Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RG 551/2025 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 551/2025 vol., promosso congiuntamente ex art. 473- bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FORNACIARI SABINA presso il cui studio sito in VIA BORSELLINO N. 22 42124 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MESCOLI PAOLA presso il cui studio sito in via PANSA n. 51, REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlie minori
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 25.02.2025 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e RS mantenimento delle minori e entrambe nate a Reggio RSona_2
Emilia il 09.01.2023
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 07.02.2025, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1) La casa familiare unitamente al mobilio ivi esistente, sita in San Martino in Rio (RE) Via Boccaccio n. 17 di esclusiva proprietà della viene assegnata alla Pt_1 medesima che vi abiterà con le figlie minori. RS
2) Le figlie e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori, i Per_2 quali eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, educazione e alla salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie.
I genitori si obbligano reciprocamente, nell'esclusivo interesse delle bambine a consultarsi per ogni scelta e decisione riguardanti le figlie ed a collaborare, affinché l'istruzione e la crescita delle stesse avvengano nel modo più sereno possibile. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente e ciascuno di loro assumerà in piena autonomia le decisioni riguardanti la gestione quotidiana del figlio. Le figlie minori vengono collocate in maniera stabile e prevalente presso la madre con residenza presso la dimora familiare in San Martino in Rio (RE) Via Boccaccio n. 17.
3) I genitori stabiliscono che, in considerazione della tenera età delle figlie , Per_3 RS
potrà vedere, e , vistandole presso l'abitazione della madre Parte_2 Per_2 nelle seguenti giornate:
- il martedì e il giovedì pomeriggio alla fine della giornata di lavoro dei genitori fino alle ore 20.00 circa.
- a fine settimana alternati il sabato o la domenica (alternando le giornate) il pomeriggio indicativamente dalle 15.30 19.00/19.30 oppure la mattina indicativamente dalle 9.00 alle 12.30, previo accordo tra i medesimi.
Il suddetto calendario potrà subire delle modifiche che verranno concordate direttamente tra genitori, comunicando eventuali cambiamenti delle giornate con qualche giorno di anticipo.
In ogni caso, e si impegnano reciprocamente a prestarsi Parte_1 Parte_2 massima disponibilità e collaborazione nella gestione e nella ordinaria conduzione di vita delle bambine, soprattutto in caso di malattia delle stesse, rendendosi disponibili ad aiutarsi e venirsi incontro qualora le stesse ne abbisognassero.
4) Quando il avrà reperito un'idonea sistemazione abitativa potrà vedere e Pt_2 tenere con sé le figlie, a fine settimana alternati, il sabato o la domenica, la mattina o il pomeriggio previo accordo con la madre.
La frequentazione, presso l'abitazione del padre dovrà avvenire gradatamente, per un primo periodo in presenza della madre e comunque nel rispetto delle esigenze e dei tempi di adattamento delle figlie gemelle, che essendo ancora in tenera età sono di difficile gestione da parte del padre.
5) In occasione delle vacanze Natalizie e Pasquali e durante il periodo estivo i genitori concorderanno direttamente tra loro le giornate nelle quali il padre potrà recarsi a far visita alle figlie e tenerle con sé.
6) Le parti convengono che al compimento del quarto anno di età delle bambine si incontreranno per valutare una eventuale diversa regolamentazione delle modalità di vista delle figlie presso il padre.
7) e concordano che i congedi parentali spettanti ai Parte_1 Parte_2 genitori per entrambe le figlie (per un totale di 18 mesi), verranno usufruiti e ripartiti tra i genitori nel modo seguenti: dodici mesi alla madre e sei mesi al padre.
8) corrisponderà a a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 delle figlie minori, la somma mensile di € 700,00 (euro trecentocinquanta ciascuna figlia), da versarsi in via anticipata entro il Giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto Corrente n. IBAN[...] intestato a
. Parte_1
Detta somma sarà annualmente aggiornata sulla base degli indici ISTAT come per legge. 9) I genitori parteciperanno in misura pari al 50% alle spese extra-assegno sostenute per le figlie, secondo le previsioni indicate nel Protocollo d'intesa in uso presso l'intestato Tribunale.
Dette spese saranno preventivamente concordate e documentate secondo le previsioni indicate nel Protocollo che le parti dichiarano di ben conoscere.
10) Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale per le figlie minori verrà erogato integralmente a favore di , la quale richiederà all'INPS il Parte_1 pagamento nella misura pari al 100%.
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a comunicare all'altro l'eventuale instaurarsi di una stabile relazione e a non far frequentare alle bambine nuovi compagni fino a quando le figlie non avranno compiuto tre anni e purché le rispettive relazioni abbiano carattere di stabilità.
12) Le parti si impegnano a non pubblicare fotografie e/o video delle figlie minori sui social network.
13) Le parti convengono che le spese della presente procedura saranno integralmente compensate.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale delle figlie minori cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c.
- Omologa le condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 06.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli