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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 842/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Daniele Viteritti Parte_1
opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Gabriele Toma opposta
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Gilda Avena opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.3.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202400000157000, notificata il 13.2.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n. CP_2
33420140002839853000, n. 33420170001996431000, n.
33420190004941358000, n. 33420210001153792000, n.
33420220001436621000, n. 33420220004573650000 chiedendo “[..] annullare la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202400000157000 perché emessa in mancanza degli avvisi di addebito presupposti indicati in epigrafe ed in quanto carente di motivazione;
per
1 l'effetto, dichiarare, la non dovutezza delle somme intimate in pagamento alla ricorrente;
in ogni caso, accertare la prescrizione del credito contributivo di cui all'Avviso di addebito n. 33420140002839853000, nonché la decadenza dell'ente previdenziale dal potere di iscrizione a ruolo dei contributi di cui all'Avviso di addebito n. 33420220001436621000 per quanto dedotto [..]”; in subordine chiedeva “[..] nella denegata ipotesi di rigetto della domanda e/o di suo accoglimento, anche parziale, comunque rideterminare l'importo dovuto dalla ricorrente al netto dei debiti per i quali sia intervenuta la prescrizione e/o la decadenza [..]”.
Lamentava la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione opposta per: 1) omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti;
2) intervenuta prescrizione del credito contributivo portato dall'avviso di addebito n.
33420140002839853000 per il decorso del termine quinquennale;
3) decadenza dal potere di iscrizione a ruolo in relazione all'avviso di addebito n.
33420220001436621000; 4) difetto di motivazione.
e l' si costituivano in giudizio Controparte_1 CP_2 contestando il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto nel merito.
Istruita documentalmente, causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del
4.6.2025 – sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per quanto di seguito esposto.
Con le note scritte depositate il 19.11.2024 parte opponente ha dedotto (e documentato) che “[..] nelle more del giudizio e, per l'esattezza, in data 13 novembre 2024, la sig.ra ha presentato istanza di rateizzazione Pt_1
(identificativo 261817), di cui si allega il relativo provvedimento di accoglimento, con la quale ha inteso rateizzare anche le somme risultanti dagli avvisi di addebito n. 33420140002839853000, n. 33420170001996431000, n.
33420190004941358000, n. 33420210001153792000, n.
33420220001436621000, n. 33420220004573650000, atti sottesi dalla
Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 03476202400000157000
e in relazione ai quali quest'ultima è stata impugnata [..]”; con le note scritte
2 depositate il 5.5.2025 l'opponente, dopo aver evidenziato nuovamente l'accoglimento della istanza di rateizzazione delle somme portate dagli avvisi di addebito per cui è causa, ha dedotto che “[…] è venuto meno il suo interesse a coltivare il presente giudizio [..]” e con le successive note depositate il
3.6.2025 che “[..] alla luce della richiesta di dilazione dei pagamenti delle somme insolute, accolta dall'Agente della riscossione, si chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite [..]”.
e hanno insistito nelle rispettive Controparte_1 CP_2 conclusioni.
Così riassunti i fatti di causa, deve ritenersi che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata dalla parte opponente determini - come dalla stessa dedotto - il venir meno del suo interesse ex art. 100 c.p.c. a coltivare il giudizio, ciò che conduce alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (cfr. Cass., Sez. Trib., 2 gennaio
2024, n. 46; Cass., Sez. Trib., 1 febbraio 2024, n. 3010; Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2024, n. 5011; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2024, n. 8784; Cass., Sez.
Trib., 4 giugno 2024, n. 15587; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16951;
Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, n. 17125; Cass., Sez. Trib., 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2014, n. 22821; Cass., Sez.
Trib., 10 settembre 2024, n. 24333; Cass., Sez. Trib., 11 settembre 2024, n.
24423; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 780).
Le spese di lite possono essere compensate in misura di ½ in ragione del venir meno in corso di causa dell'interesse ad agire e, per la parte residua, devono essere poste a carico di parte opponente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura di ½, liquida in favore di ciascuna parte resistente in € 1.350,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 842/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Daniele Viteritti Parte_1
opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv. Gabriele Toma opposta
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Gilda Avena opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.3.2024 proponeva opposizione avverso Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202400000157000, notificata il 13.2.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n. CP_2
33420140002839853000, n. 33420170001996431000, n.
33420190004941358000, n. 33420210001153792000, n.
33420220001436621000, n. 33420220004573650000 chiedendo “[..] annullare la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
03476202400000157000 perché emessa in mancanza degli avvisi di addebito presupposti indicati in epigrafe ed in quanto carente di motivazione;
per
1 l'effetto, dichiarare, la non dovutezza delle somme intimate in pagamento alla ricorrente;
in ogni caso, accertare la prescrizione del credito contributivo di cui all'Avviso di addebito n. 33420140002839853000, nonché la decadenza dell'ente previdenziale dal potere di iscrizione a ruolo dei contributi di cui all'Avviso di addebito n. 33420220001436621000 per quanto dedotto [..]”; in subordine chiedeva “[..] nella denegata ipotesi di rigetto della domanda e/o di suo accoglimento, anche parziale, comunque rideterminare l'importo dovuto dalla ricorrente al netto dei debiti per i quali sia intervenuta la prescrizione e/o la decadenza [..]”.
Lamentava la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione opposta per: 1) omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti;
2) intervenuta prescrizione del credito contributivo portato dall'avviso di addebito n.
33420140002839853000 per il decorso del termine quinquennale;
3) decadenza dal potere di iscrizione a ruolo in relazione all'avviso di addebito n.
33420220001436621000; 4) difetto di motivazione.
e l' si costituivano in giudizio Controparte_1 CP_2 contestando il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto nel merito.
Istruita documentalmente, causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del
4.6.2025 – sostituita ex art.127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per quanto di seguito esposto.
Con le note scritte depositate il 19.11.2024 parte opponente ha dedotto (e documentato) che “[..] nelle more del giudizio e, per l'esattezza, in data 13 novembre 2024, la sig.ra ha presentato istanza di rateizzazione Pt_1
(identificativo 261817), di cui si allega il relativo provvedimento di accoglimento, con la quale ha inteso rateizzare anche le somme risultanti dagli avvisi di addebito n. 33420140002839853000, n. 33420170001996431000, n.
33420190004941358000, n. 33420210001153792000, n.
33420220001436621000, n. 33420220004573650000, atti sottesi dalla
Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 03476202400000157000
e in relazione ai quali quest'ultima è stata impugnata [..]”; con le note scritte
2 depositate il 5.5.2025 l'opponente, dopo aver evidenziato nuovamente l'accoglimento della istanza di rateizzazione delle somme portate dagli avvisi di addebito per cui è causa, ha dedotto che “[…] è venuto meno il suo interesse a coltivare il presente giudizio [..]” e con le successive note depositate il
3.6.2025 che “[..] alla luce della richiesta di dilazione dei pagamenti delle somme insolute, accolta dall'Agente della riscossione, si chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite [..]”.
e hanno insistito nelle rispettive Controparte_1 CP_2 conclusioni.
Così riassunti i fatti di causa, deve ritenersi che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata dalla parte opponente determini - come dalla stessa dedotto - il venir meno del suo interesse ex art. 100 c.p.c. a coltivare il giudizio, ciò che conduce alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (cfr. Cass., Sez. Trib., 2 gennaio
2024, n. 46; Cass., Sez. Trib., 1 febbraio 2024, n. 3010; Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2024, n. 5011; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2024, n. 8784; Cass., Sez.
Trib., 4 giugno 2024, n. 15587; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16951;
Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, n. 17125; Cass., Sez. Trib., 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2014, n. 22821; Cass., Sez.
Trib., 10 settembre 2024, n. 24333; Cass., Sez. Trib., 11 settembre 2024, n.
24423; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 780).
Le spese di lite possono essere compensate in misura di ½ in ragione del venir meno in corso di causa dell'interesse ad agire e, per la parte residua, devono essere poste a carico di parte opponente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, compensate in misura di ½, liquida in favore di ciascuna parte resistente in € 1.350,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 4 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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