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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3535/2025,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Mangiullo, per procura in atti;
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 15.5.2025, conveniva in Parte_1 giudizio la deducendo che il 30.11.2024, aveva stipulato con quest'ultima un CP_1 contratto di vendita per l'acquisto di un'autovettura usata marca tg. FR136 HH, CP_2 per un importo complessivo di € 18.000,00. Il contratto prevedeva il versamento di € 1.000,00 a titolo di caparra penitenziale e di € 17.000,00, per il saldo, da effettuare entro il 15.12.2024, con consegna del bene entro 30 giorni dal ricevimento del saldo. Nel rispetto di quanto pattuito, il ricorrente aveva provveduto, a mezzo bonifico, al versamento della caparra in data 2.12.2024 e del saldo in data 5.12.2024. Esponeva, poi, che all'atto della stipula, aveva consegnato il proprio autoveicolo in permuta, ma trascorsi i 30 giorni previsti la non era stata consegnata e, a CP_2 seguito di svariati solleciti, la società resistente aveva rappresentato che vi erano stati problemi relativi al passaggio di proprietà e che quindi avrebbe provveduto a restituirgli l'intero importo versato. Tuttavia, a distanza di alcuni giorni, il ricorrente, oltre a non ricevere alcun accredito da parte della aveva scoperto che l'autovettura oggetto di causa, era stata venduta a CP_1 terzi. Pertanto, risultati vani i tentativi stragiudiziali di ottenere la restituzione del prezzo pagato, si era deciso ad agire in giudizio, chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione Parte_1 del contratto ex art. 61, co 5 del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206 del 6.9.2005) per mancata consegna del veicolo compravenduto, con condanna della resistente alla restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo per l'acquisto dell'auto pari a € 18.000,00, maggiorata degli interessi legali e al pagamento di un importo quantificato in € 2.000,00 a titolo di risarcimento del danno patito per il disagio subito a causa della inutilizzabilità del proprio veicolo consegnato in permuta all'atto della stipula in attesa della nuova autovettura mai consegnata;
con vittoria di spese processuali, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
La resistente estava contumace. CP_1
La causa, matura per la decisione, era discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
4.12.2025 e trattenuta in decisione.
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La domanda del ricorrente è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti.
Dall'esame delle contestazioni e della documentazione versata in atti, emerge con adeguata chiarezza che le parti in data 30.11.2024, concludevano, effettivamente, un contratto di vendita dell'automobile usata, marca tg. FR136 HH, per un importo di € 18.000,00, con CP_2 previsione di consegna della vettura entro 30 giorni dal versamento del saldo.
In adempimento del predetto contratto, provvedeva in data 2.12.2024 a versare Parte_1
a mezzo bonifico l'importo di € 1.000,00, a titolo di caparra penitenziale e, successivamente, mediante un secondo bonifico del 5.12.2024, a pagare la restante somma di € 17.000,00 a titolo di saldo di quanto dovuto. Tuttavia, decorsi i trenta giorni previsti per la consegna del bene, la stessa non avveniva, né, successivamente, era restituita la somma già versata.
Orbene, a fronte della specifica contestazione formulata da parte ricorrente della mancata consegna dell'autovettura, dagli atti di causa non emerge alcuna prova di tale consegna e, secondo quanto riportato nella visura estratta dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del 23.10.2025 risulta che il bene è stato venduto a terzi in data 27.1.2025.
2 A tal proposito occorre rilevare che secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, per la parte che si lamenti dell'inadempimento altrui è necessario provare l'esistenza del contratto fonte dell'obbligazione inadempiuta, ma è invece sufficiente la mera allegazione in giudizio dell'inadempimento altrui, gravando poi sulla controparte l'onere di provare l'esatto adempimento o eventualmente i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione a proprio carico (Cass. Civ. Sez. Un., sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533).
Alla luce di queste considerazioni, dunque, si può ritenere che sussistano i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della e, per l'effetto, la CP_1 stessa va condannata alla restituzione in favore di della somma già versata di € Parte_1
18.000,00 su cui, trattandosi di debito di valuta, vanno calcolati gli interessi legali dal giorno della messa in mora (invito alla negoziazione assistita – PEC del giorno 11.4.2025).
Non può, invece, essere accolta la domanda risarcitoria, atteso che la stessa è stata formulata in modo eccessivamente generico, senza fornire prova della consegna della vettura che sarebbe stata data in permuta.
A fronte dell'accoglimento della domanda attorea si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico della nell'importo CP_1 liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione del contratto del 30.11.2024 con cui la ha venduto a l'autovettura marca JEEP tg. FR136 CP_1 Parte_1 CP_2
HH per un importo di € 18.000,00;
2) per l'effetto, condanna la al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 18.000,00 a titolo di restituzione del prezzo, oltre interessi legali con decorrenza dal giorno 11.4.2025;
3) condanna la a pagare in favore del difensore antistatario di le CP_1 Parte_1 spese di lite che liquida in € 264,00 per spese ed € 2.400,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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