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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 06/11/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1138 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato ad [...], il [...], residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Maria Orsini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Rieti, Via Sanizi n. 19;
RICORRENTE
E
– Sede di Rieti Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente adiva l'Intestato Ufficio per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Piaccia al Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione accertare e dichiarare che a causa e a seguito dell'attività di operaio/artigiano edile svolta dal 2002 ad oggi il ricorrente è affetto da “ Ernia discale L4-L% e recidiva di ernia discale L5-S1 in pregresso intervento-radicolopatia cronica” di origine professionale, con conseguente grado grado di invalidità permanente pari al 10% ovvero pari alla misura maggiore o minore che verrà accertata nel corso di giudizio e, per l'effetto, condannare l'Inail di Rieti in persona del direttore pro-tempore
1 per la carica domiciliato in Rieti Viale Matteucci n. 6/A all'erogazione in favore del ricorrente delle prestazioni previste dal T.U. 1124/65 e D.Lgs 23.02.2000 n. 38 in quanto affetto da malattia professionale Condannare quindi il convenuto istituto al pagamento degli eventuali arretrati dalla data della domanda con relativi interessi legali e rivalutazione monetaria con sentenza munita di clausula di provvisoria esecuzione e con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre IVA CPA da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”. Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, deduceva di aver svolto attività di artigiano/operaio, dal 2002 ad oggi, con orario di lavoro di almeno 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana.
Argomentava altresì che, in data 24.3.2021, aveva presentato domanda per il riconoscimento dell'origine professionale della seguente patologia “ ernia discale L4-L5 e recidiva di ernia discale
L5-S1 in pregresso intervento- radicolopatia cronica” chiedendo il riconoscimento di un grado di invalidità in misura del 10%.
Avendo rigettato l'istituto la domanda la domanda amministrativa veniva presentato ricorso in opposizione, parimenti respinto
Esperita, pertanto, negativamente la procedura amministrativa il ricorrente adiva l'Intestato Ufficio rassegnando le conclusioni di cui sopra.
Con memoria tempestivamente deposita l' si costituiva in giudizio deducendo che la malattia CP_1 rientra tra quelle non tabellate ed era pertanto onere del ricorrente dimostrare l'origine professionale della malattia denunciata
La causa veniva istruita tramite prova testimoniale espletamento di una c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente a cura del Dott. Persona_1
Invero, all'esito della prova testimoniale espletata, sono state confermate le mansioni descritte in ricorso, con le relative modalità, oltre ai relativi periodi di lavoro, con conseguente sussistenza dell'esposizione ai rischi tipici dell'attività svolta quali movimenti continui e con un elevato grado di ripetitività nel corso della giornata lavorativa.
Sulla base delle risultanze istruttorie è stata quindi disposta la consulenza medico-legale dalla quale
è emerso che “alla luce della documentazione sanitaria allegata e della obiettività clinica con limitazione funzionale per circa 1/3 si ritiene che il Sig. sia affetto da “ discopatie Parte_1 lombari multiple in soggetto senza stenosi del canale lombare in soggetto con ernia discale L4-L5 e recidiva di ernia discale L5-S1 in pregressa emilaminectomia e radicolopatia sx”
2 Tenuto conto di quanto sopra, trattandosi di patologia in parte correlata a all'attività lavorativa non si può comunque negare il nesso causale sulla base del principio della concausa lesione ma deve essere operata una “taratura” del grado di invalidità rispetto alle indicazioni tabellari sulla base del criterio di “concausa menomazione”. Il danno biologico permanente può essere quindi quantificato nella misura dell'8% a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa.
Il ricorso è fondato.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico- giuridici e non oggetto di osservazioni.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con riconoscimento di danno biologico pari al
8%, con condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni previste dalla CP_1 legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
Le spese di lite, come quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che trattasi di causa di previdenza e dello scaglione di riferimento individuato in base al
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato e dichiarato che a seguito della dedotta malattia professionale ha riportato un danno biologico pari all'8%. Parte_1
- condanna l' al pagamento della prestazione correlata al predetto riconoscimento, con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.900,00 oltre CP_1 rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. medica, liquidate come da separato CP_1 provvedimento.
Rieti 4.11.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Mariotti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1138 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nato ad [...], il [...], residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Maria Orsini, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Rieti, Via Sanizi n. 19;
RICORRENTE
E
– Sede di Rieti Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente adiva l'Intestato Ufficio per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Piaccia al Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione accertare e dichiarare che a causa e a seguito dell'attività di operaio/artigiano edile svolta dal 2002 ad oggi il ricorrente è affetto da “ Ernia discale L4-L% e recidiva di ernia discale L5-S1 in pregresso intervento-radicolopatia cronica” di origine professionale, con conseguente grado grado di invalidità permanente pari al 10% ovvero pari alla misura maggiore o minore che verrà accertata nel corso di giudizio e, per l'effetto, condannare l'Inail di Rieti in persona del direttore pro-tempore
1 per la carica domiciliato in Rieti Viale Matteucci n. 6/A all'erogazione in favore del ricorrente delle prestazioni previste dal T.U. 1124/65 e D.Lgs 23.02.2000 n. 38 in quanto affetto da malattia professionale Condannare quindi il convenuto istituto al pagamento degli eventuali arretrati dalla data della domanda con relativi interessi legali e rivalutazione monetaria con sentenza munita di clausula di provvisoria esecuzione e con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre IVA CPA da distrarsi in favore del sottoscritto difensore”. Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, deduceva di aver svolto attività di artigiano/operaio, dal 2002 ad oggi, con orario di lavoro di almeno 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana.
Argomentava altresì che, in data 24.3.2021, aveva presentato domanda per il riconoscimento dell'origine professionale della seguente patologia “ ernia discale L4-L5 e recidiva di ernia discale
L5-S1 in pregresso intervento- radicolopatia cronica” chiedendo il riconoscimento di un grado di invalidità in misura del 10%.
Avendo rigettato l'istituto la domanda la domanda amministrativa veniva presentato ricorso in opposizione, parimenti respinto
Esperita, pertanto, negativamente la procedura amministrativa il ricorrente adiva l'Intestato Ufficio rassegnando le conclusioni di cui sopra.
Con memoria tempestivamente deposita l' si costituiva in giudizio deducendo che la malattia CP_1 rientra tra quelle non tabellate ed era pertanto onere del ricorrente dimostrare l'origine professionale della malattia denunciata
La causa veniva istruita tramite prova testimoniale espletamento di una c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente a cura del Dott. Persona_1
Invero, all'esito della prova testimoniale espletata, sono state confermate le mansioni descritte in ricorso, con le relative modalità, oltre ai relativi periodi di lavoro, con conseguente sussistenza dell'esposizione ai rischi tipici dell'attività svolta quali movimenti continui e con un elevato grado di ripetitività nel corso della giornata lavorativa.
Sulla base delle risultanze istruttorie è stata quindi disposta la consulenza medico-legale dalla quale
è emerso che “alla luce della documentazione sanitaria allegata e della obiettività clinica con limitazione funzionale per circa 1/3 si ritiene che il Sig. sia affetto da “ discopatie Parte_1 lombari multiple in soggetto senza stenosi del canale lombare in soggetto con ernia discale L4-L5 e recidiva di ernia discale L5-S1 in pregressa emilaminectomia e radicolopatia sx”
2 Tenuto conto di quanto sopra, trattandosi di patologia in parte correlata a all'attività lavorativa non si può comunque negare il nesso causale sulla base del principio della concausa lesione ma deve essere operata una “taratura” del grado di invalidità rispetto alle indicazioni tabellari sulla base del criterio di “concausa menomazione”. Il danno biologico permanente può essere quindi quantificato nella misura dell'8% a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa.
Il ricorso è fondato.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico- giuridici e non oggetto di osservazioni.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con riconoscimento di danno biologico pari al
8%, con condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni previste dalla CP_1 legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
Le spese di lite, come quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che trattasi di causa di previdenza e dello scaglione di riferimento individuato in base al
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato e dichiarato che a seguito della dedotta malattia professionale ha riportato un danno biologico pari all'8%. Parte_1
- condanna l' al pagamento della prestazione correlata al predetto riconoscimento, con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.900,00 oltre CP_1 rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. medica, liquidate come da separato CP_1 provvedimento.
Rieti 4.11.2025
Il Giudice
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