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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/12/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
ON, in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025 mediante il deposito di note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1274/2025 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv. ti Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Reggio Calabria;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 aprile 2025 , premesso Parte_1
di essere un docente a tempo determinato inserito nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze di Reggio Calabria per il biennio 2024/2026, di aver lavorato durante gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2024/25 alle dipendenze del in qualità di docente con contratto a tempo Controparte_1 determinato e di non aver percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), nonché la “retribuzione professionale docenti” disciplinata dall'art. 7 del C.C.N.L. di settore, ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il CP_1
resistente al pagamento del contributo alla formazione di parte ricorrente e delle differenze retributive quantificate in 1.180,12 euro, oltre interessi.
Nella resistenza dell'amministrazione convenuta, la causa, istruita in via documentale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 572, L. 207/2024 (legge di bilancio per il 2025) prevede la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, nonché dei docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e che i D.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2 DPCM
32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche “i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (DPCM 28 novembre
2016).
Nella materia in esame è intervenuta la Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
È stato quindi chiarito che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della
L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (v. Cass. n. 29961/2023). CP_1
La Corte di Cassazione aggiunge, altresì, che l'attribuzione della Carta è connessa ad una “didattica annuale”, così come evincibile dai primi due commi dell'art. 4 L. 124/1999, trattandosi in entrambi i casi “di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certa”.
Ed invero, tenuto conto della finalità del beneficio, cioè quella di fornire durante l'intero anno scolastico uno strumento di formazione al docente, si reputa che il diritto al bonus debba riconoscersi anche a tutte le supplenze che siano equiparabili, sotto il profilo temporale e della continuità didattica, agli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Con la pronuncia richiamata, inoltre, la Corte di Cassazione non ha inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza c.d. breve o saltuaria, ma ha escluso “dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”.
Sul punto, è di recente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha avuto modo di precisare che “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo
… possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del
30 novembre 2023, , C-270/22, Controparte_2
EU:C:2023:933, punto 68)”. La CGUE ha aggiunto che “occorre stabilire se l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili possa essere giustificata da «ragioni oggettive»”, ma che, “anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20,
EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato [sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022, elettronica), C-450/21, Controparte_3
EU:C:2022:411, punto 46].”
La Corte ha, pertanto, concluso, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione.
Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Per quanto attiene al momento in cui il diritto a fruire della Carta si estingue, si osserva che, potendo la stessa essere utilizzata nell'arco di un biennio, è necessario adattare la nozione di cessazione del servizio – al quale l'art. 3, comma 2, DPCM 28.11.2016 riconnette l'effetto estintivo del diritto – al personale precario, che, pur avendo accesso alla Carta ex art. 15 DL 69/2023, potrebbe non vedersi attribuita alcuna supplenza nell'anno successivo rispetto a quello nel quale è sorto il diritto al beneficio, pur mantenendosi all'interno del sistema scolastico.
Pertanto, se per i docenti di ruolo si avrà estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, l'effetto estintivo non si avrà all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito infatti che “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno” (Cass. n. 29961/2023).
Con riferimento alla prescrizione, la Corte di Cassazione ha precisato che
“l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4,
c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (v. Cass. n.
29961/2023).
Inoltre, è stato precisato che la carta docente “spetta, pur in assenza di domanda” ed indipendentemente dalla circostanza che il docente abbia anticipato la spesa, posto che “l'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione CP_1
nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)” (Cass. n. 29961/2023).
Nella fattispecie, la domanda deve essere accolta con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025, dal momento che correttamente la parte ricorrente richiede il pagamento della somma di 500,00 euro tramite la Carte
Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato. La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata.
Le supplenze possono essere ricondotte alle ipotesi di cui alla predetta disposizione, dal momento che parte ricorrente ha dato prova di aver avuto contratti di lavoro a tempo determinato, depositati unitamente all'atto introduttivo e stipulati con il , che, al Controparte_4 contrario, non ha allegato, né provato, l'esistenza di ragioni oggettive giustificanti un differente trattamento rispetto ai docenti di ruolo, se non legate alla mera durata del rapporto di lavoro.
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti, indicati in ricorso e documentati, il va quindi condannato CP_1 all'adozione delle attività necessarie a consentire al ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
2.- Si rileva, inoltre, che risulta documentalmente provato che la parte ricorrente per l'attività svolta durante gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 non ha percepito la “Retribuzione Professionale Docenti” prevista dall'art. 7 del
C.C.N.L. di settore.
Occorre, quindi, verificare se risulta dovuto l'emolumento richiesto.
Sul punto si ritiene di aderire all'orientamento seguito dalla Corte di
Cassazione nell'ordinanza n. 20015/2018 (confermato di recente da Cass. n.
6293/2020), alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.. Nel dettaglio, la Suprema Corte ha precisato che: “
2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999... »;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»,
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art.
81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate
e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Santana); b) il Persona_1
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137
n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468); 6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_1
sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del
d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1
temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma
4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia:
«l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma
1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”.
In assenza, quindi, di profili che possano giustificare la diversità di trattamento economico ai sensi dell'art. 7 C.C.N.L. di settore tra docenti di ruolo o supplenti per l'intero anno e supplenti brevi, deve affermarsi il principio di diritto secondo la norma in questione deve essere interpretata nel senso della sua riferibilità a tutti i docenti, indipendentemente dal titolo in ragione del quale hanno svolto la prestazione lavorativa. In ordine al quantum della pretesa, si possono applicare i conteggi elaborati dalla ricorrente, in quanto pienamente condivisibili da questo Giudice
e fondati su calcoli completi e precisi, sicché il dovrà corrispondere a CP_1 parte ricorrente l'importo di 1.180,12 euro. Sull'importo capitale sono riconosciuti gli interessi legali, come per legge (Corte Costituzionale ord. n. 82 del 12/03/2003).
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore e della limitata attività svolta, in 1.314,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e
2024/2025 e condanna il all'adozione di Controparte_1
ogni atto necessario per consentirne il godimento tramite la Carta
Docente;
2) dichiara che la parte ricorrente ha diritto alla “retribuzione professionale docenti” prevista dall'art. 7 CCNL di settore per l'attività di docenza prestata durante gli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022;
3) condanna il resistente al pagamento in favore della CP_1
ricorrente, per il predetto titolo, dell'importo di 715,45 euro, oltre interessi legali dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
4) condanna l'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in 1.180,12 euro, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Palmi, 19/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia ON