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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/04/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2264/2024 TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'avv. Parte_1
Paolo Zinzi, con cui elettivamente domicilia come in atti RICORRENTE E
in persona del Ministro e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
[...]
Controparte_2
in persona del Dirigente pro tempore, in persona del Dirigente pro tempore,
[...] rapp.ti e difesi, giusto mandato in atti, dai propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliati presso l' , Via S. Lubich Controparte_3
n. 6 RESISTENTI OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.3.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici: 2019/2020 presso
[...]
dal 10-9-19 al 30-6-20; 2020/2021 presso dal 13-10-20 al 30-6-21; 2021/2022 CP_4 CP_4 presso dal 7-9-21 al 30-6-22; 2022/2023 presso dal 8-9-22 al 30-6-23; CP_4 CP_4
2023/2024 presso dal 2-9-23 al 30-6-24 come risultante dalla documentazione in atti, CP_4 lamentava il mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi costituzionali di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e, inoltre, con i principi sanciti dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999. Richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16.03.2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18.05.2022. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento del beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024 nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la
1 formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Si costituivano congiuntamente in giudizio il del , l' Controparte_1 CP_1 [...]
e l' , eccependo Controparte_2 Controparte_2 in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito. Nel merito, contestavano in fatto e in diritto il ricorso chiedendone il rigetto. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la natura documentale della controversia, depositate le note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Si rappresenta che, nelle more del giudizio, parte ricorrente deduceva di aver sottoscritto anche per l'a.s. 2024/2025 contratto a tempo determinato dal 12.9.2024 al 30.6.2025 (cfr. doc.dep. il 25.3.2025).
***** Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e per le ragioni di seguito esposte. Pacifico lo svolgimento da parte della docente dell'incarico di docente a tempo determinato negli anni scolastici pocanzi indicati e della mancata fruizione della carta, il ricorrente agisce, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
[...]
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con il Controparte_6
2 Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal oggi convenuto (tra cui la CP_1 nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. Sulla disciplina in esame, sono intervenute le pronunce di diversi organi giurisdizionali. In particolare, il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria (cfr. Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842). Successivamente, la Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21, richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- CP_1 legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto
“il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi
3 incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata. Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate. A tale conclusione è, recentemente, pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione. Dai contratti prodotti in atti risulta, infatti, che la parte ricorrente, ha prestato servizio presso diverse scuole, su posti diversi (prima comune e poi sostegno), mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato tutti su organico di fatto e, quindi, comparabili rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato per cui alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento disparitario che, per tale via, risulta essere discriminatorio. Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato i seguenti principi di diritto: «1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
4 sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.». Quanto alla eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal essa è infondata e CP_1 va respinta atteso che, il primo atto interruttivo della prescrizione, come emerge dalla documentazione versata in atti è una diffida, non contestata, notificata via pec e ricevuta dal Ministero il 16.1.2024 contenente una messa in mora per cui deve ritenersi, che il beneficio può essere riconosciuto per tutti gli anni scolastici richiesti e cioè dall'a.s. 2019/2020 (tenuto conto che il primo contratto veniva stipulato con decorrenza dal 10.9.2019) all'a.s. 2023/2024. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, considerato che dalla documentazione depositata in corso di causa dal ricorrente risulta che lo stesso è ancora inserito nel sistema scolastico avendo stipulato con la parte convenuta un contratto a tempo determinato su organico di fatto per l'anno scolastico 2024/2025 in corso (cfr. doc.dep. il 25.3.2025), va accertato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e il convenuto va dunque condannato CP_1 all'attribuzione della Carta Docente, in favore di , secondo il sistema proprio di essa Parte_1
e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/22, 2022/2023; 2023/2024. In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va accolta e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in CP_1 favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale annuale di euro 500,00 per gli a.a.s.s. 2019/2020; 2020/2021; 2021/22, 2022/2023; 2023/2024 (per un totale di euro 2.500,00).
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto del valore della causa, della natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/22, 2022/2023; 2023/2024; 2) per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_6 pro tempore, alla attribuzione al ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro
2.500,00;
3) condanna il alla rifusione delle spese processuali a Controparte_1 vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.030,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Il giudice dr.ssa Fabiana Iorio
6
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'avv. Parte_1
Paolo Zinzi, con cui elettivamente domicilia come in atti RICORRENTE E
in persona del Ministro e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
[...]
Controparte_2
in persona del Dirigente pro tempore, in persona del Dirigente pro tempore,
[...] rapp.ti e difesi, giusto mandato in atti, dai propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c., elettivamente domiciliati presso l' , Via S. Lubich Controparte_3
n. 6 RESISTENTI OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.3.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici: 2019/2020 presso
[...]
dal 10-9-19 al 30-6-20; 2020/2021 presso dal 13-10-20 al 30-6-21; 2021/2022 CP_4 CP_4 presso dal 7-9-21 al 30-6-22; 2022/2023 presso dal 8-9-22 al 30-6-23; CP_4 CP_4
2023/2024 presso dal 2-9-23 al 30-6-24 come risultante dalla documentazione in atti, CP_4 lamentava il mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi costituzionali di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e, inoltre, con i principi sanciti dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999. Richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16.03.2022 e l'ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18.05.2022. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento del beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2023/2024 nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la
1 formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015; con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Si costituivano congiuntamente in giudizio il del , l' Controparte_1 CP_1 [...]
e l' , eccependo Controparte_2 Controparte_2 in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito. Nel merito, contestavano in fatto e in diritto il ricorso chiedendone il rigetto. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuta la natura documentale della controversia, depositate le note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Si rappresenta che, nelle more del giudizio, parte ricorrente deduceva di aver sottoscritto anche per l'a.s. 2024/2025 contratto a tempo determinato dal 12.9.2024 al 30.6.2025 (cfr. doc.dep. il 25.3.2025).
***** Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini e per le ragioni di seguito esposte. Pacifico lo svolgimento da parte della docente dell'incarico di docente a tempo determinato negli anni scolastici pocanzi indicati e della mancata fruizione della carta, il ricorrente agisce, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
[...]
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il e con il Controparte_6
2 Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal oggi convenuto (tra cui la CP_1 nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. Sulla disciplina in esame, sono intervenute le pronunce di diversi organi giurisdizionali. In particolare, il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria (cfr. Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842). Successivamente, la Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21, richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- CP_1 legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto
“il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi
3 incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata. Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate. A tale conclusione è, recentemente, pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione. Dai contratti prodotti in atti risulta, infatti, che la parte ricorrente, ha prestato servizio presso diverse scuole, su posti diversi (prima comune e poi sostegno), mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato tutti su organico di fatto e, quindi, comparabili rispetto a quelli dei docenti a tempo indeterminato per cui alcuna “ragione oggettiva” sussiste per giustificare un trattamento disparitario che, per tale via, risulta essere discriminatorio. Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato i seguenti principi di diritto: «1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
4 sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.». Quanto alla eccezione di prescrizione quinquennale formulata dal essa è infondata e CP_1 va respinta atteso che, il primo atto interruttivo della prescrizione, come emerge dalla documentazione versata in atti è una diffida, non contestata, notificata via pec e ricevuta dal Ministero il 16.1.2024 contenente una messa in mora per cui deve ritenersi, che il beneficio può essere riconosciuto per tutti gli anni scolastici richiesti e cioè dall'a.s. 2019/2020 (tenuto conto che il primo contratto veniva stipulato con decorrenza dal 10.9.2019) all'a.s. 2023/2024. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, considerato che dalla documentazione depositata in corso di causa dal ricorrente risulta che lo stesso è ancora inserito nel sistema scolastico avendo stipulato con la parte convenuta un contratto a tempo determinato su organico di fatto per l'anno scolastico 2024/2025 in corso (cfr. doc.dep. il 25.3.2025), va accertato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e il convenuto va dunque condannato CP_1 all'attribuzione della Carta Docente, in favore di , secondo il sistema proprio di essa Parte_1
e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/22, 2022/2023; 2023/2024. In definitiva, per le argomentazioni esposte, la domanda volta ad ottenere l'adempimento in forma specifica va accolta e per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in CP_1 favore della parte ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale annuale di euro 500,00 per gli a.a.s.s. 2019/2020; 2020/2021; 2021/22, 2022/2023; 2023/2024 (per un totale di euro 2.500,00).
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto del valore della causa, della natura documentale e dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/22, 2022/2023; 2023/2024; 2) per l'effetto condanna il , in persona del Controparte_1 CP_6 pro tempore, alla attribuzione al ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro
2.500,00;
3) condanna il alla rifusione delle spese processuali a Controparte_1 vantaggio della parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.030,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Il giudice dr.ssa Fabiana Iorio
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