Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 770
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento successive alle cartelle, regolarmente notificate, rende incontestabili gli atti presupposti. La prescrizione del credito tributario doveva essere eccepita impugnando l'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio in attesa di procedimento penale

    La Corte ha respinto l'istanza di sospensione, ritenendo che non fosse possibile valutare la coincidenza dei fatti materiali oggetto del processo penale con quelli del processo tributario, e comunque, data la mancata impugnazione delle precedenti intimazioni, il merito della pretesa tributaria non poteva essere vagliato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 770
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 770
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo