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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Antonella Romano Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1965/2024 promossa da:
uale titolare della omonima ditta ind.le (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. SEIDENARI FRANCESCO con domicilio elettronico a indirizzo pec
Email_1
RECLAMANTE contro
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. ARNALDI ANDREA CP_1 P.IVA_1
DVIDE con domicilio eletto in MODENA c/o studio Avv. Gabriele Mariani via Martiri della
Libertà n. 36 RESISTENTE
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.4.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 30.12.2024 quale titolare della Parte_1 omonima ditta individuale instava per la revoca della liquidazione giudiziale della sua impresa disposta con sentenza del Tribunale di Modena n. 158/2024 pubblicata il 29.11.2024.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena – su istanza di creditrice di € CP_1
48.421,91 sulla base di precetto notificato in data 4.6.2024 in virtù di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e successivo pignoramento mobiliare presso terzi con esito negativo – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quale titolare della omonima ditta Parte_1 ind.le, che non si era costituiti, ritenendo non fornita la prova, a carico del debitore, del mancato superamento dei limiti di fallibilità ex art. 2/1° lett. d CCII e comunque superata la soglia dei debiti scaduti e impagati ex art. 49/5° co. CCII (30 mila) nonché quella dei ricavi ex art. 2 lett. d) n. 2 CCII
(200 mila), emergendo dalla dichiarazione dei redditi acquisite da Agenzia Entrate ricavi pari ad € 432.175 nel 2021 e ad € 637.773 nel 2022; ritenendo altresì l'insolvenza dell'impresa sulla base - oltre che dell'ammontare del debito scaduto - del pignoramento negativo e del disinteresse dimostrato dal on comparso innanzi al G. rel. Pt_1
Reclama il titolare dell'impresa contestando di versare in stato di insolvenza e in Pt_1 particolare eccependo la piena e florida attività di idraulico in Sestola, senza debiti ad eccezione di quello verso (per il quale erano in corso trattative stragiudiziali per la dilazione di CP_1 pagamento) e di irrisorio debito verso l'Erario, con significativi utili nelle annualità precedenti;
rilevava inoltre che i pignoramenti negativi presso BN e Banco BPM non avevano alcuna rilevanza siccome istituti bancari con i quali la ditta non intratteneva rapporti, invece intrattenuti con altre banche, e con saldi attivi, presso le quali il creditore istante avrebbe trovato di che soddisfare il proprio credito;
che inoltre il titolare della ditta disponeva di numerose proprietà immobiliari libere da gravami;
che dalle dichiarazioni dei redditi compresa quella dell'anno 2023 che produceva emergeva che è solvibile e gode di redditi ampiamente sufficienti a soddisfare il credito di Pt_1 chiedeva in via preliminare ex art. 52 CCII la sospensione delle attività liquidatorie e nel CP_1 merito la revoca della declaratoria di liquidazione giudiziale con vittoria di spese.
Si è costituito il creditore istante chiedendo il rigetto della sospensiva e il rigetto del reclamo ovvero, in subordine, l'accertamento in ogni caso della sussistenza dei presupposti di legge per la apertura della liquidazione giudiziale, con rigetto della richiesta di rimborso delle spese;
deduceva in particolare che la sussistenza dello stato di insolvenza era desumibile oltrechè dalle circostanze già evidenziate dal Tribunale, dall'esistenza di un ulteriore debito nei cfr. di creditori istituzionali e dal mancato deposito dei bilanci dei tre esercizi precedenti.
Non si è costituito il curatore, ma è acquisita la relazione richiesta da questa corte sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e bilanci, nonchè sulle circostanze del reclamo.
La corte in esito a udienza cartolare dell'11.4.2025 si è riservata la decisione.
Nelle note conclusive parte resistente insiste sulla conferma della sentenza e parte reclamante ribadiva l'assenza di insolvenza come comprovato da ammortamento regolare del mutuo a tutto dicembre 2024 e da ulteriore liquidità pervenuta nelle more al curatore da incassi di crediti su fatture antecedenti alla liquidazione giudiziale, con liquidità presente ad oggi sul c/c della liquidazione pari ad € 84.634,57 di per sé sufficiente a pagare integralmente il passivo accertato, oltre ai crediti ancora da incassare.
§§§§§§
Va revocata la liquidazione giudiziale aperta con la sentenza gravata per mancanza dello stato di insolvenza della ditta ll'epoca dell'apertura. Pt_1
Lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 CCII consiste in uno stato non transuente del debitore di fare fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali, cioè in una irreversibile impotenza funzionale dell'impresa in attività che non consente l'adempimento regolare delle obbligazioni.
Nella fattispecie l'impresa, in contabilità semplificata e dunque non tenuta al deposito dei bilanci, ha valori di fatturato e utili significativi negli ultimi tre anni di attività e all'epoca della liquidazione giudiziale disponeva di un capitale circolante positivo per la gestione di incassi per canoni di locazione regolarmente pagati e per crediti ancora da riscuotere di € 122.590,00 (come attestato dal curatore nella propria relazione); vanta cioè dati contabili che certamente non sono significativi della impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali.
Si aggiunga che la situazione debitoria dell'impresa è di tutta tranquillità: il debitore non ha esposizioni significative con l'Erario, né per importo (€ 1.154,04) nè per natura (bollo auto) né in generale ha una situazione debitoria a rischio, tenendo conto della entità e composizione dello stato passivo, pari ad € 85.968,12 per più della metà composti dal debito verso il creditore procedente.
Rispetto al passivo della procedura, inoltre, l'attivo è ampiamente capiente, come attestato anche dal curatore.
L'accoglimento del reclamo è assorbente dell'istanza di sospensione della liquidazione.
Le spese del presente reclamo sono integralmente compensate fra le parti: il reclamante avrebbe potuto evitare il presente giudizio costituendosi nella fase pre-fallimentare.
Quanto alle spese della procedura liquidatoria revocata va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 147 DPR 115/2002 (TU Spese Giustizia) in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.
Nella fattispecie, l'esecuzione del pignoramento presso istituti di credito che non intrattenevano rapporti con l'impresa, senza previa ricerca telematica ex art. 492 bis c.p.c., induce a ritenere che il creditore istante abbia agito con colpa nel richiedere la liquidazione giudiziale, omettendo di rappresentare al tribunale indici di solvibilità che avrebbero potuto ridimensionare il “disinteresse” del debitore non costituitosi nella fase pre-fallimentare.
Il debitore è comunque tenuto agli obblighi informativi ex art 53/4° CCII, mediante comunicazione trimestrale al curatore dei dati aggiornati sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del proposto reclamo
REVOCA la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di quale titolare della Parte_1 omonima ditta individuale con sentenza del Tribunale di Modena n. 158/2024 pubblicata in data
29.11.2024;
DICHIARA tenuto agli obblighi informativi ex art. 53/4° co. CCII come da Parte_1 motivazione;
DICHIARA integralmente compensate le spese del reclamo;
DICHIARA che le spese della procedura liquidatoria compreso il compenso del curatore sono a carico del creditore istante CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data.11.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Antonella Romano Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1965/2024 promossa da:
uale titolare della omonima ditta ind.le (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. SEIDENARI FRANCESCO con domicilio elettronico a indirizzo pec
Email_1
RECLAMANTE contro
C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. ARNALDI ANDREA CP_1 P.IVA_1
DVIDE con domicilio eletto in MODENA c/o studio Avv. Gabriele Mariani via Martiri della
Libertà n. 36 RESISTENTE
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.4.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 30.12.2024 quale titolare della Parte_1 omonima ditta individuale instava per la revoca della liquidazione giudiziale della sua impresa disposta con sentenza del Tribunale di Modena n. 158/2024 pubblicata il 29.11.2024.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena – su istanza di creditrice di € CP_1
48.421,91 sulla base di precetto notificato in data 4.6.2024 in virtù di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e successivo pignoramento mobiliare presso terzi con esito negativo – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quale titolare della omonima ditta Parte_1 ind.le, che non si era costituiti, ritenendo non fornita la prova, a carico del debitore, del mancato superamento dei limiti di fallibilità ex art. 2/1° lett. d CCII e comunque superata la soglia dei debiti scaduti e impagati ex art. 49/5° co. CCII (30 mila) nonché quella dei ricavi ex art. 2 lett. d) n. 2 CCII
(200 mila), emergendo dalla dichiarazione dei redditi acquisite da Agenzia Entrate ricavi pari ad € 432.175 nel 2021 e ad € 637.773 nel 2022; ritenendo altresì l'insolvenza dell'impresa sulla base - oltre che dell'ammontare del debito scaduto - del pignoramento negativo e del disinteresse dimostrato dal on comparso innanzi al G. rel. Pt_1
Reclama il titolare dell'impresa contestando di versare in stato di insolvenza e in Pt_1 particolare eccependo la piena e florida attività di idraulico in Sestola, senza debiti ad eccezione di quello verso (per il quale erano in corso trattative stragiudiziali per la dilazione di CP_1 pagamento) e di irrisorio debito verso l'Erario, con significativi utili nelle annualità precedenti;
rilevava inoltre che i pignoramenti negativi presso BN e Banco BPM non avevano alcuna rilevanza siccome istituti bancari con i quali la ditta non intratteneva rapporti, invece intrattenuti con altre banche, e con saldi attivi, presso le quali il creditore istante avrebbe trovato di che soddisfare il proprio credito;
che inoltre il titolare della ditta disponeva di numerose proprietà immobiliari libere da gravami;
che dalle dichiarazioni dei redditi compresa quella dell'anno 2023 che produceva emergeva che è solvibile e gode di redditi ampiamente sufficienti a soddisfare il credito di Pt_1 chiedeva in via preliminare ex art. 52 CCII la sospensione delle attività liquidatorie e nel CP_1 merito la revoca della declaratoria di liquidazione giudiziale con vittoria di spese.
Si è costituito il creditore istante chiedendo il rigetto della sospensiva e il rigetto del reclamo ovvero, in subordine, l'accertamento in ogni caso della sussistenza dei presupposti di legge per la apertura della liquidazione giudiziale, con rigetto della richiesta di rimborso delle spese;
deduceva in particolare che la sussistenza dello stato di insolvenza era desumibile oltrechè dalle circostanze già evidenziate dal Tribunale, dall'esistenza di un ulteriore debito nei cfr. di creditori istituzionali e dal mancato deposito dei bilanci dei tre esercizi precedenti.
Non si è costituito il curatore, ma è acquisita la relazione richiesta da questa corte sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e bilanci, nonchè sulle circostanze del reclamo.
La corte in esito a udienza cartolare dell'11.4.2025 si è riservata la decisione.
Nelle note conclusive parte resistente insiste sulla conferma della sentenza e parte reclamante ribadiva l'assenza di insolvenza come comprovato da ammortamento regolare del mutuo a tutto dicembre 2024 e da ulteriore liquidità pervenuta nelle more al curatore da incassi di crediti su fatture antecedenti alla liquidazione giudiziale, con liquidità presente ad oggi sul c/c della liquidazione pari ad € 84.634,57 di per sé sufficiente a pagare integralmente il passivo accertato, oltre ai crediti ancora da incassare.
§§§§§§
Va revocata la liquidazione giudiziale aperta con la sentenza gravata per mancanza dello stato di insolvenza della ditta ll'epoca dell'apertura. Pt_1
Lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 CCII consiste in uno stato non transuente del debitore di fare fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali, cioè in una irreversibile impotenza funzionale dell'impresa in attività che non consente l'adempimento regolare delle obbligazioni.
Nella fattispecie l'impresa, in contabilità semplificata e dunque non tenuta al deposito dei bilanci, ha valori di fatturato e utili significativi negli ultimi tre anni di attività e all'epoca della liquidazione giudiziale disponeva di un capitale circolante positivo per la gestione di incassi per canoni di locazione regolarmente pagati e per crediti ancora da riscuotere di € 122.590,00 (come attestato dal curatore nella propria relazione); vanta cioè dati contabili che certamente non sono significativi della impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi normali.
Si aggiunga che la situazione debitoria dell'impresa è di tutta tranquillità: il debitore non ha esposizioni significative con l'Erario, né per importo (€ 1.154,04) nè per natura (bollo auto) né in generale ha una situazione debitoria a rischio, tenendo conto della entità e composizione dello stato passivo, pari ad € 85.968,12 per più della metà composti dal debito verso il creditore procedente.
Rispetto al passivo della procedura, inoltre, l'attivo è ampiamente capiente, come attestato anche dal curatore.
L'accoglimento del reclamo è assorbente dell'istanza di sospensione della liquidazione.
Le spese del presente reclamo sono integralmente compensate fra le parti: il reclamante avrebbe potuto evitare il presente giudizio costituendosi nella fase pre-fallimentare.
Quanto alle spese della procedura liquidatoria revocata va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 147 DPR 115/2002 (TU Spese Giustizia) in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.
Nella fattispecie, l'esecuzione del pignoramento presso istituti di credito che non intrattenevano rapporti con l'impresa, senza previa ricerca telematica ex art. 492 bis c.p.c., induce a ritenere che il creditore istante abbia agito con colpa nel richiedere la liquidazione giudiziale, omettendo di rappresentare al tribunale indici di solvibilità che avrebbero potuto ridimensionare il “disinteresse” del debitore non costituitosi nella fase pre-fallimentare.
Il debitore è comunque tenuto agli obblighi informativi ex art 53/4° CCII, mediante comunicazione trimestrale al curatore dei dati aggiornati sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, sino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del proposto reclamo
REVOCA la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di quale titolare della Parte_1 omonima ditta individuale con sentenza del Tribunale di Modena n. 158/2024 pubblicata in data
29.11.2024;
DICHIARA tenuto agli obblighi informativi ex art. 53/4° co. CCII come da Parte_1 motivazione;
DICHIARA integralmente compensate le spese del reclamo;
DICHIARA che le spese della procedura liquidatoria compreso il compenso del curatore sono a carico del creditore istante CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data.11.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina