Ordinanza cautelare 12 gennaio 2023
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00694/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Cecchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Macerata, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
previa sospensione
del provvedimento del Questore di Macerata del 3.10.2022, notificato il 5.10.2022, nei riguardi del sig. -OMISSIS-, con cui viene disposto il rigetto della domanda di rilascio del porto d'armi avanzata il 21.7.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Questura di Macerata ha rigettato l’istanza di rinnovo del porto d’armi - presentata dal sig. -OMISSIS- in data 21 luglio 2022 - esponendo in punto di fatto quanto segue.
Il 17 aprile 2019 esso ricorrente aveva ottenuto l’ennesimo rinnovo del porto d’armi ad uso caccia, posseduto ormai da molti anni, senza che la Questura sollevasse alcun dubbio in merito al possesso dei requisiti di affidabilità previsti dal T.U. n. 773/1931.
Tuttavia, a seguito della presentazione a suo carico di una querela per il reato di cui all’art. 612 c.p. – legata ad un episodio del tutto occasionale verificatosi nel corso del mese di luglio 2019 – in data 13 settembre 2019 la Prefettura di Macerata emetteva nei riguardi di esso ricorrente il divieto di detenzione delle armi di cui all’art. 39 T.U.LP.S., fondato unicamente sulla predetta notizia di reato, comunicata dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-.
Una volta risolta favorevolmente la suddetta vicenda giudiziaria, esso ricorrente formulava a ministero dell’avv. Paolo Cecchetti istanza di revoca del divieto di detenzione, evidenziando in particolare l’avvenuta archiviazione del procedimento penale.
La Prefettura, con provvedimento del 12 aprile 2022, accoglieva l’istanza, per cui esso ricorrente, in data 21 luglio 2022, formulava alla locale Questura la domanda di rinnovo del porto d’armi.
Il 13 agosto 2022 veniva però notificato il c.d. preavviso di rigetto, al quale esso ricorrente replicava con le memorie difensive del 17 e del 26 agosto 2022.
La Questura, con il provvedimento impugnato, respingeva però l’istanza, non ritenendo sufficienti le argomentazioni difensive presentate dall’interessato.
2. Il diniego di rinnovo del porto d’armi viene censurato dal sig. -OMISSIS- per un unico articolato motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione della legge, violazione di legge, eccesso di potere per contraddittorietà interna del provvedimento. Carenza-assenza di motivazione, carenza-assenza di istruttoria, contrasto con le norme di legge e con gli atti collegati, travisamento dei presupposti di fatto” e così declinato:
- il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto adottato in assenza di adeguata istruttoria e in quanto recante una motivazione insufficiente e contraddittoria, sia perché non considera che la licenza era stata da ultimo rinnovata nel corso del 2019, sia perché non tiene in alcun conto la circostanza dell’intervenuta revoca del divieto di detenzione delle armi adottato a suo tempo dalla Prefettura;
- sotto il primo profilo, si deve ritenere che la Questura, rinnovando la licenza, aveva valutato sussistenti in capo al richiedente, almeno fino all’aprile del 2019, i requisiti di affidabilità previsti dalla legge. Tale circostanza, unitamente alle valutazioni svolte dall’Autorità di P.S. in occasione dei precedenti rinnovi, era da considerare ormai acclarata e non suscettibile di rivalutazione in peius ;
- sotto il secondo profilo, va considerato che il divieto di detenzione adottato dalla Prefettura si fondava unicamente sull’avvenuta presentazione di una denuncia-querela nei riguardi del ricorrente per un reato astrattamente ostativo. Tuttavia questa vicenda si è conclusa con la remissione della querela e con la revoca del divieto di detenzione, quest’ultima adottata dalla Prefettura anche alla luce della dichiarazione del querelante che attestava l’assenza di qualsiasi ulteriore strascico dell’episodio. In effetti il querelante rilasciava la seguente dichiarazione: “ Dichiaro inoltre di essermi chiarito con il medesimo sig. -OMISSIS- e di non avere alcun timore dello stesso, proprio perché l’episodio di per sé isolato non ha mai avuto ripercussioni sulla mia sfera personale. Qualsiasi questione è altresì stata a suo tempo definita ”, con ciò confermando che quell’episodio occasionale non aveva in alcun modo rivelato un’indole violenta del sig. -OMISSIS- e/o il pericolo di abuso delle armi (tanto è vero che l’odierno ricorrente non ha mai riportato condanne penali);
- la Prefettura, dunque, ha ritenuto insussistente alcun rischio legato alla legittima detenzione delle armi, mentre la Questura, senza svolgere alcuna autonoma istruttoria e senza valutare la complessiva vicenda e la personalità del richiedente, ha adottato un provvedimento di segno contrario del tutto immotivato;
- infatti, e seppure non si vuole sostenere che la decisione della Prefettura vincolasse la Questura, è certo che il diniego qui avversato avrebbe richiesto una motivazione ben più approfondita che desse conto, in particolare, sia del mutamento di opinione rispetto al rinnovo concesso nel 2019 sia della irrilevanza della favorevole conclusione della vicenda penale;
- del tutto inconferenti, poi, sono i richiami giurisprudenziali contenuti nel provvedimento impugnato, visto che nella presente vicenda non esiste alcuna contestazione relativa ad un possibile abuso delle armi e/o a condotte negligenti o imprudenti nella conservazione delle armi legalmente detenute;
- è mancata altresì una valutazione della situazione concreta esistente al momento dell’adozione del provvedimento, situazione che la Prefettura, solo pochi mesi, aveva invece apprezzato in maniera corretta;
- le suesposte argomentazioni difensive trovano conferma anche in giurisprudenza, come comprovano, ad esempio, le sentenze del Consiglio di Stato n. 3199/2020, del T.A.R. Campania, Napoli, n. 4442/2018 e n. 3423/2016, del T.A.R. Lombardia, Milano n. 2808/2012 e del T.A.R. Umbria n. 708/2007. In effetti la giurisprudenza, se da un lato riconosce (correttamente) un’ampia discrezionalità in capo alla P.A. in subiecta materia , dall’altro lato pone come argine all’arbitrio la necessità di valutare compiutamente e concretamente tutte le circostanze che riguardano la posizione dell’interessato, il che nel caso odierno non è accaduto.
3. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Macerata.
Con ordinanza n. 12/2023 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 26 febbraio 2025.
4. Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
4.1. Come si è visto nell’esposizione in fatto, il ricorrente, pur affermando in linea di principio che nella specie la revoca del divieto di detenzione adottata dalla Prefettura non vincolava la Questura, di fatto sostiene il contrario, visto che tutto il ricorso poggia sull’assunto per cui il provvedimento della Prefettura ha fatto venire meno le circostanze sopravvenute dalle quali la stessa Prefettura aveva tratto la convinzione che il sig. -OMISSIS- non fosse più in possesso dei requisiti di affidabilità previsti dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. (mentre, con riguardo al periodo antecedente al 17 aprile 2019, l’esistenza dei predetti requisiti sarebbe stata accertata in maniera non più contestabile dalla stessa Questura in sede di rinnovo della licenza di porto d’armi).
4.2. Questa ricostruzione, per quanto abilmente prospettata, non appare convincente, visto che:
- è vero che in sede di rinnovo del porto d’armi la Questura, anche implicitamente, ha valutato sussistenti in capo al ricorrente i requisiti di affidabilità previsti dalla legge, ancorché alcuni dei pregiudizi di polizia menzionati nel provvedimento odiernamente impugnato fossero già noti all’Autorità di P.S. in quanto risalenti agli anni ’90 del XX secolo. È però altrettanto vero che l’episodio del luglio 2019 ha “interrotto” la continuità del possesso di tali requisiti, venendo in rilievo una condotta di rilevanza penale ex se ostativa alla detenzione delle armi (come in effetti l’ha giudicata la stessa Prefettura in sede di adozione del divieto di cui all’art. 39 del T.U.L.P.S.). L’avvenuta presentazione della denuncia-querela, peraltro, avrebbe giustificato di per sé anche la revoca del porto d’armi, provvedimento che non risulta essere stato adottato dalla Questura, forse perché è stato ritenuto sufficiente il ritiro del titolo operato in via cautelare dai militari della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- il 12 luglio 2019;
- con riguardo, invece, alla revoca del divieto di detenzione va osservato che il provvedimento prefettizio, come emerge da una piana lettura dello stesso, non contiene alcuna specifica motivazione che potesse in qualche modo indirizzare le valutazioni che la Questura era comunque legittimata a svolgere in proprio. Nell’atto di revoca, infatti, ci si limita a richiamare la nota della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (non identificata né con il numero di protocollo né con la data) e la “ …documentazione agli atti… ”, per cui era ben difficile che, a fronte di tale succinto compendio motivazionale, la Questura potesse svolgere una qualche comparazione.
Ad ogni buon conto, nel provvedimento impugnato si fa correttamente notare che la remissione della querela non ha fatto venire meno dal punto di vista fattuale l’episodio del 7 luglio 2019 e che tale evento dimostra che l’odierno ricorrente - già in passato denunciato per condotte analoghe - ha un carattere irascibile e incline all’uso della violenza fisica, il che è incompatibile con la legale detenzione di armi da fuoco. In questo senso, come afferma una giurisprudenza consolidata, non assume alcun rilievo l’assenza di condanne penali, visto che le valutazioni di competenza dell’Autorità di P.S. possono basarsi su qualsiasi circostanza, anche non rilevante in sede penale, da cui emergano fondati dubbi circa il possibile abuso delle armi legalmente detenute.
5. Come si può vedere, dunque, nessuna contraddittorietà e nessun vizio istruttorio e/o motivazionale sono predicabili a carico del provvedimento impugnato, dal che discende il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, anche in ragione della meritoria sinteticità degli scritti e del contegno processuale corretto e collaborativo di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.