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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/07/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
R.g.n°3237 / 2023 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3237 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: solo danni a cose vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in Milano (MI), alla Via Edmondo de Amicis n. C.F._2
23, presso lo studio dell'Avvocato Filippo Mario Gramegna, che le rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. r.g.n.5635/2021
Attrici
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro OP P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA), alla Via A. Labriola n. 16 presso lo studio dell'Avvocato Michele Rega, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nonché del decreto sindacale n. 186 del 16.03.2023
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g.n°3237 / 2023 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sig.re e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il in persona del OP
Sindaco pro tempore, esponendo: - di essere titolari del diritto di proprietà esclusiva o pro quota su alcune consistenze immobiliari site in Giugliano in Campania (NA), alla via Giuseppe Verdi n. 35 indicate in citazione (locale deposito, categoria C/2, sito al piano seminterrato, della consistenza di
68 mq, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 44, particella n. 368, sub 2, di proprietà per la quota di
500/1000 di e 500/1000 di appartamento, categoria A/3, sito al Parte_1 Parte_2 piano terra, della consistenza di vani 4, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 44, particella n. 368, sub 3, di proprietà per intero (1000/1000) di appartamento, categoria A/3, sito al piano Parte_2 primo, della consistenza di vani 4, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 44, particella n. 368, sub 5, di proprietà per intero (1000/1000) di;
lastrico solare, categoria F/5, distinto al N.C.E.U. Parte_1 al foglio n. 44, particella n. 368, sub 5, di proprietà per intero (1000/1000) di ) e Parte_1 facenti parte di un unico fabbricato sito in via Giuseppe Verdi n. 35, Giugliano in Campania (NA); - che gli immobili risultavano affetti da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'allagamento della sede stradale circostante, fenomeno che si verificava regolarmente in occasione di precipitazioni piovose e temporalesche;
- che l'allagamento della sede stradale era imputabile al mancato deflusso delle acque piovane, causato dal malfunzionamento della rete idrico-fognaria del OP
del quale il risultava essere sia proprietario che gestore;
- che le istanti avevano
[...] CP_1 provveduto a segnalare la problematica al Settore Opere e Lavori Pubblici – Servizio acquedotto e fognature del Comune di Giugliano, anche mediante comunicazione via posta elettronica certificata in data 22/03/2021; - che a seguito di tali segnalazioni erano stati effettuati sopralluoghi da parte dei tecnici comunali, i quali, già nel 2018, avevano disposto l'eliminazione del tratto di fognatura posto sul marciapiede in aderenza alla proprietà delle ricorrenti, convogliando i reflui verso la rete fognaria situata al centro della carreggiata di via Leoncavallo;
- che, nonostante l'intervento, il fenomeno delle infiltrazioni persisteva in occasione di ogni precipitazione atmosferica, non essendo state eliminate le cause dell'allagamento; - che il riempimento della sede stradale risultava, come confermato anche dai tecnici comunali, causato dal malfunzionamento e dalla mancata manutenzione della rete fognaria e idrica, gestita e posseduta dal - che il malfunzionamento dell'impianto aveva comportato CP_1
l'allagamento del manto stradale di via Giuseppe Verdi e via Ruggero Leoncavallo, da cui derivavano le infiltrazioni d'acqua negli immobili;
- che dette infiltrazioni avevano prodotto, nel tempo, il dilavamento del terreno e la formazione di vuoti nel sottosuolo, che si riempivano all'occorrenza con le acque piovane, compromettendo la stabilità delle fondazioni dell'edificio; - che tale situazione aveva determinato gravi danni alle strutture portanti del fabbricato, con deformazioni potenzialmente in grado di comprometterne la stabilità, fino al collasso;
- che tale condizione di pericolo persisteva
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da anni, generando una concreta minaccia per gli abitanti dell'edificio e per chiunque si trovasse nei pressi della costruzione;
- che risultava evidente, ictu oculi, la responsabilità dell'ente comunale, quale proprietario e gestore del sistema fognario;
- che le sig.re si erano rivolte all'ingegnere Pt_1 affinché redigesse una relazione tecnica volta a determinare la natura e l'entità dei Controparte_2 danni, nonché a valutare i presupposti per un danno temuto, connesso alla sicurezza statica del fabbricato a causa delle infiltrazioni provenienti dalle strade adiacenti;
- che, nel corso del sopralluogo, l'ingegnere nella relazione tecnica datata 21/12/2020, aveva evidenziato: “Le CP_2 infiltrazioni d'acqua al piano cantinato dell'immobile in oggetto sono sicuramente provocate dall'allagamento delle sedi stradali di via Ruggero Leoncavallo e Via Giuseppe Verdi a causa del non corretto funzionamento della fognatura comunale posta su Via Giuseppe Verdi. E' pertanto inevitabile che l'acqua spinta dalla pressione idrostatica si insinui in tali fenditure e vuoti, fino ad attraversare la muratura portante e alla fine allagare il cantinato in esame... [...] vi sono difatti tutti
i presupposti per un danno temuto da identificarsi come danno relativo alla sicurezza statica dell'intero immobile in esame, per un pericolo imminente di cedimento strutturale e pericolo per la pubblica e privata incolumità”; - che la richiesta di intervento e risarcimento, inviata il 22/03/2021 e protocollata il 23/03/2021, era rimasta priva di riscontro;
- che pertanto le istanti avevano adito l'Autorità Giudiziaria competente con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Napoli
Nord, per ottenere la condanna del all'esecuzione degli interventi necessari a eliminare le CP_1 cause del danno e rimuoverne gli effetti, nonché per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi;
- che il ricorso era stato assegnato alla dott.ssa Anna Scognamiglio della I Sezione Civile, rubricato al n. 5635/2021; - che all'udienza del 29/06/2021, il Tribunale, vista la costituzione del CP_1 aveva disposto il conferimento dell'incarico al CTU, Ing. ; - che il primo sopralluogo Persona_1 era avvenuto il 27/07/2021, in presenza delle parti, dei CTP nominati e dei legali;
- che un secondo accesso si era svolto il 7/10/2021 su richiesta del CTU;
- che, in data 18/02/2022, il CTU aveva trasmesso la bozza di relazione, alla quale le istanti avevano replicato in data 01/03/2022, mediante note deduttive redatte dal CTP, ingegnere segnalando un peggioramento delle condizioni CP_2 dell'edificio; - che il CTU aveva disposto un ulteriore sopralluogo in data 07/03/2022 e, accertato lo stato di pericolo, aveva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco i quali, nella relativa relazione, avevano attestato: “da quanto evidenziato si intendeva necessario a scopo cautelativo inibire l'uso delle abitazioni ai residenti fino al ripristino delle condizioni di sicurezza […] inoltre necessita la chiusura parziale delle strade circostanti via Verdi e via Leoncavallo prospiciente il perimetro del fabbricato relativamente alla verifica dei sottoservizi e sottosuolo”; - che, a seguito di tale provvedimento, in data 07/03/2022, le famiglie avevano lasciato le abitazioni, non potendo più fruire degli immobili;
- che avevano sollecitavano l'intervento del Comune e dei Servizi Sociali per
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individuare una sistemazione alternativa, senza ottenere risposta;
- che, in data 06/04/2022, a seguito delle ripetute richieste delle istanti, il aveva iniziato delle escavazioni in via Verdi, così CP_1 accertando l'effettiva perdita della condotta idrica;
- che il CTU, nella relazione finale depositata il
21/09/2022, aveva accertato: “sulla base delle osservazioni elaborate nei paragrafi precedenti, sulla base delle evidenze rilevate il corso di scavi eseguiti giorno 06/04/2022, il CTU ritiene sussistente con elevata probabilità scientifica, un nesso eziologico tra le avarie e l'impianto di adduzione idrica comunale e il dissesto lamentato da parte ricorrente a carico del Fabbricato..."e stimato i danni in
€.219.025,18 oltre IVA, per danneggiamenti riscontrati, €.13.149,70 oltre IVA, per eventuali reperimenti archeologici, €.21.902,52 + IVA e C.P. (10% dell'importo lavori) per competenze tecnico-professionali, €.1.314,97 + IVA e C.P., per ulteriori oneri, €.1.500,00, per il mancato utilizzo dell'immobile (3 mesi a € 500,00), €.23.780,00 (IVA inclusa) per oneri di cantiere e messa in sicurezza;
- che con ordinanza del 19/09/2022, il Tribunale aveva posto a carico delle ricorrenti la liquidazione delle spese per €.8.783,48; - che il CTU aveva emesso fattura n.10/2022 per €.11.090,72, interamente saldata da esse attrici mediante assegni circolari;
- che, nonostante il deposito della relazione, il non aveva mai provveduto al risarcimento dei danni;
- che, a causa CP_1 dell'inagibilità dello stabile, la sig.ra era stata costretta a lasciare la propria Parte_2 abitazione;
- che non avevano quindi più potuto usufruire degli immobili di loro proprietà, nei quali entrambe risiedevano;
- che, per tale ragione, la sig.ra aveva stipulato un contratto di Parte_1 locazione per un immobile sito in Giugliano, al canone mensile di € 400,00.
Chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale di: “In Via Preliminare - Esperire l'eventuale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.183 1° comma c.p.c.; - Disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo r.g. 5635/2021 – Tribunale di Napoli
Nord – Dott.ssa Anna Scognamiglio;
Nel merito - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco p/t nella produzione dell'evento Controparte_3 dannoso;
- per l'effetto, condannare, il in persona del Controparte_3
Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali in favore delle istanti, nella somma determinata in virtù della relazione redatta dal CTU, Ing. , nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo – Tribunale di Napoli Nord, recante r.g. 5635/2021, per l'importo complessivo di €.255.392,37, oltre I.v.a., nonché di ulteriori €.23.760,00 per oneri di cantiere, oltre le spese di Accertamento Tecnico Preventivo,di CTP e di CTU, nonché di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, esistenziali e morali, subiti e subendi, in virtù dell'evento dannoso dedotto, od in quell'altra che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia,; - condannare il Controparte_3
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e competenze
[...] professionali della presente procedura, nonché spese e competenze professionali del procedimento
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di accertamento tecnico preventivo r.g. 5635/2021, Tribunale di Napoli Nord – dott.ssa
Scognamiglio, oltre spese generali, nonché IVA, CPA ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, con attribuzione al sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c., per averne fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari;
- Munire la emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione.” (Cfr. pag. 10-11 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 eccependo: - la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti e Parte_1 Parte_2 non essendo stata fornita alcuna prova valida della titolarità degli immobili che sarebbero oggetto delle lamentate infiltrazioni, posto che le risultanze catastali non provano la proprietà; - la nullità dell'atto di citazione;
- l'assoluta insussistenza di responsabilità in capo al OP
- la prescrizione del diritto al risarcimento relativamente a quei danni verificatisi oltre i
[...] cinque anni precedenti alla prima richiesta di ristoro avanzata dalle signore considerato che, Pt_1 stando alle argomentazioni delle attrici, i primi danni al fabbricato si sarebbero verificati già a partire dal 2009, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione, di cui si ha notizia, risale solo al
23.03.2021, e che le odierne attrici non hanno provato né allegato quando sarebbero insorti i pretesi danni, né la consulenza tecnica d'ufficio aveva fornito indicazioni al riguardo;
- in via gradata, nella ipotesi di accertamento di responsabilità anche solo solidale o parziale del OP
l'insussistenza di alcun diritto risarcitorio, in applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. e
[...] per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;
- in via del tutto subordinata, la necessità di rideterminare le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. ed in considerazione dell'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto al risarcimento dei danni.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1) In via principale, per le causali di cui innanzi, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del;
2) Sempre in OP via principale, dichiarare che nessuna responsabilità sussiste in capo al OP
e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate da e ,
[...] Parte_1 Parte_2 siccome improponibili, improcedibili, inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
3) In via gradata, nella ipotesi di accertamento di responsabilità anche solo solidale o parziale del
, dichiarare che nessun diritto risarcitorio comunque sussiste, in OP applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c. e per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;
4) In via del tutto subordinata, rideterminare le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, in applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c. ed in considerazione dell'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto al risarcimento dei danni nonché in conseguenza dei rilievi nel merito
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formulati in premessa. Con vittoria di spese e compensi.” (cfr. pag. 16-17 della comparsa di costituzione e risposta)
Esaminati gli atti concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., all'udienza del 28.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti, quali le visure catastali storiche, le visure catastali per immobile, nonché le visure ipocatastali attuali per immobile, rilasciate dall'Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale di Napoli territorio servizi catastali.
Va, inoltre, dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dalle attrici nei confronti del convenuto.
Sempre in via preliminare, deve altresì ritenersi rinunciata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto che, sebbene tempestivamente formulata, non è stata riproposta in sede di CP_1 precisazione delle conclusioni. Invero “La mancata riproposizione di un'eccezione al momento della precisazione delle conclusioni ne comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva considerato come rinunciata un'eccezione di prescrizione non reiterata nell'atto di precisazione delle conclusioni di primo grado).” (Cass. Civ. Ordinanza 13 settembre 2019, n. 22887)
Tanto premesso in rito, venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo
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a detta norma. Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato
(pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del
“neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dagli attori, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13). Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo
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estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta
- più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito. La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le
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cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez.
3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose ( cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della
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responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa
(Cassazione n. 13681/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c..
Occorre, dunque, prendere le mosse dall'elaborato peritale del consulente tecnico nominato nel procedimento per ATP R. G. n. 5635/2021, ingegnere - il quale, essendo Persona_1 logicamente argomentato e ragionevolmente motivato è fatto proprio dallo scrivente giudicante e posto a fondamento della decisione – che ha rilevato il nesso causale tra le avarie all'impianto di adduzione idrica comunale e il dissesto lamentato dalle attrici a carico del fabbricato.
Più esattamente, il consulente tecnico nel proprio elaborato ha così descritto la situazione riscontrata: “Nel corso del primo accesso (27 luglio 2021), lo scrivente (…) prende atto dell'esistenza di una condotta fognaria comunale, allo stato dismessa, aderente al fabbricato. Nella medesima area, in corrispondenza della predetta condotta, si rilevano evidenti segni di cedimento del piano stradale in prossimità dell'angolo Via Verdi-Via Leoncavallo. Sempre esternamente, su Via Leoncavallo si evidenziano i segni del livello raggiunto dall'acqua, in circostanze di allagamento, sul prospetto del fabbricato. Sul prospetto del fabbricato, nella medesima area, si riscontrano lesioni a 45°, con freccia in direzione dei punti ove si sono verificati i cedimenti. Su prospetto del fabbricato, sussiste comunque una condizione di potenziale pericolo di crollo determinato da distacco di calcinacci a diverse quote dal piano stradale. Durante l'ispezione interna, si rileva un quadro fessurativo coerente con i cedimenti lamentati e riscontrati all'esterno, con distacco aggetto e calpestio balconi. Nelle aree interessate si riscontra la presenza di lesioni di egual natura di quelle precedentemente menzionate e si è provveduto a individuare i punti ove sono stati eseguiti i saggi geognostici allegati alla perizia di parte ricorrente.” Ed ancora: “Nel corso del secondo accesso (11 ottobre 2021), alla presenza delle parti costituite, il ctu, coadiuvato dai ctp costituiti, esegue un accurato censimento delle lesioni rinvenute sul fabbricato. Durante il medesimo accesso, il ctp di parte resistente chiede di tenere conto dello stato di ammaloramento del marciapiede su Via Leoncavallo, che certamente ha contribuito quindi alla permeazione dell'acqua nel locale interrato dell'immobile ricorrente. Il ctp rileva inoltre che la strada predetta risulta di fatto sottoposta all'asse viario principale.
Condivisione di quanto asserito si registra dalla parte ricorrente sulla circostanza di allagamento della sede stradale. (…). A seguito dei sopralluoghi effettuati, il ctu provvedeva ad inviare a mezzo pec, relazione preliminare. In risposta ad essa, il ctu riceveva osservazioni dai consulenti di parte
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
nominati e costituiti, e veniva invitato, dal ctp ing. ad eseguire nuovo sopralluogo Controparte_2 sui luoghi, al fine di valutare una recrudescenza del fenomeno fessurativo. Tempestivamente, il ctu predisponeva nuovo accesso sui luoghi, in data 07/03/2022, ove appurare quanto denunciato dalla parte ricorrente. Recatosi sui luoghi, il collegio costituito eseguiva ricognizione ed appurava
l'insorgenza di un cedimento ad angolo tra Via Leoncavallo e Via Giuseppe Verdi. Era palese rilevare, in tale circostanza, una recrudescenza del quadro fessurativo, ovvero di un “movimento” del fabbricato, imputabile, senza alcun ragionevole dubbio, ad un cedimento fondale. Data la gravità
e l'urgenza della circostanza, il ctu contattava telefonicamente il Comando dei Vigili del Fuoco al numero 115, che recatisi sui luoghi eseguivano gli accertamenti del caso. I tecnici del Comando
Vigili del Fuoco, convocati i Vigili Urbani e i Tecnici comunali, completano le ispezioni alla struttura. In risultato all'accertamento, il fabbricato è stato sottoposto ad evacuazione di tutti gli abitanti. Successivamente alla data di evacuazione dello stabile, il ctu viene convocato dal
[...]
, per il giorno 06/04/2022 sui luoghi. In pari data, il ctu rileva la presenza OP sui luoghi di una squadra di operai, incaricati dal di eseguire OP scavi in prossimità del palese cedimento su asse stradale. Le operazioni erano condotte dall'ing.
, incaricato quale Direttore dei lavori afferenti ai predetti scavi. Gli scavi portano a CP_4 vista n. 2 condotte di adduzione. Nello specifico, trattasi di condotta ф 200 di adduzione principale, di proprietà dell'NT , e di una seconda condotta ф 60, di proprietà dell'NT _5
. La condotta regionale non presenta danneggiamenti, mentre la OP condotta di proprietà comunale presenta:
1. Una perdita su diramazione (tubo in polietilene) di diametro ф 32, proveniente dalla condotta regionale, che alimenta gli immobili oggetto di perizia 2.
Una perdita sulla condotta ф 60, come prima descritta, molto più copiosa della precedente, alla profondità di mt 1,44 dal piano stradale, e a mt1,10 dal muro di cinta dell'immobile oggetto di studio.
Entrambe le perdite, sono collocate su Via Verdi. Le maestranze comunali, rilevata la necessità provvedono a tagliare le tubazioni danneggiate e ad installare una chiave d'arresto sulla condotta
ф 32 come descritta, nonché a rifare il collegamento di adduzione alle proprietà ricorrenti con nuova tubazione. Sulla tubazione ф 60, si interviene con riparazione mediante l'applicazione di collare a tre tiranti. (…)”
A seguito, dunque, dei predetti accessi, il consulente ha rilevato quanto segue: “L'immobile in esame mostra evidenti segni di danneggiamento, mostrando un quadro fessurativo evidente, diffuso in disparati ambienti dell'immobile stesso. Dalla lettura della documentazione, si evince che sono state svolte analisi sulle lesioni riscontrate mediante applicazione di fessurimetri, che almeno fino al momento della redazione della perizia di parte, hanno palesato una progressione ovvero una recrudescenza del fenomeno fessurativo, e quindi una evoluzione del fenomeno cedimentale in atto.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
(…) lo scrivente opera uno studio della cronologia degli eventi e delle informazioni reperite sui luoghi di causa e dagli atti. Sulla scorta di quanto studiato, il ctu ritiene precisare che in più episodi di allagamento dell'intera sede stradale, episodi di infiltrazioni d'acqua derivanti dall'allagamento della sede stradale, e episodi di infiltrazione all'interno dei locali interrati. Orbene, gli episodi, come descritti ed appresi, DETERMINANO LA CONSEGUENTE determinazione delle cause e della scaturigine dei fenomeni lamentati. È certamente opportuno considerare a tal proposito, da un lato il dislivello altimetrico esistente tra l'asse viario principale e l'asse secondario adiacenti all'immobile. È altresì però opportuno precisare che la problematica di allagamento della sede stradale è certamente annessa e correlata ad avaria di un sistema fognario non idoneo a raccogliere le acque di dilavamento/ruscellamento. A carico della condotta fognaria prospiciente l'immobile è altresì stata eseguita attività di isolamento di un tratto, ad opera del resistente, che CP_1 evidentemente ha riscontrato deficienze funzionali nel reticolo fognario stesso. È inoltre opportuno sottolineare che in corrispondenza del tratto in questione, si rilevano segni di cedimenti della medesima sede stradale. Tale aspetto riconduce lo scrivente a determinare una circostanza che potrebbe prefigurarsi come perdita a carico della condotta/tratto fognario verso il sottosuolo. Tale circostanza è plausibilmente e verosimilmente correlata ad un fenomeno certo di cedimento fondale che ha interessato lo stabile, da cui sono scaturite le formazioni fessurali a carico dell'intera struttura. di seguito ulteriori scatti a suffragare quanto dedotto dallo scrivente ctu”.
Pertanto: “Sulla base delle osservazioni elaborate nei paragrafi precedenti, sulla base delle evidenze rilevate in corso di scavi eseguiti il giorno 06/04/2022, il ctu ritiene sussistente con elevata probabilità scientifica, un nesso eziologico tra le avarie all'impianto di adduzione idrica comunale
e il dissesto lamentato da parte ricorrente a carico del fabbricato. È, a parere dello scrivente, indiscutibile un calo di portanza del terreno fondale, per effetto delle evidenti e copiose (alla data del 06/04/2022) perdite dalle condotte predette. Di fatto, la perdita ha verosimilmente determinato una “liquefazione” degli strati fondali, determinando un calo di portanza degli stessi, da cui è scaturita la rotazione della struttura, con movimenti relativi, che ne hanno determinato il grave quadro fessurativo. Sussiste pertanto, a seguito delle informazioni raccolte una circostanza di complessa sinergia tra due tipologie di disfunzioni. Il primo riguarda l'evidenza del primo cedimento su Via Leoncavallo, che inizialmente era ascritto alla disfunzione del reticolo fognario, conclamata dai fenomeni di allagamento denunciati;
il secondo afferente alle perdite su rete di adduzione idrica dell' . Nulla può dirsi sul momento di origine della stessa, Controparte_6 ma ragionevolmente può prefigurarsi una concausa ai dissesti patiti dal fabbricato. In tale circostanza è evidente e pertanto doveroso precisare la sussistenza di un nesso eziologico, come prima descritto.”
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Quindi, così concludeva : “(…) a. Si rileva con elevata probabilità scientifica, il nesso eziologico tra i danni a carico del fabbricato ricorrente e le disfunzioni a carico della rete comunale.
b. È doveroso segnalare una disfunzione della rete di carico comunale, come evidenziato dall'intervento delle squadre comunali in loco. c. È doveroso segnalare una disfunzione della rete di deflusso, essendo frequenti i fenomeni di allagamento stradale, che esplicitano inconfutabilmente un sottodimensionamento della rete comunale di deflusso.”
Da tutto quanto precede, può ritenersi dunque dimostrata la responsabilità del convenuto per i danni lamentati dalle attrici. CP_1
Va, quindi, riconosciuta la responsabilità dell'ente locale qui convenuto con conseguente condanna di quest' ultimo al risarcimento dei danni subiti dalle sig.re e Parte_1 Pt_2
[...]
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, nella Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., r.g.n. 5635/2021 cui si è fatto ampio riferimento, l'ingegnere Tridente ha così preceisato: “SUSSISTE UNA CONDIZIONE DI
DANNEGGIAMENTO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI ACCERTAMENTO. La stima del danno si compone di n.3 voci di spesa, ovvero: • Costi per rispristino stato dei luoghi • Costi di onorari tecnico-professionali • Costi di mancato utilizzo immobile. Nel merito, il ctu ha elaborato nuovo computo metrico estimativo, tenuto conto della condivisione sostanziale delle voci di computo da parte dei tecnici, previa rivalutazione di alcune delle predette voci di spesa. Dalla attenta analisi, si rileva quindi un importo a ristoro dei danni subiti, pari ad 1. € 219.025,18 oltre iva se dovuta, per danneggiamenti riscontrati 2. €13.149,70 oltre iva se dovuta, per eventuali reperimenti archeologici durante gli scavi. A tale importo, il ctu ritiene dover sommare la quota afferente alle competenze professionali relative alla progettazione – direzione lavori – collaudo. Tali competenze possono essere sommariamente stimate pari a 10% dell'importo presunto lavori, ovvero pari ad 1. €
21.902,52 + iva e c.p.se dovute. 2. €1.314,97 + iva e cp se dovuta. Relativamente al mancato utilizzo immobile, lo scrivente ritiene congruo una durata lavori, ovvero di impossibilità di fruizione dell'immobile, pari a circa 3 mesi, con un costo mensile stimato “a maniera” pari ad € 500,00 per un totale di € 1.500,00. (…) Per la messa in sicurezza, appare congruo il valore indicato dalla parte attrice, che fa fede ad offerta ricevuta e sottoscritta: • € 26.060,00 + iva se dovuta”.
Orbene, in merito alla quantificazione svolta dal CTU e come sopra pedissequamente riportata, si ritiene di dover scorporare le somma di €.13.149,70 ivi calcolata per “eventuali reperimenti archeologici durante gli scavi”, trattandosi, come espressamente indicato nella descrizione della voce, di spesa solo “eventuale” che non ha trovato alcun riscontro fattuale così restando una voce del tutto ipotetica, priva dell'adeguato supporto argomentativo e documentale atto
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
a meglio circostanziare anche la sola mera eventualità che i luoghi interessati possano disvelare possibili reperti archeologici, oltre che la loro natura, le loro dimensioni, le modalità di raccolta in sicurezza tali da evitarne la dispersione ed il danneggiamento. Al pari e per le medesime ragioni, va scorporata l'ulteriore somma di €.1.314,97 oltre IVA e CP, parimenti considerata “eventuale” dal consulente e calcolata considerando il 10% del predetto importo di €.13.149,70, a titolo di
“competenze professionali relative alla progettazione – direzione lavori – collaudo” in caso di reperimenti archeologici.
Relativamente, poi, alla messa in sicurezza, si rileva che, sebbene il CTU abbia quantificato l'importo in “€. 26.060,00 + iva se dovuta”, le attrici hanno espressamente contenuto la loro richiesta di condanna relativamente a tale voce in €.23.760,00.
Pertanto, dalla sommatoria di tutte le voci sopra indicate da riconoscersi in favore delle attrici,
l'importo complessivamente dovuto risulta pari ad €.266.187,70, oltre IVA (ovvero: €.219.025,18 per il ripristino dello stato dei luoghi, €.21.902,52 per competenze tecnico-professionali, €.1.500,00 per il mancato utilizzo dell'immobile ed €.23.760,00 per le opere di messa in sicurezza).
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento in favore delle attrici degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso, sull'importo devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), della somma sopra riconosciuta, alla data suddetta quale momento in cui l'illecito si è prodotto – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato
(FOI), con divieto di anatocismo.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
A tal fine, deve individuarsi come data dell'evento dannoso, quella della data di introduzione del procedimento per ATP sopra indicato, stante l'impossibilità di individuare con certezza l'esatto giorno della produzione del danno ed in assenza di ulteriore specificazione da parte attrice, e ciò conformemente all'insegnamento della giurisprudenza dei danni cd. lungolatenti, fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia (Sez. 3, Sentenza n.
2305 del 02/02/2007) che, nella fattispecie in esame, può essere individuato nell'accertamento peritale qui preso in considerazione la cui conoscenza effettiva è fatta retroagire al momento dell'introduzione della relativa domanda.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Va, invece, rigettata la domanda con la quale le attrici hanno richiesto la condanna del CP_1 ai danni derivanti dallo sgombero dell'immobile, inclusa la locazione di un diverso immobile da adibire a propria dimora, attesa la mancata prova dei danni allegati. In particolare, le attrici non hanno fornito prova di aver sostenuto spese di locazione a seguito dello sgombero, non avendo prodotto alcun contratto di locazione né documentazione attestante esborsi effettivamente sostenuti a tal fine.
Va, altresì, rigettata la domanda di rimborso delle spese di CTP sostenute dalle attrici nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., incardinato innanzi al Tribunale di Napoli Nord con R. G. n. 5635/2021, non essendone provato l'esborso. A tal proposito, giova rammentare che, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 1135/2023 del 16.01.2023, ha ribadito che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (e cioè le uniche spese delle quali, stando alla sentenza impugnata rimasta sul punto incensurata, l'appellata aveva invocato
l'integrale rimborso con la proposizione dell'appello incidentale: v. la sentenza impugnata, p. 8) la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che (ma non è stato questo il caso) il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1°, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84 del 2013; Cass. n. 3380 del 2015), ferma restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri l'esborso effettivamente sopportato
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dovendosi, per contro, escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. n. 21402 del 2022; Cass. n. 2605 del 2006)”.
Parimenti, non può essere accolta la domanda attorea volta al risarcimento, da determinarsi in via equitativa, del danno morale, esistenziale e, più in generale, di ogni ulteriore pregiudizio non patrimoniale asseritamente subito, non essendo tali danni né adeguatamente allegati né in alcun modo provati.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della domanda nello scaglione tra euro 52.000,01 ed euro
260.000.00, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
(ad eccezione della fase di trattazione per mancato svolgimento di attività istruttoria, per cui sono liquidati i cd. minimi) tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Seguono il medesimo principio della soccombenza le spese delle CTU disposta nel prodromico procedimento per ATP r.g.n. 5635/2021 in quanto le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020), con la conseguenza che le spese sostenute in previsione del presente giudizio nel procedimento per
ATP, comprese quelle dalla C.T.U. ivi espletata e come ivi liquidate, che devono essere poste integralmente a carico dell'odierno soccombente Esse sono qui OP liquidate considerando i parametri sopra richiamati nei valori cd. medi.
P. Q. M.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda giudiziale e, per l'effetto, DICHIARA la responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso indicato e descritto in citazione e, per l'effetto, CONDANNA il in persona del Sindaco pro OP tempore, al pagamento, in favore di e della somma di €.266.187,70, Parte_1 Parte_2 oltre Iva, per le causali di cui in parte motiva, nonchè interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2) CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore, al OP pagamento, nei confronti di e delle spese del presente giudizio, che Parte_1 Parte_2 si liquidano nella somma di €.125,00 per esborsi documentati ed €.11.268,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote da distrarre in favore del procuratore costituito avv.to Filippo Mario Gramegna dichiaratosene antistatario;
5) CONDANNA il , al pagamento in favore di e Controparte_3 Parte_1 Pt_2
delle spese del giudizio per ATP r.g.n. 5635/2021 che si liquidano in €.3.827,00 per
[...] compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore costituito avv. Filippo Mario Gramegna dichiaratosene antistatario;
6) PONE definitivamente le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP r.g. 5635/2021 come ivi liquidate, integralmente a carico a carico del soccombente OP
in persona del Sindaco pro tempore.
[...]
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il giorno 19.07.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
17
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3237 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: solo danni a cose vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in Milano (MI), alla Via Edmondo de Amicis n. C.F._2
23, presso lo studio dell'Avvocato Filippo Mario Gramegna, che le rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. r.g.n.5635/2021
Attrici
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Sindaco pro OP P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA), alla Via A. Labriola n. 16 presso lo studio dell'Avvocato Michele Rega, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nonché del decreto sindacale n. 186 del 16.03.2023
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g.n°3237 / 2023 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sig.re e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, il in persona del OP
Sindaco pro tempore, esponendo: - di essere titolari del diritto di proprietà esclusiva o pro quota su alcune consistenze immobiliari site in Giugliano in Campania (NA), alla via Giuseppe Verdi n. 35 indicate in citazione (locale deposito, categoria C/2, sito al piano seminterrato, della consistenza di
68 mq, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 44, particella n. 368, sub 2, di proprietà per la quota di
500/1000 di e 500/1000 di appartamento, categoria A/3, sito al Parte_1 Parte_2 piano terra, della consistenza di vani 4, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 44, particella n. 368, sub 3, di proprietà per intero (1000/1000) di appartamento, categoria A/3, sito al piano Parte_2 primo, della consistenza di vani 4, distinto al N.C.E.U. al foglio n. 44, particella n. 368, sub 5, di proprietà per intero (1000/1000) di;
lastrico solare, categoria F/5, distinto al N.C.E.U. Parte_1 al foglio n. 44, particella n. 368, sub 5, di proprietà per intero (1000/1000) di ) e Parte_1 facenti parte di un unico fabbricato sito in via Giuseppe Verdi n. 35, Giugliano in Campania (NA); - che gli immobili risultavano affetti da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'allagamento della sede stradale circostante, fenomeno che si verificava regolarmente in occasione di precipitazioni piovose e temporalesche;
- che l'allagamento della sede stradale era imputabile al mancato deflusso delle acque piovane, causato dal malfunzionamento della rete idrico-fognaria del OP
del quale il risultava essere sia proprietario che gestore;
- che le istanti avevano
[...] CP_1 provveduto a segnalare la problematica al Settore Opere e Lavori Pubblici – Servizio acquedotto e fognature del Comune di Giugliano, anche mediante comunicazione via posta elettronica certificata in data 22/03/2021; - che a seguito di tali segnalazioni erano stati effettuati sopralluoghi da parte dei tecnici comunali, i quali, già nel 2018, avevano disposto l'eliminazione del tratto di fognatura posto sul marciapiede in aderenza alla proprietà delle ricorrenti, convogliando i reflui verso la rete fognaria situata al centro della carreggiata di via Leoncavallo;
- che, nonostante l'intervento, il fenomeno delle infiltrazioni persisteva in occasione di ogni precipitazione atmosferica, non essendo state eliminate le cause dell'allagamento; - che il riempimento della sede stradale risultava, come confermato anche dai tecnici comunali, causato dal malfunzionamento e dalla mancata manutenzione della rete fognaria e idrica, gestita e posseduta dal - che il malfunzionamento dell'impianto aveva comportato CP_1
l'allagamento del manto stradale di via Giuseppe Verdi e via Ruggero Leoncavallo, da cui derivavano le infiltrazioni d'acqua negli immobili;
- che dette infiltrazioni avevano prodotto, nel tempo, il dilavamento del terreno e la formazione di vuoti nel sottosuolo, che si riempivano all'occorrenza con le acque piovane, compromettendo la stabilità delle fondazioni dell'edificio; - che tale situazione aveva determinato gravi danni alle strutture portanti del fabbricato, con deformazioni potenzialmente in grado di comprometterne la stabilità, fino al collasso;
- che tale condizione di pericolo persisteva
2 R.g.n°3237 / 2023 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
da anni, generando una concreta minaccia per gli abitanti dell'edificio e per chiunque si trovasse nei pressi della costruzione;
- che risultava evidente, ictu oculi, la responsabilità dell'ente comunale, quale proprietario e gestore del sistema fognario;
- che le sig.re si erano rivolte all'ingegnere Pt_1 affinché redigesse una relazione tecnica volta a determinare la natura e l'entità dei Controparte_2 danni, nonché a valutare i presupposti per un danno temuto, connesso alla sicurezza statica del fabbricato a causa delle infiltrazioni provenienti dalle strade adiacenti;
- che, nel corso del sopralluogo, l'ingegnere nella relazione tecnica datata 21/12/2020, aveva evidenziato: “Le CP_2 infiltrazioni d'acqua al piano cantinato dell'immobile in oggetto sono sicuramente provocate dall'allagamento delle sedi stradali di via Ruggero Leoncavallo e Via Giuseppe Verdi a causa del non corretto funzionamento della fognatura comunale posta su Via Giuseppe Verdi. E' pertanto inevitabile che l'acqua spinta dalla pressione idrostatica si insinui in tali fenditure e vuoti, fino ad attraversare la muratura portante e alla fine allagare il cantinato in esame... [...] vi sono difatti tutti
i presupposti per un danno temuto da identificarsi come danno relativo alla sicurezza statica dell'intero immobile in esame, per un pericolo imminente di cedimento strutturale e pericolo per la pubblica e privata incolumità”; - che la richiesta di intervento e risarcimento, inviata il 22/03/2021 e protocollata il 23/03/2021, era rimasta priva di riscontro;
- che pertanto le istanti avevano adito l'Autorità Giudiziaria competente con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Napoli
Nord, per ottenere la condanna del all'esecuzione degli interventi necessari a eliminare le CP_1 cause del danno e rimuoverne gli effetti, nonché per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi;
- che il ricorso era stato assegnato alla dott.ssa Anna Scognamiglio della I Sezione Civile, rubricato al n. 5635/2021; - che all'udienza del 29/06/2021, il Tribunale, vista la costituzione del CP_1 aveva disposto il conferimento dell'incarico al CTU, Ing. ; - che il primo sopralluogo Persona_1 era avvenuto il 27/07/2021, in presenza delle parti, dei CTP nominati e dei legali;
- che un secondo accesso si era svolto il 7/10/2021 su richiesta del CTU;
- che, in data 18/02/2022, il CTU aveva trasmesso la bozza di relazione, alla quale le istanti avevano replicato in data 01/03/2022, mediante note deduttive redatte dal CTP, ingegnere segnalando un peggioramento delle condizioni CP_2 dell'edificio; - che il CTU aveva disposto un ulteriore sopralluogo in data 07/03/2022 e, accertato lo stato di pericolo, aveva richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco i quali, nella relativa relazione, avevano attestato: “da quanto evidenziato si intendeva necessario a scopo cautelativo inibire l'uso delle abitazioni ai residenti fino al ripristino delle condizioni di sicurezza […] inoltre necessita la chiusura parziale delle strade circostanti via Verdi e via Leoncavallo prospiciente il perimetro del fabbricato relativamente alla verifica dei sottoservizi e sottosuolo”; - che, a seguito di tale provvedimento, in data 07/03/2022, le famiglie avevano lasciato le abitazioni, non potendo più fruire degli immobili;
- che avevano sollecitavano l'intervento del Comune e dei Servizi Sociali per
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individuare una sistemazione alternativa, senza ottenere risposta;
- che, in data 06/04/2022, a seguito delle ripetute richieste delle istanti, il aveva iniziato delle escavazioni in via Verdi, così CP_1 accertando l'effettiva perdita della condotta idrica;
- che il CTU, nella relazione finale depositata il
21/09/2022, aveva accertato: “sulla base delle osservazioni elaborate nei paragrafi precedenti, sulla base delle evidenze rilevate il corso di scavi eseguiti giorno 06/04/2022, il CTU ritiene sussistente con elevata probabilità scientifica, un nesso eziologico tra le avarie e l'impianto di adduzione idrica comunale e il dissesto lamentato da parte ricorrente a carico del Fabbricato..."e stimato i danni in
€.219.025,18 oltre IVA, per danneggiamenti riscontrati, €.13.149,70 oltre IVA, per eventuali reperimenti archeologici, €.21.902,52 + IVA e C.P. (10% dell'importo lavori) per competenze tecnico-professionali, €.1.314,97 + IVA e C.P., per ulteriori oneri, €.1.500,00, per il mancato utilizzo dell'immobile (3 mesi a € 500,00), €.23.780,00 (IVA inclusa) per oneri di cantiere e messa in sicurezza;
- che con ordinanza del 19/09/2022, il Tribunale aveva posto a carico delle ricorrenti la liquidazione delle spese per €.8.783,48; - che il CTU aveva emesso fattura n.10/2022 per €.11.090,72, interamente saldata da esse attrici mediante assegni circolari;
- che, nonostante il deposito della relazione, il non aveva mai provveduto al risarcimento dei danni;
- che, a causa CP_1 dell'inagibilità dello stabile, la sig.ra era stata costretta a lasciare la propria Parte_2 abitazione;
- che non avevano quindi più potuto usufruire degli immobili di loro proprietà, nei quali entrambe risiedevano;
- che, per tale ragione, la sig.ra aveva stipulato un contratto di Parte_1 locazione per un immobile sito in Giugliano, al canone mensile di € 400,00.
Chiedevano, pertanto, all'adito Tribunale di: “In Via Preliminare - Esperire l'eventuale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art.183 1° comma c.p.c.; - Disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo r.g. 5635/2021 – Tribunale di Napoli
Nord – Dott.ssa Anna Scognamiglio;
Nel merito - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco p/t nella produzione dell'evento Controparte_3 dannoso;
- per l'effetto, condannare, il in persona del Controparte_3
Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali in favore delle istanti, nella somma determinata in virtù della relazione redatta dal CTU, Ing. , nel procedimento di Persona_1 accertamento tecnico preventivo – Tribunale di Napoli Nord, recante r.g. 5635/2021, per l'importo complessivo di €.255.392,37, oltre I.v.a., nonché di ulteriori €.23.760,00 per oneri di cantiere, oltre le spese di Accertamento Tecnico Preventivo,di CTP e di CTU, nonché di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, esistenziali e morali, subiti e subendi, in virtù dell'evento dannoso dedotto, od in quell'altra che l'On.le Tribunale riterrà di giustizia,; - condannare il Controparte_3
in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e competenze
[...] professionali della presente procedura, nonché spese e competenze professionali del procedimento
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di accertamento tecnico preventivo r.g. 5635/2021, Tribunale di Napoli Nord – dott.ssa
Scognamiglio, oltre spese generali, nonché IVA, CPA ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, con attribuzione al sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c., per averne fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari;
- Munire la emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione.” (Cfr. pag. 10-11 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3 eccependo: - la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti e Parte_1 Parte_2 non essendo stata fornita alcuna prova valida della titolarità degli immobili che sarebbero oggetto delle lamentate infiltrazioni, posto che le risultanze catastali non provano la proprietà; - la nullità dell'atto di citazione;
- l'assoluta insussistenza di responsabilità in capo al OP
- la prescrizione del diritto al risarcimento relativamente a quei danni verificatisi oltre i
[...] cinque anni precedenti alla prima richiesta di ristoro avanzata dalle signore considerato che, Pt_1 stando alle argomentazioni delle attrici, i primi danni al fabbricato si sarebbero verificati già a partire dal 2009, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione, di cui si ha notizia, risale solo al
23.03.2021, e che le odierne attrici non hanno provato né allegato quando sarebbero insorti i pretesi danni, né la consulenza tecnica d'ufficio aveva fornito indicazioni al riguardo;
- in via gradata, nella ipotesi di accertamento di responsabilità anche solo solidale o parziale del OP
l'insussistenza di alcun diritto risarcitorio, in applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. e
[...] per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;
- in via del tutto subordinata, la necessità di rideterminare le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. ed in considerazione dell'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto al risarcimento dei danni.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1) In via principale, per le causali di cui innanzi, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del;
2) Sempre in OP via principale, dichiarare che nessuna responsabilità sussiste in capo al OP
e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate da e ,
[...] Parte_1 Parte_2 siccome improponibili, improcedibili, inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
3) In via gradata, nella ipotesi di accertamento di responsabilità anche solo solidale o parziale del
, dichiarare che nessun diritto risarcitorio comunque sussiste, in OP applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c. e per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;
4) In via del tutto subordinata, rideterminare le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, in applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c. ed in considerazione dell'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto al risarcimento dei danni nonché in conseguenza dei rilievi nel merito
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formulati in premessa. Con vittoria di spese e compensi.” (cfr. pag. 16-17 della comparsa di costituzione e risposta)
Esaminati gli atti concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c., all'udienza del 28.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto della legittimazione, attiva e passiva, delle parti del presente giudizio, la quale si desume dalla documentazione prodotta in atti, quali le visure catastali storiche, le visure catastali per immobile, nonché le visure ipocatastali attuali per immobile, rilasciate dall'Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale di Napoli territorio servizi catastali.
Va, inoltre, dichiarata la validità dell'atto introduttivo atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dalle attrici nei confronti del convenuto.
Sempre in via preliminare, deve altresì ritenersi rinunciata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto che, sebbene tempestivamente formulata, non è stata riproposta in sede di CP_1 precisazione delle conclusioni. Invero “La mancata riproposizione di un'eccezione al momento della precisazione delle conclusioni ne comporta l'abbandono, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva considerato come rinunciata un'eccezione di prescrizione non reiterata nell'atto di precisazione delle conclusioni di primo grado).” (Cass. Civ. Ordinanza 13 settembre 2019, n. 22887)
Tanto premesso in rito, venendo al merito della vicenda oggetto di causa, pare opportuno richiamare la “vexata quaestio” del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di sinistro derivante da cose e della possibilità di configurare al riguardo una responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero dell'art. 2051 cod. civ.. Con riferimento a tale questione la giurisprudenza ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. Ne discende che trattasi di domande diverse e che è inammissibile per la parte una mutatio libelli in corso di giudizio, con la conseguente impossibilità per il giudice di applicare l'art. 2051 cod. civ., laddove la parte non abbia allegato e provato, a sostegno della sua domanda, le circostanze idonee a giustificare il richiamo
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a detta norma. Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno, diversa è la “causa petendi” dell'azione risarcitoria a seconda che in domanda l'attore adduca la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ovvero la diversa responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il problema relativo alla qualificazione dell'azione, e dunque alla disciplina applicabile, va risolto di volta in volta alla luce della prospettazione effettuata dal danneggiato, indipendentemente dalla norma in concreto invocata (cosiddetto principio dello iura novit curia), sempre che egli non abbia inteso proporre entrambe le azioni, ancorché la seconda subordinatamente al mancato accoglimento della prima. Né, del resto, la distinzione sopra tracciata rileva esclusivamente sotto l'aspetto puramente teorico: l'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, infatti, implica conseguenze rilevanti, come sopra accennato, sotto il profilo dell'onere della prova. Precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla controparte, dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato
(pericolo che il responsabile sarebbe tenuto a prevenire in applicazione del più generale principio del
“neminem laedere”); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato deriva da caso fortuito.
Orbene, deve essere innanzitutto precisato che la fattispecie in esame, così come descritta dagli attori, deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ..
Invero, sul punto, giova premettere che, secondo la giurisprudenza della S.C., in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. La disponibilità che della cosa ha l'utilizzatore non comporta, invece, necessariamente il trasferimento in capo a questi della custodia, da escludere in tutti i casi in cui, per specifico accordo delle parti, o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione fattuale determinatasi, chi ha l'effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa, nel conferire all'utilizzatore il potere di utilizzazione della stessa, ne abbia conservato la custodia (cfr. Cass. civ. n. 15096/13). Le peculiarità vanno individuate, pertanto, nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti invece di situazioni di pericolo
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estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, con la conseguenza che la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta - e, cioè, per presunzione - giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per un caso fortuito, ancorché lo specifico evento ricollegabile a tale nozione risulti non identificato. Nel secondo caso, l'emergenza dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, con la conseguenza che la dimostrazione della ricorrenza della prova liberatoria si sposta tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei rischi va compiuta
- più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito. La giurisprudenza ha altresì affermato che l'art. 2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di provocare danni per sua natura (Cassazione n. 25214/2014), cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa idoneità al nocumento (Cassazione nn. 4480/2001, 6616/2000). In sostanza si ritiene che tutte le
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cose possano costituire causa di danno, quale che sia la loro struttura e qualità, siano, cioè inerti o in movimento, pericolose o meno: il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti, infatti, deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante, da intendersi con riferimento non esclusivo a comportamenti sempre assolutamente rispettosi della prescrizione di legge ma anche a quelli in qualche modo incauti (cfr. cassazione Sez.
3, Sentenza n. 20602 del 04/10/2010).
Il fondamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendono dal fortuito (Cassazione n. 295/2015). Ai fini della responsabilità il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cassazione n. 3875/2016) mentre sul convenuto graverà l'onere di provare il caso fortuito ossia lo specifico fatto capace di determinare autonomamente il danno. Si ritiene che quando il danno non derivi da un dinamismo interno alla res in relazione alla sua struttura e al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi tale da rendere probabile se non inevitabile il danno stesso (Cassazione n. 56/2016). Tale concetto viene inteso dalla giurisprudenza in senso assai ampio, ricomprendente anche il fatto del terzo che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno e della colpa del danneggiato (Cassazione n. 6407/2016). Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che il fatto del terzo o la colpa del danneggiato escludono la responsabilità del custode in quanto intervengano, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono (Cassazione n. 1655/2005). Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode del bene devono ritenersi correlate all'ordinaria avvedutezza di una persona e non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali e comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza, con la conseguenza che non possono ritenersi prevedibili ed evitabili tutte le condotte dell'utente del bene in altrui custodia, ancorchè colpose ( cfr. Cassazione n. 10703/1999) e spetta al giudice di merito valutare l'idoneità e sufficienza del danneggiato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso e tale giudizio, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cassazione n. 2284/2006).
Se il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso potrà tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della
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responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cassazione nn.
3389/2015 e 11227/2008). Inoltre, l'accettazione consapevole da parte del danneggiato (cd. rischio elettivo) il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti con propria scelta di utilizzarla ugualmente, esclude la responsabilità del custode della cosa stessa
(Cassazione n. 13681/2013).
Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, in relazione alla norma di cui all'art. 2051 c.c..
Occorre, dunque, prendere le mosse dall'elaborato peritale del consulente tecnico nominato nel procedimento per ATP R. G. n. 5635/2021, ingegnere - il quale, essendo Persona_1 logicamente argomentato e ragionevolmente motivato è fatto proprio dallo scrivente giudicante e posto a fondamento della decisione – che ha rilevato il nesso causale tra le avarie all'impianto di adduzione idrica comunale e il dissesto lamentato dalle attrici a carico del fabbricato.
Più esattamente, il consulente tecnico nel proprio elaborato ha così descritto la situazione riscontrata: “Nel corso del primo accesso (27 luglio 2021), lo scrivente (…) prende atto dell'esistenza di una condotta fognaria comunale, allo stato dismessa, aderente al fabbricato. Nella medesima area, in corrispondenza della predetta condotta, si rilevano evidenti segni di cedimento del piano stradale in prossimità dell'angolo Via Verdi-Via Leoncavallo. Sempre esternamente, su Via Leoncavallo si evidenziano i segni del livello raggiunto dall'acqua, in circostanze di allagamento, sul prospetto del fabbricato. Sul prospetto del fabbricato, nella medesima area, si riscontrano lesioni a 45°, con freccia in direzione dei punti ove si sono verificati i cedimenti. Su prospetto del fabbricato, sussiste comunque una condizione di potenziale pericolo di crollo determinato da distacco di calcinacci a diverse quote dal piano stradale. Durante l'ispezione interna, si rileva un quadro fessurativo coerente con i cedimenti lamentati e riscontrati all'esterno, con distacco aggetto e calpestio balconi. Nelle aree interessate si riscontra la presenza di lesioni di egual natura di quelle precedentemente menzionate e si è provveduto a individuare i punti ove sono stati eseguiti i saggi geognostici allegati alla perizia di parte ricorrente.” Ed ancora: “Nel corso del secondo accesso (11 ottobre 2021), alla presenza delle parti costituite, il ctu, coadiuvato dai ctp costituiti, esegue un accurato censimento delle lesioni rinvenute sul fabbricato. Durante il medesimo accesso, il ctp di parte resistente chiede di tenere conto dello stato di ammaloramento del marciapiede su Via Leoncavallo, che certamente ha contribuito quindi alla permeazione dell'acqua nel locale interrato dell'immobile ricorrente. Il ctp rileva inoltre che la strada predetta risulta di fatto sottoposta all'asse viario principale.
Condivisione di quanto asserito si registra dalla parte ricorrente sulla circostanza di allagamento della sede stradale. (…). A seguito dei sopralluoghi effettuati, il ctu provvedeva ad inviare a mezzo pec, relazione preliminare. In risposta ad essa, il ctu riceveva osservazioni dai consulenti di parte
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nominati e costituiti, e veniva invitato, dal ctp ing. ad eseguire nuovo sopralluogo Controparte_2 sui luoghi, al fine di valutare una recrudescenza del fenomeno fessurativo. Tempestivamente, il ctu predisponeva nuovo accesso sui luoghi, in data 07/03/2022, ove appurare quanto denunciato dalla parte ricorrente. Recatosi sui luoghi, il collegio costituito eseguiva ricognizione ed appurava
l'insorgenza di un cedimento ad angolo tra Via Leoncavallo e Via Giuseppe Verdi. Era palese rilevare, in tale circostanza, una recrudescenza del quadro fessurativo, ovvero di un “movimento” del fabbricato, imputabile, senza alcun ragionevole dubbio, ad un cedimento fondale. Data la gravità
e l'urgenza della circostanza, il ctu contattava telefonicamente il Comando dei Vigili del Fuoco al numero 115, che recatisi sui luoghi eseguivano gli accertamenti del caso. I tecnici del Comando
Vigili del Fuoco, convocati i Vigili Urbani e i Tecnici comunali, completano le ispezioni alla struttura. In risultato all'accertamento, il fabbricato è stato sottoposto ad evacuazione di tutti gli abitanti. Successivamente alla data di evacuazione dello stabile, il ctu viene convocato dal
[...]
, per il giorno 06/04/2022 sui luoghi. In pari data, il ctu rileva la presenza OP sui luoghi di una squadra di operai, incaricati dal di eseguire OP scavi in prossimità del palese cedimento su asse stradale. Le operazioni erano condotte dall'ing.
, incaricato quale Direttore dei lavori afferenti ai predetti scavi. Gli scavi portano a CP_4 vista n. 2 condotte di adduzione. Nello specifico, trattasi di condotta ф 200 di adduzione principale, di proprietà dell'NT , e di una seconda condotta ф 60, di proprietà dell'NT _5
. La condotta regionale non presenta danneggiamenti, mentre la OP condotta di proprietà comunale presenta:
1. Una perdita su diramazione (tubo in polietilene) di diametro ф 32, proveniente dalla condotta regionale, che alimenta gli immobili oggetto di perizia 2.
Una perdita sulla condotta ф 60, come prima descritta, molto più copiosa della precedente, alla profondità di mt 1,44 dal piano stradale, e a mt1,10 dal muro di cinta dell'immobile oggetto di studio.
Entrambe le perdite, sono collocate su Via Verdi. Le maestranze comunali, rilevata la necessità provvedono a tagliare le tubazioni danneggiate e ad installare una chiave d'arresto sulla condotta
ф 32 come descritta, nonché a rifare il collegamento di adduzione alle proprietà ricorrenti con nuova tubazione. Sulla tubazione ф 60, si interviene con riparazione mediante l'applicazione di collare a tre tiranti. (…)”
A seguito, dunque, dei predetti accessi, il consulente ha rilevato quanto segue: “L'immobile in esame mostra evidenti segni di danneggiamento, mostrando un quadro fessurativo evidente, diffuso in disparati ambienti dell'immobile stesso. Dalla lettura della documentazione, si evince che sono state svolte analisi sulle lesioni riscontrate mediante applicazione di fessurimetri, che almeno fino al momento della redazione della perizia di parte, hanno palesato una progressione ovvero una recrudescenza del fenomeno fessurativo, e quindi una evoluzione del fenomeno cedimentale in atto.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
(…) lo scrivente opera uno studio della cronologia degli eventi e delle informazioni reperite sui luoghi di causa e dagli atti. Sulla scorta di quanto studiato, il ctu ritiene precisare che in più episodi di allagamento dell'intera sede stradale, episodi di infiltrazioni d'acqua derivanti dall'allagamento della sede stradale, e episodi di infiltrazione all'interno dei locali interrati. Orbene, gli episodi, come descritti ed appresi, DETERMINANO LA CONSEGUENTE determinazione delle cause e della scaturigine dei fenomeni lamentati. È certamente opportuno considerare a tal proposito, da un lato il dislivello altimetrico esistente tra l'asse viario principale e l'asse secondario adiacenti all'immobile. È altresì però opportuno precisare che la problematica di allagamento della sede stradale è certamente annessa e correlata ad avaria di un sistema fognario non idoneo a raccogliere le acque di dilavamento/ruscellamento. A carico della condotta fognaria prospiciente l'immobile è altresì stata eseguita attività di isolamento di un tratto, ad opera del resistente, che CP_1 evidentemente ha riscontrato deficienze funzionali nel reticolo fognario stesso. È inoltre opportuno sottolineare che in corrispondenza del tratto in questione, si rilevano segni di cedimenti della medesima sede stradale. Tale aspetto riconduce lo scrivente a determinare una circostanza che potrebbe prefigurarsi come perdita a carico della condotta/tratto fognario verso il sottosuolo. Tale circostanza è plausibilmente e verosimilmente correlata ad un fenomeno certo di cedimento fondale che ha interessato lo stabile, da cui sono scaturite le formazioni fessurali a carico dell'intera struttura. di seguito ulteriori scatti a suffragare quanto dedotto dallo scrivente ctu”.
Pertanto: “Sulla base delle osservazioni elaborate nei paragrafi precedenti, sulla base delle evidenze rilevate in corso di scavi eseguiti il giorno 06/04/2022, il ctu ritiene sussistente con elevata probabilità scientifica, un nesso eziologico tra le avarie all'impianto di adduzione idrica comunale
e il dissesto lamentato da parte ricorrente a carico del fabbricato. È, a parere dello scrivente, indiscutibile un calo di portanza del terreno fondale, per effetto delle evidenti e copiose (alla data del 06/04/2022) perdite dalle condotte predette. Di fatto, la perdita ha verosimilmente determinato una “liquefazione” degli strati fondali, determinando un calo di portanza degli stessi, da cui è scaturita la rotazione della struttura, con movimenti relativi, che ne hanno determinato il grave quadro fessurativo. Sussiste pertanto, a seguito delle informazioni raccolte una circostanza di complessa sinergia tra due tipologie di disfunzioni. Il primo riguarda l'evidenza del primo cedimento su Via Leoncavallo, che inizialmente era ascritto alla disfunzione del reticolo fognario, conclamata dai fenomeni di allagamento denunciati;
il secondo afferente alle perdite su rete di adduzione idrica dell' . Nulla può dirsi sul momento di origine della stessa, Controparte_6 ma ragionevolmente può prefigurarsi una concausa ai dissesti patiti dal fabbricato. In tale circostanza è evidente e pertanto doveroso precisare la sussistenza di un nesso eziologico, come prima descritto.”
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
Quindi, così concludeva : “(…) a. Si rileva con elevata probabilità scientifica, il nesso eziologico tra i danni a carico del fabbricato ricorrente e le disfunzioni a carico della rete comunale.
b. È doveroso segnalare una disfunzione della rete di carico comunale, come evidenziato dall'intervento delle squadre comunali in loco. c. È doveroso segnalare una disfunzione della rete di deflusso, essendo frequenti i fenomeni di allagamento stradale, che esplicitano inconfutabilmente un sottodimensionamento della rete comunale di deflusso.”
Da tutto quanto precede, può ritenersi dunque dimostrata la responsabilità del convenuto per i danni lamentati dalle attrici. CP_1
Va, quindi, riconosciuta la responsabilità dell'ente locale qui convenuto con conseguente condanna di quest' ultimo al risarcimento dei danni subiti dalle sig.re e Parte_1 Pt_2
[...]
Per quanto concerne il “quantum debeatur”, nella Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., r.g.n. 5635/2021 cui si è fatto ampio riferimento, l'ingegnere Tridente ha così preceisato: “SUSSISTE UNA CONDIZIONE DI
DANNEGGIAMENTO DELL'IMMOBILE OGGETTO DI ACCERTAMENTO. La stima del danno si compone di n.3 voci di spesa, ovvero: • Costi per rispristino stato dei luoghi • Costi di onorari tecnico-professionali • Costi di mancato utilizzo immobile. Nel merito, il ctu ha elaborato nuovo computo metrico estimativo, tenuto conto della condivisione sostanziale delle voci di computo da parte dei tecnici, previa rivalutazione di alcune delle predette voci di spesa. Dalla attenta analisi, si rileva quindi un importo a ristoro dei danni subiti, pari ad 1. € 219.025,18 oltre iva se dovuta, per danneggiamenti riscontrati 2. €13.149,70 oltre iva se dovuta, per eventuali reperimenti archeologici durante gli scavi. A tale importo, il ctu ritiene dover sommare la quota afferente alle competenze professionali relative alla progettazione – direzione lavori – collaudo. Tali competenze possono essere sommariamente stimate pari a 10% dell'importo presunto lavori, ovvero pari ad 1. €
21.902,52 + iva e c.p.se dovute. 2. €1.314,97 + iva e cp se dovuta. Relativamente al mancato utilizzo immobile, lo scrivente ritiene congruo una durata lavori, ovvero di impossibilità di fruizione dell'immobile, pari a circa 3 mesi, con un costo mensile stimato “a maniera” pari ad € 500,00 per un totale di € 1.500,00. (…) Per la messa in sicurezza, appare congruo il valore indicato dalla parte attrice, che fa fede ad offerta ricevuta e sottoscritta: • € 26.060,00 + iva se dovuta”.
Orbene, in merito alla quantificazione svolta dal CTU e come sopra pedissequamente riportata, si ritiene di dover scorporare le somma di €.13.149,70 ivi calcolata per “eventuali reperimenti archeologici durante gli scavi”, trattandosi, come espressamente indicato nella descrizione della voce, di spesa solo “eventuale” che non ha trovato alcun riscontro fattuale così restando una voce del tutto ipotetica, priva dell'adeguato supporto argomentativo e documentale atto
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a meglio circostanziare anche la sola mera eventualità che i luoghi interessati possano disvelare possibili reperti archeologici, oltre che la loro natura, le loro dimensioni, le modalità di raccolta in sicurezza tali da evitarne la dispersione ed il danneggiamento. Al pari e per le medesime ragioni, va scorporata l'ulteriore somma di €.1.314,97 oltre IVA e CP, parimenti considerata “eventuale” dal consulente e calcolata considerando il 10% del predetto importo di €.13.149,70, a titolo di
“competenze professionali relative alla progettazione – direzione lavori – collaudo” in caso di reperimenti archeologici.
Relativamente, poi, alla messa in sicurezza, si rileva che, sebbene il CTU abbia quantificato l'importo in “€. 26.060,00 + iva se dovuta”, le attrici hanno espressamente contenuto la loro richiesta di condanna relativamente a tale voce in €.23.760,00.
Pertanto, dalla sommatoria di tutte le voci sopra indicate da riconoscersi in favore delle attrici,
l'importo complessivamente dovuto risulta pari ad €.266.187,70, oltre IVA (ovvero: €.219.025,18 per il ripristino dello stato dei luoghi, €.21.902,52 per competenze tecnico-professionali, €.1.500,00 per il mancato utilizzo dell'immobile ed €.23.760,00 per le opere di messa in sicurezza).
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento in favore delle attrici degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data dell'evento dannoso, sull'importo devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), della somma sopra riconosciuta, alla data suddetta quale momento in cui l'illecito si è prodotto – di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato
(FOI), con divieto di anatocismo.
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A tal fine, deve individuarsi come data dell'evento dannoso, quella della data di introduzione del procedimento per ATP sopra indicato, stante l'impossibilità di individuare con certezza l'esatto giorno della produzione del danno ed in assenza di ulteriore specificazione da parte attrice, e ciò conformemente all'insegnamento della giurisprudenza dei danni cd. lungolatenti, fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui chi assume di aver subito il danno abbia avuto, usando l'ordinaria diligenza, ragionevole ed adeguata conoscenza del danno e della sua ingiustizia (Sez. 3, Sentenza n.
2305 del 02/02/2007) che, nella fattispecie in esame, può essere individuato nell'accertamento peritale qui preso in considerazione la cui conoscenza effettiva è fatta retroagire al momento dell'introduzione della relativa domanda.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Va, invece, rigettata la domanda con la quale le attrici hanno richiesto la condanna del CP_1 ai danni derivanti dallo sgombero dell'immobile, inclusa la locazione di un diverso immobile da adibire a propria dimora, attesa la mancata prova dei danni allegati. In particolare, le attrici non hanno fornito prova di aver sostenuto spese di locazione a seguito dello sgombero, non avendo prodotto alcun contratto di locazione né documentazione attestante esborsi effettivamente sostenuti a tal fine.
Va, altresì, rigettata la domanda di rimborso delle spese di CTP sostenute dalle attrici nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., incardinato innanzi al Tribunale di Napoli Nord con R. G. n. 5635/2021, non essendone provato l'esborso. A tal proposito, giova rammentare che, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 1135/2023 del 16.01.2023, ha ribadito che “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (e cioè le uniche spese delle quali, stando alla sentenza impugnata rimasta sul punto incensurata, l'appellata aveva invocato
l'integrale rimborso con la proposizione dell'appello incidentale: v. la sentenza impugnata, p. 8) la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che (ma non è stato questo il caso) il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1°, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84 del 2013; Cass. n. 3380 del 2015), ferma restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri l'esborso effettivamente sopportato
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dovendosi, per contro, escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. n. 21402 del 2022; Cass. n. 2605 del 2006)”.
Parimenti, non può essere accolta la domanda attorea volta al risarcimento, da determinarsi in via equitativa, del danno morale, esistenziale e, più in generale, di ogni ulteriore pregiudizio non patrimoniale asseritamente subito, non essendo tali danni né adeguatamente allegati né in alcun modo provati.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della domanda nello scaglione tra euro 52.000,01 ed euro
260.000.00, secondo i criteri ed i valori medi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022,
(ad eccezione della fase di trattazione per mancato svolgimento di attività istruttoria, per cui sono liquidati i cd. minimi) tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
Seguono il medesimo principio della soccombenza le spese delle CTU disposta nel prodromico procedimento per ATP r.g.n. 5635/2021 in quanto le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020), con la conseguenza che le spese sostenute in previsione del presente giudizio nel procedimento per
ATP, comprese quelle dalla C.T.U. ivi espletata e come ivi liquidate, che devono essere poste integralmente a carico dell'odierno soccombente Esse sono qui OP liquidate considerando i parametri sopra richiamati nei valori cd. medi.
P. Q. M.
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Il Tribunale di Napoli Nord, sezione 2a civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda giudiziale e, per l'effetto, DICHIARA la responsabilità del convenuto nella produzione dell'evento dannoso indicato e descritto in citazione e, per l'effetto, CONDANNA il in persona del Sindaco pro OP tempore, al pagamento, in favore di e della somma di €.266.187,70, Parte_1 Parte_2 oltre Iva, per le causali di cui in parte motiva, nonchè interessi e rivalutazione come in parte motiva;
2) CONDANNA il in persona del Sindaco pro tempore, al OP pagamento, nei confronti di e delle spese del presente giudizio, che Parte_1 Parte_2 si liquidano nella somma di €.125,00 per esborsi documentati ed €.11.268,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote da distrarre in favore del procuratore costituito avv.to Filippo Mario Gramegna dichiaratosene antistatario;
5) CONDANNA il , al pagamento in favore di e Controparte_3 Parte_1 Pt_2
delle spese del giudizio per ATP r.g.n. 5635/2021 che si liquidano in €.3.827,00 per
[...] compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarre in favore del procuratore costituito avv. Filippo Mario Gramegna dichiaratosene antistatario;
6) PONE definitivamente le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP r.g. 5635/2021 come ivi liquidate, integralmente a carico a carico del soccombente OP
in persona del Sindaco pro tempore.
[...]
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
Così deciso in Aversa il giorno 19.07.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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