Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/05/2023, n. 13782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13782 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
Testo completo
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12822R.G. anno 2018 proposto da: RO LLRN , in persona del Ministro pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
ricorrente
contro
NE ON LA Mohamed;
intimato avverso la sentenza n. 4432 /2017 della Corte di appello di IL , depositatail 21 ottobre 2017. Viste le conclusioni scritte del P.M. nella persona del sostituto procuratore Luisa De Renzische ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sez. I–RG 12822 /2018 udienza pubblica20.3.2023 udita la relazione svolta il 20 marzo 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella.
FATTI DI CAUSA
1. ― E’ impugnat a per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di IL, in parziale accoglimento del gravame proposto da NE ON LA Mohamed, proveniente dalla IN BI , ha accertato che allo stesso dovesse essere riconosciuta la protezione umanitaria. L a Corte lom barda ha evidenziato, da un lato, che la situazionesocio-politica del paese di origine presentava f o rti profili di criticità e, dall’altro, che il ricorrente, proveniente da una famiglia di modeste condizioni, si era reso autore di un significativo percorso di integrazione, come dimostrato dalla documentazione relativa al la prestazione di attività lavorativa e dall’accertato conseguimento della licenza di scuola media;
ha aggiunto il Giudicedistrettuale che il rientro del ricorrente nel suo paese di origine lo esporrebbe a una «inevitabile situazione di fragilità esistenziale, prevedibilmente irrimediabile, a causa della rottura ormai da lungo tempo dei legami sociali stretti in IN, dallo sradicamento dal territorio di provenienza e dall’inserimento in un diverso contesto socio - economico». 2. ― Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo . L’intimato non ha svolto difese. Il giudizio,avviato alla trattazione camerale , è stato rimesso alla pubblica udienzacon ordinanza n. 7798 del 2022 di questa Corte. Il Pubblico RO ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ― Il RO LLRN lamenta la violazione e falsa applicazione LLart. 5, comma 6, d.lgs. n.286/1998. Lamenta che la Corte di appello abbia omesso di accertare l’esistenza di esigenze umanitarie specificamente riferibili alla persona LLappellante;
deduce, inoltre,che l’accertamento del grado di integrazione del richiedente sul territorio nazionale esulerebbe dalla disciplina della protezione Sez. I–RG 12822 /2018 udienza pubblica20.3.2023 umanitaria. 2. ─ Il motivo è infondato. La censura investe il quid del giudizio cui è chiamato il giudice del merito allorquando deve decide re sulla fondatezza (o infondatezza) della domanda di protezione umanitaria. Nella sua espressione più autorevole, questa Corte è venuta affermando che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29459). Tale valutazione comparativa va poi condotta attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata o familiare tali da recare un vulnusal diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass. Sez. U. 9 settembre 2021, n. 24413). E’ evidente, dunque, anzitutto, che nella prospettiva segnata dalla menzionata comparazione il giudice del merito sia investito LLaccertamento quanto al livello di integrazione dello straniero nel paese di accoglienza. Deve inoltre riconoscersi che la situazione socio- Sez. I–RG 12822 /2018 udienza pubblica20.3.2023 politica del paese di origineassuma rilievo, ai fini che qui interessano, in quanto essa ben può rivelarsi idonea a dar ragione del peggioramento delle condizioni di vita personali e familiari cui andrebbe incontro il richiedente incaso di rimpatrio. Come questa Corte ha avuto modo di osservare, assume infatti centralitàla necessità di bilanciare all'attualità la situazione di inserimento sociale e lavorativo e di radicamento di vita privata e familiare costruita dal richiedente in Italia con la situazione in cui egli verrebbe proiettato in caso di ritorno nel paese di provenienza, da apprezzarsi sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
e i parametri di valutazione comparativa attribuiscono rilievo alla situazione generale del paese di origine e ai suoi riflessi sulla posizione individuale del richiedente(così Cass. 28 dicembre 2021, n. 41778 , in motivazione , ove si ricorda come la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021, nell'applicare al caso concreto i principi generali oggetto di enunciazione nomofilattica e nel considerare la necessariavalutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente e la situazione in cui il medesimo si sarebbe venuto a trovare in patria, ha dato rilievo alla non sindacabile valutazione del giudice del merito, secondo cui il paese di origine non era «idoneo a garantire apprezzabili prospettive di vita»e il rimpatrio forzoso avrebbe cagionato al richiedente un «trauma emozionale tale da esporlo a contesti di estrema vulnerabilità»).Deve quindi condividersi il principio, sempre espresso da questa Corte,secondo cui ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, alla luce del disposto dell'art. 10, comma 3, Cost., è necessaria e sufficiente, al di là e a prescindere dal giudizio di credibilità del richiedente asilo formulato al diverso fine del riconoscimento delle due forme di protezione c.d. «maggiori», una valutazione comparativa tra il livello di integrazione dallo stesso raggiunto in Italia e la situazione del paese d'origine, qualora risulti ivi accertata la violazione del nucleo incomprimibile dei diritti della persona che ne vulnerino la dignità(Cass. Sez. I–RG 12822 /2018 udienza pubblica20.3.2023 13 giugno 2022, n. 19045). Erra, in conclusione, il RO ricorrente, sia quando esclude che il giudizio finalizzato al riconoscimento della protezione umanitaria prescindadall’apprezzamento LLintegrazione del richiedente in Italia, sia quando nega, nellasostanza, che la condizione di vulnerabilità del lo straniero possa essere apprezzata tenendo anche conto della situazione di instabilità del paese di origine. 3. ─ Nulladeve statuirsi in punto di spese processuali . Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) quando la debenza dello stessosia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo(Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020, n. 4315 ) : ciò che accade nella fattispecie, visto che le Amministrazioni statali sono esentate, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal versamento del detto contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricor