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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 770/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
DI NC, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6067/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
LE Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13068/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
12 e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062775719000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249066157780000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0030015605 000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0052102491 000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0091450791 000 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0185763513 000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0207312421 000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0244950026 000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0298937536 000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0023880214 000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0062635940 000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0144125166 000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0199599969 000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0218793149 000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0257857500 000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0282006865 000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 0150077048 000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 0222562258 000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 0320140585 000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0257417227 000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0257693290 000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016302336 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016301353 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150080478036000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150125689780000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160140802465000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160166091892000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160203651360000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160219933438000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170069781277000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170101491651000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170101491752000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170146678836000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170167608381000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170252286505000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180028765432000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190026764190000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190059502218001 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190059886750000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190094345371001 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190095295284000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190131753312000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190131753413000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190180880558000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190264415986000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200030322538000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200030322639000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200046467338000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200092746158000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200152820522000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210038401890000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210110973333000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210126041050000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210224659159000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210258910655000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220007278114000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220028020447000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220095150877000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220095150978000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220118344269000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220132233722000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3431/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava due intimazioni di pagamento notificategli nel 2024 riferite, rispettivamente, ad omesso pagamento di pregresse cartelle di pagamento per un importo di Euro 44.267.810,40 ed di
Euro 2.468.081,00.
Eccepiva il difetto di notifica degli atti prodromici ( cartelle di pagamento) e la conseguente maturata prescrizione del credito erariale.
I giudici di primo grado dopo aver analizzato dettagliatamente tutte le notifiche relative alla cartelle di pagamento prodromiche, pur avendo evidenziato in vari casi dei vizi di notifica, ha preso atto che DE , rispetto a tali cartelle, aveva successivamente notificato a controparte varie intimazioni di pagamento negli anni 2017, 2018 e 2021,una ulteriore intimazione di pagamento nel 2022, nonche' una comunicazione preventiva di ipoteca nel 2024, nessuna delle quali risulta impugnata dal ricorrente e pertanto hanno concluso per il rigetto del ricorso considerato che tali contestazioni potevano essere fatte valero solo impugnando le cartelle di pagamento all'atto della notifica dei successivi atti regolarmente ricevuti.
Avverso tale decisione propone appello Ricorrente_1 che, riguardo alla motivazione delle sentenza di primo grado eccepisce, citando giurisprudenza della Corte di Cassazione, la nullita' della notifica dell'atto presupposto che inficia tutti gli atti successivi della riscossione;
sostiene al riguardo che il ricorrente puo' impugnare uno qualsiasi di essi, non necessariamente il successivo.
Chiede inoltre la sospensione del giudizio per attendere gli esiti della Corte di Cassazione rispetto ad un procedimento penale riguardante i fatti che interessano anche il ricorso tributario.
L'Agenzia delle Entrate si e' costituita regolarmente in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che a seguito del mancato pagamento della cartella n.
09720080116218265000, l'Agente della Riscossione ha notificato a controparte l'intimazione di pagamento n. 09720159112787644000 in data 13.11.2015 , l'intimazione di pagamento n.
09720179001978312000 in data 26.01.2017 , l'intimazione di pagamento n. 09720189022150088000 in data 10.04.2018 e l'intimazione di pagamento n. 09720219029496936000 in data 19.11.2021 . In ragione del mancato pagamento delle cartelle n. 09720090085536538000, 09720090292360551000,
09720110030015605000, 09720110052102491000, 09720110115818920000, 09720110152607692000,
09720110207312421000, 09720110236585884000, 09720110259436691000, 09720120023880214000,
09720120081075719000, 09720120154785592000, 09720120218793149000, 09720120257857500000,
09720120290985009000, 09720130222562258000, n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.
09720110091450791000, 09720110138292568000, 09720110185763513000, 09720110227261224000,
09720110244950026000, 09720110298937536000, 09720120062635940000, 09720120144125166000,
09720120199599969000, 09720120245742731000, 09720120282006865000, 09720130150077048000,
09720130255296743000, 09720130275367961000, n. 09720130320140585000 ed in ragione del mancato pagamento degli avvisi di accertamento n. TK3016302336/2012 e a l'avviso di accertamento
TK3016301353/2013 l'Agente della Riscossione ha notificato controparte l'intimazione di pagamento n.
09720159031378676000 in data 13.04.2015, l'intimazione di pagamento n. 09720159112787644000 in data 13.11.2015 , l'intimazione di pagamento n. 09720179001978312000 in data 26.01.2017,
l'intimazione di pagamento n. 09720189022150088000 in data 10.04.2018 , l'intimazione di pagamento n.
09720219029496936000 6 in data 19.11.2021 e la comunicazione preventiva di ipoteca n.
09776202400000843000 in data 03.05.2024 . In ragione del mancato pagamento delle cartelle nn.
09720140257417227000 e n.09720140257693290000, l'Agente della Riscossione ha notificato a controparte l'intimazione di pagamento n. 09720179001978312000 in data 26.01.2017 , l'intimazione di pagamento n. 09720189022150088000 in 10.04.2018 , l'intimazione di pagamento n.
09720219029496936000 in data 19.11.2021 e la comunicazione preventiva di ipoteca n.
09776202400000843000 in data 03.05.2024 . In ragione del mancato pagamento della cartella n.
09720170101491651000, l'Agente della Riscossione ha notificato a controparte l'intimazione di in pagamento n. 09720229003458232000 in data 02.03.2022 . Infine ragione del mancato pagamento della cartella n. 09720170101491651000, l'Agente della Riscossione ha notificato a controparte il pignoramento presso terzi n .09784201800008974001 in data 08.05.2018 , il pignoramento presso terzi n. 09784201800009223001 in data 08.05.2018 , il pignoramento presso terzi n. 09784201800024123001 in data 12.10.2018 , il pignoramento presso terzi n. 09784201800024124001 in data 12.10.2018 , il pignoramento presso terzi n. 09784201800024126001 in data 12.10.2018 e l'intimazione di
09720219029496936000 in data 19.11.2021.
La mancata impugnazione di tali atti rende non contestabili gli atti presupposti, così come la definitività di dette intimazioni rende impugnabili gli atti successivi esclusivamente per vizi propri,. Si legga, ex multis,
Cass. Sez. VI, Ord. 28.01.2020, n. 1091, secondo la quale “trova … applicazione, nel caso di specie, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del 2018)”, con la conseguenza che “la mancata impugnazione dell'intimazione [determina] la irretrattabilità della pretesa tributaria ad essa sottesa”. Ancora più di recente, Cass. sez, V, ord. 17/9/24 n. 25000, secondo la quale è “consentita l'impugnazione dell'atto ignoto nel termine di impugnazione dell'atto noto immediatamente susseguente.
Resta quindi preclusa ogni impugnazione dell'atto precedente, una volta che sia scaduto il termine di impugnazione dell'atto successivo a prescindere che quest'ultimo sia stato o meno impugnato.
Si richiama sotto tale profilo la giurisprudenza piu' recente ( Corte di Cassazione n. 6346/2025) secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 ( a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata ( facendo valere la sua sola nullita' per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimita' della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa) il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
Va pertanto disatteso, il diverso ed isolato orientamento ( fatto proprio, tra le piu' recenti, da Cass.
17.6.2024 n. 16473) che facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs 546/1992, con conseguente facolta' e non obbligo di impugnazione.
Il contribuente, pertanto, ha l'onere di impugnare l'avviso di intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturato tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
In ultimo deve altresi' respingersi l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della decisione finale della
Corte di Cassazione sul procedimento penale instauratosi per alcuni fatti materiali relativi all'evasione delle imposte per gli anni relativi anche alle cartelle di pagamento oggetto dell'esame di questa decisione, sia perche' comunque, come sostenuto dai giudici di primo grado, dal contenuto degli atti del processo non e' consentito di poter valutare che trattasi degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario ed anche perche' in ogni caso, per le ragioni esposte in precedenza, stante la mancata impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento, il merito della pretesa tributari non puo' essere vagliato in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in euro 35.000,00, oltre accessori come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
DI NC, RE
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6067/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
LE Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13068/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
12 e pubblicata il 25/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249062775719000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249066157780000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0030015605 000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0052102491 000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0091450791 000 IRPEF-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0185763513 000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0207312421 000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0244950026 000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2011 0298937536 000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0023880214 000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0062635940 000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0144125166 000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0199599969 000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0218793149 000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0257857500 000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2012 0282006865 000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 0150077048 000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 0222562258 000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2013 0320140585 000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0257417227 000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2014 0257693290 000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016302336 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3016301353 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150080478036000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150125689780000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160140802465000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160166091892000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160203651360000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160219933438000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170069781277000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170101491651000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170101491752000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170146678836000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170167608381000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170252286505000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180028765432000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190026764190000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190059502218001 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190059886750000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190094345371001 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190095295284000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190131753312000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190131753413000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190180880558000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190264415986000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200030322538000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200030322639000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200046467338000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200092746158000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200152820522000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210038401890000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210110973333000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210126041050000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210224659159000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210258910655000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220007278114000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220028020447000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220095150877000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220095150978000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220118344269000 REGISTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220132233722000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3431/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava due intimazioni di pagamento notificategli nel 2024 riferite, rispettivamente, ad omesso pagamento di pregresse cartelle di pagamento per un importo di Euro 44.267.810,40 ed di
Euro 2.468.081,00.
Eccepiva il difetto di notifica degli atti prodromici ( cartelle di pagamento) e la conseguente maturata prescrizione del credito erariale.
I giudici di primo grado dopo aver analizzato dettagliatamente tutte le notifiche relative alla cartelle di pagamento prodromiche, pur avendo evidenziato in vari casi dei vizi di notifica, ha preso atto che DE , rispetto a tali cartelle, aveva successivamente notificato a controparte varie intimazioni di pagamento negli anni 2017, 2018 e 2021,una ulteriore intimazione di pagamento nel 2022, nonche' una comunicazione preventiva di ipoteca nel 2024, nessuna delle quali risulta impugnata dal ricorrente e pertanto hanno concluso per il rigetto del ricorso considerato che tali contestazioni potevano essere fatte valero solo impugnando le cartelle di pagamento all'atto della notifica dei successivi atti regolarmente ricevuti.
Avverso tale decisione propone appello Ricorrente_1 che, riguardo alla motivazione delle sentenza di primo grado eccepisce, citando giurisprudenza della Corte di Cassazione, la nullita' della notifica dell'atto presupposto che inficia tutti gli atti successivi della riscossione;
sostiene al riguardo che il ricorrente puo' impugnare uno qualsiasi di essi, non necessariamente il successivo.
Chiede inoltre la sospensione del giudizio per attendere gli esiti della Corte di Cassazione rispetto ad un procedimento penale riguardante i fatti che interessano anche il ricorso tributario.
L'Agenzia delle Entrate si e' costituita regolarmente in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato.
Dalla documentazione in atti risulta che a seguito del mancato pagamento della cartella n.
09720080116218265000, l'Agente della Riscossione ha notificato a controparte l'intimazione di pagamento n. 09720159112787644000 in data 13.11.2015 , l'intimazione di pagamento n.
09720179001978312000 in data 26.01.2017 , l'intimazione di pagamento n. 09720189022150088000 in data 10.04.2018 e l'intimazione di pagamento n. 09720219029496936000 in data 19.11.2021 . In ragione del mancato pagamento delle cartelle n. 09720090085536538000, 09720090292360551000,
09720110030015605000, 09720110052102491000, 09720110115818920000, 09720110152607692000,
09720110207312421000, 09720110236585884000, 09720110259436691000, 09720120023880214000,
09720120081075719000, 09720120154785592000, 09720120218793149000, 09720120257857500000,
09720120290985009000, 09720130222562258000, n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n. n.
09720110091450791000, 09720110138292568000, 09720110185763513000, 09720110227261224000,
09720110244950026000, 09720110298937536000, 09720120062635940000, 09720120144125166000,
09720120199599969000, 09720120245742731000, 09720120282006865000, 09720130150077048000,
09720130255296743000, 09720130275367961000, n. 09720130320140585000 ed in ragione del mancato pagamento degli avvisi di accertamento n. TK3016302336/2012 e a l'avviso di accertamento
TK3016301353/2013 l'Agente della Riscossione ha notificato controparte l'intimazione di pagamento n.
09720159031378676000 in data 13.04.2015, l'intimazione di pagamento n. 09720159112787644000 in data 13.11.2015 , l'intimazione di pagamento n. 09720179001978312000 in data 26.01.2017,
l'intimazione di pagamento n. 09720189022150088000 in data 10.04.2018 , l'intimazione di pagamento n.
09720219029496936000 6 in data 19.11.2021 e la comunicazione preventiva di ipoteca n.
09776202400000843000 in data 03.05.2024 . In ragione del mancato pagamento delle cartelle nn.
09720140257417227000 e n.09720140257693290000, l'Agente della Riscossione ha notificato a controparte l'intimazione di pagamento n. 09720179001978312000 in data 26.01.2017 , l'intimazione di pagamento n. 09720189022150088000 in 10.04.2018 , l'intimazione di pagamento n.
09720219029496936000 in data 19.11.2021 e la comunicazione preventiva di ipoteca n.
09776202400000843000 in data 03.05.2024 . In ragione del mancato pagamento della cartella n.
09720170101491651000, l'Agente della Riscossione ha notificato a controparte l'intimazione di in pagamento n. 09720229003458232000 in data 02.03.2022 . Infine ragione del mancato pagamento della cartella n. 09720170101491651000, l'Agente della Riscossione ha notificato a controparte il pignoramento presso terzi n .09784201800008974001 in data 08.05.2018 , il pignoramento presso terzi n. 09784201800009223001 in data 08.05.2018 , il pignoramento presso terzi n. 09784201800024123001 in data 12.10.2018 , il pignoramento presso terzi n. 09784201800024124001 in data 12.10.2018 , il pignoramento presso terzi n. 09784201800024126001 in data 12.10.2018 e l'intimazione di
09720219029496936000 in data 19.11.2021.
La mancata impugnazione di tali atti rende non contestabili gli atti presupposti, così come la definitività di dette intimazioni rende impugnabili gli atti successivi esclusivamente per vizi propri,. Si legga, ex multis,
Cass. Sez. VI, Ord. 28.01.2020, n. 1091, secondo la quale “trova … applicazione, nel caso di specie, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del 2018)”, con la conseguenza che “la mancata impugnazione dell'intimazione [determina] la irretrattabilità della pretesa tributaria ad essa sottesa”. Ancora più di recente, Cass. sez, V, ord. 17/9/24 n. 25000, secondo la quale è “consentita l'impugnazione dell'atto ignoto nel termine di impugnazione dell'atto noto immediatamente susseguente.
Resta quindi preclusa ogni impugnazione dell'atto precedente, una volta che sia scaduto il termine di impugnazione dell'atto successivo a prescindere che quest'ultimo sia stato o meno impugnato.
Si richiama sotto tale profilo la giurisprudenza piu' recente ( Corte di Cassazione n. 6346/2025) secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 ( a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata ( facendo valere la sua sola nullita' per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimita' della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa) il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
Va pertanto disatteso, il diverso ed isolato orientamento ( fatto proprio, tra le piu' recenti, da Cass.
17.6.2024 n. 16473) che facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs 546/1992, con conseguente facolta' e non obbligo di impugnazione.
Il contribuente, pertanto, ha l'onere di impugnare l'avviso di intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturato tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
In ultimo deve altresi' respingersi l'istanza di sospensione del giudizio in attesa della decisione finale della
Corte di Cassazione sul procedimento penale instauratosi per alcuni fatti materiali relativi all'evasione delle imposte per gli anni relativi anche alle cartelle di pagamento oggetto dell'esame di questa decisione, sia perche' comunque, come sostenuto dai giudici di primo grado, dal contenuto degli atti del processo non e' consentito di poter valutare che trattasi degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario ed anche perche' in ogni caso, per le ragioni esposte in precedenza, stante la mancata impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento, il merito della pretesa tributari non puo' essere vagliato in questa sede.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore di controparte delle spese del grado, liquidate in euro 35.000,00, oltre accessori come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore antistatario.