Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 09/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
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R.G. 274/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SULMONA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 104 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022 vertente tra
(P. IV ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in San Nicola la Strada alla Via
Paul Harris n°20, presso lo studio dell'Avv. Menotti Madonna che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione,
- ATTORE- E
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Isola G/8, presso lo studio dell'Avv. Massimo Manzi che la rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione.
-CONVENUTO –
OGGETTO: corrispettivo appalto CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 7.1.2025 IN FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare che
[...]
è creditrice, nei confronti della società attrice, della Controparte_1 somma pari ad € 20.922,00, oltre rivalutazione e interessi di mora dall'emissione di ogni singola fattura e sino all'effettivo soddisfo, in virtù del mancato pagamento delle fatture nn. 119/2021 del 09.07.2021, di importo pari ad €.17.600,00, 21/2021 del 05.08.2021, di importo pari ad
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€.17.600,00, 2/2022 di importo pari ad €.3.322,00 in virtù dei lavori commissionati dalla convenuta, con conseguente condanna della stessa al pagamento di quanto indicato. A sostegno della citata domanda l'attrice ha dedotto:
- La società lavori edili svolge attività edile e di Parte_1 ristrutturazione ed ha effettuato, su commissione della SI.ra
, lavori e opere presso il fabbricato sito in Castel Controparte_1 di Sangro Via XX Settembre n. 27 come da tabella allegata;
- le parti pattuivano che per dette lavorazioni fosse applicato uno sconto in fattura, pari al 50% dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 16 bis comma I lettera a) e B) del T.I.U.R. e in applicazione delle previsioni dell'articolo 12 del decreto legge n. 34 del 2020;
- a fronte delle suddette lavorazioni, la Parte_1 emetteva quindi le seguenti fatture commerciali: - n. 119/2021 del 09.07.2021, di importo pari ad €.17.600,00;n. 21/2021 del 05.08.2021, di importo pari ad € 17.600,00;
- oltre alle prefate lavorazioni, la SI.ra commissionava CP_1 alla Lavori Edili Madonna delle lavorazioni aggiuntive, per le quali quest'ultima emetteva la fattura n. 2/2022 di importo pari ad
€.3.322,00;
- la SI.ra , verificato in contraddittorio la bontà delle CP_1 opere eseguite dalla saldava le prime due Parte_1 fattura (n. 119/2021 e n. 21/2021), di importo pari ad €.8.800,00 cadauna, impegnandosi a comunicare all'Agenzia delle Entrate i riferimenti inerenti le fatture ricevute dall'attrice e le agevolazioni fiscali godute, tal che l'Agenzia delle Entrate procedesse con l'accredito del credito d'imposta pari al 50% dello sconto applicato, pari ad ulteriori € 17.600,00;
- Un mese dopo la consegna, la non effettuava la predetta CP_1 comunicazione e contestava l'esistenza di vizi dell'opera;
- Nonostante la disponibilità della società ad un incontro per la verifica delle contestazioni della convenuta, la SI.ra si CP_1 rifiutava comunque di effettuare la comunicazione e l'incontro, riferendo di aver dato incarico ad un tecnico per una perizia in ordine all'accertamento dei vizi dell'opera eseguita dalla società ; Parte_1
- La società, dunque, comunicava alla la volontà di CP_1 revocare lo sconto in fattura applicato e agiva in giudizio per il pagamento del corrispettivo.
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Con comparsa del 28.6.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1 evidenziando l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, non solo la restituzione della somma di € 4.000 corrisposta in contanti al momento della stipula dell'accordo con la società, ma anche il risarcimento dei danni per i gravi vizi delle opere realizzate dalla
[...] oltre che il danno da mancato utilizzo dell'immobile. Parte_1
La causa veniva istruita mediante audizione testi, acquisizione documenti ed espletamento di consulenza tecnica. Assegnata la causa alla scrivente quale nuovo giudice istruttore, con ordinanza dell'8.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
IN DIRITTO Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto, in via principale, la richiesta di riconoscimento, in favore dell'attore, del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori edili presso l'immobile di proprietà di senza tuttavia che le parti abbiamo mai stipulato un Controparte_1 contratto scritto. Tale domanda, dunque, può essere interpretata come la richiesta di pagamento a seguito dell'adempimento di un contratto di appalto stipulato oralmente tra le parti. Com'è noto, la stipulazione del contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta ad substantiam, nè ad probationem, potendo lo stesso essere concluso anche per facta concludentia (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2303 del 2017, non massimata;
Cass. Civ., Sez.I, 5.8.2016, n. 16530; Cass. 26.10.2009,
n. 22616; Cass. Civ., Sez. II del 16.7.1983). Ne consegue che la prova del contratto possa essere data per testimoni e per presunzioni ma le stesse devono necessariamente rivestire, a norma dell'art. 2729 c.c., i caratteri della gravità e precisione nonché, qualora siano più d'una, della concordanza (Cass. Civ., Sez. I, 24.5.2018, n. 12971). L'art. 2729 c.c. ammette, infatti, solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità, precisione e concordanza, laddove: la "precisione" va riferita al fatto noto, l'indizio, che costituisce il punto di partenza dell'inferenza e postula che esso non sia vago, ma ben determinato nella sua realtà storica;
la "gravità" va ricollegata al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto;
la "concordanza" richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, dovendosi tuttavia
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precisare, al riguardo, che tale ultimo requisito è prescritto esclusivamente nell'ipotesi di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 02/11/2022) 26-01-2023, n. 2386; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019). Inoltre, è altrettanto pacifico che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto (cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/12/2016) 30-01-2017, n. 2303) Sempre in merito alla richiesta di corrispettivo per l'opera prestata, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale di appalto, spetta all'appaltatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo l'onere della prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, nel momento in cui il committente abbia eccepito l'inadempimento (cfr.Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 27/09/2018) 04-01- 2019, n. 98). Ciò posto, si ritiene che nel caso di specie vi sia la prova sia della stipulazione di un contratto di appalto privato sia dell'effettuazione dei lavori da parte dell'attore in favore della convenuta. In primo luogo, la stessa convenuta, in sede di costituzione, non ha mai negato che avesse commissionato alla società attrice lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Castel di Sangro, contestando, tuttavia, l'assenza di un'espressa previsione in ordine alla precisa individuazione dei lavori da effettuare e alla corretta esecuzione degli stessi. Del resto, la stessa provvedeva comunque al pagamento delle due fatture seppure per un importo minore rispetto a quello oggi richiesto in giudizio (avendo la società applicato lo sconto in fattura). Inoltre, la prova della stipula del contratto di appalto si rinviene anche nelle testimonianze raccolte nel presente giudizio. In data 15.1.2024, veniva escusso , all'epoca dipendente Testimone_1 della società il quale confermava di aver lui Parte_1 stesso lavorato presso il cantiere del fabbricato sito in Castel di Sangro alla Via XX Settembre n. 27 di proprietà di e di aver Controparte_1 realizzato i lavori di cui al computo metrico A e B fornito dalla società attrice. Sempre nella medesima data, veniva escusso anche padre Persona_1 dei soci della società attrice nonché dipendente della stessa, il quale ha confermato la commissione dei lavori alla società da Parte_1 parte della nonché i computi metrici allegati e i prezzi pattuiti. CP_1
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Infine, la prova dell'effettiva effettuazione dei lavori come indicati da parte attrice risulta dalla consulenza tecnica effettuata nel corso del giudizio le cui risultanze devono ritenersi logiche, chiare, esenti da vizi e condivisibili. Il consulente, infatti, affermava che: “I lavori realizzati nell'abitazione della SI.ra da parte dall'impresa sono quelli riportati nei due CP_1 Pt_1 computi metrici, dove per quelle opere effettivamente rilevabili e/o misurabili le quantità coincidono, mentre per quelle opere non rilevabili allo stato attuale si può presumere che le quantità indicate nei computi metrici sia quelle effettivamente realizzate ad eccezione delle tracce in muratura in quanto le quantità riportate sembrano per il sottoscritto CTU eccessive rispetto alle dimensioni dell'unità immobiliare, pertanto anche per la quantificazione si ritiene congruo il valore dei computi metrici”. Il CTU, inoltre, appurava che “Da un esame dei computi metrici A e B, è possibile stabilire che i prezzi delle voci di cui si fa riferimento al prezzario regionale Abruzzo, sono da ritenersi congrui, ad eccezione delle ore riportate in merito al facchinaggio per il trasporto della pavimentazione, le quali si ritengono eccessive, si possono considerare 2 operai comuni per 4 ore lavorative, pertanto si avrà una somma da detrarre all'impresa di € 193,44. Per le altre voci in Pt_1 cui si è fatto riferimento ad altro prezzario oppure ad alcuni NP, anch'essi possono ritenersi congrui, ad eccezione della realizzazione del vano contatore del GAS, dove si possono considerare un operario specializzato per 3 ore lavorative ad €/h 30,60 ed un operaio comune per 3 ore lavorative ad €/h 25,55, pertanto si avrà un costo della manodopera di € 168,30 a queste vanno aggiunte le forniture (cassetta alluminio gas, staffa gas, malta cementizia) per € 250,00, pertanto si avrà il costo totale della lavorazione di €418,30 con un risparmio di € 341,70.”. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che vi sia la prova dell'avvenuta stipulazione del contratto tra la società e Parte_1
l'effettuazione dei lavori di cui ai computi metrici A e B Controparte_1 allegati dalla società.
Ciò posto, occorre ora verificare la sussistenza del diritto ad ottenere il corrispettivo richiesto per tali lavori o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi della pretesa. Nel presente giudizio, la società attrice agisce per ottenere il pagamento della somma pari ad €.20.922,00, oltre rivalutazione e interessi di mora dall'emissione di ogni singola fattura e sino all'effettivo soddisfo, in virtù del mancato pagamento delle fatture nn. 119/2021 del 09.07.2021, di importo pari ad €.17.600,00, 21/2021 del 05.08.2021, di importo pari ad
€.17.600,00, 2/2022 di importo pari ad €.3.322,00.
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Sempre secondo parte attrice, la convenuta avrebbe corrisposto, per le fatture de quo, esclusivamente la somma di 17.600,00 € avendo l'impresa applicato lo sconto in fattura del 50%. Tuttavia, la SI.ra ometteva la necessaria comunicazione CP_1 all'Agenzia delle Entrate al fine di far ottenere alla società il versamento dell'ulteriore 50%. Pertanto, la società provvedeva a richiedere, nel presente giudizio, la somma totale dovuta dalla revoca dello sconto in fattura. In primo luogo, dunque, va verificato se la società è legittimata a revocare lo sconto in fattura. Secondo la complessa normativa in materia di sconto in fattura si rinviene uno specifico iter affinché il contributo può essere riconosciuto.
Dopo aver individuato la ditta che si occuperà dei lavori, il tecnico dovrà redigere le pratiche edilizie, energetiche e strutturali a cui si aggiunge l'asseverazione tecnica che serve a verificare la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dalla legge e andrà inviata all'
[...]
Controparte_2
attraverso l'apposito sito web. Il tecnico dovrà anche produrre
[...]
l'attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento. Una volta ottenuti questi documenti il contribuente dovrà richiedere un visto di conformità a un intermediario abilitato (ad esempio: commercialista, esperto contabile o responsabile del CAF) che tramite il documento verificherà la “sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi”. Successivamente va effettuata, esclusivamente in via telematica, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dal commercialista o dal CAF delegato, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Orbene, nel caso di specie non risulta essere stato effettuato alcun iter da parte della al fine di beneficiare dello sconto in fattura (dagli CP_1 atti infatti emerge solo la presentazione della ). Pt_2
Pertanto, in assenza dello sconto in fattura, va riconosciuto alla società il corrispettivo per i lavori effettivamente svolti Parte_1 come da computo metrico e risultanze della CTU detratte, ovviamente, le somme già corrisposte dalla . CP_1
Come sopra esposto, infatti, la consulenza tecnica ha accertato che i lavori di cui ai computi metrici allegati dalla società attrice, sono stati effettivamente effettuati presso l'immobile della e anche i CP_1 prezzi indicati sono congrui, ad eccezione di alcune voci.
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Come già sopra riportato, secondo il CTU, “i prezzi delle voci…sono da ritenersi congrui, ad eccezione delle ore riportate in merito al facchinaggio per il trasporto della pavimentazione, le quali si ritengono eccessive….pertanto si avrà una somma da detrarre all'impresa di € 193,44…ad eccezione della Pt_1 realizzazione del vano contatore del GAS, dove si possono considerare un operario specializzato per 3 ore lavorative ad €/h 30,60 ed un operaio comune per 3 ore lavorative ad €/h 25,55, pertanto si avrà un costo della manodopera di € 168,30 a queste vanno aggiunte le forniture (cassetta alluminio gas, staffa gas, malta cementizia) per € 250,00, pertanto si avrà il costo totale della lavorazione di
€418,30 con un risparmio di € 341,70.”. Pertanto, la società attrice, sulla base dell'avvenuta stipulazione del contratto e dell'adempimento della prestazione, potrà essere riconosciuto un corrispettivo pari ad € 20.386,86 come da fatture e computi metrici (già detratte le somme indicate dal CTU come non congrue). Tuttavia, occorre ora verificare se vi sono fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo. In primo luogo la convenuta, in merito, riferisce di aver corrisposto alla società la somma di € 4.000 in contanti, mai Parte_1 contabilizzata, al momento della stipula dell'accordo quale acconto e chiede, dunque, in via riconvenzionale, la restituzione di tale somma di denaro. Tale richiesta non può trovare accoglimento. Nel corso dell'istruttoria, infatti, non è stato possibile provare l'avvenuta dazione di tale somma di denaro in contanti da parte della alla CP_1 società attrice, né dalla ricevuta allegata può evincersi alcunché essendo la stessa totalmente illeggibile. In secondo luogo, la convenuta contesta la presenza di vizi e difformità dell'opera realizzata dalla società Parte_1
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1667 c.c., l'appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera.
La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità e i vizi erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché in questo caso non siano stati taciuti in mala fede dall'appaltatore. Nel caso in cui il committente sia convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché la difformità e i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi due anni dalla consegna. Ai sensi dell'art. 1668 c.c., il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che il prezzo sia
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proporzionalmente diminuito salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Come esposto, dunque, la garanzia è esclusa in caso di accettazione dell'opera che, secondo gli artt. 1665-1666 c.c. può avvenire o per ricevimento dell'opera senza riserve anche senza verifica o per il pagamento dell'opera. Nel caso di specie, tuttavia, non può dirsi in che momento sia avvenuta l'effettiva consegna dell'opera o se la l'abbia effettivamente CP_1 accettata con riserva posto che non vi alcun documento prodotto dalle parti che attesti l'avvenuta consegna dell'opera o la conclusione dei lavori, mentre i pagamenti effettuati dalla sono stati comunque CP_1 parziali ed effettuati nel corso delle lavorazioni e non ad opera terminata quindi possono considerarsi acconti. Ciò che risulta, invece, è che la abbia denunciato la sussistenza CP_1 di vizi dell'opera alla società in data 25.9.2021, mentre nulla ha dedotto la società in merito all'eventuale decadenza della convenuta dall'eccezione in parola. Pertanto, potendo essere legittimamente esercitata la garanzia ex art. 1667 c.c., occorre ora verificare la sussistenza dei richiamati vizi.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata ha permesso di riscontrare la presenza dei seguenti vizi: “In fase di sopralluogo si è rilevato che alcune lavorazioni non sono state eseguite a regola d'arte, nello specifico si è constatata la non perfetta esecuzione di: pavimentazione dell'intero appartamento non perfettamente livellato con presenza di dislivelli tra le mattonelle stesse, da far presente che lo stesso è stato posto in opera sulla vecchia pavimentazione, intervento non opportuno da realizzare perché si è avuto un piano di posa non omogeneo, è stata fatta anche una misurazione del livello della stessa pavimentazione dove è stato possibile riscontrare anche delle lievi pendenze di ± 1 cm;
gradino di accesso al bagno con gli angolari in materiale plastico disallineati con le mattonelle e poco funzionale all'uso effettivo, sarebbe stato opportuno montare un listello in ottone oppure tagliare le stesse mattonelle a 45°; il montaggio dei battiscopa è stato realizzato in modo molto approssimativo in quanto alcune elementi non risultano allineati ed inoltre non è stato realizzato con il taglio ad angolo di 45° la tinteggiatura risulta in diversi punti con imperfezioni sia del sottofondo che della stessa stesura della tempera;
gli spigoli presenti sulle murature non risultano a piombo;
le porte di accesso al bagno ed alla camera da letto sono state montate in modo non funzionale in quanto risultano fissate solo con un binario superiore “a modo di tenda” e le stesse vanno anche ad impattare i frutti dell'impianto elettrico ostruendo il loro utilizzo;
impianto elettrico con alcuni interruttori e/o deviatori non funzionanti;
il danneggiamento del
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termosifone in camera da letto;
il portone d'ingresso presenta segni di intervento sul telaio.” Il consulente, poi, ha provveduto alla quantificazione degli stessi in € 4.398,57 oltre iva. Pertanto, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale sul punto svolta da , può essere riconosciuto alla stessa una Controparte_1 riduzione del prezzo pari alla somma di € 4.398,57 oltre IVA ai sensi degli artt. 1667-1668 c.c. da detrarre da quanto dovuto in favore della società attrice. Infine, parte convenuta chiede che venga accertato il suo diritto al risarcimento del danno dovuto al mancato utilizzo dell'immobile e determinato dalla condotta della società Parte_1
Tuttavia, tale domanda non può trovare accoglimento.
Invero, non è stata allegata da parte convenuta alcun elemento dal quale possa desumersi l'impossibilità di usufruire dell'immobile, la durata di tale impossibilità, il nesso causale tra la condotta della società e l'impossibilità di usufruire dell'immobile.
In conclusione, alla luce di tali considerazioni, può essere accolta parzialmente la domanda principale svolta dalla società
[...]
e parzialmente la domanda riconvenzionale svolta da parte Parte_1 convenuta . Controparte_1
Stante la reciproca soccombenza, vi sono giustificativi motivi per la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, possono essere poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda principale di parte attrice, accertata e dichiarata l'avvenuta stipulazione del contratto di appalto tra la e Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto lavori edili nell'immobile in Castel di Sangro Via XX Settembre n. 27 e l'effettuazione dei lavori, dispone, in favore della società, il pagamento del corrispettivo di cui alle fatture indicate come rideterminato dal CTU per € 20.386,86;
2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta, accertata e dichiarata la presenza di vizi e difformità dell'opera
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eseguita dalla presso l'immobile in Parte_1
Castel di Sangro Via XX Settembre n. 27 in forza di contratto di appalto stipulato con la committente , riconosce Controparte_1 in favore di la diminuzione dell'originario Controparte_1 prezzo pattuito per € 4.398,57 oltre iva da porre a carico del corrispettivo sopra individuato al punto 1;
3. Per l'effetto di quanto disposto e accertato al punto 1 e 2 del presente dispositivo, condanna al pagamento, in favore Controparte_1 della della somma di € 15.548,44 oltre Parte_1 interessi e rivalutazione dall'emissione della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
4. Rigetta le restanti domande proposte dalle parti;
5. Compensa le spese di lite;
6. Dispone che le spese di CTU siano poste a carico di ciascuna parte della misura del 50% ciascuna. Così deciso in Sulmona il 9.6.2025. Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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