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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1951/2023
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del giudice Michela Boi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1951/2023 r.g.
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
SILICANI
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Omoye CP_1 C.F._2
Charlotte IRABOR e Mario DEL BIANCO
CONVENUTO
OGGETTO
Responsabilità medica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale esponendo Parte_1
che: -nel mese di marzo 2018 aveva riportato un trauma facciale a seguito di un incidente
1 domestico (nella specie, aveva urtato contro un comodino); - si era pertanto sottoposta a visita
ORL presso la casa di cura San Camillo, in Forte dei Marmi, e, a seguito di TAC, le era stato diagnosticato un "aspetto lievemente infossato osso nasale sx, reperto di possibile origine traumatica, da correlare clinicamente.."; - in data 21.11.2018 si era recata dal dott. CP_1
, chirurgo plastico, per un consulto, il quale le aveva prescritto una "ECG repertato per
[...]
rischio chirurgico"; - in data 5.1.2019, ella era stata ricoverata presso il centro di chirurgia estetica "Surgical Center" del dott. ed era stata sottoposta a "rinosettoplastica + CP_1
cauterizzazione turbinato inferiore fossa nasale destra", con decorso clinico regolare;
- il costo dell'intervento era stato pari a 6.000 euro;
- rimasta insoddisfatta dell'esito, la stessa si era nuovamente rivolta al dott. il quale l'aveva sottoposta ad intervento di revisione in CP_1
anestesia locale e, poi, in data 20.3.2021, ad intervento di rinoplastica secondaria;
- all'esito della visita eseguita il 30.3.2021, il dott. aveva constatato che la "laterorinorrea dx appare CP_1
risolta"; - tuttavia, riscontrando un continuo scolo del naso e una difficoltà respiratoria, in data
27.9.2022, ella si era rivolta, per un consulto medico-legale, al dott. , il quale, Persona_1
avvalendosi della consulenza di un chirurgo plastico, prof. aveva concluso che Persona_2
"il risultato dei tre interventi praticati dal dott. non solo ha deluso le legittime CP_1
aspettative della paziente sotto il profilo estetico ma ha anche determinato un disturbo funzionale rappresentato da persistente rinorrea con comprensibile disagio, associato a deficit respiratorio nasale"; - sulla base del parere del dott. il danno estetico patito dalla stessa in Per_2
conseguenza della difettosa pianificazione ed esecuzione dei tre interventi di rinoplastica avrebbe potuto essere risolto mediante un ulteriore intervento di rinoplastica, al costo complessivo di euro
8.000, all'esito del quale comunque residuerebbe un danno biologico permanente stimato nella misura del 3%, oltre ad un danno biologico temporaneo;
- gli interventi eseguiti dal dott. , CP_1
dunque, non solo non avevano migliorato l'aspetto estetico, ma avevano altresì determinato un disturbo funzionale, rappresentato da persistente rinorrea, associata a deficit respiratorio della narice sinistra.
Sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente ha concluso come segue:
“Voglia il Tribunale di Lucca, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
2 - accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di cura tra la sig.ra ed il dott. Parte_1
titolare della SURGICAL CENTER del dott. ; CP_1 CP_1
- accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di prestazione medico-professionale tra la ed il dott. ; Parte_1 CP_1
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. il quale non ha CP_1 agito con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività svolta e consentita dall'arte medica assumendo un comportamento negligente, imprudente, imperito e contrario ai dettami dell'arte- scienza medica in occasione degli interventi del 5 gennaio 2019, 31 ottobre 2020 e 20 marzo
2021;
- accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della sig.ra
e la conseguente responsabilità del dott. e, in conseguenza di ciò, Parte_1 CP_1
condannare il dott. al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra CP_1 Parte_1 ammontanti a complessivi € 10.628,77 – oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del fatto al saldo effettivo – di cui € 2.628,77 per danno biologico complessivo ed € 8.000,00 a titolo di spese per intervento chirurgico in emenda;
- condannare, altresì, il medesimo dott. al pagamento dei compensi professionali CP_1 sostenuti dalla ricorrente in ottica dell'introduzione del presente ricorso, tra cui le spese di consulenza Tecnica di Parte ad opera del dott. pari a €2.440,00, nonché la visita medico Per_1 specialistica ad opera del prof. pari a € 152,00, oltre ai compensi professionali di causa, Per_2 spese generali, Iva e CAP come per Legge”.
Per resistere al ricorso e chiedere il rigetto della domanda, con comparsa depositata il 12.10.2023, si è costituito , il quale ha dedotto che: - la paziente era stata visitata il 26.11.2018 CP_1
per un trauma alla piramide nasale per difficoltà respiratorie dalle fosse nasali e, a seguito di esame obbiettivo, era stata riscontrata una scoliosi sinistro-convessa della piramide nasale con sperone osseo in corrispondenza della convessità e ipertrofia dei turbinati nasali;
- in data
5.1.2019, pertanto, la paziente era stata sottoposta ad intervento di settorinoplastica;
- a seguito dei controlli post-operatori, la era stata sottoposta ad anestesia locale per l'estrazione di Pt_1
un microframmento osseo a livello della frattura basale sinistra e, poi, per correggere una lieve laterorrinea destra, in data 20.3.2021, era stata eseguita una rinoplastica secondaria;
- a seguito
3 dell'intervento, la convessità dell'assetto nasale era del tutto scomparsa. Il resistente ha dunque contestato la mancanza di nesso causale tra gli interventi eseguiti e i danni subiti, essendo stata la paziente adeguatamente informata su ogni aspetto concernente i possibili rischi della rinoplastica, come evincibile dai moduli del consenso informato sottoscritti dalla stessa. Ha inoltre evidenziato che l'intervento di rinoplastica, per sua natura, richiede spesso delle correzioni, come nel caso in esame, in cui all'esito l'intervento era pienamente riuscito;
i disagi lamentati dalla paziente non erano infatti riconducibili ai tre interventi di rinoplastica: invero, sin dal primo intervento, la veva dichiarato di essere sottoposta a trattamenti farmacologici che possono avere, quali Pt_1
effetti indesiderati, proprio i disturbi lamentati. Il dott. ha infine contestato CP_1
l'ammissibilità della richiesta di rimborso delle spese del nuovo intervento in quanto la paziente aveva espressamente rinunciato al diritto di rivalsa nei confronti del chirurgo in caso di eventuali complicanze, ove si fosse rivolta ad un chirurgo diverso, acconsentendo invece a sottoporsi a cure ulteriori senza altri esborsi.
Si riportano di seguito le conclusioni rassegnate dal resistente:
“In via principale nel merito: Si reitera le domande formulate nella comparsa di costituzione e risposta: previo ogni accertamento, si richiede il rigetto totale di tutte le asserite pretese risarcitorie in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
- In subordine nel merito: accertare e dichiarare inammissibile la domanda di rimborso delle spese sostenute a titolo professionale in particolar modo le spese di CTP in quanto inammissibili.
Con vittoria di spese e competenze”.
All'udienza in data 24.11.2023, su richiesta di parte ricorrente, sono stati concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.. Nella prima memoria, la ricorrente ha dato atto della volontà di non volersi sottoporre a un nuovo intervento chirurgico e ha emendato le conclusioni nei termini seguenti (si sottolinea la parte nuova rispetto alle conclusioni precedentemente svolte):
“Voglia il Tribunale di Lucca, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale:
- accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di cura tra la sig.ra ed il dott. , Pt_1 CP_1
titolare della Surgical Center del dott. Freda;
4 - accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di prestazione medico-professionale tra
e il dott. ; Parte_1 CP_1
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. il quale non ha agito con CP_1
la diligenza richiesta dalla natura dell'attività svolta e consentita dall'arte medica assumendo un comportamento negligente, imprudente, imperito e contrario ai dettami dell'arte e scienza medica in occasione degli interventi del 5 gennaio 2019, 31 ottobre 2020 e 20 marzo 2021;
- accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della sig.ra
e la conseguente responsabilità del dott. ; Parte_1 CP_1
e in conseguenza di ciò, condannare il dott. : CP_1 in tesi, al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra ammontanti a complessivi € Parte_1
10.628,77 oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del fatto al saldo effettivo, di cui €
2.628,77 per danno biologico complessivo ed € 8.000,00 a titolo di spese per intervento chirurgico in emenda, ovvero, in ipotesi, al risarcimento del danno biologico arrecato alla stessa ricorrente nella misura di €
9.633,85 (7% di postumi permanenti, 20 gg. ITP al 50% e 20 gg. ITP al 25%) nonché al rimborso dei costi sostenuti per i tre interventi chiurgici - inefficaci - eseguiti dal dott. CP_1
rispettivamente in data 5 gennaio 2019, 31 ottobre 2020 e 20 marzo 2021 - pari a € 6.000,00 - e così complessivamente €15.633,85; in ogni caso: condannare altresì il dott. al pagamento dei compensi professionali CP_1 sostenuti dalla ricorrente in ottica all'introduzione del presente ricorso, tra cui le spese di CTP ad opera del dott. pari a € 2.440,00 nonché la visita del prof. pari a € 152,00. Per_1 Per_2
Ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Il procedimento è stato poi istruito mediante CTU medico legale, all'esito della quale le parti hanno chiesto un rinvio per possibili trattative. Non essendo addivenute ad un accordo, è stata fissata, per la discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 21.3.2025, nella quale il giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
***
5 Deve premettersi che è pacifico il rapporto obbligatorio intercorso tra la e il dott. Pt_1
, ed in particolare che: a seguito di visita in data 26.11.2018, è stata CP_1 Parte_1
sottoposta ad un intervento di settorinoplastica eseguito dal dott. il 5.1.2019; a CP_1
tale intervento è seguito, il 31.10.2020, un nuovo intervento (curettage della frattura basale sinistra per la presenza di una piccola ciste da inclusione, con estrazione di microframmento osseo;
v. doc. 6 bis di parte ricorrente), in anestesia locale, ed infine, il 20.3.2021 un intervento di rinoplastica secondaria.
Non è dunque in discussione l'esistenza di un rapporto tra medico e paziente, avente ad oggetto l'esecuzione di una prestazione professionale di tipo medico-sanitaria.
Nella comparsa di costituzione, sono state invece contestate le affermazioni contenute nel ricorso circa la non corretta esecuzione e gli esiti dannosi degli interventi chirurgici, nonché il nesso causale tra tali interventi e le conseguenze lesive lamentate dalla ricorrente.
Rispetto a tale profilo, la CTU medica espletata nel corso del giudizio, sulla base della documentazione medica versata in atti e dell'indagine anamsestico-obbiettiva, ha osservato che la in data 5.1.19 è stata sottoposta ad un "intervento di rinoplastica chiusa con settoplastica Pt_1
e innesto cartilagineo a livello della columella, cauterizzazione del turbinato inferiore della fossa nasale destra. eseguito per deformità nasale post-traumatica e difficoltà respiratoria"; il
31.10.20 è stata sottoposta ad un intervento di curettage della frattura basale sinistra "per la presenza di una piccola ciste da inclusione e estrazione di un microframmento osseo"; successivamente "in data 20.03.21 è stata ulteriormente sottoposta a intervento di rinosettoplastica secondaria per laterorinorrea destra di grado lieve in esiti di rinosettoplastica".
In esito di tali interventi, nel corso delle operazioni peritali è stata riscontrata la "persistenza della deformità della piramide nasale con infossamento della lamina ossea di sinistra, dolore alla digitopressione a livello para - lateronasale sinistro, difficoltà inspiratoria nasale sinistra e rinorrea".
Rispetto alla obbiettività riscontrata, il Collegio peritale ha evidenziato l'esistenza di criticità, in quanto la presenza di una "difformità "a gradino", con frattura e infossamento della lamina nasale sinistra non avrebbe motivo di permanere dopo tre interventi di correzione". In
6 particolare, è stato evidenziato il persistere delle problematiche estetiche e funzionali preesistenti, aggravate dalla comparsa della rinorrea e di una sintomatologia dolorosa.
Il danno biologico, ritenuto ormai stabilizzato, è stato stimato in complessivi venti giorni di inabilità parziale al 50% e venti giorni al 25%; quanto all'invalidità permanente (stante la volontà manifestata dalla paziente di non sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, aspetto sul quale si avrà modo di tornare nel proseguo), il danno biologico differenziale è stato valutato nella misura del 3% (dato dalla differenza tra il danno biologico complessivo rilevato in sede di CTU, pari al 5%, e il danno biologico di origine traumatica preesistente, determinato nella misura del
2%, in considerazione della storia clinica).
Ebbene, sulla scorta degli esiti della CTU, sinteticamente riportati, non vi sono dubbi circa gli esiti patologici riscontrabili sulla paziente e la loro riconducibilità alla condotta del sanitario.
Invero, il collegio peritale ha evidenziato come il danno biologico obbiettivamente riscontrabile nella in sede peritale (avente sia natura estetica che funzionale) non fosse giustificabile Pt_1 all'esito dei tre interventi eseguiti. Si desume pertanto che, in caso di corretta esecuzione degli interventi, fosse ragionevole attendersi un esito differente da quello riscontrato che, invece, ha visto non solo il persistere delle problematiche preesistenti (mai risolte), ma finanche un aggravamento delle condizioni della paziente, per la comparsa di sintomatologia dolorosa e rinorrea.
Non v'è dubbio, dunque, circa la sussistenza di un nesso causale tra il danno medicalmente accertato e l'intervento eseguito dal dott. . D'altro canto, non è emersa alcuna evidenza (o CP_1
anche solo ipotesi) di un decorso causale alternativo idoneo a giustificare le attuali condizioni della paziente.
Deve peraltro osservarsi che – sulla base di quanto si evince nell'elaborato peritale – all'esito della discussione del quesito, si è pervenuti ad un accordo tecnico condiviso fra i CTP, tenuto conto della documentazione in atti e delle indagini svolte. Nessuna osservazione è poi pervenuta rispetto alle risultanze contenute nella CTU, dalle quali, dunque, non vi sono ragioni per discostarsi, siccome coerenti con la documentazione medica a disposizione e l'esame obbiettivo della paziente.
7 E ancora, deve evidenziarsi che la contestazione del nesso causale contenuta nella comparsa di costituzione e risposta si appalesa assolutamente generica e astratta e non si confronta con le condizioni della paziente prima e dopo i tre successivi interventi chirurgici eseguiti dal dott.
. In particolare, il resistente si è limitato genericamente a dare conto di natura, scopo ed CP_1
effetti dell'intervento di rinoplastica, precisando che è ben possibile, in simili ipotesi, la necessità di interventi di miglioramento successivi al primo, da ritenersi riusciti sulla base della documentazione fotografica disponibile (che evidenzierebbe la scomparsa della convessità della piramide nasale).
La circostanza che gli interventi (nel loro complesso) possano dirsi riusciti, tuttavia, contrasta irrimediabilmente con gli accertamenti svolti in sede di CTU – si ripete, non contestati dal consulente nominato dal resistente – che hanno riscontrato l'obbiettiva persistenza delle problematiche estetiche e funzionali preesistenti.
Il resistente, peraltro, non ha preso specifica posizione circa la mancata risoluzione di tali problematiche finanche dopo l'esecuzione non di uno bensì di tre successivi interventi, nè tantomeno sulla comparsa di problematiche ulteriori che hanno aggravato la condizione della paziente.
Sotto tale angolo visuale, infatti, si è limitato ad affermare che la terapia farmacologica assunta dalla paziente avrebbe potuto comportare, quale conseguenza indesiderata, la comparsa di rinorrea e difficoltà respiratoria. Tale considerazione, come detto, si appalesa del tutto astratta e non si confronta con le effettive condizioni della paziente prima e dopo i tre interventi eseguiti dal dott. né tiene conto della comparsa anche di altre problematiche (sintomatologia CP_1
dolorosa) di cui dunque non viene fornita alcuna plausibile spiegazione.
D'altro canto, l'esistenza di cause alternative non è stata neanche presa in considerazione dal CTU né, come detto, dallo stesso CTP di parte resistente.
Infine, del tutto irrilevanti sono le considerazioni svolte circa la regolare sottoscrizione dei moduli di un consenso informato da parte della nei quali venivano illustrati i possibili Pt_1
rischi.
Ed infatti, la sottoscrizione dei moduli del consenso informato certamente non esclude la responsabilità del sanitario in presenza di un non corretto adempimento della prestazione dovuta,
8 come deve ritenersi nel caso in esame, in cui la persistenza delle problematiche estetiche e funzionali preesistenti è stata ritenuta dal Collegio peritale del tutto ingiustificata all'esito di tre interventi quali quelli in oggetto.
Parimenti, ininfluenti sono le doglianze del resistente circa la genericità del rimprovero per colpa mosso nei suoi confronti dalla ricorrente. Invero, atteso il pacifico inquadramento della responsabilità medica nell'ambito della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali, compete al creditore-danneggiato la prova della fonte del credito (da ravvisarsi nel contratto o contatto sociale) e l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del professionista e il danno;
spetta invece al debitore la prova (alternativa) dell'esatto adempimento o dell'impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile (cfr., tra le tante, Cass.
10050/2022). Il creditore, dunque, non è onerato di dimostrare la sussistenza della colpa del debitore, ma solo di allegare l'esistenza dell'elemento soggettivo a carico del medico, il quale è poi tenuto a dimostrare in giudizio di aver eseguito la prestazione con la diligenza richiesta dalle linee guida applicabili nella fattispecie.
Tanto affermato sull'an debeatur, può passarsi ai profili più strettamente risarcitori, non prima di essersi soffermati sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
Come si è già dato atto, nelle conclusioni originarie la ricorrente, previo accertamento dell'inadempimento da parte del dott. , ha chiesto la condanna di quest'ultimo al CP_1 risarcimento dei danni subiti quantificandoli in complessivi € 10.628,77 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del fatto al saldo effettivo), suddividendo la somma tra “danno biologico” (€ 2.628,77) e “danno patrimoniale” per le spese da sostenersi per intervento chirurgico in emenda (€ 8.000,00). Nella prospettiva iniziale della evidentemente, vi era Pt_1
l'intendimento di sottoporsi a un nuovo intervento che avrebbe in parte riparato ai pregiudizi arrecati dal resistente e, per questo, una porzione del danno era stata quantificata in misura pari alle future spese mediche connesse al suddetto intervento. Oltre a ciò, nel ricorso iniziale la ricorrente ha domandato il rimborso di quanto versato (prima della causa) al proprio consulente di parte (€ 2.440,00), nonché di quanto versato al prof. er la visita medico specialistica Per_2
svolta anch'essa prima dell'inizio del giudizio (€ 152,00).
9 Nella prima memoria ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., invece, è stata aggiunta una domanda subordinata dal seguente tenore: “in ipotesi, al risarcimento del danno biologico arrecato alla stessa ricorrente nella misura di € 9.633,85 (7% di postumi permanenti, 20 gg. ITP al 50% e 20 gg. ITP al 25%) nonché al rimborso dei costi sostenuti per i tre interventi chiurgici - inefficaci - eseguiti dal dott. rispettivamente in data 5 gennaio 2019, 31 ottobre 2020 e 20 CP_1 marzo 2021 - pari a € 6.000,00 - e così complessivamente €15.633,85”.
La modifica viene giustificata con il fatto che, nelle more del giudizio, la a maturato la Pt_1
convinzione di non sottoporsi a un nuovo intervento, ragion per cui all'iniziale richiesta di rimborso delle spese future per un intervento emendativo si è sostituita una domanda volta al risarcimento del danno biologico risultante all'esito degli interventi eseguiti dal dott. CP_1
(quantificato in misura superiore a quella effettivamente accertata nel corso di questo giudizio).
Oltre a ciò, la ricorrente ha anche chiesto il rimborso di quanto versato al dott. come CP_1
corrispettivo dell'intervento cui si era sottoposta (€ 6.000,00 totali), e ciò spiega perché la domanda subordinata reca un totale (€ 15.633,85) maggiore rispetto alla domanda principale (€
10.628,77).
La domanda principale, dunque, è rimasta sostanzialmente invariata tra ricorso e prima memoria ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., e ha ad oggetto quello che la parte ha chiamato “danno non patrimoniale” (€ 2.628,77), nonchè un'altra voce definita, nella parte espositiva del ricorso, come “danno patrimoniale” e relativa alle spese da sostenersi per intervento chirurgico in emenda
(€ 8.000,00). Nella domanda subordinata, invece, è stato richiesto l'intero danno non patrimoniale, sul presupposto fattuale che la ricorrente non intendesse più sottoporsi a interventi chirurgici e, dunque, che non fosse più necessaria la spesa di € 8.000,00.
Ora, al di là delle categorie giuridico-descrittive utilizzate dalla parte (come noto irrilevanti, competendo al giudice la qualificazione giuridica della fattispecie), è evidente che fin dalla prima domanda la ricorrente abbia inteso domandare il risarcimento del danno non patrimoniale, in parte per equivalente e in parte in forma specifica. Tuttavia, una volta maturata la convinzione di non sottoporsi ad altri interventi, la (parte di) domanda di risarcimento in forma specifica deve essere riqualificata (alla luce del contenuto dell'atto) in domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nella misura integrale per equivalente, e deve ritenersi una mera imprecisione
10 l'inserimento di tale specificazione della richiesta nella domanda subordinata. In conclusione, premesso che deve senz'altro trovare accoglimento - per tutte le considerazione sopra esposte – la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico patito dalla nulla osta al Pt_1
risarcimento del danno non patrimoniale nella sua forma integrale (anziché nella più ridotta misura che risulterebbe all'esito dell'intervento in emenda) una volta preso atto del (legittimo e giustificato) rifiuto della ricorrente di sottoporsi a un nuovo intervento, fermi restando i limiti quantitativi del petitum (€ 10.628,77, coma da domanda principale).
Orbene, come in parte già accennato, nessuna contestazione è stata mossa rispetto agli esiti cui è pervenuta la CTU, che ha stimato la misura dell'invalidità permanente in tre punti percentuali, tra
2% e 5%, trattandosi di un danno differenziale, che si innesta su un danno biologico post- traumatico preesistente. L'inabilità temporanea è stata invece stimata nella misura del 50% per venti giorni e del 25% per ulteriori venti giorni.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la liquidazione del cd danno biologico differenziale va effettuata sottraendo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata, quello corrispondente al grado di invalidità preesistente (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
20894 del 26/07/2024).
In definitiva, sulla scorta delle valutazioni del CTU, che si condividono pienamente, e facendo applicazione delle tabelle previste dal Codice delle Assicurazioni Private, giusto il disposto dell'art. 7, comma 4, Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), il danno deve essere liquidato nella misura di 3.614,9 a titolo di danno differenziale per invalidità permanente, oltre a 828,6 euro per l'inabilità temporanea (e dunque complessivi 4.443,5 euro).
Il danno sopra accertato è quello che, secondo la più recente giurisprudenza, può essere definito biologico o dinamico-esistenziale.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 139 c. 3 cod. ass. priv., nulla avendo la ricorrente dedotto e, soprattutto, dimostrato sotto tale profilo.
L'importo sopra determinato, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità
(per tutte, Cass., Sez. Un., Sentenza del 17/02/95 n.1712), deve essere devalutato fino alla data del sinistro, per poi essere rivalutato, anno per anno, con l'aggiunta degli interessi al saggio legale, per cui l'importo in definitiva dovuto dalla convenuta ammonta a euro 4.841,14.
11 Devono essere altresì riconosciute le spese mediche documentate, ovvero 2.440,00 euro per la fattura del dott. e 152,00 euro per la fattura del dott. ritenute pertinenti e Per_1 Per_2
congrue dal CTU (non risultando documentate ulteriori spese).
L'accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno (non patrimoniale) osta alla valutazione della domanda proposta in via meramente subordinata.
Con specifico riferimento alla richiesta di rimborso del costo dell'intervento eseguito dal dott.
, deve inoltre (e in ogni caso) evidenziarsi come, sulla scorta della giurisprudenza CP_1
corrente, la seconda parte della domanda subordinata (“[…] nonché al rimborso dei costi sostenuti per i tre interventi chirurgici - inefficaci - eseguiti dal dott. rispettivamente in CP_1 data 5 gennaio 2019, 31 ottobre 2020 e 20 marzo 2021 - pari a € 6.000,00”) non sarebbe stata in ogni caso esaminabile poiché radicalmente inammissibile.
Giova infatti evidenziare come il primo termine previsto dal quarto comma dell'art. 281- duodecies c.p.c. consente alle parti di “precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni”; ciò in piena simmetria con quanto previsto oggi dall'art. 171-ter, n. 1, c.p.c. e quanto previsto nel vecchio rito dall'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.. Il concetto di “modifica” della domanda è stato oggetto di chiarimento da parte della giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso.
In estrema sintesi, è stato affermato che la modifica può consistere in variazioni che possono anche concernere la causa petendi e il petitum dell'iniziale domanda, qualora la parte abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale e in conseguenza della difesa svolta dalla controparte. La "modifica" non può tuttavia sfociare nella "novità", dovendosi intendere per domande nuove quelle "aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa" (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Proprio seguendo questa chiave di lettura (peraltro decisamente estensiva rispetto all'orientamento maggioritario precedente), deve senz'altro ritenersi “nuova”, e come tale inammissibile, la domanda (formulata in via subordinata in sede di prima memoria) volta a ottenere la restituzione del corrispettivo pagato al dott. . Trattasi, infatti, di una domanda CP_1
restitutoria ex art. 1458 c.c., quale conseguenza della risoluzione del contratto (peraltro non
12 espressamente richiesta), affatto diversa dalla domanda risarcitoria, pur essendo comune il sostrato delle domande, vale a dire l'altrui inadempimento. L'alternatività delle domande è resa evidente dal disposto dell'art. 1453 c.c. (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”) e il suo carattere di
“novità” è stato (anche recentemente) affermato dalla giurisprudenza (“La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova”: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28722 del 04/10/2022).
Non resta che soffermarsi sulla regolazione delle spese di lite.
La soccombenza ricade integralmente sul resistente stante l'accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente;
le spese sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi, previsti per lo scaglione di riferimento, in relazione alle fasi di studio e introduttiva, dei parametri minimi per quanto riguarda la fase decisoria, tenuto conto del modulo decisionale previsto per il rito prescelto, e di un valore compreso tra i medi e i minimi per la fase di trattazione e istruttoria, in considerazione della concreta attività svolta e delle modalità di trattazione attuate, oltre al rimborso per spese vive.
In coerenza con il criterio della soccombenza, le spese per le CTU liquidate come da decreto del
25.1.2025 debbono rimanere integralmente a carico del resistente nel rapporto interno tra le parti sicché la ricorrente ha diritto alla ripetizione di quanto eventualmente corrisposto all'ausiliario del magistrato nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: condanna a corrispondere in favore di complessivi euro CP_1 Parte_1
13 7.433,14; condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da liquidate CP_1 Parte_1
in complessivi euro 3.800, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva per compensi ed euro
237 per esborsi sostenuti;
pone le spese di CTU a carico della convenuta nel rapporto interno tra le parti.
Così deciso in Lucca, 30.3.2025
Il Giudice
Michela Boi
14
TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del giudice Michela Boi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1951/2023 r.g.
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
SILICANI
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Omoye CP_1 C.F._2
Charlotte IRABOR e Mario DEL BIANCO
CONVENUTO
OGGETTO
Responsabilità medica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del
18.6.2009)
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale esponendo Parte_1
che: -nel mese di marzo 2018 aveva riportato un trauma facciale a seguito di un incidente
1 domestico (nella specie, aveva urtato contro un comodino); - si era pertanto sottoposta a visita
ORL presso la casa di cura San Camillo, in Forte dei Marmi, e, a seguito di TAC, le era stato diagnosticato un "aspetto lievemente infossato osso nasale sx, reperto di possibile origine traumatica, da correlare clinicamente.."; - in data 21.11.2018 si era recata dal dott. CP_1
, chirurgo plastico, per un consulto, il quale le aveva prescritto una "ECG repertato per
[...]
rischio chirurgico"; - in data 5.1.2019, ella era stata ricoverata presso il centro di chirurgia estetica "Surgical Center" del dott. ed era stata sottoposta a "rinosettoplastica + CP_1
cauterizzazione turbinato inferiore fossa nasale destra", con decorso clinico regolare;
- il costo dell'intervento era stato pari a 6.000 euro;
- rimasta insoddisfatta dell'esito, la stessa si era nuovamente rivolta al dott. il quale l'aveva sottoposta ad intervento di revisione in CP_1
anestesia locale e, poi, in data 20.3.2021, ad intervento di rinoplastica secondaria;
- all'esito della visita eseguita il 30.3.2021, il dott. aveva constatato che la "laterorinorrea dx appare CP_1
risolta"; - tuttavia, riscontrando un continuo scolo del naso e una difficoltà respiratoria, in data
27.9.2022, ella si era rivolta, per un consulto medico-legale, al dott. , il quale, Persona_1
avvalendosi della consulenza di un chirurgo plastico, prof. aveva concluso che Persona_2
"il risultato dei tre interventi praticati dal dott. non solo ha deluso le legittime CP_1
aspettative della paziente sotto il profilo estetico ma ha anche determinato un disturbo funzionale rappresentato da persistente rinorrea con comprensibile disagio, associato a deficit respiratorio nasale"; - sulla base del parere del dott. il danno estetico patito dalla stessa in Per_2
conseguenza della difettosa pianificazione ed esecuzione dei tre interventi di rinoplastica avrebbe potuto essere risolto mediante un ulteriore intervento di rinoplastica, al costo complessivo di euro
8.000, all'esito del quale comunque residuerebbe un danno biologico permanente stimato nella misura del 3%, oltre ad un danno biologico temporaneo;
- gli interventi eseguiti dal dott. , CP_1
dunque, non solo non avevano migliorato l'aspetto estetico, ma avevano altresì determinato un disturbo funzionale, rappresentato da persistente rinorrea, associata a deficit respiratorio della narice sinistra.
Sulla scorta di quanto sopra, la ricorrente ha concluso come segue:
“Voglia il Tribunale di Lucca, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
2 - accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di cura tra la sig.ra ed il dott. Parte_1
titolare della SURGICAL CENTER del dott. ; CP_1 CP_1
- accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di prestazione medico-professionale tra la ed il dott. ; Parte_1 CP_1
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. il quale non ha CP_1 agito con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività svolta e consentita dall'arte medica assumendo un comportamento negligente, imprudente, imperito e contrario ai dettami dell'arte- scienza medica in occasione degli interventi del 5 gennaio 2019, 31 ottobre 2020 e 20 marzo
2021;
- accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della sig.ra
e la conseguente responsabilità del dott. e, in conseguenza di ciò, Parte_1 CP_1
condannare il dott. al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra CP_1 Parte_1 ammontanti a complessivi € 10.628,77 – oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del fatto al saldo effettivo – di cui € 2.628,77 per danno biologico complessivo ed € 8.000,00 a titolo di spese per intervento chirurgico in emenda;
- condannare, altresì, il medesimo dott. al pagamento dei compensi professionali CP_1 sostenuti dalla ricorrente in ottica dell'introduzione del presente ricorso, tra cui le spese di consulenza Tecnica di Parte ad opera del dott. pari a €2.440,00, nonché la visita medico Per_1 specialistica ad opera del prof. pari a € 152,00, oltre ai compensi professionali di causa, Per_2 spese generali, Iva e CAP come per Legge”.
Per resistere al ricorso e chiedere il rigetto della domanda, con comparsa depositata il 12.10.2023, si è costituito , il quale ha dedotto che: - la paziente era stata visitata il 26.11.2018 CP_1
per un trauma alla piramide nasale per difficoltà respiratorie dalle fosse nasali e, a seguito di esame obbiettivo, era stata riscontrata una scoliosi sinistro-convessa della piramide nasale con sperone osseo in corrispondenza della convessità e ipertrofia dei turbinati nasali;
- in data
5.1.2019, pertanto, la paziente era stata sottoposta ad intervento di settorinoplastica;
- a seguito dei controlli post-operatori, la era stata sottoposta ad anestesia locale per l'estrazione di Pt_1
un microframmento osseo a livello della frattura basale sinistra e, poi, per correggere una lieve laterorrinea destra, in data 20.3.2021, era stata eseguita una rinoplastica secondaria;
- a seguito
3 dell'intervento, la convessità dell'assetto nasale era del tutto scomparsa. Il resistente ha dunque contestato la mancanza di nesso causale tra gli interventi eseguiti e i danni subiti, essendo stata la paziente adeguatamente informata su ogni aspetto concernente i possibili rischi della rinoplastica, come evincibile dai moduli del consenso informato sottoscritti dalla stessa. Ha inoltre evidenziato che l'intervento di rinoplastica, per sua natura, richiede spesso delle correzioni, come nel caso in esame, in cui all'esito l'intervento era pienamente riuscito;
i disagi lamentati dalla paziente non erano infatti riconducibili ai tre interventi di rinoplastica: invero, sin dal primo intervento, la veva dichiarato di essere sottoposta a trattamenti farmacologici che possono avere, quali Pt_1
effetti indesiderati, proprio i disturbi lamentati. Il dott. ha infine contestato CP_1
l'ammissibilità della richiesta di rimborso delle spese del nuovo intervento in quanto la paziente aveva espressamente rinunciato al diritto di rivalsa nei confronti del chirurgo in caso di eventuali complicanze, ove si fosse rivolta ad un chirurgo diverso, acconsentendo invece a sottoporsi a cure ulteriori senza altri esborsi.
Si riportano di seguito le conclusioni rassegnate dal resistente:
“In via principale nel merito: Si reitera le domande formulate nella comparsa di costituzione e risposta: previo ogni accertamento, si richiede il rigetto totale di tutte le asserite pretese risarcitorie in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
- In subordine nel merito: accertare e dichiarare inammissibile la domanda di rimborso delle spese sostenute a titolo professionale in particolar modo le spese di CTP in quanto inammissibili.
Con vittoria di spese e competenze”.
All'udienza in data 24.11.2023, su richiesta di parte ricorrente, sono stati concessi i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c.. Nella prima memoria, la ricorrente ha dato atto della volontà di non volersi sottoporre a un nuovo intervento chirurgico e ha emendato le conclusioni nei termini seguenti (si sottolinea la parte nuova rispetto alle conclusioni precedentemente svolte):
“Voglia il Tribunale di Lucca, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale:
- accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di cura tra la sig.ra ed il dott. , Pt_1 CP_1
titolare della Surgical Center del dott. Freda;
4 - accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di prestazione medico-professionale tra
e il dott. ; Parte_1 CP_1
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale del dott. il quale non ha agito con CP_1
la diligenza richiesta dalla natura dell'attività svolta e consentita dall'arte medica assumendo un comportamento negligente, imprudente, imperito e contrario ai dettami dell'arte e scienza medica in occasione degli interventi del 5 gennaio 2019, 31 ottobre 2020 e 20 marzo 2021;
- accertare e dichiarare l'inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della sig.ra
e la conseguente responsabilità del dott. ; Parte_1 CP_1
e in conseguenza di ciò, condannare il dott. : CP_1 in tesi, al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra ammontanti a complessivi € Parte_1
10.628,77 oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del fatto al saldo effettivo, di cui €
2.628,77 per danno biologico complessivo ed € 8.000,00 a titolo di spese per intervento chirurgico in emenda, ovvero, in ipotesi, al risarcimento del danno biologico arrecato alla stessa ricorrente nella misura di €
9.633,85 (7% di postumi permanenti, 20 gg. ITP al 50% e 20 gg. ITP al 25%) nonché al rimborso dei costi sostenuti per i tre interventi chiurgici - inefficaci - eseguiti dal dott. CP_1
rispettivamente in data 5 gennaio 2019, 31 ottobre 2020 e 20 marzo 2021 - pari a € 6.000,00 - e così complessivamente €15.633,85; in ogni caso: condannare altresì il dott. al pagamento dei compensi professionali CP_1 sostenuti dalla ricorrente in ottica all'introduzione del presente ricorso, tra cui le spese di CTP ad opera del dott. pari a € 2.440,00 nonché la visita del prof. pari a € 152,00. Per_1 Per_2
Ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Il procedimento è stato poi istruito mediante CTU medico legale, all'esito della quale le parti hanno chiesto un rinvio per possibili trattative. Non essendo addivenute ad un accordo, è stata fissata, per la discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 21.3.2025, nella quale il giudice ha riservato il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni.
***
5 Deve premettersi che è pacifico il rapporto obbligatorio intercorso tra la e il dott. Pt_1
, ed in particolare che: a seguito di visita in data 26.11.2018, è stata CP_1 Parte_1
sottoposta ad un intervento di settorinoplastica eseguito dal dott. il 5.1.2019; a CP_1
tale intervento è seguito, il 31.10.2020, un nuovo intervento (curettage della frattura basale sinistra per la presenza di una piccola ciste da inclusione, con estrazione di microframmento osseo;
v. doc. 6 bis di parte ricorrente), in anestesia locale, ed infine, il 20.3.2021 un intervento di rinoplastica secondaria.
Non è dunque in discussione l'esistenza di un rapporto tra medico e paziente, avente ad oggetto l'esecuzione di una prestazione professionale di tipo medico-sanitaria.
Nella comparsa di costituzione, sono state invece contestate le affermazioni contenute nel ricorso circa la non corretta esecuzione e gli esiti dannosi degli interventi chirurgici, nonché il nesso causale tra tali interventi e le conseguenze lesive lamentate dalla ricorrente.
Rispetto a tale profilo, la CTU medica espletata nel corso del giudizio, sulla base della documentazione medica versata in atti e dell'indagine anamsestico-obbiettiva, ha osservato che la in data 5.1.19 è stata sottoposta ad un "intervento di rinoplastica chiusa con settoplastica Pt_1
e innesto cartilagineo a livello della columella, cauterizzazione del turbinato inferiore della fossa nasale destra. eseguito per deformità nasale post-traumatica e difficoltà respiratoria"; il
31.10.20 è stata sottoposta ad un intervento di curettage della frattura basale sinistra "per la presenza di una piccola ciste da inclusione e estrazione di un microframmento osseo"; successivamente "in data 20.03.21 è stata ulteriormente sottoposta a intervento di rinosettoplastica secondaria per laterorinorrea destra di grado lieve in esiti di rinosettoplastica".
In esito di tali interventi, nel corso delle operazioni peritali è stata riscontrata la "persistenza della deformità della piramide nasale con infossamento della lamina ossea di sinistra, dolore alla digitopressione a livello para - lateronasale sinistro, difficoltà inspiratoria nasale sinistra e rinorrea".
Rispetto alla obbiettività riscontrata, il Collegio peritale ha evidenziato l'esistenza di criticità, in quanto la presenza di una "difformità "a gradino", con frattura e infossamento della lamina nasale sinistra non avrebbe motivo di permanere dopo tre interventi di correzione". In
6 particolare, è stato evidenziato il persistere delle problematiche estetiche e funzionali preesistenti, aggravate dalla comparsa della rinorrea e di una sintomatologia dolorosa.
Il danno biologico, ritenuto ormai stabilizzato, è stato stimato in complessivi venti giorni di inabilità parziale al 50% e venti giorni al 25%; quanto all'invalidità permanente (stante la volontà manifestata dalla paziente di non sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, aspetto sul quale si avrà modo di tornare nel proseguo), il danno biologico differenziale è stato valutato nella misura del 3% (dato dalla differenza tra il danno biologico complessivo rilevato in sede di CTU, pari al 5%, e il danno biologico di origine traumatica preesistente, determinato nella misura del
2%, in considerazione della storia clinica).
Ebbene, sulla scorta degli esiti della CTU, sinteticamente riportati, non vi sono dubbi circa gli esiti patologici riscontrabili sulla paziente e la loro riconducibilità alla condotta del sanitario.
Invero, il collegio peritale ha evidenziato come il danno biologico obbiettivamente riscontrabile nella in sede peritale (avente sia natura estetica che funzionale) non fosse giustificabile Pt_1 all'esito dei tre interventi eseguiti. Si desume pertanto che, in caso di corretta esecuzione degli interventi, fosse ragionevole attendersi un esito differente da quello riscontrato che, invece, ha visto non solo il persistere delle problematiche preesistenti (mai risolte), ma finanche un aggravamento delle condizioni della paziente, per la comparsa di sintomatologia dolorosa e rinorrea.
Non v'è dubbio, dunque, circa la sussistenza di un nesso causale tra il danno medicalmente accertato e l'intervento eseguito dal dott. . D'altro canto, non è emersa alcuna evidenza (o CP_1
anche solo ipotesi) di un decorso causale alternativo idoneo a giustificare le attuali condizioni della paziente.
Deve peraltro osservarsi che – sulla base di quanto si evince nell'elaborato peritale – all'esito della discussione del quesito, si è pervenuti ad un accordo tecnico condiviso fra i CTP, tenuto conto della documentazione in atti e delle indagini svolte. Nessuna osservazione è poi pervenuta rispetto alle risultanze contenute nella CTU, dalle quali, dunque, non vi sono ragioni per discostarsi, siccome coerenti con la documentazione medica a disposizione e l'esame obbiettivo della paziente.
7 E ancora, deve evidenziarsi che la contestazione del nesso causale contenuta nella comparsa di costituzione e risposta si appalesa assolutamente generica e astratta e non si confronta con le condizioni della paziente prima e dopo i tre successivi interventi chirurgici eseguiti dal dott.
. In particolare, il resistente si è limitato genericamente a dare conto di natura, scopo ed CP_1
effetti dell'intervento di rinoplastica, precisando che è ben possibile, in simili ipotesi, la necessità di interventi di miglioramento successivi al primo, da ritenersi riusciti sulla base della documentazione fotografica disponibile (che evidenzierebbe la scomparsa della convessità della piramide nasale).
La circostanza che gli interventi (nel loro complesso) possano dirsi riusciti, tuttavia, contrasta irrimediabilmente con gli accertamenti svolti in sede di CTU – si ripete, non contestati dal consulente nominato dal resistente – che hanno riscontrato l'obbiettiva persistenza delle problematiche estetiche e funzionali preesistenti.
Il resistente, peraltro, non ha preso specifica posizione circa la mancata risoluzione di tali problematiche finanche dopo l'esecuzione non di uno bensì di tre successivi interventi, nè tantomeno sulla comparsa di problematiche ulteriori che hanno aggravato la condizione della paziente.
Sotto tale angolo visuale, infatti, si è limitato ad affermare che la terapia farmacologica assunta dalla paziente avrebbe potuto comportare, quale conseguenza indesiderata, la comparsa di rinorrea e difficoltà respiratoria. Tale considerazione, come detto, si appalesa del tutto astratta e non si confronta con le effettive condizioni della paziente prima e dopo i tre interventi eseguiti dal dott. né tiene conto della comparsa anche di altre problematiche (sintomatologia CP_1
dolorosa) di cui dunque non viene fornita alcuna plausibile spiegazione.
D'altro canto, l'esistenza di cause alternative non è stata neanche presa in considerazione dal CTU né, come detto, dallo stesso CTP di parte resistente.
Infine, del tutto irrilevanti sono le considerazioni svolte circa la regolare sottoscrizione dei moduli di un consenso informato da parte della nei quali venivano illustrati i possibili Pt_1
rischi.
Ed infatti, la sottoscrizione dei moduli del consenso informato certamente non esclude la responsabilità del sanitario in presenza di un non corretto adempimento della prestazione dovuta,
8 come deve ritenersi nel caso in esame, in cui la persistenza delle problematiche estetiche e funzionali preesistenti è stata ritenuta dal Collegio peritale del tutto ingiustificata all'esito di tre interventi quali quelli in oggetto.
Parimenti, ininfluenti sono le doglianze del resistente circa la genericità del rimprovero per colpa mosso nei suoi confronti dalla ricorrente. Invero, atteso il pacifico inquadramento della responsabilità medica nell'ambito della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali, compete al creditore-danneggiato la prova della fonte del credito (da ravvisarsi nel contratto o contatto sociale) e l'esistenza di un nesso causale tra la condotta del professionista e il danno;
spetta invece al debitore la prova (alternativa) dell'esatto adempimento o dell'impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile (cfr., tra le tante, Cass.
10050/2022). Il creditore, dunque, non è onerato di dimostrare la sussistenza della colpa del debitore, ma solo di allegare l'esistenza dell'elemento soggettivo a carico del medico, il quale è poi tenuto a dimostrare in giudizio di aver eseguito la prestazione con la diligenza richiesta dalle linee guida applicabili nella fattispecie.
Tanto affermato sull'an debeatur, può passarsi ai profili più strettamente risarcitori, non prima di essersi soffermati sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
Come si è già dato atto, nelle conclusioni originarie la ricorrente, previo accertamento dell'inadempimento da parte del dott. , ha chiesto la condanna di quest'ultimo al CP_1 risarcimento dei danni subiti quantificandoli in complessivi € 10.628,77 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del fatto al saldo effettivo), suddividendo la somma tra “danno biologico” (€ 2.628,77) e “danno patrimoniale” per le spese da sostenersi per intervento chirurgico in emenda (€ 8.000,00). Nella prospettiva iniziale della evidentemente, vi era Pt_1
l'intendimento di sottoporsi a un nuovo intervento che avrebbe in parte riparato ai pregiudizi arrecati dal resistente e, per questo, una porzione del danno era stata quantificata in misura pari alle future spese mediche connesse al suddetto intervento. Oltre a ciò, nel ricorso iniziale la ricorrente ha domandato il rimborso di quanto versato (prima della causa) al proprio consulente di parte (€ 2.440,00), nonché di quanto versato al prof. er la visita medico specialistica Per_2
svolta anch'essa prima dell'inizio del giudizio (€ 152,00).
9 Nella prima memoria ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., invece, è stata aggiunta una domanda subordinata dal seguente tenore: “in ipotesi, al risarcimento del danno biologico arrecato alla stessa ricorrente nella misura di € 9.633,85 (7% di postumi permanenti, 20 gg. ITP al 50% e 20 gg. ITP al 25%) nonché al rimborso dei costi sostenuti per i tre interventi chiurgici - inefficaci - eseguiti dal dott. rispettivamente in data 5 gennaio 2019, 31 ottobre 2020 e 20 CP_1 marzo 2021 - pari a € 6.000,00 - e così complessivamente €15.633,85”.
La modifica viene giustificata con il fatto che, nelle more del giudizio, la a maturato la Pt_1
convinzione di non sottoporsi a un nuovo intervento, ragion per cui all'iniziale richiesta di rimborso delle spese future per un intervento emendativo si è sostituita una domanda volta al risarcimento del danno biologico risultante all'esito degli interventi eseguiti dal dott. CP_1
(quantificato in misura superiore a quella effettivamente accertata nel corso di questo giudizio).
Oltre a ciò, la ricorrente ha anche chiesto il rimborso di quanto versato al dott. come CP_1
corrispettivo dell'intervento cui si era sottoposta (€ 6.000,00 totali), e ciò spiega perché la domanda subordinata reca un totale (€ 15.633,85) maggiore rispetto alla domanda principale (€
10.628,77).
La domanda principale, dunque, è rimasta sostanzialmente invariata tra ricorso e prima memoria ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., e ha ad oggetto quello che la parte ha chiamato “danno non patrimoniale” (€ 2.628,77), nonchè un'altra voce definita, nella parte espositiva del ricorso, come “danno patrimoniale” e relativa alle spese da sostenersi per intervento chirurgico in emenda
(€ 8.000,00). Nella domanda subordinata, invece, è stato richiesto l'intero danno non patrimoniale, sul presupposto fattuale che la ricorrente non intendesse più sottoporsi a interventi chirurgici e, dunque, che non fosse più necessaria la spesa di € 8.000,00.
Ora, al di là delle categorie giuridico-descrittive utilizzate dalla parte (come noto irrilevanti, competendo al giudice la qualificazione giuridica della fattispecie), è evidente che fin dalla prima domanda la ricorrente abbia inteso domandare il risarcimento del danno non patrimoniale, in parte per equivalente e in parte in forma specifica. Tuttavia, una volta maturata la convinzione di non sottoporsi ad altri interventi, la (parte di) domanda di risarcimento in forma specifica deve essere riqualificata (alla luce del contenuto dell'atto) in domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nella misura integrale per equivalente, e deve ritenersi una mera imprecisione
10 l'inserimento di tale specificazione della richiesta nella domanda subordinata. In conclusione, premesso che deve senz'altro trovare accoglimento - per tutte le considerazione sopra esposte – la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno biologico patito dalla nulla osta al Pt_1
risarcimento del danno non patrimoniale nella sua forma integrale (anziché nella più ridotta misura che risulterebbe all'esito dell'intervento in emenda) una volta preso atto del (legittimo e giustificato) rifiuto della ricorrente di sottoporsi a un nuovo intervento, fermi restando i limiti quantitativi del petitum (€ 10.628,77, coma da domanda principale).
Orbene, come in parte già accennato, nessuna contestazione è stata mossa rispetto agli esiti cui è pervenuta la CTU, che ha stimato la misura dell'invalidità permanente in tre punti percentuali, tra
2% e 5%, trattandosi di un danno differenziale, che si innesta su un danno biologico post- traumatico preesistente. L'inabilità temporanea è stata invece stimata nella misura del 50% per venti giorni e del 25% per ulteriori venti giorni.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la liquidazione del cd danno biologico differenziale va effettuata sottraendo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata, quello corrispondente al grado di invalidità preesistente (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
20894 del 26/07/2024).
In definitiva, sulla scorta delle valutazioni del CTU, che si condividono pienamente, e facendo applicazione delle tabelle previste dal Codice delle Assicurazioni Private, giusto il disposto dell'art. 7, comma 4, Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), il danno deve essere liquidato nella misura di 3.614,9 a titolo di danno differenziale per invalidità permanente, oltre a 828,6 euro per l'inabilità temporanea (e dunque complessivi 4.443,5 euro).
Il danno sopra accertato è quello che, secondo la più recente giurisprudenza, può essere definito biologico o dinamico-esistenziale.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 139 c. 3 cod. ass. priv., nulla avendo la ricorrente dedotto e, soprattutto, dimostrato sotto tale profilo.
L'importo sopra determinato, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità
(per tutte, Cass., Sez. Un., Sentenza del 17/02/95 n.1712), deve essere devalutato fino alla data del sinistro, per poi essere rivalutato, anno per anno, con l'aggiunta degli interessi al saggio legale, per cui l'importo in definitiva dovuto dalla convenuta ammonta a euro 4.841,14.
11 Devono essere altresì riconosciute le spese mediche documentate, ovvero 2.440,00 euro per la fattura del dott. e 152,00 euro per la fattura del dott. ritenute pertinenti e Per_1 Per_2
congrue dal CTU (non risultando documentate ulteriori spese).
L'accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno (non patrimoniale) osta alla valutazione della domanda proposta in via meramente subordinata.
Con specifico riferimento alla richiesta di rimborso del costo dell'intervento eseguito dal dott.
, deve inoltre (e in ogni caso) evidenziarsi come, sulla scorta della giurisprudenza CP_1
corrente, la seconda parte della domanda subordinata (“[…] nonché al rimborso dei costi sostenuti per i tre interventi chirurgici - inefficaci - eseguiti dal dott. rispettivamente in CP_1 data 5 gennaio 2019, 31 ottobre 2020 e 20 marzo 2021 - pari a € 6.000,00”) non sarebbe stata in ogni caso esaminabile poiché radicalmente inammissibile.
Giova infatti evidenziare come il primo termine previsto dal quarto comma dell'art. 281- duodecies c.p.c. consente alle parti di “precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni”; ciò in piena simmetria con quanto previsto oggi dall'art. 171-ter, n. 1, c.p.c. e quanto previsto nel vecchio rito dall'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.. Il concetto di “modifica” della domanda è stato oggetto di chiarimento da parte della giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso.
In estrema sintesi, è stato affermato che la modifica può consistere in variazioni che possono anche concernere la causa petendi e il petitum dell'iniziale domanda, qualora la parte abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale e in conseguenza della difesa svolta dalla controparte. La "modifica" non può tuttavia sfociare nella "novità", dovendosi intendere per domande nuove quelle "aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa" (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).
Proprio seguendo questa chiave di lettura (peraltro decisamente estensiva rispetto all'orientamento maggioritario precedente), deve senz'altro ritenersi “nuova”, e come tale inammissibile, la domanda (formulata in via subordinata in sede di prima memoria) volta a ottenere la restituzione del corrispettivo pagato al dott. . Trattasi, infatti, di una domanda CP_1
restitutoria ex art. 1458 c.c., quale conseguenza della risoluzione del contratto (peraltro non
12 espressamente richiesta), affatto diversa dalla domanda risarcitoria, pur essendo comune il sostrato delle domande, vale a dire l'altrui inadempimento. L'alternatività delle domande è resa evidente dal disposto dell'art. 1453 c.c. (“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”) e il suo carattere di
“novità” è stato (anche recentemente) affermato dalla giurisprudenza (“La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova”: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28722 del 04/10/2022).
Non resta che soffermarsi sulla regolazione delle spese di lite.
La soccombenza ricade integralmente sul resistente stante l'accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente;
le spese sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi, previsti per lo scaglione di riferimento, in relazione alle fasi di studio e introduttiva, dei parametri minimi per quanto riguarda la fase decisoria, tenuto conto del modulo decisionale previsto per il rito prescelto, e di un valore compreso tra i medi e i minimi per la fase di trattazione e istruttoria, in considerazione della concreta attività svolta e delle modalità di trattazione attuate, oltre al rimborso per spese vive.
In coerenza con il criterio della soccombenza, le spese per le CTU liquidate come da decreto del
25.1.2025 debbono rimanere integralmente a carico del resistente nel rapporto interno tra le parti sicché la ricorrente ha diritto alla ripetizione di quanto eventualmente corrisposto all'ausiliario del magistrato nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte: condanna a corrispondere in favore di complessivi euro CP_1 Parte_1
13 7.433,14; condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da liquidate CP_1 Parte_1
in complessivi euro 3.800, oltre al rimborso delle spese generali, cpa e iva per compensi ed euro
237 per esborsi sostenuti;
pone le spese di CTU a carico della convenuta nel rapporto interno tra le parti.
Così deciso in Lucca, 30.3.2025
Il Giudice
Michela Boi
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