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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 322/2025 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla via Ligabue n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio
Cantile, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare l'illegittimità della richiesta di ripetizione di euro 1.154,45 formulatale dall' in data CP_2
17.01.2021 e per effetto condannare l' all'annullamento del provvedimento. CP_1
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) che con provvedimento n. 15895829 del 17/01/2021, notificato in data 04/02/2021 alla sig.ra CP_
quale erede della sig.ra l' ha richiesto la ripetizione di Parte_1 Persona_1
€ 1.154,45 a titolo di somme indebitamente percepite sulla pensione cat. IOCOM intestata al dante causa, per il periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020, epoca successiva al decesso avvenuto in data 31/10/2020;
b) che la sig.ra ha formalmente rinunciato all'eredità della sig.ra Parte_1 Per_1
[...
in data 23/02/2021, come risulta dall'atto di rinuncia regolarmente trascritto;
CP_ c) che nel periodo de quo l' in via del tutto eccezionale, ha erogato il rateo pensionistico di novembre 2020 in data 28/10/2020;
d) che le somme sono state utilizzate dalla pensionata, giacché, al momento della liquidazione, la stessa ancora in vita;
e) che, pertanto, l'indebito è irripetibile.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_2 del contendere a fronte del riconoscimento della non ripetibilità della prestazione indebita.
Nelle note di trattazione scritta per la presente udienza parte ricorrente ha preso atto della richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere ma non vi ha aderito, non essendo stata da controparte depositata la prova dell'annullamento del provvedimento di indebito;
pertanto, la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni, chiedendo altresì la condanna dell' resistente CP_1 al pagamento delle spese di lite. Parte resistente non ha depositato note di trattazione scritta.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dall'ente previdenziale, non essendo stato dato seguito alla dichiarazione contenuta nella memoria di costituzione, con la quale l'ente si è limitato ad asserire che avrebbe provveduto ad annullare l'indebito.
Venendo quindi al merito del ricorso, si osserva che è granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova della debenza della prestazione è a carico della parte che la richiede e che conseguentemente ritiene illegittimo il provvedimento con cui viene chiesta la restituzione delle somme pagate indebitamente. La Corte di Cassazione ha infatti enunciato il principio secondo cui "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. tra le tantissime Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046
e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Rispetto a tale aspetto, quindi, deve evidenziarsi come alla luce della dialettica processuale sviluppatasi tra le parti, non vi sono dubbi quanto alla sussistenza dell'indebito, dal momento che con la propria costituzione in giudizio l' ha evidenziato che la richiesta avanzata trae origine dalla CP_2 premorienza del dante causa rispetto al momento in cui è maturato il diritto alla percezione delle somme contestate, in quanto le stesse sono state liquidate anzitempo, cioè ad ottobre, rispetto al periodo di competenza, ovvero novembre, mentre il decesso è avvenuto in data 31.10.2020.
Una volta chiarita la natura indebita della percezione, tuttavia, occorre considerare che la ricorrente ha eccepito di non essere tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' . CP_2
Ed infatti, la ricorrente ha dichiarato di aver rinunciato all'eredità della sig.ra Persona_1 depositando copia della dichiarazione resa dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.
Non essendosi, pertanto, realizzata la confusione dei patrimoni, la ricorrente non è subentrata nel possesso della somma liquidata indebitamente, con la conseguenza che la stessa non può essere a lei richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la richiesta di ripetizione di € 1.154,45 formulata CP_ dall' nei riguardi di di cui al provvedimento n. 15895829 del 17/01/2021; Parte_1
-condanna l' alle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 341,00, oltre spese CP_2 legali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi. Il Giudice del Lavoro
Aversa, 23.10.2025 Dott. Marco Cirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 322/2025 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla via Ligabue n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio
Cantile, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/10/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare l'illegittimità della richiesta di ripetizione di euro 1.154,45 formulatale dall' in data CP_2
17.01.2021 e per effetto condannare l' all'annullamento del provvedimento. CP_1
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) che con provvedimento n. 15895829 del 17/01/2021, notificato in data 04/02/2021 alla sig.ra CP_
quale erede della sig.ra l' ha richiesto la ripetizione di Parte_1 Persona_1
€ 1.154,45 a titolo di somme indebitamente percepite sulla pensione cat. IOCOM intestata al dante causa, per il periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020, epoca successiva al decesso avvenuto in data 31/10/2020;
b) che la sig.ra ha formalmente rinunciato all'eredità della sig.ra Parte_1 Per_1
[...
in data 23/02/2021, come risulta dall'atto di rinuncia regolarmente trascritto;
CP_ c) che nel periodo de quo l' in via del tutto eccezionale, ha erogato il rateo pensionistico di novembre 2020 in data 28/10/2020;
d) che le somme sono state utilizzate dalla pensionata, giacché, al momento della liquidazione, la stessa ancora in vita;
e) che, pertanto, l'indebito è irripetibile.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia CP_2 del contendere a fronte del riconoscimento della non ripetibilità della prestazione indebita.
Nelle note di trattazione scritta per la presente udienza parte ricorrente ha preso atto della richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere ma non vi ha aderito, non essendo stata da controparte depositata la prova dell'annullamento del provvedimento di indebito;
pertanto, la ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni, chiedendo altresì la condanna dell' resistente CP_1 al pagamento delle spese di lite. Parte resistente non ha depositato note di trattazione scritta.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dall'ente previdenziale, non essendo stato dato seguito alla dichiarazione contenuta nella memoria di costituzione, con la quale l'ente si è limitato ad asserire che avrebbe provveduto ad annullare l'indebito.
Venendo quindi al merito del ricorso, si osserva che è granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova della debenza della prestazione è a carico della parte che la richiede e che conseguentemente ritiene illegittimo il provvedimento con cui viene chiesta la restituzione delle somme pagate indebitamente. La Corte di Cassazione ha infatti enunciato il principio secondo cui "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. tra le tantissime Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046
e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Rispetto a tale aspetto, quindi, deve evidenziarsi come alla luce della dialettica processuale sviluppatasi tra le parti, non vi sono dubbi quanto alla sussistenza dell'indebito, dal momento che con la propria costituzione in giudizio l' ha evidenziato che la richiesta avanzata trae origine dalla CP_2 premorienza del dante causa rispetto al momento in cui è maturato il diritto alla percezione delle somme contestate, in quanto le stesse sono state liquidate anzitempo, cioè ad ottobre, rispetto al periodo di competenza, ovvero novembre, mentre il decesso è avvenuto in data 31.10.2020.
Una volta chiarita la natura indebita della percezione, tuttavia, occorre considerare che la ricorrente ha eccepito di non essere tenuta alla restituzione delle somme richieste dall' . CP_2
Ed infatti, la ricorrente ha dichiarato di aver rinunciato all'eredità della sig.ra Persona_1 depositando copia della dichiarazione resa dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.
Non essendosi, pertanto, realizzata la confusione dei patrimoni, la ricorrente non è subentrata nel possesso della somma liquidata indebitamente, con la conseguenza che la stessa non può essere a lei richiesta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la richiesta di ripetizione di € 1.154,45 formulata CP_ dall' nei riguardi di di cui al provvedimento n. 15895829 del 17/01/2021; Parte_1
-condanna l' alle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 341,00, oltre spese CP_2 legali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi. Il Giudice del Lavoro
Aversa, 23.10.2025 Dott. Marco Cirillo