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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13999 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 12909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12909 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 posta in deliberazione all'udienza del 16/09/2025 all'esito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; tra
, (C.F.: ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Roma, piazza San Giovanni della Malva n. 8a, presso lo studio dell'avv. Silvana
Semeraro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
- attore;
e
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_2
- convenuto contumace;
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso, - accertare e dichiarare, per i fatti esposti in narrativa, il diritto di credito del pari alla somma di € 22.393,00 e, per Parte_1
l'effetto, condannare Controparte_1 alla corresponsione del predetto importo o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori a decorrere dal giorno della domanda;
in ogni caso con vittoria di spese, anche generali, competenze e onorari del presente giudizio, oltre
CPA e IVA”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c il agiva in giudizio Parte_1 nei confronti della società Controparte_2
Pag. 1 a 3 chiedendo la condanna di detta società al pagamento della somma di € 22.393,00 a titolo di liquidazione della quota detenuta dal fallito alla data di apertura della procedura concorsuale.
A fondamento del ricorso la Curatela deduceva:
- che in data 24/06/2021 il Tribunale di Roma avrebbe dichiarato il fallimento della ditta individuale Parte_1
- che alla data di dichiarazione del fallimento quest'ultimo sarebbe risultato socio al 14% della società resistente;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 2288 c.c. il fallito sarebbe stato escluso di diritto dalla predetta società maturando il diritto di credito alla liquidazione della quota, il cui valore di mercato sarebbe stato stimato da un consulente della stessa attrice in € 22.393,00;
- che, atteso il rifiuto della resistente di pagare spontaneamente l'importo dovuto, sussisterebbe il diritto dell'attrice ad ottenere la condanna della resistente al pagamento della predetta somma, da maggiorare degli interessi moratori dalla domanda al saldo.
La società resistente, benché ritualmente citata in giudizio, ometteva di costituirsi.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di una CTU contabile finalizzata a quantificare il valore di mercato della quota già detenuta al fallito, attualizzandola alla data di dichiarazione del fallimento.
All'udienza del 16/09/2025, esaminati gli esiti della CTU, la parte ricorrente procedeva alla discussione orale della controversia e la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
La domanda di parte attrice va accolta nei limiti di seguito precisati.
Come noto, “nelle società di persone l'esclusione del socio fallito opera di diritto, con effetto a partire dal momento del deposito della sentenza di fallimento” (cfr. Cass. Civ. 5449/2015).
Nel caso di specie risulta provato per via documentale che in data 24/06/2021 il Tribunale di
Roma aveva dichiarato il fallimento di (cfr. doc. 3) e che a tale data il Parte_1 predetto era socio della resistente era socio al 14% della Roma point di e Controparte_1
Controparte_1
Pertanto, deve ritenersi provata l'esclusione di diritto di dalla società Parte_1
di e far data dal 24/06/2021. CP_2 Controparte_1 Controparte_1
In ragione di ciò deve essere accertato il diritto del socio alla liquidazione della quota, da effettuarsi tenendo conto dei valori di mercato della stessa al momento della sua esclusione.
A tal fine è stata disposta una CTU contabile, all'esito della quale l'ausiliario del giudice a ritenuto
Pag. 2 a 3 di poter stimare il valore della quota del socio receduto in € 15.400,00.
Detta valutazione, operata sulla base del metodo reddituale, è stata argomentata mediante un'approfondita analisi dei valori ricavabili dalla documentazione in atti;
analisi scevra da vizi di carattere logico o tecnico, alla quale si rimanda in questa sede, anche in considerazione del fatto che l'unica parte costituita non ha formulato alcuna osservazione al riguardo.
In definitiva, si impone l'accoglimento della domanda di parte attrice entro la misura di €
15.400,00, da maggiorare degli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284 co.4 c.c. dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014.
Stessa sorte seguono le spese di CTU, le quali, limitatamente ai rapporti interni tra le parti, vanno poste integralmente a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- condanna e al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore del (c.f. Parte_1
) della somma di € 15.400,00 oltre interessi come da motivazione;
P.IVA_1
- condanna alla Controparte_2 Controparte_1 rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge;
- limitatamente ai rapporti interni tra le parti, pone le spese di CTU a carico esclusivo della parte resistente.
Roma, 10/10/2024 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12909 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 posta in deliberazione all'udienza del 16/09/2025 all'esito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; tra
, (C.F.: ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Roma, piazza San Giovanni della Malva n. 8a, presso lo studio dell'avv. Silvana
Semeraro, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.;
- attore;
e
(C.F. Controparte_1
); P.IVA_2
- convenuto contumace;
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso, - accertare e dichiarare, per i fatti esposti in narrativa, il diritto di credito del pari alla somma di € 22.393,00 e, per Parte_1
l'effetto, condannare Controparte_1 alla corresponsione del predetto importo o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi moratori a decorrere dal giorno della domanda;
in ogni caso con vittoria di spese, anche generali, competenze e onorari del presente giudizio, oltre
CPA e IVA”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c il agiva in giudizio Parte_1 nei confronti della società Controparte_2
Pag. 1 a 3 chiedendo la condanna di detta società al pagamento della somma di € 22.393,00 a titolo di liquidazione della quota detenuta dal fallito alla data di apertura della procedura concorsuale.
A fondamento del ricorso la Curatela deduceva:
- che in data 24/06/2021 il Tribunale di Roma avrebbe dichiarato il fallimento della ditta individuale Parte_1
- che alla data di dichiarazione del fallimento quest'ultimo sarebbe risultato socio al 14% della società resistente;
- che, pertanto, ai sensi dell'art. 2288 c.c. il fallito sarebbe stato escluso di diritto dalla predetta società maturando il diritto di credito alla liquidazione della quota, il cui valore di mercato sarebbe stato stimato da un consulente della stessa attrice in € 22.393,00;
- che, atteso il rifiuto della resistente di pagare spontaneamente l'importo dovuto, sussisterebbe il diritto dell'attrice ad ottenere la condanna della resistente al pagamento della predetta somma, da maggiorare degli interessi moratori dalla domanda al saldo.
La società resistente, benché ritualmente citata in giudizio, ometteva di costituirsi.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di una CTU contabile finalizzata a quantificare il valore di mercato della quota già detenuta al fallito, attualizzandola alla data di dichiarazione del fallimento.
All'udienza del 16/09/2025, esaminati gli esiti della CTU, la parte ricorrente procedeva alla discussione orale della controversia e la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
La domanda di parte attrice va accolta nei limiti di seguito precisati.
Come noto, “nelle società di persone l'esclusione del socio fallito opera di diritto, con effetto a partire dal momento del deposito della sentenza di fallimento” (cfr. Cass. Civ. 5449/2015).
Nel caso di specie risulta provato per via documentale che in data 24/06/2021 il Tribunale di
Roma aveva dichiarato il fallimento di (cfr. doc. 3) e che a tale data il Parte_1 predetto era socio della resistente era socio al 14% della Roma point di e Controparte_1
Controparte_1
Pertanto, deve ritenersi provata l'esclusione di diritto di dalla società Parte_1
di e far data dal 24/06/2021. CP_2 Controparte_1 Controparte_1
In ragione di ciò deve essere accertato il diritto del socio alla liquidazione della quota, da effettuarsi tenendo conto dei valori di mercato della stessa al momento della sua esclusione.
A tal fine è stata disposta una CTU contabile, all'esito della quale l'ausiliario del giudice a ritenuto
Pag. 2 a 3 di poter stimare il valore della quota del socio receduto in € 15.400,00.
Detta valutazione, operata sulla base del metodo reddituale, è stata argomentata mediante un'approfondita analisi dei valori ricavabili dalla documentazione in atti;
analisi scevra da vizi di carattere logico o tecnico, alla quale si rimanda in questa sede, anche in considerazione del fatto che l'unica parte costituita non ha formulato alcuna osservazione al riguardo.
In definitiva, si impone l'accoglimento della domanda di parte attrice entro la misura di €
15.400,00, da maggiorare degli interessi legali nella misura prevista dall'art. 1284 co.4 c.c. dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014.
Stessa sorte seguono le spese di CTU, le quali, limitatamente ai rapporti interni tra le parti, vanno poste integralmente a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- condanna e al Controparte_2 Controparte_1
pagamento in favore del (c.f. Parte_1
) della somma di € 15.400,00 oltre interessi come da motivazione;
P.IVA_1
- condanna alla Controparte_2 Controparte_1 rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 5.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA come per legge;
- limitatamente ai rapporti interni tra le parti, pone le spese di CTU a carico esclusivo della parte resistente.
Roma, 10/10/2024 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 3 a 3