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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17529 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CARLO GREZIO e Parte_1 dall'avv. SALVATORE CONTE presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CARLO GREZIO Controparte_1
e dall'avv. CONTE SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso parere favorevole alla separazione.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/10/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 17/06/2002 e che dall'unione era nato il 20.9.2005, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile Per_1
situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) i SIg.ri e , liberamente ed espressamente, Parte_1 Controparte_1 consentono alla loro separazione consensuale;
2) i coniugi vivranno separatamente, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto. Il SI. ha fissato la propria residenza in Napoli – Via del Parco Parte_1
Margherita n. 24 – int.6, mentre la sig.ra ha la propria residenza Controparte_1 in Napoli – Via Cupa Vicinale Terracina n. 81. Inoltre, successivamente, i ricorrenti potranno liberamente fissare la loro residenza e/o domicilio ove essi riterranno opportuno, dandone comunicazione all'altro coniuge con un preavviso di almeno quindici giorni;
3) i coniugi sono economicamente autosufficienti, svolgendo ognuno di essi una propria attività lavorativa: la SI.ra è docente presso Controparte_1 l'Accademia delle Belle Arti di Napoli, mentre il SI. lavora come Parte_1 creativo presso la soc. Chalet Ciro s.r.l.;
4) il figlio dei ricorrenti, , di anni 19, seppur maggiorenne, non è ancora Per_1 economicamente autosufficiente, in quanto egli è studente e vive presso la madre. Per tale motivo il SI. verserà alla SI.ra , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno dieci di ogni mese, un assegno mensile di €. 300,00 (trecento/00), quale contributo per il mantenimento del figlio . Tale assegno sarà rivalutato Per_1 annualmente in base agli indici di svalutazione elaborati dall'ISTAT; egli, inoltre, provvederà al pagamento, al 50%, delle spese mediche e sanitarie non coperte dal S.S.N., nonché, sempre al 50%, delle spese scolastiche e di istruzione necessarie e di quelle ricreative e sportive, decise di comune accordo tra le parti;
5) stabilire, infine, che i SIg.ri e autorizzano fin Parte_1 Controparte_1 d'ora l'Autorità Amministrativa competente a rilasciare, mantenere o prorogare in favore di ciascuno di essi il passaporto per tutte le destinazioni europee ed extra europee consentite ed a prestare ogni ulteriore consenso o attività necessaria per il conseguimento di tale scopo.
6) emettere ogni altro ulteriore provvedimento necessario.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.121, parte II, S. A, uff. 2 reg. Atti Matrimonio anno 2002);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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