CASS
Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2024, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO EV, nato il [...] a [...] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti il 21/11/2022 dalla Corte di appello di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Silvia RI ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Terni ex art. 385 cod. pen. in relazione all'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354 ai EV TO per essersi allontanato, al di fuori degli orari per i quali gli era consentito, dal domicilio presso il quale stava in detenzione domiciliare. 2. Nel ricorso e nelle conclusioni scritte del 7 novembre 2023 presentati dal difensore di TO si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione della legge e vizio della motivazione: a) nel disconoscere la particolare tenuità del 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 4251 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 28/11/2023 fatto soltanto in considerazione dei precedenti penali senza che questi abbiano natura tale da fare configurare l'abitualità del reato;
b) nell'applicare la recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale) senza una giustificazione fondata sul suo essere indice di accresciuta pericolosità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Nell'escludere la particolare tenuità del fatto (oggetto del primo motivo di ricorso) la Corte di appello non ha soltanto considerato le plurime precedenti penali del ricorrente, ma ha anche eviden -ziato la gravità della sua condotta rilevando che, durante la sua evasione TO, si incontrò — dopo averla contattata telefonicamente — con una donna, in una pizzeria e poi in un bar, aggredendola nel corso di un litigio e procurandole una frattura costale con 15 giorni di prognosi. 1.2. Anche relativamente al secondo motivo di ricorso, nell'applicare la recidiva (contestata come reiterata, specifica e infraquinquennale) la Corte Di appello non si è limitata a valutare i preciderdi penali del ricorrente ma ha anche ragionevolmente valutato che la sua condotta, come prima descritta, accredita «una persistente significatività — a questo fine — dei plurimi precedenti», il che è da intendersi nel senso che la considerevole gravità della sua trasgressione è espressione di una accresciuta pericolosità sociale. 2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Silvia RI ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Terni ex art. 385 cod. pen. in relazione all'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354 ai EV TO per essersi allontanato, al di fuori degli orari per i quali gli era consentito, dal domicilio presso il quale stava in detenzione domiciliare. 2. Nel ricorso e nelle conclusioni scritte del 7 novembre 2023 presentati dal difensore di TO si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione della legge e vizio della motivazione: a) nel disconoscere la particolare tenuità del 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 4251 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 28/11/2023 fatto soltanto in considerazione dei precedenti penali senza che questi abbiano natura tale da fare configurare l'abitualità del reato;
b) nell'applicare la recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale) senza una giustificazione fondata sul suo essere indice di accresciuta pericolosità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Nell'escludere la particolare tenuità del fatto (oggetto del primo motivo di ricorso) la Corte di appello non ha soltanto considerato le plurime precedenti penali del ricorrente, ma ha anche eviden -ziato la gravità della sua condotta rilevando che, durante la sua evasione TO, si incontrò — dopo averla contattata telefonicamente — con una donna, in una pizzeria e poi in un bar, aggredendola nel corso di un litigio e procurandole una frattura costale con 15 giorni di prognosi. 1.2. Anche relativamente al secondo motivo di ricorso, nell'applicare la recidiva (contestata come reiterata, specifica e infraquinquennale) la Corte Di appello non si è limitata a valutare i preciderdi penali del ricorrente ma ha anche ragionevolmente valutato che la sua condotta, come prima descritta, accredita «una persistente significatività — a questo fine — dei plurimi precedenti», il che è da intendersi nel senso che la considerevole gravità della sua trasgressione è espressione di una accresciuta pericolosità sociale. 2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/11/2023