Articolo 1 della Legge 27 ottobre 1950, n. 914
Articolo 2
Versione
14 dicembre 1950
Art. 1.
E' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all' art. 14 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498 , la spesa di lire 150 milioni per spese generali dell'Ente autonomo del Flumendosa e per ogni altro atto preparatorio all'esecuzione delle opere dell'Ente medesimo.
La suddetta spesa sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-1950.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1950