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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 20 /2025, promosso da:
con sede legale in Parte_1
Firenze alla VIA DI SCANDICCI S.N.C. Partita IVA P.IVA_1
DEBITORE IN PROPRIO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 17-1-2025, la società Parte_1
e le signora e socie illimitatamente responsabili, hanno
[...] Parte_1 Parte_1
avanzato la domanda di apertura della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., dott.ssa che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione Persona_1
depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrici.
pagina 1 di 9 Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge preliminarmente che sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi atteso che la società ha sede legale a Firenze alla via Di Scandicci snc: nonostante la socia Pt_1
risieda in un comune su cui avrebbe competenza il Tribunale di Prato, tuttavia, dalla
[...] documentazione in atti afferente l'attività della società, emerge che la stessa e, di conseguenza le sue socie, avessero il centro principale dei loro interessi a Firenze.
Risulta, altresì, che le ricorrenti non siano assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
La società, costituita in data 25-5-2011, aveva per oggetto le seguenti attività: il commercio al dettaglio di carburanti e lubrificanti, autolavaggio, officina riparazioni auto, gomme, vendita al dettaglio dei prodotti di cui alla tabella speciale per distributori e gestiva un impianto di distribuzione di carburante e altri servizi in virtù di contratto di affitto di azienda con del 13/10/2015: attualmente risulta CP_1
inattiva, ma non cancellata.
Come attestato dall'OCC in modo testuale “ la società debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
il debitore presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. “
Allo scopo di individuare gli ordini di grandezze, va precisato che, diversamente dall'impresa individuale in cui vi è una confusione tra il patrimonio del titolare e quello dell'impresa, nella società di persona l'entità dei debiti ed il valore dei beni dei singoli soci non devono essere calcolati ai fini della dimensione societaria perché i patrimonio di soci e società sono effettivamente distinti, nonostante che, in considerazione della responsabilità illimitata, i soci rispondano sussidiariamente delle obbligazioni societarie con i propri beni.
Fatta tale premessa, sotto il profilo dei debiti, l'OCC ha sottolineato “A tale proposito si evidenzia che
l'ammontare dei debiti a carico della società, al netto del compenso dell'OCC e dell' è CP_2
risultato essere pari a circa 464.000 euro, quindi vicino alla soglia di cui alla suddetta lettera d). È emerso comunque che il debito verso il di circa 45.000 euro è riferito anche ad Controparte_3 annualità successive alla cessazione dell'attività operativa e pertanto ne è stata richiesta la riduzione.”
pagina 2 di 9 Con l'integrazione depositata in data 10-3-2025, l'OCC ha comunicato che il ha Controparte_3 proceduto ad uno sgravio del debito indicando come totale da versare l'importo di € 23.970,49: ne consegue, pertanto, che la debitoria complessiva ammonta, ai fini dimensionali, ad € 442.970,49.
Quanto ai ricavi, dai registri IVA depositati per gli anni 2020-2021-2022-2023 risulta che la società, in tutti i corrispondenti esercizi, non ha prodotto ricavi e l'OCC ha confermato che nei soli 2020 e 2021 è stato indicato dalla società un reddito minimo esclusivamente ai fini impositivi di € 2.553.
Relativamente all'attivo patrimoniale, è stato depositato un libro cespiti da cui risulta un valore dei beni di proprietà della società di non più di € 20.000 ampiamente ammortizzato. Peraltro, l'OCC nella sua relazione ha asserito che “dalla documentazione prodotta la società non risulta possedere alcun bene né mobile né immobile. Ciò è plausibile tenuto conto che la società ha prodotto un verbale di riconsegna di attrezzature e carburanti ad del 7 ottobre 2016 e da quanto dichiarato dalle CP_1
socie poi la società non ha più esercitato alcuna attività. Come emerge dalla copia della dichiarazione
Iva depositata agli atti la società dispone esclusivamente di un credito Iva maturato in anni precedenti di €. 50.561”.
Dal compendio documentale acquisito, appare chiaro ed evidente che la società ricorrente non abbia dimensioni tali da poter essere assoggettata a liquidazione giudiziale, potendosi qualificare, per contro, come impresa minore.
Dalla ricostruzione compiuta dalle debitrici e confermata dal gestore, la società ricorrente e le sue socie versano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett.
c), del Codice della Crisi.
Risulta, infatti, che:
- la società non possiede beni né mobili né Parte_1 immobili ad accezione di un credito IVA di € 50.561;
- la socia , che risponde dei debiti societari sussidiariamente, risulta dipendente a Parte_1
tempo indeterminato della Rhenus Logistic Spa, con un contratto di 40 ore settimanali ed uno stipendio per 13 mensilità di circa € 2.874 mensili su cui grava una trattenuta di € 480 a seguito del pignoramento del quinto eseguito a favore del creditore l'OCC ha calcolato, con un ragionamento del tutto CP_1
condivisibile, che, tenuto conto del reddito familiare ( la signora ha un marito che guadagna € 1586,33) di € 4.460,59 e decurtate le spese di mantenimento di € 2.640, in linea con i valori ISTAT, a cui contribuisce necessariamente anche il marito sia pur in misura inferiore, la signora potrà Pt_1
pagina 3 di 9 mettere a disposizione dei creditori € 1.100 mensili per complessivi € 39.600 triennali. La signora risulta proprietaria anche di un appartamento ad uso civile abitazione e di una pertinenza nel comune di
Calenzano in via Vincenzo Monti n° 73 che sono stati oggetto di pignoramento immobiliare da parte della ( es. n° 12/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Prato, nella quale sono intervenuti CP_1
anche Banca Cambiano 1884 spa, Credito Emiliano spa e condominio via Monti 73)) e che sono stati stimati complessivi € 287.500. La socia è anche proprietaria di un'autovettura Skoda Fabia immatricolata il 31-5-2012 che è valorizzabile € 2000 ed è titolare di una PostePay n° 533317-6172 con saldo contabile di € 234,46.
- la socia lavora come dipendente a tempo indeterminato della Mati srl, percependo Parte_1 un reddito mensile netto di € 1.981 mensili su cui grava la trattenuta di € 122 a seguito di pignoramento del quinto in favore di l'OCC ha calcolato, anche in questo caso, con un ragionamento del CP_1 tutto condivisibile che, tenuto conto del reddito familiare ( la signora ha un marito che guadagna €
950,33 ed un figlio a carico) di € 2.954,67 e decurtate le spese di mantenimento di € 2.500, in linea, anche se inferiori, rispetto ai valori ISTAT, a cui contribuisce necessariamente anche il marito sia pur in misura inferiore, la signora potrà mettere a disposizione dei creditori € 450 mensili per Pt_1 complessivi € 16.200 triennali. La signora risulta proprietaria anche della quota di 1/27 di un appartamento ad uso civile abitazione e su una pertinenza site in comune di Castel S. Niccolò ( Ar) alla via Palmiro Togliatti n° 21 che ha un valore di € 2.200, di una PostePay con un saldo contabile al 31-
12-2023 di € 258,08 , di un autoveicolo Daihatsu Terios tg DR244TK del valore di € 1.500 e di altri due veicoli senza alcun valore.
Appare , quindi, chiaro che l'attivo della società ammonta ad € 50.561 e verosimilmente, come enunciato dall'OCC, sarà oggetto di compensazione con i debiti erariali pregressi, di ammontare, come si vedrà, superiore, le sostanze complessive della signora ammontano, anche tenendo conto dei Pt_1 redditi da lavoro in prospettiva, ad € 329.334,46 e l'attivo della ammonta, anche in questo Pt_1 caso calcolando i redditi da lavoro prospettici ed € 20.158,08 per totali € 437.369,70€ 437.369,70.
A fronte di tale attivo la società ha la seguente situazione debitoria complessiva: Parte_1
CATEGORIA IMPORTO TOTALE GENERALE Parte_2 pitale + interessi + spese 143.998,18
[...] itude cap. + int. + spese 16.789,00 Servizio elettrico nazionale 19.331,34 Publiacqua 7.136,23 TOTALE 187.254,75
pagina 4 di 9 Conti correnti, mutui e finanziamenti Banca Cambiano x finanziamento 65.988,87 Banca Cambiano CC 29.879,72 Banca Cambiano spese Di e ipoteca 2.388,00 TOTALE 98.256,59 Professionisti Studio associato Mercuri 2.773,65 TOTALE 2.773,65
- Cartelle 130.609,99 Controparte_4
130.609,99 Enti Locali Comune Firenze 23.970,49 Regione Toscana – Altro – TOTALE 23.970,49 Altri debiti - TOTALE – TOTALE CREDITORI SOCIALI 442.865,47 Professionisti in privilegio/prededuzione Avvocato Commercialista per procedura OCC 3.806,40 OCC - acconto (1.000 +2500 +Iva) 25.620,00 TOTALE 29.426,40 TOTALE GENERALE 472.291,87
È evidente che l'attivo della società e delle socie (€ 437.369,70) ha una consistenza del tutto insufficiente a far fronte alla consistente debitoria societaria ( € 472.191,87) tanto più in considerazione della totale inattività della società.
Tale circostanza appare tanto più chiara se si considera che ciascuna delle due socie ha creditori personali che sono titolari di diritti reali di garanzia e che, quindi, assorbono, stante la propria collocazione privilegiata, una parte rilevante dell'attivo personale.
I debiti della signora hanno la seguente consistenza: Parte_1
CATEGORIA Importo
Mutui e finanziamenti cointestato con il coniuge e con garanzia ipotecaria sull'immobile 285.328,44 Parte_3
Grogu Finanziamento cointestato con il coniuge 47.213,43
TOTALE 332.541,87 Condominio
Condominio abitazione Calenzano 11.401,31
TOTALE 11.401,31
Enti fiscali e previdenziali pagina 5 di 9 Cartelle personali 54.265,05 Controparte_4
TOTALE 54.265,05 Enti Locali
Comune Firenze/Calenzano –
Regione Toscana 1.054,75
TOTALE 1.054,75
Altri debiti Autostrade 81,40
TOTALE 81,40
TOTALE CREDITORI PERSONALI 399.344,38
QUOTA 50% DEBITI SOCIALI 246.680,90
TOTALE GENERALE 646.025,28
I debiti della signora sono della seguente entità: Parte_1
CATEGORIA Importo
Mutui e finanziamenti
Banco PBM prestito personale 11.111,48
TOTALE 11.111,48 Enti fiscali e previdenziali
Agenzia entrate Cartelle personali 42.532,34
TOTALE 42.532,34
Enti Locali
Comune Firenze/Campi Bisenzio – Regione Toscana 1.326,36
Altro
TOTALE 1.326,36
TOTALE 54.970,18
Professionisti per presente procedura Avvocato 6.566,04 Commercialista
3.806,40
TOTALE PROCEDURA 10.372,44
TOTALE CREDITORI PERSONALI 65.342,62
QUOTA 50% DEBITI SOCIALI 246.680,90 TOTALE GENERALE 312.023,52
La situazione di sovraindebitamento appare conclamata con riferimento alla società cosicchè sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata della stessa.
L'art. 270 CCII dispone che "La procedura di liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 256".
Ne consegue, quindi, che la sentenza che apre la liquidazione controllata della società in nome collettivo determina l'apertura della stessa procedura anche nei confronti delle socie che, a bene vedere, nel caso di specie risultano incapienti anche con riferimento ai propri debiti personali.
pagina 6 di 9 Sebbene, non rilevi ai fini dell'apertura della procedura, ma solo in seguito sull'esdebitazione, si evidenzia che la stessa ha avuto origine in conseguenza:
- dei debiti pregressi della società di ammontare pari a circa € 200.000, riferibili alla precedente gestione da parte dei soci e , da cui le attuali socie hanno rilevato le Parte_4 Parte_5
quote e che le stesse si erano accollate in sede di acquisto, e al negativo andamento dei ricavi rispetto alle previsioni ipotizzabili sulla base della situazione economica allegata all'atto di cessione;
- delle spese di affitto e di gestione rivelatesi subito eccessive rispetto agli introiti che la società riusciva ad acquisire dalla vendita del carburante;
- del fallimento di tutti i tentativi di rinegoziare il canone di affitto dell'azienda e delle spese sostenute per regolarizzare l'impianto per il lavaggio auto che dava introiti più consistenti, ma che era stato Contr bloccato da erché non a norma;
- della riconsegna dell'impianto ad ottobre 2016 a seguito della risoluzione dei contratti di concessione
Contr del distributore e del lavaggio auto comunicata da in data 12-5-2016 stante l'inadempimento al pagamento dei canoni di locazione.
L'OCC ha, infine, riscontrato che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269,
3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dalle debitrici.
La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
La ricorrente ha chiesto, con nota del 25-2-2025, di escludere dalla liquidazione Parte_1
l'autoveicolo Daihatsu Terios tg DR244TK in quanto vetusto e privo di valore per i creditori, ma per contro, indispensabile per gli spostamenti suoi e del nucleo familiare.
A tal proposito, va rilevato che i beni mobili registrati non rientrano tra quelli esclusi dalla liquidazione ex art 268 comma e CCII, tuttavia, il legislatore ha stabilito all'art 270 comma 2 lettera e) CCII che il
Tribunale con la sentenza con la quale dichiara aperta la liquidazione controllata, ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie, si ritiene che possa essere riconosciuta questa autorizzazione, atteso che si tratta dell'unico mezzo di locomozione che consente alla ricorrente di spostarsi per recarsi al lavoro così garantendo il soddisfacimento delle esigenze anche di mantenimento familiari.
Tale autorizzazione, del resto, non incide negativamente sulla liquidazione e sull'interesse dei creditori atteso che il veicolo è molto datato e, quindi, allo stato, quasi privo di valore economico ( anche , tenuto conto della valorizzazione, quale risulta dall'allegato alla nota predetta).
Il liquidatore dovrà, pertanto, modulare la vendita dello stesso alla luce dell'andamento e dei tempi della liquidazione.
Il liquidatore è nominato in persona coincidente con gestore atteso che quest'ultimo risulta iscritto negli appositi elenchi.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti della società
[...]
con sede legale in Parte_1
Firenze alla VIA DI SCANDICCI S.N.C. Partita IVA e delle socie illimitatamente P.IVA_1
responsabili nata a [...] il [...] cod. fisc. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] cod fisc. Parte_1 C.F._2
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore la dottoressa Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA
Al debitore di consegnare o rilasciare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA
pagina 8 di 9 ed i soggetti conviventi ad utilizzare nelle more l'autoveicolo Daihatsu Terios Parte_1
tg DR244TK , disponendo che il liquidatore moduli la vendita degli stessi tenendo conto dei tempi della liquidazione;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 26-3-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 20 /2025, promosso da:
con sede legale in Parte_1
Firenze alla VIA DI SCANDICCI S.N.C. Partita IVA P.IVA_1
DEBITORE IN PROPRIO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 17-1-2025, la società Parte_1
e le signora e socie illimitatamente responsabili, hanno
[...] Parte_1 Parte_1
avanzato la domanda di apertura della propria Liquidazione controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, alla quale è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., dott.ssa che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione Persona_1
depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle debitrici.
pagina 1 di 9 Dalla documentazione prodotta e delle attestazioni rese emerge preliminarmente che sussiste la competenza a decidere del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi atteso che la società ha sede legale a Firenze alla via Di Scandicci snc: nonostante la socia Pt_1
risieda in un comune su cui avrebbe competenza il Tribunale di Prato, tuttavia, dalla
[...] documentazione in atti afferente l'attività della società, emerge che la stessa e, di conseguenza le sue socie, avessero il centro principale dei loro interessi a Firenze.
Risulta, altresì, che le ricorrenti non siano assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
La società, costituita in data 25-5-2011, aveva per oggetto le seguenti attività: il commercio al dettaglio di carburanti e lubrificanti, autolavaggio, officina riparazioni auto, gomme, vendita al dettaglio dei prodotti di cui alla tabella speciale per distributori e gestiva un impianto di distribuzione di carburante e altri servizi in virtù di contratto di affitto di azienda con del 13/10/2015: attualmente risulta CP_1
inattiva, ma non cancellata.
Come attestato dall'OCC in modo testuale “ la società debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
il debitore presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. “
Allo scopo di individuare gli ordini di grandezze, va precisato che, diversamente dall'impresa individuale in cui vi è una confusione tra il patrimonio del titolare e quello dell'impresa, nella società di persona l'entità dei debiti ed il valore dei beni dei singoli soci non devono essere calcolati ai fini della dimensione societaria perché i patrimonio di soci e società sono effettivamente distinti, nonostante che, in considerazione della responsabilità illimitata, i soci rispondano sussidiariamente delle obbligazioni societarie con i propri beni.
Fatta tale premessa, sotto il profilo dei debiti, l'OCC ha sottolineato “A tale proposito si evidenzia che
l'ammontare dei debiti a carico della società, al netto del compenso dell'OCC e dell' è CP_2
risultato essere pari a circa 464.000 euro, quindi vicino alla soglia di cui alla suddetta lettera d). È emerso comunque che il debito verso il di circa 45.000 euro è riferito anche ad Controparte_3 annualità successive alla cessazione dell'attività operativa e pertanto ne è stata richiesta la riduzione.”
pagina 2 di 9 Con l'integrazione depositata in data 10-3-2025, l'OCC ha comunicato che il ha Controparte_3 proceduto ad uno sgravio del debito indicando come totale da versare l'importo di € 23.970,49: ne consegue, pertanto, che la debitoria complessiva ammonta, ai fini dimensionali, ad € 442.970,49.
Quanto ai ricavi, dai registri IVA depositati per gli anni 2020-2021-2022-2023 risulta che la società, in tutti i corrispondenti esercizi, non ha prodotto ricavi e l'OCC ha confermato che nei soli 2020 e 2021 è stato indicato dalla società un reddito minimo esclusivamente ai fini impositivi di € 2.553.
Relativamente all'attivo patrimoniale, è stato depositato un libro cespiti da cui risulta un valore dei beni di proprietà della società di non più di € 20.000 ampiamente ammortizzato. Peraltro, l'OCC nella sua relazione ha asserito che “dalla documentazione prodotta la società non risulta possedere alcun bene né mobile né immobile. Ciò è plausibile tenuto conto che la società ha prodotto un verbale di riconsegna di attrezzature e carburanti ad del 7 ottobre 2016 e da quanto dichiarato dalle CP_1
socie poi la società non ha più esercitato alcuna attività. Come emerge dalla copia della dichiarazione
Iva depositata agli atti la società dispone esclusivamente di un credito Iva maturato in anni precedenti di €. 50.561”.
Dal compendio documentale acquisito, appare chiaro ed evidente che la società ricorrente non abbia dimensioni tali da poter essere assoggettata a liquidazione giudiziale, potendosi qualificare, per contro, come impresa minore.
Dalla ricostruzione compiuta dalle debitrici e confermata dal gestore, la società ricorrente e le sue socie versano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett.
c), del Codice della Crisi.
Risulta, infatti, che:
- la società non possiede beni né mobili né Parte_1 immobili ad accezione di un credito IVA di € 50.561;
- la socia , che risponde dei debiti societari sussidiariamente, risulta dipendente a Parte_1
tempo indeterminato della Rhenus Logistic Spa, con un contratto di 40 ore settimanali ed uno stipendio per 13 mensilità di circa € 2.874 mensili su cui grava una trattenuta di € 480 a seguito del pignoramento del quinto eseguito a favore del creditore l'OCC ha calcolato, con un ragionamento del tutto CP_1
condivisibile, che, tenuto conto del reddito familiare ( la signora ha un marito che guadagna € 1586,33) di € 4.460,59 e decurtate le spese di mantenimento di € 2.640, in linea con i valori ISTAT, a cui contribuisce necessariamente anche il marito sia pur in misura inferiore, la signora potrà Pt_1
pagina 3 di 9 mettere a disposizione dei creditori € 1.100 mensili per complessivi € 39.600 triennali. La signora risulta proprietaria anche di un appartamento ad uso civile abitazione e di una pertinenza nel comune di
Calenzano in via Vincenzo Monti n° 73 che sono stati oggetto di pignoramento immobiliare da parte della ( es. n° 12/2023 pendente dinanzi al Tribunale di Prato, nella quale sono intervenuti CP_1
anche Banca Cambiano 1884 spa, Credito Emiliano spa e condominio via Monti 73)) e che sono stati stimati complessivi € 287.500. La socia è anche proprietaria di un'autovettura Skoda Fabia immatricolata il 31-5-2012 che è valorizzabile € 2000 ed è titolare di una PostePay n° 533317-6172 con saldo contabile di € 234,46.
- la socia lavora come dipendente a tempo indeterminato della Mati srl, percependo Parte_1 un reddito mensile netto di € 1.981 mensili su cui grava la trattenuta di € 122 a seguito di pignoramento del quinto in favore di l'OCC ha calcolato, anche in questo caso, con un ragionamento del CP_1 tutto condivisibile che, tenuto conto del reddito familiare ( la signora ha un marito che guadagna €
950,33 ed un figlio a carico) di € 2.954,67 e decurtate le spese di mantenimento di € 2.500, in linea, anche se inferiori, rispetto ai valori ISTAT, a cui contribuisce necessariamente anche il marito sia pur in misura inferiore, la signora potrà mettere a disposizione dei creditori € 450 mensili per Pt_1 complessivi € 16.200 triennali. La signora risulta proprietaria anche della quota di 1/27 di un appartamento ad uso civile abitazione e su una pertinenza site in comune di Castel S. Niccolò ( Ar) alla via Palmiro Togliatti n° 21 che ha un valore di € 2.200, di una PostePay con un saldo contabile al 31-
12-2023 di € 258,08 , di un autoveicolo Daihatsu Terios tg DR244TK del valore di € 1.500 e di altri due veicoli senza alcun valore.
Appare , quindi, chiaro che l'attivo della società ammonta ad € 50.561 e verosimilmente, come enunciato dall'OCC, sarà oggetto di compensazione con i debiti erariali pregressi, di ammontare, come si vedrà, superiore, le sostanze complessive della signora ammontano, anche tenendo conto dei Pt_1 redditi da lavoro in prospettiva, ad € 329.334,46 e l'attivo della ammonta, anche in questo Pt_1 caso calcolando i redditi da lavoro prospettici ed € 20.158,08 per totali € 437.369,70€ 437.369,70.
A fronte di tale attivo la società ha la seguente situazione debitoria complessiva: Parte_1
CATEGORIA IMPORTO TOTALE GENERALE Parte_2 pitale + interessi + spese 143.998,18
[...] itude cap. + int. + spese 16.789,00 Servizio elettrico nazionale 19.331,34 Publiacqua 7.136,23 TOTALE 187.254,75
pagina 4 di 9 Conti correnti, mutui e finanziamenti Banca Cambiano x finanziamento 65.988,87 Banca Cambiano CC 29.879,72 Banca Cambiano spese Di e ipoteca 2.388,00 TOTALE 98.256,59 Professionisti Studio associato Mercuri 2.773,65 TOTALE 2.773,65
- Cartelle 130.609,99 Controparte_4
130.609,99 Enti Locali Comune Firenze 23.970,49 Regione Toscana – Altro – TOTALE 23.970,49 Altri debiti - TOTALE – TOTALE CREDITORI SOCIALI 442.865,47 Professionisti in privilegio/prededuzione Avvocato Commercialista per procedura OCC 3.806,40 OCC - acconto (1.000 +2500 +Iva) 25.620,00 TOTALE 29.426,40 TOTALE GENERALE 472.291,87
È evidente che l'attivo della società e delle socie (€ 437.369,70) ha una consistenza del tutto insufficiente a far fronte alla consistente debitoria societaria ( € 472.191,87) tanto più in considerazione della totale inattività della società.
Tale circostanza appare tanto più chiara se si considera che ciascuna delle due socie ha creditori personali che sono titolari di diritti reali di garanzia e che, quindi, assorbono, stante la propria collocazione privilegiata, una parte rilevante dell'attivo personale.
I debiti della signora hanno la seguente consistenza: Parte_1
CATEGORIA Importo
Mutui e finanziamenti cointestato con il coniuge e con garanzia ipotecaria sull'immobile 285.328,44 Parte_3
Grogu Finanziamento cointestato con il coniuge 47.213,43
TOTALE 332.541,87 Condominio
Condominio abitazione Calenzano 11.401,31
TOTALE 11.401,31
Enti fiscali e previdenziali pagina 5 di 9 Cartelle personali 54.265,05 Controparte_4
TOTALE 54.265,05 Enti Locali
Comune Firenze/Calenzano –
Regione Toscana 1.054,75
TOTALE 1.054,75
Altri debiti Autostrade 81,40
TOTALE 81,40
TOTALE CREDITORI PERSONALI 399.344,38
QUOTA 50% DEBITI SOCIALI 246.680,90
TOTALE GENERALE 646.025,28
I debiti della signora sono della seguente entità: Parte_1
CATEGORIA Importo
Mutui e finanziamenti
Banco PBM prestito personale 11.111,48
TOTALE 11.111,48 Enti fiscali e previdenziali
Agenzia entrate Cartelle personali 42.532,34
TOTALE 42.532,34
Enti Locali
Comune Firenze/Campi Bisenzio – Regione Toscana 1.326,36
Altro
TOTALE 1.326,36
TOTALE 54.970,18
Professionisti per presente procedura Avvocato 6.566,04 Commercialista
3.806,40
TOTALE PROCEDURA 10.372,44
TOTALE CREDITORI PERSONALI 65.342,62
QUOTA 50% DEBITI SOCIALI 246.680,90 TOTALE GENERALE 312.023,52
La situazione di sovraindebitamento appare conclamata con riferimento alla società cosicchè sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata della stessa.
L'art. 270 CCII dispone che "La procedura di liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 256".
Ne consegue, quindi, che la sentenza che apre la liquidazione controllata della società in nome collettivo determina l'apertura della stessa procedura anche nei confronti delle socie che, a bene vedere, nel caso di specie risultano incapienti anche con riferimento ai propri debiti personali.
pagina 6 di 9 Sebbene, non rilevi ai fini dell'apertura della procedura, ma solo in seguito sull'esdebitazione, si evidenzia che la stessa ha avuto origine in conseguenza:
- dei debiti pregressi della società di ammontare pari a circa € 200.000, riferibili alla precedente gestione da parte dei soci e , da cui le attuali socie hanno rilevato le Parte_4 Parte_5
quote e che le stesse si erano accollate in sede di acquisto, e al negativo andamento dei ricavi rispetto alle previsioni ipotizzabili sulla base della situazione economica allegata all'atto di cessione;
- delle spese di affitto e di gestione rivelatesi subito eccessive rispetto agli introiti che la società riusciva ad acquisire dalla vendita del carburante;
- del fallimento di tutti i tentativi di rinegoziare il canone di affitto dell'azienda e delle spese sostenute per regolarizzare l'impianto per il lavaggio auto che dava introiti più consistenti, ma che era stato Contr bloccato da erché non a norma;
- della riconsegna dell'impianto ad ottobre 2016 a seguito della risoluzione dei contratti di concessione
Contr del distributore e del lavaggio auto comunicata da in data 12-5-2016 stante l'inadempimento al pagamento dei canoni di locazione.
L'OCC ha, infine, riscontrato che non vi sono stati atti in frode ai creditori, che il ricorso risulta corredato da documentazione completa ed attendibile per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori e di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269,
3°comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali da cui ha acquisito dati del tutto coerenti con quelli forniti dalle debitrici.
La domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile.
La ricorrente ha chiesto, con nota del 25-2-2025, di escludere dalla liquidazione Parte_1
l'autoveicolo Daihatsu Terios tg DR244TK in quanto vetusto e privo di valore per i creditori, ma per contro, indispensabile per gli spostamenti suoi e del nucleo familiare.
A tal proposito, va rilevato che i beni mobili registrati non rientrano tra quelli esclusi dalla liquidazione ex art 268 comma e CCII, tuttavia, il legislatore ha stabilito all'art 270 comma 2 lettera e) CCII che il
Tribunale con la sentenza con la quale dichiara aperta la liquidazione controllata, ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi.
pagina 7 di 9 Nel caso di specie, si ritiene che possa essere riconosciuta questa autorizzazione, atteso che si tratta dell'unico mezzo di locomozione che consente alla ricorrente di spostarsi per recarsi al lavoro così garantendo il soddisfacimento delle esigenze anche di mantenimento familiari.
Tale autorizzazione, del resto, non incide negativamente sulla liquidazione e sull'interesse dei creditori atteso che il veicolo è molto datato e, quindi, allo stato, quasi privo di valore economico ( anche , tenuto conto della valorizzazione, quale risulta dall'allegato alla nota predetta).
Il liquidatore dovrà, pertanto, modulare la vendita dello stesso alla luce dell'andamento e dei tempi della liquidazione.
Il liquidatore è nominato in persona coincidente con gestore atteso che quest'ultimo risulta iscritto negli appositi elenchi.
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi
dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti della società
[...]
con sede legale in Parte_1
Firenze alla VIA DI SCANDICCI S.N.C. Partita IVA e delle socie illimitatamente P.IVA_1
responsabili nata a [...] il [...] cod. fisc. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] cod fisc. Parte_1 C.F._2
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Rosa Selvarolo e Liquidatore la dottoressa Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ORDINA
Al debitore di consegnare o rilasciare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA
pagina 8 di 9 ed i soggetti conviventi ad utilizzare nelle more l'autoveicolo Daihatsu Terios Parte_1
tg DR244TK , disponendo che il liquidatore moduli la vendita degli stessi tenendo conto dei tempi della liquidazione;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE
- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
- che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, nella misura stabilita da separato provvedimento;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti anche diversi dai debitori;
MANDA
la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Firenze 26-3-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
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