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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 maggio 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simone Giuliani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Matraini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, 03.02.2001
(anno 2001 atto n. 0319 reg. 01 parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 5 con il seguente figlio:
, nato a [...], il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con note scritte congiunte personalmente sottoscritte e depositate in data
14.11.2024, hanno chiesto la conversione del rito ex art. 473-bis.51 c.p.c., hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale già fissata per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 20 novembre 2024, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione, ed hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa già coniugale di proprietà del dott. , ubicata in Milano, Piazza Parte_1
della Repubblica 8, resta provvisoriamente assegnata, con tutti gli arredi e corredi, per la durata di 12 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo (e, dunque, sino al
30.11.2025) alla OR che vi vivrà con il figlio Parte_2 Persona_1
maggiorenne, non autosufficiente economicamente.
Resta inteso che la concordata durata dell'assegnazione dell'immobile già coniugale a favore della moglie, resterà invariata anche in caso di anticipato trasferimento altrove del figlio per qualsivoglia ragione. Per_1
3. Il dott. si è già trasferito altrove, prelevando i propri effetti personali ed Parte_1
i beni mobili concordati con la moglie.
4. Il dott. provvederà a corrispondere alla OR Parte_1 Parte_2
l'importo mensile di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , per la durata di 12 mesi decorrenti dal mese di novembre Per_1
2024 sino al mese di ottobre 2025 (compreso) e/o, in ogni caso, sino a quando il figlio proseguirà a vivere con la madre nella casa già familiare, ubicata in Milano, Per_1
Piazza della Repubblica 8.
L'importo stesso verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR (salva la mensilità di Parte_2 novembre 2024 che sarà corrisposta entro e non oltre il giorno successivo all'avvenuto deposito telematico (confermato dalla ricezione delle ricevute di avvenuta consegna ed accettazione) delle note scritte congiunte.
5. Il dott. , inoltre, si farà integrale carico di tutte le spese straordinarie Parte_1
(nessuna esclusa) relative al figlio , come individuate nelle Linee Guida del Per_1
Tribunale di Milano datate 14.11.2017 che le parti dichiarano di conoscere.
Quanto all'individuazione delle categorie di spese che richiedono il previo accordo e di pagina 2 di 5 quelle che ne prescindono si farà riferimento alle precitate Linee Guida.
I genitori concordano che l'eventuale motivato diniego ad una spessa straordinaria (per la quale occorra il consenso) debba essere espresso entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta;
la mancata risposta nei termini e modi suddetti equivarrà ad assenso.
Nel caso in cui la OR anticipi il pagamento di spese straordinarie per Parte_2
il figlio, la stessa dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) al dott.
la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
il Parte_1
relativo rimborso, da parte del dott. alla OR , Parte_1 Parte_2
dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
6. Per la pattuita durata del diritto di assegnazione provvisoria della casa familiare alla OR
e, dunque, sino al 30.11.2025, resteranno ad integrale carico del dott. Parte_2
che si impegna ed obbliga a provvedervi, le seguenti spese di gestione e/o Pt_1 manutenzione dell'immobile familiare: spese di amministrazione (ordinaria e straordinaria), spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi di tutte le utenze, la
/o, comunque, qualsivoglia imposta e/o tassa gravante sull'immobile e/o connessa CP_1 al godimento dell'immobile stesso.
7. Il dott. , inoltre, provvederà per la durata di 12 mesi decorrenti dal Parte_1
1.11.2024 (e dunque fino e non oltre al 31.10.2025) a sostenere tutti i costi retributivi e previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro domestico con la sig.ra Persona_2
dal medesimo assunta a tempo indeterminato in data 01.02.2022. con
[...]
orario di lavoro, decorrente dal 01.11.2024, di n. 15 (quindici) ore settimanali (o di altra collaboratrice domestica che, per qualsivoglia ragione, la dovesse sostituire alle condizioni economiche pattuite per l'attuale), restando inteso tra i coniugi che, per la durata di 12 mesi decorrenti dal 1.11.2024 (e dunque fino e non oltre al 30.10.2025), detta colf lavorerà nella casa già familiare, ubicata in Milano, Piazza della Repubblica 8.
8. Il dott. contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendole Parte_1
l'importo mensile di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la durata di 12 mesi decorrenti dal mese di novembre 2024 sino al mese di ottobre 2025 (compreso).
Il detto contributo a termine verrà corrisposto entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese
(salva la mensilità di novembre 2024 che sarà corrisposta entro e non oltre il giorno successivo all'avvenuto deposito telematico (confermato dalla ricezione delle ricevute di avvenuta consegna ed accettazione) a mezzo bonifico bancario immediato su conto corrente intestato alla OR . Parte_2
pagina 3 di 5 9. Il dott. , inoltre, entro e non oltre il giorno successivo all'avvenuto Parte_1
deposito telematico (confermato dalla ricezione delle ricevute di avvenuta consegna ed accettazione) ed unitamente alla corresponsione della mensilità di novembre 2024, corrisponderà alla moglie l'ulteriore importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di arretati di mantenimento transattivamente determinati a mezzo bonifico bancario su conto corrente a lei intestato.
10. Le spese legali sono integralmente compensate, talché i legali delle parti sottoscrivono le presenti note scritte congiunte accordo anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
All'udienza del 20 novembre 2024 il GD ha disposto procedersi ex art. 473 bis, 51 c.p.c. e fissato termine per note scritte al 04 dicembre 2024.
I coniugi sopra indicati, con successive note scritte depositate in data 27 novembre in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
pagina 4 di 5 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano, in data
[...]
03.02.2001.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di lite al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari
Così deciso in Milano, il 04 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 maggio 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simone Giuliani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Matraini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, 03.02.2001
(anno 2001 atto n. 0319 reg. 01 parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 5 con il seguente figlio:
, nato a [...], il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con note scritte congiunte personalmente sottoscritte e depositate in data
14.11.2024, hanno chiesto la conversione del rito ex art. 473-bis.51 c.p.c., hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale già fissata per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 20 novembre 2024, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione, ed hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa già coniugale di proprietà del dott. , ubicata in Milano, Piazza Parte_1
della Repubblica 8, resta provvisoriamente assegnata, con tutti gli arredi e corredi, per la durata di 12 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo (e, dunque, sino al
30.11.2025) alla OR che vi vivrà con il figlio Parte_2 Persona_1
maggiorenne, non autosufficiente economicamente.
Resta inteso che la concordata durata dell'assegnazione dell'immobile già coniugale a favore della moglie, resterà invariata anche in caso di anticipato trasferimento altrove del figlio per qualsivoglia ragione. Per_1
3. Il dott. si è già trasferito altrove, prelevando i propri effetti personali ed Parte_1
i beni mobili concordati con la moglie.
4. Il dott. provvederà a corrispondere alla OR Parte_1 Parte_2
l'importo mensile di euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , per la durata di 12 mesi decorrenti dal mese di novembre Per_1
2024 sino al mese di ottobre 2025 (compreso) e/o, in ogni caso, sino a quando il figlio proseguirà a vivere con la madre nella casa già familiare, ubicata in Milano, Per_1
Piazza della Repubblica 8.
L'importo stesso verrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR (salva la mensilità di Parte_2 novembre 2024 che sarà corrisposta entro e non oltre il giorno successivo all'avvenuto deposito telematico (confermato dalla ricezione delle ricevute di avvenuta consegna ed accettazione) delle note scritte congiunte.
5. Il dott. , inoltre, si farà integrale carico di tutte le spese straordinarie Parte_1
(nessuna esclusa) relative al figlio , come individuate nelle Linee Guida del Per_1
Tribunale di Milano datate 14.11.2017 che le parti dichiarano di conoscere.
Quanto all'individuazione delle categorie di spese che richiedono il previo accordo e di pagina 2 di 5 quelle che ne prescindono si farà riferimento alle precitate Linee Guida.
I genitori concordano che l'eventuale motivato diniego ad una spessa straordinaria (per la quale occorra il consenso) debba essere espresso entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta;
la mancata risposta nei termini e modi suddetti equivarrà ad assenso.
Nel caso in cui la OR anticipi il pagamento di spese straordinarie per Parte_2
il figlio, la stessa dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) al dott.
la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni;
il Parte_1
relativo rimborso, da parte del dott. alla OR , Parte_1 Parte_2
dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
6. Per la pattuita durata del diritto di assegnazione provvisoria della casa familiare alla OR
e, dunque, sino al 30.11.2025, resteranno ad integrale carico del dott. Parte_2
che si impegna ed obbliga a provvedervi, le seguenti spese di gestione e/o Pt_1 manutenzione dell'immobile familiare: spese di amministrazione (ordinaria e straordinaria), spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi di tutte le utenze, la
/o, comunque, qualsivoglia imposta e/o tassa gravante sull'immobile e/o connessa CP_1 al godimento dell'immobile stesso.
7. Il dott. , inoltre, provvederà per la durata di 12 mesi decorrenti dal Parte_1
1.11.2024 (e dunque fino e non oltre al 31.10.2025) a sostenere tutti i costi retributivi e previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro domestico con la sig.ra Persona_2
dal medesimo assunta a tempo indeterminato in data 01.02.2022. con
[...]
orario di lavoro, decorrente dal 01.11.2024, di n. 15 (quindici) ore settimanali (o di altra collaboratrice domestica che, per qualsivoglia ragione, la dovesse sostituire alle condizioni economiche pattuite per l'attuale), restando inteso tra i coniugi che, per la durata di 12 mesi decorrenti dal 1.11.2024 (e dunque fino e non oltre al 30.10.2025), detta colf lavorerà nella casa già familiare, ubicata in Milano, Piazza della Repubblica 8.
8. Il dott. contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendole Parte_1
l'importo mensile di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la durata di 12 mesi decorrenti dal mese di novembre 2024 sino al mese di ottobre 2025 (compreso).
Il detto contributo a termine verrà corrisposto entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese
(salva la mensilità di novembre 2024 che sarà corrisposta entro e non oltre il giorno successivo all'avvenuto deposito telematico (confermato dalla ricezione delle ricevute di avvenuta consegna ed accettazione) a mezzo bonifico bancario immediato su conto corrente intestato alla OR . Parte_2
pagina 3 di 5 9. Il dott. , inoltre, entro e non oltre il giorno successivo all'avvenuto Parte_1
deposito telematico (confermato dalla ricezione delle ricevute di avvenuta consegna ed accettazione) ed unitamente alla corresponsione della mensilità di novembre 2024, corrisponderà alla moglie l'ulteriore importo di euro 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di arretati di mantenimento transattivamente determinati a mezzo bonifico bancario su conto corrente a lei intestato.
10. Le spese legali sono integralmente compensate, talché i legali delle parti sottoscrivono le presenti note scritte congiunte accordo anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
All'udienza del 20 novembre 2024 il GD ha disposto procedersi ex art. 473 bis, 51 c.p.c. e fissato termine per note scritte al 04 dicembre 2024.
I coniugi sopra indicati, con successive note scritte depositate in data 27 novembre in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
pagina 4 di 5 Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Milano, in data
[...]
03.02.2001.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di lite al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Giuseppe Gennari
Così deciso in Milano, il 04 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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