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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/10/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2588/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ) in proprio, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIA presso il difensore avv. Parte_1
[...]
ATTORE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
OT IC e dell'avv . OT IC CF C.F._3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte attrice:
“voglia il Tribunale di Forlì – Cesena emettere sentenza di accertamento dell'avvenuta accettazione da parte di dell'eredità di morto il 10 giugno 1995, comprendente i Controparte_1 Persona_1
seguenti beni immobili:
1. unità immobiliare sita nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti
n. 64, identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella 171, subalterno 1, categoria C6, classe
2, consistenza 26 mq, rendita euro 193,36, piano S;
2. unità immobiliare sita nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti
n. 64, identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella 171, subalterno 2, categoria C6, classe
2, consistenza 22 mq, rendita euro 163,61, piano S;
3. unità immobiliare sita nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti
n. 64, identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella 171, subalterno 3, categoria A3, classe
2, consistenza n. 6 vani, rendita euro 573,27, piano S-T-1;
4. unità immobiliare sita nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti
n. 64, identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella 171, subalterno 4, categoria A3, classe
2, consistenza n. 6 vani, rendita euro 573,27, piano S-T-2.
Con vittoria di spese e compensi (con l'aumento del 30 % per l'utilizzo della predisposizione PCT
dell'atto).”
Per parte convenuta:
Per tutto quanto sopra esposto si insiste perché l'intestato Tribunale voglia :
- DICHIARARE che l'Avv. ha introdotto il presente giudizio senza aver previamente Parte_1
esperito la mediazione civile obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 per le controversie in materia di successioni ereditarie, violando così la condizione di procedibilità stabilita dalla legge;
- DICHIARARE che l'Avv. ha deliberatamente sabotato il procedimento di Parte_1
mediazione civile successivamente esperito, introducendo questioni proprie del processo di cognizione all'interno della sede conciliativa e impedendo così il raggiungimento di un accordo che sarebbe stato naturalmente conseguibile, configurando tale condotta come abuso del diritto processuale e violazione dei doveri di lealtà e correttezza previsti dall'art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010; - DARE ATTO che non ha mai negato né contestato di aver tacitamente accettato Controparte_1
l'eredità e di essersi sempre dichiarata disponibile a confermare tale circostanza in sede di mediazione conciliativa, come risulta dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese in atti;
- CONDANNARE la controparte alla refusione del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, da liquidarsi in misura pari agli onorari ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per aver agito con mala fede e colpa grave, avendo:
• introdotto una controversia sostanzialmente inutile pur essendo consapevole che la controparte non contestava l'accettazione dell'eredità;
• violato l'obbligo di mediazione obbligatoria previsto per le controversie successorie;
• sabotato deliberatamente il procedimento di mediazione per creare artificiosamente la necessità di un giudizio;
- LIQUIDARE il danno da lite temeraria in misura pari agli onorari spettanti al difensore di
[...]
ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto della gravità della condotta CP_1
processuale dell'attore e del pregiudizio arrecato;
- CONDANNARE la controparte al pagamento della somma prevista dall'art. 12-bis, comma 3, del
D.Lgs. 28/2010;
- CONDANNARE l'Avv. alla refusione delle spese processuali da liquidarsi a favore Parte_1
dello Stato, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Controparte_1
- LIQUIDARE le spese legali a carico dello Stato secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni, comprensive delle spese del procedimento di mediazione, come da istanza di liquidazione che verrà depositata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. , in proprio, (di seguito anche “il ricorrente” o “l'attore”) depositava ricorso ex Parte_1
art. 281 sexies c.p.c. per sentire emessa sentenza di accertamento della avvenuta accettazione tacita dell'eredità relitta dal de cuius morto il 10 giugno 1995, comprendente gli immobili Persona_1 indicati in ricorso da parte della sig.ra (di seguito anche “la resistente” o “la Controparte_1
convenuta”).
Il ricorrente allegava di essere creditore della resistente in forza di numerosi titoli giudiziali, precisati in ricorso, cui faceva seguito atto di pignoramento immobiliare.
è proprietaria per la quota di un mezzo di beni immobili siti in via Cesare Battisti Controparte_1
n.64 nel Comune di Castrocaro Terme, pervenuti per successione del nonno di cui Persona_1
era unica nipote. Tuttavia, il ricorrente, attivatosi su impulso del Giudice dell'Esecuzione, constatava non sussistere alcun atto di accettazione dell'eredità formalmente trascritto ai registri immobiliari: la resistente si limitava a fruire degli effetti della rinuncia all'eredità posta in essere dalla nonna e dalla madre.
La resistente effettuava in ogni caso voltura catastale a proprio favore e, al momento della morte del nonno sino al 1999, manteneva la propria residenza presso l'immobile del nonno;
in ogni caso, essa in più occasioni si riconosceva proprietaria dell'immobile del nonno;
tutto ciò integrava accettazione tacita ex art. 476 c.c. oltre che ex art. 485 c.c..
Si costituiva in giudizio tempestivamente la resistente, con comparsa di costituzione e risposta, nella quale eccepiva in via preliminare l'improponibilità della domanda a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria ratione materiae, con conseguente responsabilità del ricorrente anche ex art. 96 comma 1 c.p.c. nonché ex art. 96 comma 3 c.p.c..
La causa, in ogni caso, ad avviso della resistente sarebbe del tutto inutile, avendo la resistente pacificamente accettato l'eredità seppure implicitamente: semmai, l'eventuale responsabilità sarebbe ascrivibile al Notaio dal quale la resistente si era recata e, qualora convocata in mediazione,
certamente la resistente avrebbe ammesso di avere accettato l'eredità. Pertanto, la condotta del ricorrente sarebbe abusiva e di mala fede.
Con ordinanza data alla udienza del 26 marzo 2025, il GI, rilevato che la presente causa rientra nell'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda, assegnava alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione fissando udienza dinanzi a sé per la prosecuzione. La mediazione, pur esperita, si concludeva senza accordo
La causa è stata istruita documentalmente.
Non costituiscono oggetto di contestazione: il credito dell'attore, la delazione dell'eredità a favore della convenuta, l'avvenuta accettazione dell'eredità devoluta, l'assenza di accettazione espressa con atto notarile in via pura e semplice o con beneficio di inventario.
Costituisce oggetto di contestazione la necessità di intraprendere il giudizio al fine di fare accertare l'accettazione dell'eredità, costituendo essa, ad avviso della convenuta, circostanza pacifica che sarebbe stata ammessa in mediazione e in altra sede non giudiziale, integrando così la condotta attorea un vero e proprio abuso processuale.
Superata come da ordinanza sopra citata ogni questione processuale circa la procedibilità della domanda, in conclusioni la convenuta allega la sussistenza di una condotta di mala fede imputabile all'attore per la condotta assunta in sede di mediazione, invocando l'applicazione dell'art. 12 bis del d.lgs. n. 28 del 2010; dall'altro canto, l'attore evidenzia che la convenuta avrebbe violato le disposizioni in tema di obbligo di riservatezza e segretezza delle operazioni di mediazione, di cui agli articoli 9 e 10 del medesimo d.lgs..
Sul punto, sono stati prodotti da parte del ricorrente sub doc.ti a), b), c) istanza, adesione e verbale di mediazione 30 giugno 2025. La convenuta ha prodotto sub doc.ti a), b), c), d), l'adesione alla mediazione ed i verbali del 22.5.2025, 11.6.2025 e 30.6.2025. Dalla lettura dei suddetti verbali, pare che il procedimento di mediazione si sia svolto regolarmente, articolandosi in una serie di incontri nel corso dei quali era stata elaborata una ipotesi di risoluzione, che tuttavia non è andata a buon fine;
sulla indicata violazione del dovere di riservatezza da parte della convenuta, non sussistono in effetti espressioni, rilevanti al fine del merito della vicenda, che possano costituire espressione di una effettiva rivelazione di precise questioni coperte da riservatezza;
invece, per quanto attiene alla istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive, azionata da parte dell'attore, va evidenziato che tali espressioni sembrano attenere al cuore del merito della questione controversia, ossia la supposta “inutilità” della domanda giudiziale e dunque della sussistenza e persistenza, anche a seguito della mediazione, della legittimazione e dell'interesse ad agire in capo all'attore e costituiscono espressione dell'attività difensiva;
non si rinviene evidenza di violazioni né a carico dell'attore né della convenuta, che possano condurre all'applicazione di una qualche sanzione anche processuale. Del
pari, la condizione di procedibilità della domanda appare realizzata. Deve dunque essere analizzato il merito della questione.
Nel merito, occorre interrogarsi se, a fronte della non contestazione della convenuta degli elementi di fatto che costituiscono oggetto della domanda di merito attorea, sussista e permanga la legittimazione e l'interesse ad agire del ricorrente e l'interesse ad ottenere la pronuncia giudiziale dell'accertamento della qualità di erede della resistente.
Il primo aspetto degno di analisi è se la non contestazione da parte della convenuta degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda giudiziale sia sufficiente al fine di escludere l'interesse ad agire dell'attore; la risposta deve essere negativa. Infatti, vertendosi in tema di azione di mero accertamento, affinché sussista l'interesse ad agire è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva la cui rimozione costituisca un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del Giudice (cfr. Cass. Civ., sez. 2, 26.05.2008, n. 13556); nel caso di specie, l'interesse ad agire dell'attore viene chiaramente prospettato nella esigenza di ottenere un provvedimento trascrivibile ai Pubblici Registri al fine di eliminare ogni incertezza in ordine alla qualità di erede della convenuta, non accertata con provvedimento scritto e trascritto, e ripristinare la continuità delle trascrizioni;
l'interesse ad agire, dunque, sussiste e permane anche a seguito della mancata contestazione da parte della convenuta, e ciò in quanto, nella prospettazione dell'attore, manca ancora un provvedimento trascrivibile che consenta all'attore di proseguire con le attività esecutive finalizzate alla tutela del proprio credito. Il secondo aspetto da analizzare concerne la necessità di un provvedimento al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni. Sussiste in atti provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale
di Forlì (doc. k prodotto dall'attore), con il quale il Giudice invitava il creditore procedente a documentare l'intervenuta trascrizione dell'acquisto mortis causa della quota di ½ del compendio immobiliare in esame a cura dell'esecutata , assegnando all'uopo un termine. Sul Controparte_1
punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione non può disporre la vendita in caso di discontinuità delle trascrizioni e il creditore ha l'onere, prescritto a pena di improcedibilità, di ripristinare la continuità e integrare la documentazione ipotecaria prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c…” (Cass. Civ., sez. 3,
23.12.2024 n. 34128); pertanto, l'iniziativa giudiziale dell'attore è necessitata dalla esigenza di provvedere ad ottenere una pronuncia di accertamento trascrivibile onde ripristinare la continuità
delle trascrizioni;
inoltre, se è vero che probabilmente anche la mediazione avrebbe potuto condurre ad un accertamento suscettibile di trascrizione, vero anche è che la convenuta, pur affermando di non contestare l'acquisto iure hereditario, nulla concretamente ha posto in essere al fine di collaborare con l'attore per il soddisfacimento del suo credito (pure anch'esso non contestato), continuando a non accettare formalmente l'eredità, anche con atto privato suscettibile di trascrizione.
Pertanto, la domanda del ricorrente va accolta.
Le spese del presente giudizio – nonché della fase di mediazione - seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014 come successivamente modificato e integrato,
parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, valore della causa 22.386,03, comprensive dell'aumento del 10% per l'utilizzo di tecniche informatiche.
Non sussiste responsabilità alcuna ex art.96 c.p.c. a carico dell'attore, essendo esso vittorioso e in assenza di prova di comportamenti integranti “abuso” o “sabotaggio” in sede di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) accerta e dichiara l'avvenuta accettazione da parte di (C.F. Controparte_1
) dell'eredità relitta di nato CA AN CA (FC) il C.F._2 Persona_1
09.04.1929 e morto il 10 giugno 1995, comprendente i seguenti beni immobili:
1. unità immobiliare sita nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti n. 64, identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella 171, subalterno 1, categoria C6, classe 2, consistenza 26
mq, rendita euro 193,36, piano S;
2. unità immobiliare sita nel Comune di Castrocaro Terme e
Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti n. 64, identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella
171, subalterno 2, categoria C6, classe 2, consistenza 22 mq, rendita euro 163,61, piano S;
3. unità
immobiliare sita nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti n. 64,
identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella 171, subalterno 3, categoria A3, classe 2,
consistenza n. 6 vani, rendita euro 573,27, piano S-T-1; 4. unità immobiliare sita nel Comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti n. 64, identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella 171, subalterno 4, categoria A3, classe 2, consistenza n. 6 vani, rendita euro
573,27, piano S-T-2.
2) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del presente giudizio e della mediazione , che si liquidano in €
[...]
2.532,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
3) ordina al competente Funzionario della Agenzia delle Entrate – Territorio, servizio di pubblicità
immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero del Conservatore di responsabilità.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2588/2024 promossa da:
AVV. (C.F. ) in proprio, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in VIA G. OBERDAN N. 1 41034 FINALE EMILIA presso il difensore avv. Parte_1
[...]
ATTORE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
OT IC e dell'avv . OT IC CF C.F._3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte attrice:
“voglia il Tribunale di Forlì – Cesena emettere sentenza di accertamento dell'avvenuta accettazione da parte di dell'eredità di morto il 10 giugno 1995, comprendente i Controparte_1 Persona_1
seguenti beni immobili:
1. unità immobiliare sita nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti
n. 64, identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella 171, subalterno 1, categoria C6, classe
2, consistenza 26 mq, rendita euro 193,36, piano S;
2. unità immobiliare sita nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti
n. 64, identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella 171, subalterno 2, categoria C6, classe
2, consistenza 22 mq, rendita euro 163,61, piano S;
3. unità immobiliare sita nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti
n. 64, identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella 171, subalterno 3, categoria A3, classe
2, consistenza n. 6 vani, rendita euro 573,27, piano S-T-1;
4. unità immobiliare sita nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti
n. 64, identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella 171, subalterno 4, categoria A3, classe
2, consistenza n. 6 vani, rendita euro 573,27, piano S-T-2.
Con vittoria di spese e compensi (con l'aumento del 30 % per l'utilizzo della predisposizione PCT
dell'atto).”
Per parte convenuta:
Per tutto quanto sopra esposto si insiste perché l'intestato Tribunale voglia :
- DICHIARARE che l'Avv. ha introdotto il presente giudizio senza aver previamente Parte_1
esperito la mediazione civile obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 per le controversie in materia di successioni ereditarie, violando così la condizione di procedibilità stabilita dalla legge;
- DICHIARARE che l'Avv. ha deliberatamente sabotato il procedimento di Parte_1
mediazione civile successivamente esperito, introducendo questioni proprie del processo di cognizione all'interno della sede conciliativa e impedendo così il raggiungimento di un accordo che sarebbe stato naturalmente conseguibile, configurando tale condotta come abuso del diritto processuale e violazione dei doveri di lealtà e correttezza previsti dall'art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010; - DARE ATTO che non ha mai negato né contestato di aver tacitamente accettato Controparte_1
l'eredità e di essersi sempre dichiarata disponibile a confermare tale circostanza in sede di mediazione conciliativa, come risulta dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese in atti;
- CONDANNARE la controparte alla refusione del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, da liquidarsi in misura pari agli onorari ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, per aver agito con mala fede e colpa grave, avendo:
• introdotto una controversia sostanzialmente inutile pur essendo consapevole che la controparte non contestava l'accettazione dell'eredità;
• violato l'obbligo di mediazione obbligatoria previsto per le controversie successorie;
• sabotato deliberatamente il procedimento di mediazione per creare artificiosamente la necessità di un giudizio;
- LIQUIDARE il danno da lite temeraria in misura pari agli onorari spettanti al difensore di
[...]
ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto della gravità della condotta CP_1
processuale dell'attore e del pregiudizio arrecato;
- CONDANNARE la controparte al pagamento della somma prevista dall'art. 12-bis, comma 3, del
D.Lgs. 28/2010;
- CONDANNARE l'Avv. alla refusione delle spese processuali da liquidarsi a favore Parte_1
dello Stato, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Controparte_1
- LIQUIDARE le spese legali a carico dello Stato secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni, comprensive delle spese del procedimento di mediazione, come da istanza di liquidazione che verrà depositata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'avv. , in proprio, (di seguito anche “il ricorrente” o “l'attore”) depositava ricorso ex Parte_1
art. 281 sexies c.p.c. per sentire emessa sentenza di accertamento della avvenuta accettazione tacita dell'eredità relitta dal de cuius morto il 10 giugno 1995, comprendente gli immobili Persona_1 indicati in ricorso da parte della sig.ra (di seguito anche “la resistente” o “la Controparte_1
convenuta”).
Il ricorrente allegava di essere creditore della resistente in forza di numerosi titoli giudiziali, precisati in ricorso, cui faceva seguito atto di pignoramento immobiliare.
è proprietaria per la quota di un mezzo di beni immobili siti in via Cesare Battisti Controparte_1
n.64 nel Comune di Castrocaro Terme, pervenuti per successione del nonno di cui Persona_1
era unica nipote. Tuttavia, il ricorrente, attivatosi su impulso del Giudice dell'Esecuzione, constatava non sussistere alcun atto di accettazione dell'eredità formalmente trascritto ai registri immobiliari: la resistente si limitava a fruire degli effetti della rinuncia all'eredità posta in essere dalla nonna e dalla madre.
La resistente effettuava in ogni caso voltura catastale a proprio favore e, al momento della morte del nonno sino al 1999, manteneva la propria residenza presso l'immobile del nonno;
in ogni caso, essa in più occasioni si riconosceva proprietaria dell'immobile del nonno;
tutto ciò integrava accettazione tacita ex art. 476 c.c. oltre che ex art. 485 c.c..
Si costituiva in giudizio tempestivamente la resistente, con comparsa di costituzione e risposta, nella quale eccepiva in via preliminare l'improponibilità della domanda a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria ratione materiae, con conseguente responsabilità del ricorrente anche ex art. 96 comma 1 c.p.c. nonché ex art. 96 comma 3 c.p.c..
La causa, in ogni caso, ad avviso della resistente sarebbe del tutto inutile, avendo la resistente pacificamente accettato l'eredità seppure implicitamente: semmai, l'eventuale responsabilità sarebbe ascrivibile al Notaio dal quale la resistente si era recata e, qualora convocata in mediazione,
certamente la resistente avrebbe ammesso di avere accettato l'eredità. Pertanto, la condotta del ricorrente sarebbe abusiva e di mala fede.
Con ordinanza data alla udienza del 26 marzo 2025, il GI, rilevato che la presente causa rientra nell'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della domanda, assegnava alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione fissando udienza dinanzi a sé per la prosecuzione. La mediazione, pur esperita, si concludeva senza accordo
La causa è stata istruita documentalmente.
Non costituiscono oggetto di contestazione: il credito dell'attore, la delazione dell'eredità a favore della convenuta, l'avvenuta accettazione dell'eredità devoluta, l'assenza di accettazione espressa con atto notarile in via pura e semplice o con beneficio di inventario.
Costituisce oggetto di contestazione la necessità di intraprendere il giudizio al fine di fare accertare l'accettazione dell'eredità, costituendo essa, ad avviso della convenuta, circostanza pacifica che sarebbe stata ammessa in mediazione e in altra sede non giudiziale, integrando così la condotta attorea un vero e proprio abuso processuale.
Superata come da ordinanza sopra citata ogni questione processuale circa la procedibilità della domanda, in conclusioni la convenuta allega la sussistenza di una condotta di mala fede imputabile all'attore per la condotta assunta in sede di mediazione, invocando l'applicazione dell'art. 12 bis del d.lgs. n. 28 del 2010; dall'altro canto, l'attore evidenzia che la convenuta avrebbe violato le disposizioni in tema di obbligo di riservatezza e segretezza delle operazioni di mediazione, di cui agli articoli 9 e 10 del medesimo d.lgs..
Sul punto, sono stati prodotti da parte del ricorrente sub doc.ti a), b), c) istanza, adesione e verbale di mediazione 30 giugno 2025. La convenuta ha prodotto sub doc.ti a), b), c), d), l'adesione alla mediazione ed i verbali del 22.5.2025, 11.6.2025 e 30.6.2025. Dalla lettura dei suddetti verbali, pare che il procedimento di mediazione si sia svolto regolarmente, articolandosi in una serie di incontri nel corso dei quali era stata elaborata una ipotesi di risoluzione, che tuttavia non è andata a buon fine;
sulla indicata violazione del dovere di riservatezza da parte della convenuta, non sussistono in effetti espressioni, rilevanti al fine del merito della vicenda, che possano costituire espressione di una effettiva rivelazione di precise questioni coperte da riservatezza;
invece, per quanto attiene alla istanza di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive, azionata da parte dell'attore, va evidenziato che tali espressioni sembrano attenere al cuore del merito della questione controversia, ossia la supposta “inutilità” della domanda giudiziale e dunque della sussistenza e persistenza, anche a seguito della mediazione, della legittimazione e dell'interesse ad agire in capo all'attore e costituiscono espressione dell'attività difensiva;
non si rinviene evidenza di violazioni né a carico dell'attore né della convenuta, che possano condurre all'applicazione di una qualche sanzione anche processuale. Del
pari, la condizione di procedibilità della domanda appare realizzata. Deve dunque essere analizzato il merito della questione.
Nel merito, occorre interrogarsi se, a fronte della non contestazione della convenuta degli elementi di fatto che costituiscono oggetto della domanda di merito attorea, sussista e permanga la legittimazione e l'interesse ad agire del ricorrente e l'interesse ad ottenere la pronuncia giudiziale dell'accertamento della qualità di erede della resistente.
Il primo aspetto degno di analisi è se la non contestazione da parte della convenuta degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda giudiziale sia sufficiente al fine di escludere l'interesse ad agire dell'attore; la risposta deve essere negativa. Infatti, vertendosi in tema di azione di mero accertamento, affinché sussista l'interesse ad agire è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva la cui rimozione costituisca un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del Giudice (cfr. Cass. Civ., sez. 2, 26.05.2008, n. 13556); nel caso di specie, l'interesse ad agire dell'attore viene chiaramente prospettato nella esigenza di ottenere un provvedimento trascrivibile ai Pubblici Registri al fine di eliminare ogni incertezza in ordine alla qualità di erede della convenuta, non accertata con provvedimento scritto e trascritto, e ripristinare la continuità delle trascrizioni;
l'interesse ad agire, dunque, sussiste e permane anche a seguito della mancata contestazione da parte della convenuta, e ciò in quanto, nella prospettazione dell'attore, manca ancora un provvedimento trascrivibile che consenta all'attore di proseguire con le attività esecutive finalizzate alla tutela del proprio credito. Il secondo aspetto da analizzare concerne la necessità di un provvedimento al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni. Sussiste in atti provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale
di Forlì (doc. k prodotto dall'attore), con il quale il Giudice invitava il creditore procedente a documentare l'intervenuta trascrizione dell'acquisto mortis causa della quota di ½ del compendio immobiliare in esame a cura dell'esecutata , assegnando all'uopo un termine. Sul Controparte_1
punto, la recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “in tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione non può disporre la vendita in caso di discontinuità delle trascrizioni e il creditore ha l'onere, prescritto a pena di improcedibilità, di ripristinare la continuità e integrare la documentazione ipotecaria prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c…” (Cass. Civ., sez. 3,
23.12.2024 n. 34128); pertanto, l'iniziativa giudiziale dell'attore è necessitata dalla esigenza di provvedere ad ottenere una pronuncia di accertamento trascrivibile onde ripristinare la continuità
delle trascrizioni;
inoltre, se è vero che probabilmente anche la mediazione avrebbe potuto condurre ad un accertamento suscettibile di trascrizione, vero anche è che la convenuta, pur affermando di non contestare l'acquisto iure hereditario, nulla concretamente ha posto in essere al fine di collaborare con l'attore per il soddisfacimento del suo credito (pure anch'esso non contestato), continuando a non accettare formalmente l'eredità, anche con atto privato suscettibile di trascrizione.
Pertanto, la domanda del ricorrente va accolta.
Le spese del presente giudizio – nonché della fase di mediazione - seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014 come successivamente modificato e integrato,
parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, valore della causa 22.386,03, comprensive dell'aumento del 10% per l'utilizzo di tecniche informatiche.
Non sussiste responsabilità alcuna ex art.96 c.p.c. a carico dell'attore, essendo esso vittorioso e in assenza di prova di comportamenti integranti “abuso” o “sabotaggio” in sede di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) accerta e dichiara l'avvenuta accettazione da parte di (C.F. Controparte_1
) dell'eredità relitta di nato CA AN CA (FC) il C.F._2 Persona_1
09.04.1929 e morto il 10 giugno 1995, comprendente i seguenti beni immobili:
1. unità immobiliare sita nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti n. 64, identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella 171, subalterno 1, categoria C6, classe 2, consistenza 26
mq, rendita euro 193,36, piano S;
2. unità immobiliare sita nel Comune di Castrocaro Terme e
Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti n. 64, identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella
171, subalterno 2, categoria C6, classe 2, consistenza 22 mq, rendita euro 163,61, piano S;
3. unità
immobiliare sita nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti n. 64,
identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella 171, subalterno 3, categoria A3, classe 2,
consistenza n. 6 vani, rendita euro 573,27, piano S-T-1; 4. unità immobiliare sita nel Comune di
Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), via Cesare Battisti n. 64, identificata in catasto dei fabbricati al foglio 9, particella 171, subalterno 4, categoria A3, classe 2, consistenza n. 6 vani, rendita euro
573,27, piano S-T-2.
2) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice Controparte_1 Parte_1
le spese di lite del presente giudizio e della mediazione , che si liquidano in €
[...]
2.532,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali;
3) ordina al competente Funzionario della Agenzia delle Entrate – Territorio, servizio di pubblicità
immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero del Conservatore di responsabilità.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti