Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/11/2024, n. 29243
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Ordinanza 12 novembre 2024

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In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, l'art 1, comma 379, della l. n. 178 del 2020 impone al giudice delegato di sospendere la procedura concorsuale sugli immobili del fallito, realizzati previa stipulazione di un mutuo fondiario, al fine di procedere alle verifiche previste dal precedente comma 378, indipendentemente dal soggetto che ha presentato istanza di fallimento e non solo quando si tratti della banca mutuante, poiché altrimenti si verificherebbe un'ingiustificata differenziazione tra procedura esecutiva individuale e collettiva, non evincibile in alcun modo dalla lettera della norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/11/2024, n. 29243
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29243
    Data del deposito : 12 novembre 2024

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