Sentenza breve 30 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 30/06/2023, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2023
N. 00228/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU EN GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2023, proposto da AN DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
a) del provvedimento recante la “chiusura della istanza” di cittadinanza italiana di data ed estremi ignoti e non partecipato e della cui esistenza il ricorrente è venuto a conoscenza in data 8 maggio 2023;
b) di tutti gli altri atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e/o conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 5 giugno 2023 e depositato in pari data il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale la Prefettura di Udine ha disposto “la chiusura” della pratica relativa alla sua istanza del 24 novembre 2017 volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della l. n. 91/1992.
La “chiusura” della pratica è stata disposta sull’unico rilievo della mancata prestazione dell’interessato al giuramento previsto dall’art. 10 della l. n. 91/1992.
Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione degli artt. 9 e 10 della l. n. 91/1992, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, violazione dell’art. 1 della l. n. 241/1990.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Ai sensi dell’art. 10 della l. n. 91/1992 “ Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato ”.
Osserva in primo luogo il Collegio che il termine di sei mesi per la prestazione del giuramento, decorrente dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza, presuppone, quale prius logico, ancor prima che giuridico, la valida ed effettiva notificazione del decreto medesimo.
Il decreto, ai fini del decorso del termine per il giuramento, deve pertanto essere ritualmente portato a conoscenza del richiedente e l’Amministrazione deve acquisire prova dell’effettiva conoscenza del decreto da parte dell’interessato prima di procedere all’archiviazione o “chiusura” della pratica.
4.2. Nella vicenda in esame, invece, tale formale notifica non risulta essere mai avvenuta o, comunque, non v’è prova agli atti che la comunicazione informatica attraverso il portale web abbia effettivamente raggiunto lo scopo di notiziare il richiedente dell’emissione del decreto di concessione della cittadinanza.
Anzi, nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto nella comunicazione prefettizia dell’8 maggio 2023, la “notifica online” del 27 luglio 2022 del decreto non ha pacificamente raggiunto il suo scopo notiziale, avendo il ricorrente documentato e dato prova di alcuni segnalati (e incontestati) problemi di natura informatica per l’accesso al portale web tramite SPID.
Egli infatti non ha potuto accedere all’area dedicata del portale web per monitorare la sua istanza in ragione di alcune problematiche dovute ad un errore materiale nell’indicazione del suo nome: la difesa del ricorrente ha chiarito, senza essere ex adverso contestata, che per autenticarsi e accedere al portale era necessario utilizzare lo SPID e che però, nel caso che qui ci occupa, a causa di una discrepanza grafica non imputabile al ricorrente (dovuta alla presenza del trattino tra i nomi CL e IO), egli non ha potuto effettivamente e per lungo tempo accedere al portale, nonostante plurime segnalazioni del problema.
4.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, manca agli atti la prova che il decreto di concessione della cittadinanza sia stato effettivamente portato a conoscenza del ricorrente, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 10 cit. E pertanto l’atto col quale la Prefettura di Udine ha disposto la chiusura della pratica del ricorrente, sul presupposto dell’avvenuta notifica del decreto in data 27 luglio 2022, deve essere annullato.
5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico del Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU EN GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in € 1.000, oltre accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato, nella misura di quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Manuela Sinigoi, Presidente FF
Luca Emanuele Ricci, Referendario
Daniele Busico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Busico | Manuela Sinigoi |
IL SEGRETARIO