interprossimali per favorire l'igiene orale e la salute parodontale;
la resistenza alla frattura e alla decementazione durante la normale funzione masticatoria, la resistenza all'abrasione e la stabilità occlusale sono caratteristiche necessarie per consentire la permanenza del cavo orale per un lungo periodo. Dall'esame obiettivo effettuato in sede di visita medico-legale è emerso come i provvisori che la perizianda indossava al momento della visita non rispondono ai suddetti criteri di base e, da quanto riferito dalla perizianda circa i ripetuti distacchi
e rotture, con ogni probabilità non li hanno mai avuti. Si precisa, tuttavia, che la mancanza del posizionamento della protesi fissa definitiva all'arcata superiore sia imputabile alla perizianda: la stessa, infatti, raccontava che non era rimasta soddisfatta dell'estetica di tale manufatto e, pertanto, aveva chiesto che le fosse rimosso e riposizionata nuovamente la protesi provvisoria. Attualmente, pertanto, non risulta possibile valutare la corretta realizzazione e l'adeguato posizionamento della protesi fissa definitiva all'arcata superiore Per quel che riguarda, altresì, il trattamento endodontico di alcuni monconi protesici, come definito dalle linee guida, non vi sono assolute indicazioni o controindicazioni;
le raccomandazioni ministeriali in merito alle indicazioni al trattamento endodontico del 2014 riportano:
- denti permanenti caratterizzati da una polpa che potrebbe essere compromessa durante l'intervento (es. denti utilizzati come pilastri protesici, mal posizione dei denti, inserimento di un perno, rizectomia, rizotomia);
- denti permanenti caratterizzati da una polpa che sarebbe compromessa in seguito a interventi successivi. Dalla solo OPT, non essendo un esame 3D, è difficile stabilire il rischio di esposizione pulpare;
bisogna considerare, inoltre, che l'indicazione alla devitalizzazione deriva anche dalla pianificazione in fase di ceratura diagnostica a fini estetici. Per tali considerazioni, dunque, non risulta essere criticabile l'approccio utilizzato nel caso concreto con devitalizzazione di alcuni elementi dentari (2.3, 2.5, 2.6)”.
7 Il Collegio peritale ribadiva quindi che “In considerazione del desiderio della perizianda di avere una riabilitazione totale di tipo fisso e dello stato di salute degli elementi dentali dell'arcata inferiore (la maggior parte dei quali con tessuto di sostegno parzialmente compromesso, seppur valutabile solo tramite OPT che non è l'esame di elezione per la valutazione parodontale) il piano terapeutico proposto e poi attuato è da ritenersi corretto. Un piano di cure alternativo per l'arcata inferiore, che non avesse previsto nessuna estrazione degli elementi dentali, sarebbe stato impossibile. Un'alternativa possibile sarebbe stata, previa estrazione di almeno gli elementi 3.4 e 4.5 ed eventuale terapia parodontale causale, l'applicazione di una protesi scheletrata con ganci fusi ancorati agli elementi distali restanti;
tuttavia, si sottolinea come la durata di tale manufatto e, soprattutto, degli elementi di supporto è estremamente variabile, imprevedibile e dipendente anche dal mantenimento dell'igiene orale domiciliare. Pertanto, tale soluzione non avrebbe soddisfatto il desiderio della paziente di avere una riabilitazione completa di tipo fisso”. Sulla scorta di tali premesse, i CTU concludevano ritenendo che “Per quanto fino a qui esposto, non si ravvisa la sussistenza di alcun profilo di responsabilità in capo al Dott. Controparte_2
Come precedentemente scritto, le proposte terapeutiche dapprima proposte e successivamente attuate sulla SI.ra risultano essere adeguate al caso Parte_1 concreto e alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali in vigore all'epoca dei fatti.
Pertanto, non sussiste la presenza di un danno biologico correlato a responsabilità professionale. Nel caso concreto, il danno biologico era preesistente rispetto agli interventi attuati dagli operatori di , poiché a seguito del trauma Controparte_1 accidentale avvenuto nel settembre 2015 la p. andava incontro alla rottura una protesi dentaria dell'emiarcata superiore destra, applicata nel 1982: il trattamento terapeutico attuato sulla SI.ra pertanto, era volto ad emendare tale danno. Pt_1
Al momento della visita specialistica e medico-legale, la SI.ra risultava essere Pt_1 ancora portatrice di protesi provvisoria all'arcata superiore. Si precisa come tale condizione sia ascrivibile a una decisione della perizianda stessa, in quanto, non soddisfatta del risultato - principalmente dal punto di vista estetico - della protesi definitiva, richiedeva agli operatori di di rimuoverla e Controparte_1 riposizionare il provvisorio. Tale protesi provvisoria, tuttavia, non risulta avere le caratteristiche che permettono di definirla come un buon manufatto: all'esame obiettivo si evidenziavano estetica scarsa, zone di sotto e sovra contorni protesici in corrispondenza della maggior parte degli elementi naturali rispetto alla preparazione protesica, insufficienza degli spazi interdentali per una buona detergibilità, scarsa chiusura marginale e, al sondaggio, presenza di sanguinamento. Pertanto, è possibile rilevare un'errata realizzazione di tale manufatto da parte dell'odontotecnico, nonché un errato posizionamento dello stesso da parte dei clinici
8 di dei quali, tuttavia, non è noto il nominativo data Controparte_1
l'assenza di documentazione medica agli atti”. In ordine alle richieste risarcitorie della ricorrente, il Collegio peritale osservava che “Non emergendo elementi di responsabilità sanitaria, né un danno biologico ad essa correlato, le spese sostenute dalla SI.ra nel corso del proprio iter clinico Pt_1 non risultano essere oggetto di risarcimento. Allo stesso modo, in considerazione dell'appropriatezza delle cure prestate alla perizianda, anche eventuali future spese non sono risarcibili, poiché non derivanti dal trattamento prestato alla SI.ra Pt_1
D'altro canto, per il riconoscimento di un'errata realizzazione della protesi provvisoria dell'arcata dentale superiore, si ritiene possa essere adeguato il risarcimento delle spese relative a tale manufatto;
a preventivo vi erano 2 protesi provvisorie e non si comprende se siano state realizzate entrambe. […] Non risulta invece possibile esprimersi circa la corretta o meno realizzazione della protesi definitiva;
tuttavia, in considerazione del non posizionamento della stessa (fatta repentinamente rimuovere dalla p. perché non soddisfatta della resa estetica), si ritiene comunque ammissibile che la p. non debba saldare la spesa (non ancora sostenuta) per il dispositivo protesico definitivo, considerando anche che lo stesso era difforme alle aspettative estetiche della SI.ra ”. Pt_3
Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni, adeguatamente argomentate e confermate dal Collegio dopo congrue repliche alle osservazioni critiche dei CT di parte, possono essere condivise ed acquisite. Non rilevano in senso contrario le ulteriori censure svolte dalla difesa della ricorrente successivamente al deposito della perizia, atteso che esse ripropongono questioni già affrontate e risolte nel contraddittorio peritale. Deve quindi ribadirsi, con particolare riferimento alla questione relativa all'appropriatezza o meno dell'estrazione dei nove denti inferiori, che tale operazione si era resa necessaria in considerazione della tipologia di intervento richiesto dalla paziente, dal momento che i due elementi dentari compromessi non avrebbero potuto essere utilizzati come supporto protesico, mentre i sette elementi dentali rimanenti all'arcata inferiore non sarebbero stati comunque sufficienti a supportare un lavoro protesico fisso esteso anche ai settori posteriori. Si consideri inoltre che, come parimenti evidenziato dal Collegio peritale, un piano di cure alternativo per l'arcata inferiore, che non avesse previsto nessuna estrazione degli elementi dentali, sarebbe stato impossibile. L'accertata insussistenza di profili di responsabilità in capo al dott.
[...] determina pertanto il rigetto delle domande risarcitorie svolte dalla CP_2 ricorrente nei suoi confronti (dovendosi peraltro evidenziare che, vertendosi in ipotesi di responsabilità extracontrattuale, anche un'eventuale incertezza probatoria sul punto giocherebbe a sfavore della ricorrente, onerata di dimostrare la colpa del medico). Quanto alla posizione della struttura convenuta, l'acclarata correttezza dell'operato del professionista determina – parimenti – il rigetto delle domande volte alla risoluzione del contratto, al risarcimento del danno biologico ed al riconoscimento delle spese necessarie al ripristino del preteso pregiudizio.
9 va invece ritenuta responsabile dei difetti di Controparte_1 conformità accertati dal Collegio peritale con riferimento alle protesi provvisorie all'arcata superiore (responsabilità riconosciuta dalla stessa convenuta, che, in comparsa di costituzione, ha dichiarato di non contestare la valutazione di inidoneità della protesi, manifestando la disponibilità a riconoscere alla paziente il relativo valore). Per l'individuazione della parte di prezzo da restituire – ovvero comunque da non computare – alla ricorrente per l'erronea esecuzione della prestazione in esame, i CTU hanno osservato che “per il riconoscimento di un'errata realizzazione della protesi provvisoria dell'arcata dentale superiore, si ritiene possa essere adeguato il risarcimento delle spese relative a tale manufatto;
a preventivo vi erano 2 protesi provvisorie e non si comprende se siano state realizzate entrambe.
Dalla documentazione in atti, tuttavia, non è possibile stabilire una quantificazione precisa di tale spesa, poiché risultano solo essere presenti il preventivo dell'intero lavoro odontoiatrico effettuato, datato 22/09/2015, e alcune fatture con varia datazione e differenti importi che, come descrizione, riportano genericamente
“Acconto per spese odontoiatriche”. Sulla base dei prezzi medi di mercato, in considerazione delle voci presenti nel preventivo di spese del 22/09/2015, è ipotizzabile una spesa per la protesi provvisoria dell'arcata superiore pari a 3300,00 euro circa, considerando una spesa per il provvisorio armato pari a 1500,00 euro e per il provvisorio estetico pari a 1800,00 euro”. La ricorrente ha quindi richiesto la restituzione dell'intero importo indicato in CTU, sostenendo di avere pagato sia il provvisorio estetico che quello armato, siccome entrambi previsti nel preventivo fin dagli inizi della cura. IRIS, per contro, sostiene di avere sostituito “in garanzia” il primo provvisorio armato, del quale la ricorrente si era dichiarata insoddisfatta, facendo realizzare una nuova protesi provvisoria estetica e mettendole in conto esclusivamente questo secondo lavoro. Stante la divergenza delle allegazioni sul punto, la causa è stata istruita mediante escussione di testimoni (un'assistente alla poltrona ed un dentista collaboratore della clinica), i quali hanno entrambi confermato che la prima protesi non era stata messa in conto, ma, viste le lamentele della cliente, era stata sostituita gratuitamente mettendole in conto solamente il secondo provvisorio estetico. Non si ravvisano motivi per dubitare dell'attendibilità di quanto dichiarato in parte qua dai testi indicati dalla convenuta, anche in considerazione del fatto che, essendo il provvisorio armato ed il provvisorio estetico due protesi alternative, è verosimile che – come sostenuto dalla struttura resistente – fossero stati entrambi inseriti nel preventivo solamente dopo la richiesta della paziente di sostituire il primo con il secondo, e che quindi solo quest'ultimo fosse stato considerato ai fini del computo del prezzo finale. Né assume rilievo dirimente l'eccezione di nullità della testimonianza resa da
[...]
, essendo state le medesime circostanze confermate anche dalla teste Tes_1
. Testimone_2
10 Con riferimento all'intervento in esame, va Controparte_1 pertanto dichiarata tenuta a restituire alla ricorrente la somma di euro 1.955,00
(trattandosi di importo che, anche se indicato in un preventivo del quale – come si vedrà meglio in seguito – non può tenersi conto ai fini della decisione, appare comunque più vantaggioso per la paziente rispetto al minore importo di euro 1.800,00 indicato dai CTU). Quanto al posizionamento della protesi fissa definitiva all'arcata superiore, la ricorrente sostiene che, a seguito di tale intervento, si erano manifestate difficoltà fonetiche e di masticazione, oltre che importanti disagi estetici, con conseguente decisione di riapplicare la protesi provvisoria. La struttura convenuta afferma invece che la rimozione della protesi definitiva, comunque approntata a regola d'arte, fosse dipesa da mere motivazioni estetiche, per cui, difettando la prova di una non corretta realizzazione della stessa, non vi sarebbe alcun motivo per non pagare il relativo corrispettivo. Al riguardo, il Collegio peritale si è dichiarato non in grado di esprimersi circa la corretta o meno realizzazione della protesi, siccome non più presente al momento della visita della perizianda. Anche sul punto sono stati quindi escussi i testimoni indicati dalle parti e, dalle risultanze dell'istruttoria orale svolta, è emerso quanto segue:
- I testi e (ex collaboratori della ricorrente) hanno Tes_3 Tes_4 entrambi dichiarato che la protesi definitiva, oltre a disagi di natura estetica, aveva causato alla paziente anche problemi nel parlare e nella masticazione;
- I testi e (collaboratori della struttura) hanno invece Tes_2 Tes_1 affermato che, con riferimento alla protesi definitiva superiore, l'attrice aveva manifestato solamente problemi estetici. A fronte di tali contrapposte risultanze, si ritiene maggiormente attendibile quanto dichiarato dai testimoni indicati da parte ricorrente, considerato che, verosimilmente, la protesi definitiva – applicata a settembre 2018, dunque in epoca antecedente alle problematiche riportate dai testi – doveva essere affetta dai medesimi vizi rilevati con riferimento alle protesi provvisorie, pacificamente non eseguite né installate a regola d'arte (dovendosi rammentare, in proposito, che, come evidenziato dai CTU, “gli elementi protesici provvisori sono da considerarsi, quando ben costruiti, adattati e funzionalizzati alla bocca del singolo paziente, una valida prova del manufatto protesico definitivo”). D'altronde, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero di non avere potuto adempiere per causa non imputabile. Ne consegue che l'incertezza probatoria derivante dalla mancata disponibilità della protesi definitiva al momento dell'accertamento peritale non può che giocare a sfavore della struttura convenuta, onerata di provare l'esatto adempimento della prestazione ex adverso contestata. 11 Anche l'importo pari al prezzo della protesi definitiva va pertanto restituito alla ricorrente, in mancanza di prova della corretta esecuzione ed installazione del manufatto. Per l'individuazione della relativa somma, deve farsi riferimento al prezzo di mercato indicato in CTU (circa 9.000,00 euro, considerando una spesa di 3.500,00 euro per la voce “Lega metallo porcellana” e di 5.500,00 euro per “Lega metallo diretta”), non potendo invece essere preso in considerazione il minore importo (pari ad euro 6.500,00) indicato dalla convenuta, siccome contenuto in un preventivo [all. 8 conv.] primo di data certa e non sottoscritto dalla paziente, dunque inidoneo a provare un accordo tra le parti sulle cifre ivi riportate. Avuto quindi riguardo al credito azionato dalla convenuta in via riconvenzionale (pari ad euro 3.959,00, risultanti dalla differenza tra il prezzo finale pattuito e l'acconto pacificamente corrisposto dalla paziente, al netto del valore del provvisorio estetico) e detratta l'ulteriore somma di euro 9.000,00 di cui alla protesi definitiva, risulta una differenza a favore della ricorrente pari ad euro 5.041,00, con condanna di IRIS alla restituzione del relativo importo, oltre interessi legali dalla data della domanda (trattandosi di ripetizione d'indebito, ex art. 2033 c.c.). Non può invece trovare accoglimento la domanda volta al risarcimento del danno da lesione del consenso informato. A tale proposito, , in ricorso, ha allegato (invero piuttosto Parte_1 genericamente) di avere scelto la soluzione terapeutica suggerita dal dott. senza sapere i rischi cui sarebbe andata incontro”; CP_2
Successivamente al deposito dell'atto introduttivo, il Collegio peritale incaricato nel procedimento per ATP ha evidenziato che “la documentazione medica in atti risulta essere decisamente scarna, mancando non solo il consenso informato al trattamento, ma anche un piano terapeutico dettagliato e una cartella clinica”. L'assenza del documento relativo al consenso informato appare tuttavia smentita dalle produzioni effettuate nel presente giudizio di merito, avendo il convenuto depositato il foglio di “consenso e accettazione del trattamento CP_2 odontoiatrico e radiologico” sottoscritto dalla ricorrente [v. all. 9 conv.]. Inoltre, lo stesso Collegio peritale ha accertato che “la p. si rivolgeva all'Istituto
[...]
di La Spezia;
in tale sede era sottoposta a visita da parte Controparte_1 del Dott. il quale, non ritenendo eseguibile una riabilitazione Controparte_2 protesica analoga alla precedente, proponeva alla paziente due soluzioni terapeutiche: una riabilitazione fissa o amovibile al quadrante compromesso o, in alternativa, una riabilitazione completa fissa ad entrambe le arcate con il supporto di impianti dentali. La SI.ra inoltre, era sottoposta a valutazione radiologica Pt_1 mediante OPT: La perizianda optava per la seconda soluzione terapeutica, ovvero una riabilitazione completa mista su impianti e denti naturali all'arcata superiore e riabilitazione totale su impianti all'arcata inferiore”. Tale conclusione è stata confermata dai CTU anche a seguito delle osservazioni critiche svolte sul punto dalla CTP della ricorrente. In particolare, a fronte del rilievo per cui la paziente avrebbe scelto la sola soluzione fissa propostale, i periti d'ufficio hanno ribadito che le alternative terapeutiche proposte comprendevano anche una possibile 12 riabilitazione fissa al quadrante superiore, circostanza confermata dalla stessa ricorrente sentita telefonicamente dai CTU.
Detti elementi sarebbero già di per sé in grado di smentire l'allegata violazione del diritto di autodeterminazione della paziente. Ad ogni buon conto, quand'anche si ravvisasse una violazione del consenso informato ai danni della ricorrente, andrebbe comunque considerato che, come accertato dai CTU, non era possibile un piano di cure alternativo che non prevedesse alcuna estrazione degli elementi dentali inferiori, mentre l'unica alternativa possibile, che comportava l'estrazione di due soli elementi, avrebbe posto problemi di durata del manufatto. Pertanto, dovrebbe ritenersi che, quand'anche correttamente informata, la paziente avrebbe comunque optato per l'esecuzione del medesimo intervento, avente minori controindicazioni rispetto alla possibile alternativa, con conseguente insussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno in esame, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale [si veda, in particolare, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023, per cui “se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento”]. Venendo infine alla regolamentazione delle spese di lite (comprensive del procedimento ante causam), quelle tra la ricorrente e la struttura convenuta possono essere compensate per la metà con riferimento al procedimento per ATP, stante l'accertamento parziale delle difformità lamentate dalla paziente. La frazione residua segue la soccombenza della resistente ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della fase di istruzione preventiva (scaglione sino ad euro 52.000,00), con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014. Tra gli esborsi del procedimento per ATP, anch'essi posti a carico di in ragione CP_1 della metà, vanno ricomprese le spese per la consulenza di parte della ricorrente (cfr. Cass. 84/2013 e 4357/2003), come documentate in atti [v. ricevuta n. 9120 del 15.6.2020 per euro 2.440,00, in all. 12 ric.]. Le spese del giudizio di merito vanno invece poste a carico integrale di , stante la CP_1 riconosciuta sussistenza di un credito a favore della ricorrente. La relativa liquidazione è effettuata con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014, avuto riguardo – ex art. 5, comma 1, DM n, 55/2014 – al valore della somma riconosciuta alla parte vittoriosa, rientrante nello scaglione sino ad euro 5.200,00. Non ostano a tale conclusione le osservazioni svolte dalla difesa della convenuta con riferimento alla reiezione da parte della ricorrente della proposta avanzata durante il procedimento di ATP, siccome decisamente incongrua rispetto al credito accertato nel presente giudizio di merito. Quanto alle spese tra la ricorrente ed il convenuto il Controparte_2 coinvolgimento del professionista nella fase preparatoria dell'intervento protesico non eseguito a regola d'arte (impronte e riparazioni del manufatto) giustifica la compensazione di 1/3 delle stesse, per entrambe le fasi (ATP e merito). La frazione residua segue la soccombenza della ricorrente nei confronti del professionista ed è liquidata come sopra.
13 Le spese della CTU svolta nel procedimento per ATP, separatamente liquidate, vanno poste, nei rapporti tra le parti, per metà a carico della ricorrente e per metà a carico della struttura convenuta, stante l'accertamento parziale delle responsabilità dedotte, con condanna di a rifondere la ricorrente di quanto dalla stessa CP_1 corrisposto ai periti in misura superiore alla quota (50%) di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accertato l'inadempimento della struttura convenuta per errata realizzazione ed applicazione delle protesi provvisoria e definitiva superiori, dichiara non dovuti ad gli importi relativi a tali prestazioni, pari ad Controparte_1 euro 10.955,00;
2) accertata la debenza di un saldo da parte della ricorrente ed in favore della struttura convenuta pari ad euro 5.914,00 e detratte da detto importo le somme non dovute di cui al punto precedente, condanna Controparte_1
a restituire a la somma di euro 5.041,00, oltre interessi legali Parte_1 dalla data della domanda;
3) respinge le ulteriori domande di parte ricorrente;
4) compensa per metà le spese di lite del procedimento di ATP tra la ricorrente e la struttura convenuta, con condanna di al Controparte_1 pagamento della frazione residua, che liquida in euro 1.387,00 per esborsi ed euro 1.455,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
condanna
[...] al pagamento in favore della ricorrente delle spese di Controparte_1 lite del presente giudizio di merito, che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
5) compensa per 1/3 le spese di lite tra la ricorrente e con Controparte_2 condanna della prima a rifondere il convenuto della frazione residua, che liquida per la fase di ATP in euro 1.940,00, oltre spese generali, IVA e CPA e per il presente giudizio di merito in euro 1.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
6) pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, per metà a carico della ricorrente e per metà a carico di con condanna della Controparte_1 struttura a restituire alla paziente quanto corrisposto in misura superiore alla quota di sua competenza. La Spezia, 10 agosto 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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