Articolo 1 della Legge 11 dicembre 2003, n. 362
Articolo 2
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6 gennaio 2004
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999.
Entrata in vigore il 6 gennaio 2004