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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5744/2020
All'udienza collegiale del giorno 04/06/2025 ore 11:40
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa
Al G.R. dr………………………….
Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. MELLARO MASSIMO avv. Nuzzaco sost.
Appellato/i
5 Controparte_2
Avv. MAGGISANO ANDREA CLAUDIO avv. Palombi sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte
1 trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Giulia Spadaro
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott.ssa Giulia Spadaro Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 4.06.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5744 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ) in persona del l.r.p.t., domiciliata Controparte_1 P.IVA_1
presso i difensori avv.ti Massimo Mellaro e Lara Dentici che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
2
(c.f. già Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
in persona del l.r.p.t., domiciliata presso il difensore avv. Andrea Claudio Maggisano
[...]
che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.206/2020 pubblicata in data 29.01.2020 dal
Tribunale di Tivoli.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 30.10.2020 Controparte_1
ha proposto appello contro la sentenza n.206/2020 pubblicata in data 29.01.2020 emessa dal
Tribunale di Tivoli a definizione del procedimento civile r.g.n.328/2015, promosso dall' già nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “L' Parte_3
Con
(di seguito solo , ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.1298/2014 con il
[...] quale il Tribunale di Tivoli gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 779.125,58 oltre interessi moratori in favore del per prestazioni cd. extra budget rese Controparte_1 nel periodo dicembre 2013. A sostegno dell'opposizione ha eccepito: il diniego, da parte della
, dietro richiesta, di rimodulazione del predetto budget di spesa (nel limite CP_5 assegnato al;
l'inderogabilità /insuperabilità del tetto di spesa così fissato Controparte_1
Pa e dunque l'insussistenza di un obbligo di pagamento da parte della rispetto alle prestazioni rese extra – budget, pur se in qualche modo consentite;
ha eccepito altresì l'insussistenza del diritto alla corresponsione degli interessi moratori ex d.lgs.n.231/2001 ed ha concluso per
l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto opposto. Si è costituita
[...]
Co Con (di seguito ), deducendo che la stessa aveva richiesto espressamente di Controparte_1
continuare ad erogare le prestazioni assistenziali (la cd. continuità assistenziale) erogate;
pertanto, ha ribadito la sussistenza e legittimità del credito, concludendo per il rigetto dell'opposizione e formulando, in sostanza, domanda di ingiustificato arricchimento ex art.
2041 c.c. ritenendosi creditrice, comunque, a titolo di indennizzo dell'importo portato dal
3 decreto ingiuntivo opposto”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Accoglie
l'opposizione; revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, compensate della metà e liquidate per il restante in
€ 12.000 per compensi, oltre € 843 per esborsi, iva, c.p.a e spese generali al 15%”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “L'opposizione è fondata e va integralmente accolta. Ed invero, secondo recente giurisprudenza da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata - a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale - dalla società accreditata
Cont nei confronti dell e della atteso che la mancata previsione dei criteri di CP_5
remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate, (Cass. n. 27608/2019 del 29.10.2019 ove vi è ampia motivazione relativa alle ragioni dell'impossibilità, in concreto, di remunerazione delle prestazioni rese extra budget, cui si rinvia anche ai sensi e per gli effetti dell'art.118 disp. att. c.p.c.).
In ordine alla domanda ex art.2041 c.c., la stessa pronuncia precisa che “le strutture private accreditate non hanno l'obbligo di erogare prestazioni sanitarie, come già rilevato, dal fatto che la richiesta, pur scritta di trasferimento dei degenti, non integrava una volontà di impegnarsi da parte della P.A. a remunerare la prestazione extra budget, tenuto conto della necessaria subordinazione degli impegni economici degli enti pubblici al rispetto delle competenze amministrative degli organi deliberanti e degli oneri di forma previsti dalla legge
(Cass. 05/07/2018, n.17600)”; pertanto la giurisprudenza, in relazione alla indennizzabilità di prestazioni sanitarie extra budget effettivamente rese, “con il corrispondente depauperamento della casa di cura (che ha sostenuto i costi) e l'insussistenza della giusta causa (di tale indebito arricchimento), consistente nella specie nella non negabilità delle prestazioni rese e nel risparmio di spesa ricavatone”, ha fornito risposta negativa (cfr. Cass. n. 27608/2019 cit.).
Pertanto, l'insussistenza dell'obbligo di remunerazione fa venire meno il titolo costitutivo del diritto dell'opposta e risulta assorbente rispetto ad ogni altra questione (relativa agli interessi) sollevata. Né rileva l'avvenuto pagamento in corso di causa della sorte capitale da parte della Con
che, come precisato da quest'ultima è stato effettuato in adempimento dell'ordinanza del
24.9.2015 e non come riconoscimento di debito. Dunque, l'opposizione va accolta ed il decreto
4 ingiuntivo revocato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex dm n. 55/2014 secondo il valore di causa e l'attività in concreto svolta, con compensazione di un mezzo in ragione della complessità del quadro giuridico e fattuale della controversia e dei vari orientamenti giurisprudenziali sul punto”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dell'appello proposto da previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Controparte_1
sentenza n.206/2020, emessa in data 29.01.2020 dal Tribunale di Tivoli, in riforma della predetta pronuncia giudiziale, 1. nel merito: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo
Cont promossa da , in quanto infondata in fatto e in diritto, e, comunque, non provata e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.1298/2014 – R.G. 5164/2014, emesso dal Tribunale
Civile di Tivoli e/o, comunque, condannare l'opponente al pagamento della somma CP_4 di € 779.125,58, oltre interessi ex art.5, D. Lgs 231/02 e/o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
2. sempre nel merito, ma in via subordinata e, ove occorra, in via riconvenzionale, condannare l'opponente al pagamento, ai sensi e per gli effetti di CP_4 cui all'art.2041 c.c. e/o comunque a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di €
779.125,58, oltre interessi ex art.5, D. Lgs 231/02, a far data dalle scadenze delle singole fatture (30 giorni data fattura) sino all'effettivo pagamento e/o alla diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA”.
§ 6. — L' costituitasi con comparsa Parte_1 depositata il 23.12.2020 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni: “Alla luce di quanto sopra esposto ed argomentato, la come in epigrafe rappresentata ed CP_4 assistita chiede l'integrale rigetto dell'appello promosso ex adverso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — L'appello è articolato in unico motivo.
§ 8.1. - Con l'unico motivo intestato “SULL'INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI
REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE IN EXTRA BUDGET:
CARENZA MOTIVAZIONALE DELLA SENTENZA” parte appellante deduceva che proprio l' aveva espressamente chiesto alla di continuare ad Parte_1 CP_7
erogare le prestazioni, pur essendosi raggiunti i limiti di budget che le erano stati fissati, costituendo tale circostanza aspetto decisivo del giudizio.
5 Precisava in merito che nel momento in cui aveva avuto contezza della circostanza che le risorse economiche di budget assegnatele si erano esaurite, aveva chiesto indicazioni sia alla CP_5
Cont Cont
che alla sulla condotta da tenere, cui la aveva risposto “di dare continuità
[...] assistenziale” per le prestazioni sanitarie in questione al fine di provvedere alla tutela della salute dei malati.
Tanto premesso, richiamata giurisprudenza sia amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 7.01.2014,
n. 2; Cons. Stato, sez.V 30.04.2003 n.2253) che di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. III, sent.
Cont 29.10.2019, n.27608), sosteneva che, se la avesse risposto negativamente alla propria richiesta, l' si sarebbe comunque trovata a corrispondere ad una diversa Parte_1
struttura medica ricevente, gli stessi identici importi, se non superiori ove i pazienti fossero stati allocati in un ospedale pubblico.
Deduceva poi che il mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio, avrebbe comunque comportato medesimo esborso per garantire l'assistenza ai pazienti e che le prestazioni contestate erano state comunque fornite a pazienti già ricoverati presso la propria struttura e solo dopo aver reso edotta la Pubblica Amministrazione che tale erogazione avrebbe comportato lo sforamento del budget di spesa, chiedendo istruzioni sulla condotta da tenere,
Cont ragion per cui la richiedente era pienamente consapevole del fatto che si stesse per sforare il budget e che le prestazioni sarebbero state erogate solo in caso di assenso per il relativo Cont riconoscimento da parte della
Evidenziava, quindi, come la avesse definito il budget 2013 per le strutture CP_5 CP_5
private erogatrici di prestazioni ospedaliere a carico del SSN con un aumento delle tariffe sia per la riabilitazione che per la lungodegenza, compromettendo la programmazione dei ricoveri operata da con la conseguenza che avendo programmato Controparte_1
l'erogazione delle sue prestazioni sulla base di tariffe precedenti si era trovata a “consumare” prima del tempo le risorse messe a disposizione dalla Regione di cui al budget 2013. Cont Affermava inoltre che proprio alla stregua della risposta della inviata sia a
[...]
che alla Regione, non poteva esserci alcun dubbio che le prestazioni extra budget CP_1
Cont
- su espressa richiesta della - sarebbero state integralmente retribuite, avendo quest'ultima richiesto l'intervento dell'Ente Regionale, ingenerando quindi un legittimo affidamento sul versamento dei corrispettivi spettanti.
Allegava pertanto violazione di legge da parte del Tribunale di Tivoli, essendosi dovuto
Cont accertare l'inadempimento della con obbligo di retribuire le prestazioni erogate effettuate proprio su espressa preventiva richiesta, costituendo la mancata corresponsione delle somme violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto con la
6 Cont conseguenza che la era altresì tenuta a risarcire il danno.
Cont In subordine, parte appellante rilevava come la avesse beneficiato di un ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art.2041 c.c. spettandole comunque a titolo di risarcimento del danno l'importo di euro 779.125,58, oltre interessi moratori ex d.lgs.n.231/02, richiamando in tal senso
Cass. civ. SS.UU. 26.05.2015, n.10798 ed affermando che l'indebito arricchimento era stato non soltanto consapevole, bensì, preordinato ed addirittura voluto.
Concludeva evidenziando di aver depositato copia del bilancio societario relativo all'esercizio
2013 dal quale si evinceva che, in quell'annualità, la società aveva avuto una perdita di euro
32.911,00, ragion per cui poteva evincersi che i costi sopportati dalla Casa di cura per erogare le prestazioni sanitarie erano stati maggiori dei ricavi ottenuti.
Cont Concludeva, quindi, per la condanna della al pagamento della somma di euro 779.125,58 oltre interessi ex d.lgs.n.231/02.
§ 9. – Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti, osserva il Collegio che l'impugnazione è infondata e per quanto di seguito illustrato deve essere rigettata.
Deve, infatti, rilevarsi che secondo quanto recentemente osservato dalla S.C. con ordinanza n.25514/2024 in tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore,
l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Trattasi invero di principio applicabile anche nel caso di specie, non potendosi ritenere incolpevole l'affidamento invocato dalla struttura appellante, ciò pur in presenza della comunicazione proveniente dalla , prodotta nella fase Controparte_8
monitoria, del seguente tenore “nel contesto e nelle more che la provveda alla CP_5
rimodulazione dei budget, si prega la Casa di cura che ci legge per Controparte_1
conoscenza di dare continuità assistenziale per le prestazioni di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie al fine di provvedere alla tutela della salute dei malati. In attesa di notizie in merito si inviano distinti saluti”.
La presente vicenda, infatti, come è dato evincersi dal ricorso per decreto ingiuntivo (e relativa documentazione allegata) trae origine dalla nota del 21.10.2013 con cui la società appellante ha comunicato alla e alla che nell'arco di circa un mese avrebbe CP_4 CP_5
raggiunto ed esaurito il budget assegnatole di euro 4.480.097,00 per le prestazioni di lungodegenza ed euro 8.733.656,00 per quelle di riabilitazione, quindi dalla risposta della Pt_5
7
[...] di cui sopra, seguita dall'erogazione di ulteriori prestazioni sanitarie per l'importo di euro
358.458,09 per lungodegenza e di euro 420.667,30 per la riabilitazione, con successiva richiesta di detti importi nella fase monitoria e concessione del decreto ingiuntivo n.1298 del 2014 da parte del Tribunale di Tivoli, poi revocato a seguito del giudizio d'opposizione con la sentenza in questa sede appellata. Cont Orbene, osserva la Corte che proprio dalla risposta della sola (non della ex art.8 CP_5 quater e ss. d.lgs.n.502/1992) si evince l'assenza di apposita copertura e stanziamento preventivo e comunque di formale determinazione contabile in favore della struttura convenzionata, con la conseguenza che non era affatto tutelabile l'affidamento da parte dell'odierna appellante a seguito di una comunicazione di natura interlocutoria come quella sopra evidenziata in cui si faceva riferimento proprio ad ulteriori notizie in merito.
Del tutto condivisibilmente, dunque, il giudice di primo grado risulta aver fatto buon governo del riparto dell'onere della prova in materia, atteso che secondo quanto evidenziato in parte motiva in Cass.civ.n.25514/2024, pronuncia resa in un caso analogo al presente “In definitiva la corte territoriale si è posta in linea con l'orientamento di questa Corte in tema di prestazioni extra budget, secondo cui ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c.. Allo stesso tempo, questa Corte ha affermato che in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A.
l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (v. Cass. Sez. 3,
06/07/2020 n.13884)”.
Dunque, non vi è stata alcuna mancata valutazione da parte del Tribunale della comunicazione
Cont della cui il giudice di primo grado ha risposto mediante il richiamo a Cass.n.27608/2019
e Cass.n.17600/2018 evidenziando in particolare quanto all'invocato ingiustificato arricchimento e all'impossibilità di potersi accertare un affidamento incolpevole “In ordine alla domanda ex art.2041 c.c., la stessa pronuncia precisa che “le strutture private accreditate non hanno l'obbligo di erogare prestazioni sanitarie, come già rilevato, dal fatto che la richiesta, pur scritta di trasferimento dei degenti, non integrava una volontà di impegnarsi da parte della
8 P.A. a remunerare la prestazione extra budget, tenuto conto della necessaria subordinazione degli impegni economici degli enti pubblici al rispetto delle competenze amministrative degli organi deliberanti e degli oneri di forma previsti dalla legge (Cass. 05/07/2018, n.17600)”; pertanto la giurisprudenza, in relazione alla indennizzabilità di prestazioni sanitarie extra budget effettivamente rese, “con il corrispondente depauperamento della casa di cura (che ha sostenuto i costi) e l'insussistenza della giusta causa (di tale indebito arricchimento), consistente nella specie nella non negabilità delle prestazioni rese e nel risparmio di spesa ricavatone”, ha fornito risposta negativa (cfr. Cass. n.27608/2019 cit.). Pertanto,
l'insussistenza dell'obbligo di remunerazione fa venire meno il titolo costitutivo del diritto dell'opposta e risulta assorbente rispetto ad ogni altra questione (relativa agli interessi) sollevata”.
Del resto proprio nell'ordinanza n.17600/2018, la S.C., in merito all'affidamento ha avuto modo di osservare “che, sotto altro profilo, del tutto correttamente la corte territoriale ha escluso il ricorso di eventuali autorizzazioni alla remunerazione di prestazione rese oltre i limiti di budget, o la tutelabilità di eventuali affidamenti generati dal comportamento dell'amministrazione sanitaria (con particolare riguardo all'avvenuta comunicazione dell'approvazione 'automatizzata' delle fatture, o alla remunerazione delle prestazioni rese nei periodi immediatamente successivi a quelli riferiti all'odierno giudizio), tenuto conto, tanto della necessaria subordinazione degli impegni economici degli enti pubblici al rispetto delle competenze amministrative degli organi deliberanti e degli oneri di forma previsti dalla legge
(escluso alcun rilievo della determinazione dirigenziale richiamata dalla ricorrente, siccome non ritualmente acquisita agli atti del giudizio, come correttamente attestato dal giudice a quo), quanto del carattere ingiustificato di eventuali affidamenti riposti in contrasto con il contenuto di previsioni di carattere normativo”.
Proprio in merito a tale ultimo aspetto deve osservarsi – ciò dall'esame della documentazione versata nella fase monitoria – che proprio nel contratto/accordo per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del SSN, prodotto dall'odierna appellante, risulta essersi espressamente previsto “..al fine di consentire agli aventi diritto continuità nella fruizione delle prestazioni sanitarie sia pur nell'ottica di necessario contenimento della spesa pubblica le Parti si danno atto che l'erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno tenendo conto delle liste d'attesa e delle priorità assistenziali stabilite con apposito atto regionale, fermo restando che le prestazioni erogate oltre il budget
(tetto massimo) non sono riconosciute con onere a carico del S.S.R. Le Parti infatti convengono
9 espressamente che oltre il tetto massimo (Budget) stabilito dal presente contratto/accordo non sono riconosciuti oneri a carico del e, ai fini del rispetto dei tetti di spesa sopra indicati, CP_9
corrispondenti ai volumi di prestazioni massimi remunerati, si applica il disposto di cui all'articolo 8-quinquies comma 2 lettere e-bis del d.lgs.n.502 del 92 e s.m.i. richiamato nelle premesse”.
A fronte di tali circostanze e pattuizioni non vi era quindi modo di ottenere rimborso alcuno di prestazioni ulteriori rispetto al budget dell'anno 2013, che, per stessa allegazione dell'odierna appellante, era stato superato, dovendosi oltretutto osservare che la comunicazione di cui sopra Cont della risultava datata 18.12.2013 (in periodo oramai di chiusura dell'anno) e soprattutto è stata ricevuta dal l'8.01.2014, come si evince dal timbro “posta in arrivo” Controparte_1
sulla stessa impresso.
Ne consegue che a maggior ragione alcun affidamento poteva essere ragionevolmente riposto spettando sulla struttura privata la programmazione e modulazione della propria attività in previsione del budget iniziale e del prevedibile raggiungimento dello stesso, non potendo garantire o accettare impegni e prestazioni ulteriori in “deroga” e come sopra evidenziato riporre alcun affidamento (affatto incolpevole) in ordine ad eventuali rimodulazioni (la cui prova ex art.2967 c.c. comunque ricadeva sull'appellante), tenuto conto del rigore delle previsioni normative sopra evidenziate e dei successivi atti formali, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.
A tale riguardo deve quindi ulteriormente ribadirsi che la S.C. ha più volte affermato che in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile
(cfr., Cass. Sez. 3, 6/07/2020, n.13884).
In detta ultima pronuncia la S.C. ha infatti posto in evidenza che l'Azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite.
Pertanto, l'arricchimento che la P.A. asseritamente conseguirebbe dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" finisce per assumere un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, non sussistendo nel caso di specie alcun obbligo Cont contrattuale della appellata di versare gli importi richiesti in monitorio da
[...]
[...]
[...] tantomeno avendo l'appellante titolo per proporre una domanda risarcitoria o di CP_10 arricchimento senza causa, ipotesi quest'ultima implicante oltretutto – fermo il carattere
“imposto” comunque connotante la presente fattispecie in difetto di alcun meritevole affidamento – il limite dell'arricchimento in relazione alla corrispondente diminuzione patrimoniale, computo affatto compiutamente prospettato dall'appellante, dovendosi quantomeno conoscere una serie di complessi dati afferenti la sanità pubblica e le modalità di erogazione delle prestazioni di causa, affatto adeguatamente allegati, tantomeno comprovati nel caso in esame.
Dunque, la sentenza di primo grado deve trovare conferma avendo condivisibilmente il
Tribunale di Tivoli accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto n.1298/2014.
§ 10. – Le spese di lite del presente grado (già liquidate secondo soccombenza quelle del primo grado) seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del settimo scaglione di valore (da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00) in euro 5.706,00 per fase di studio, euro 3.318,00 per fase introduttiva, euro 3.822,00 per fase di trattazione ed euro
4.744,00 per fase decisionale, applicati i valori medi per le prime due fase ed i minimi per le altre considerata l'assenza di istruttoria e le particolari forme adottate per la decisione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
con atto di citazione notificato in data 30.10.2020 avverso la sentenza n.206/2020
[...]
emessa dal Tribunale di Tivoli pubblicata in data 29.01.2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore della parte appellata che liquida complessivamente in euro Parte_6
17.590,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Controparte_1
4.06.2025 CP_2
Il consigliere est.
Luca Ponzillo
La Presidente
Giulia Spadaro
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