Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3119/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo de Divitiis presso il cui studio Napoli alla via
Monte di Dio n. 66 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta E elettronica certificata Email_1 Email_2 Email_3
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco CP_1 CodiceFiscale_2
Iaquinta presso il cui studio in Napoli, alla via G. Orsi n. 15 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_5
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_3
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 77 del 2023 pubblicata in data
4 gennaio 2023, non notificata, in materia di violazione delle distanze.
CONCLUSIONI: come da note scritte che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 -
1. Con appello notificato in data 30 giugno 2023 e iscritto a ruolo il successivo 3 luglio 2023 ha impugnato la sentenza n. 77/2023, pubblicata in data 4 gennaio Parte_1
2023 e non notificata, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande proposte da lui e dal fratello ha invece accolto la domanda riconvenzionale proposta da CP_2 CP_1
ordinando loro di conformare alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. il vano finestra
[...]
dell'immobile di loro proprietà sito in via Manzoni 65/A con affaccio sull'immobile di costei, condannandoli alle spese del giudizio contenzioso, liquidate in € 5.077,00, e di CP_3
in solido tra loro, rigettando la richiesta di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c..
L'appello è stato affidato a cinque motivi, oggetto di successivo esame, all'esito dei quali ha chiesto, previa qualificazione dell'apertura esistente in termini di veduta e l'accertamento del mancato rispetto delle distanze tra questa e i manufatti illegittimamente realizzati dalla convenuta, che in accoglimento della domanda proposta al Tribunale, sia CP_1
condannata al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni del consulente tecnico geom. ed al risarcimento del danno subito, da determinare in via Persona_1
equitativa in misura non inferiore ad € 15.000,00, con rigetto della domanda riconvenzionale avversaria e conseguente annullamento e revoca dell'ordine imposto ai germani e di conformare alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. il Parte_1 Controparte_2
vano finestra dell'immobile sito in via Manzoni n. 65/A, nonché di pagamento delle spese processuali.
L'appellante ha altresì richiesto la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, in primis in relazione alla condanna all'esecuzione dell'intervento di regolarizzazione del vano finestra, in ragione della manifesta fondatezza del gravame e del pregiudizio che deriverebbe dall'esecuzione della statuizione che ne è oggetto.
2. In data 8 novembre 2023 si è costituita opponendosi preliminarmente alla CP_1
sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e, nel merito, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, con vittoria sulle spese di lite.
3. Con ordinanza del 13 dicembre 2023 il Collegio ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado spiegata da parte appellante, non ritenendo particolarmente gravosa, né irreversibile, l'apposizione di una grata all'apertura della quale è stata contestata la qualità.
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Non è stato acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio ma si è verificata la consultabilità di quello telematico in cui è visibile la consulenza tecnica eseguita nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n.r.g. 13871/2016 in quanto allegata sub 4 alla comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta.
Nel secondo grado del giudizio non è stata svolta attività istruttoria e all'udienza del 4 dicembre 2024 il Consigliere designato ai sensi dell'art. 349 c.p.c., all'esito delle note scritte delle parti e dopo avere accordato i termini per gli atti finali, ha riservato la decisione al
Collegio.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 21 giugno 2017 e CP_2 Parte_1
hanno citato in giudizio dichiarandosi proprietari di un
[...] CP_1
immobile sito in via Manzoni n. 65/E, riportato al foglio 40, particella 150, sub 5, contiguo all'appartamento di . Hanno riferito trattarsi di edificio composto da un CP_1
terraneo e sei piani in elevazione realizzato nei primi anni '60 del XX secolo in conformità alla concessione edilizia n. 403 del 12 maggio 1961, la cui facciata a sud-ovest (aggettante sulla via Ortensio) presenta due ali, ognuna con tre aperture identiche per ogni piano, tali da permettere l'affaccio sull'andito compreso tra loro, ospitante balconi, a differenza delle altrettante aperture a servizio dei due terranei lato via Manzoni che aggettano invece su un'area scoperta trapezoidale, un tempo comune e inaccessibile, ma attualmente raggiungibile dall'interno dell'unità immobiliare n. 2 pervenuta alla Giunta.
Hanno lamentato che costei, subito dopo l'acquisto dell'unità immobiliare terranea a luglio
2006, ha recintato con una cancellata l'area corrispondente per dimensione al sovrastante balcone, rendendola accessibile dall'interno del suo appartamento tramite la trasformazione di un'originaria finestra e, nel corso dell'estate 2014, senza munirsi d'alcun titolo edilizio, ha realizzato sul terrazzo così appreso una parete divisoria con struttura in ferro, alluminio e vetro fumé ed altre opere senza rispettare le prescrizioni urbanistiche e togliendo luce ed aria al loro locale, come da loro denunciato in data 29 agosto 2014 alla Polizia locale e, una volta conclusa la relazione peritale demandata nel giudizio per A.T.P., in data 17 marzo 2017 alla Procura della Repubblica.
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Hanno aggiunto d'avere invano richiesto alla convenuta di ripristinare lo stato dei luoghi, compromesso dalla creazione di manufatti a distanza illegale in base all'art. 907 c.c., come appurato tramite il consulente tecnico designato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo che ha misurato lo spazio tra la loro finestra e la parete divisoria della Giunta.
Hanno così concluso chiedendo la condanna della convenuta per violazione delle prescrizioni in materia di distanze legali ex art. 907 c.c., al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno da mancato godimento del diritto sulla loro proprietà, pregiudicata dalla privazione di luce naturale e aria a seguito della costruzione della parete divisoria, in misura da liquidare equitativamente in non meno di € 15.000,00, oltre al pagamento di € 1.731,24 a titolo di onorari spettanti al consulente tecnico geom. Per_1
designato nel giudizio aperto dal loro ricorso ai sensi dell'art. 696 c.p.c., con vittoria sulle spese di lite.
4.2. In data 11 ottobre 2017 si è costituita in giudizio rilevando CP_1
l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda avversaria e, in via subordinata, la sua infondatezza.
Ha spiegato domanda riconvenzionale con cui ha chiesto la condanna degli attori a rendere l'apertura sulla sua proprietà conforme alle prescrizioni dell'art. 901 c.c. nn. 2 e 3, in alternativa alla sua chiusura, con condanna delle controparti al risarcimento del danno per lite temeraria e al pagamento delle spese di lite.
In via preliminare ha eccepito l'improcedibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 5, co 1 bis del d.lgs. 28/2010 che prevede il tentativo di mediazione obbligatoria.
In via principale di merito ha censurato l'infondatezza ed inammissibilità delle domande proposte, rilevando che la parete divisoria è in realtà un semplice pannello di vetro acetato bianco non stabile e che, essendoci delle barre fisse a protezione dell'apertura, da essa è impedito l'affaccio, osservando anche che il posizionamento a 1,91 ml dal piano di calpestio del locale commerciale delle controparti impedisce ulteriormente la prospectio comoda e sicura tale da poter considerare l'apertura come veduta.
Nel riconoscere l'apertura come luce irregolare, ha proposto domanda CP_1
riconvenzionale al fine di ottenere che le controparti si conformino alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. nn. 2 e 3 o, qualora ciò sia impossibile, che siano condannati alla chiusura
Ella ha infine censurato il comportamento degli attori rammentandone le molteplici iniziative in suo danno, palesemente strumentali anche in considerazione del fatto che la
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda denuncia presentata è stata archiviata e che già prima che venisse esperita la consulenza tecnica dal geom. gli attori erano a conoscenza che non vi era stata violazione Per_1
delle prescrizioni di cui all'art. 907 c.c.. Pertanto, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno di cui all'art. 96, commi 1° e 3° c.p.c..
4.3. Il giudizio, interrotto ma poi riassunto, è stato istruito tramite l'escussione quale testimone di (udienza del 15 ottobre 2019) e il conferimento di un incarico Testimone_1
supplementare al geom. autore della relazione nel procedimento Persona_1
d'accertamento tecnico preventivo (udienza del 4 giugno 2021)
5. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 77 del 2023 ha rigettato le domande proposte dagli attori, accogliendo la domanda riconvenzionale della convenuta, ordinando ai soccombenti di conformare alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. il vano finestra dell'immobile di loro proprietà sito in via Manzoni 65/A, condannandoli alle spese di lite inclusi i costi dell'A.T.P. respingendo la domanda di danni ex art. 96 c.p.c..
5.1. Il giudice di prime cure ha preliminarmente dichiarato la procedibilità della domanda per essere stato prodotto dalle parti attrici verbale negativo di mediazione, eseguita nel termine disposto con l'ordinanza del 31 ottobre 2017, non andata a buon fine per mancata comparizione della parte invitata.
5.2. Nel merito il Tribunale ha in primis affermato che la costruzione in ferro - alluminio e vetro fumé di cui gli attori lamentano l'edificazione quale costruzione realizzata in violazione della distanza minima prevista all'art. 907 c.c. è successiva all'apertura del vano oggetto di controversia. Per dirimere la controversia ha - quindi - ritenuto necessario stabilire se l'apertura sia qualificabile luce o veduta, non essendo ipotizzabile un terzo genere. In tale operazione ha disatteso le risultanze del consulente secondo cui l'apertura oggetto di causa rappresenterebbe una veduta e non una luce perché carente dei requisiti di cui all'art. 901 c.c., ricordando come di questa possano in concreto essere assenti alcune caratteristiche senza per questo che la luce sia considerabile una veduta, trattandosi piuttosto di una luce irregolare. Il primo giudice ha ritenuto l'assenza di uno o più dei requisiti prescritti dalla prefata norma – tale la maglia d'ampiezza maggiore a tre cm quadrati della rete fissa in metallo e l'altezza da terra di soli 1,91 ml in luogo di 2,50 ml – comunque inidonea a qualificare veduta l'apertura di causa che non permette di guardare sul fondo del vicino se non tramite una manovra eccezionale e poco agevole per una persona di normale conformazione fisica.
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5.3. Esclusa la qualificazione come veduta e l'applicabilità del regime delle distanze legali da rispettarsi da essa, il Tribunale ha respinto la domanda di ripristino dello stato dei luoghi e quella di risarcimento del danno in mancanza dell'allegazione e della prova della sofferenza di qualsivoglia danno – conseguenza. Viceversa ha accolto la domanda riconvenzionale condannando gli attori a regolarizzare la luce di loro proprietà.
Il rigetto della domanda riconvenzionale di danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è stata motivata con la mancanza della prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo.
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 30 giugno 2023, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 4 gennaio 2023, non notificata, dunque rispettando l'art. 327 c.p.c..
Sempre in rito va dichiarata la contumacia di che, ugualmente Controparte_2 destinatario della pronuncia sfavorevole di primo grado, non ha inteso impugnarla unitamente al fratello e neanche ha ritenuto di costituirsi una volta da questi Parte_1
evocato nel grado d'appello con notifica eseguita nel domicilio digitale eletto presso l'Avvocato Vincenzo Arino ( . Email_6
7. Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato l'apertura oggetto di causa come luce irregolare e non come veduta, lamentando un'errata interpretazione delle risultanze emerse della consulenza espletata dal geometra da cui risulta che essa affaccia sul Per_1 terrazzo della e che non abbia i requisiti di cui all'art. 901 c.c. per poter rientrare nel CP_1
concetto di “luce”. A suo parere tertium non datur per cui si tratterebbe di una veduta, in tal senso deponendo le caratteristiche dell'inferriata, tali da permettere il passaggio di animali ed oggetti, e l'altezza del vano che, pur essendo posta a 1,91 ml da terra, non raggiunge quella prescritta dal codice di 2,50 ml per cui non sarebbe tale da impedire la prospectio sul fondo del vicino.
7.1. Il motivo è infondato.
Giova premettere che secondo il consolidato indirizzo della Corte regolatrice, affinché sussista una veduta, a norma dell'art. 900 c.c., che è quanto pretende avere l'appellante, è necessario, oltre al requisito della inspectio anche quello della prospectio nel fondo del vicino, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale (in
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda argomento, Cassazione civile, SS.UU. n. 10615 del 28 novembre 1996 e successive conformi, da ultimo Cassazione civile sez. II, 23.05.2019, n.14091).
L'apertura oggetto di causa è stata così descritta dal C.T.U.: dimensioni di 0,70 ml di larghezza x 0,83 di altezza;
altezza dal piano di calpestio del locale commerciale di 1,91 ml, avente un vano di chiusura ad un'anta con intelaiatura in alluminio con vetro, dotato di tapparella con corda, il cui vano esterno presenta barre in acciaio orizzontali e verticali a protezione (così anche pagina 4 e 5 del supplemento di perizia depositato nel fascicolo contenzioso in data 25 gennaio 2022).
Ebbene, anche recentemente la Cassazione ha precisato come la natura di veduta o luce
(regolare o irregolare) dev'essere accertata dal giudice di merito alla stregua delle caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, senza possibilità di valorizzare l'intenzione del suo autore o la finalità dal medesimo (o, nel caso presente, dal costruttore) perseguita (in tema, Cassazione civile, sez. II, 23.09.2021, n. 25864).
A differenza della luce, quindi, la veduta implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sì da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale
(Cassazione civile, sez. II, 12.12.2022, n. 36147; Cassazione civile, sez. II, 10.01.2017, n. 346).
Tali principi, che erano stati già espressi dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n.
10615 del 28 novembre 1996 citata che ha valorizzato la visione anche obliqua e laterale, tale da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, hanno consentito di superare l'orientamento di legittimità più risalente (Cassazione civile, sez. II, 12.12.2022 n.
36147). Si tratta, in altre parole, di qualcosa in più di quanto ritenuto sufficiente dal precedente indirizzo per cui la veduta si distinguerebbe dalla luce per il fatto di consentire una visuale semplicemente “agevole”, cioè possibile senza l'utilizzo di mezzi artificiali, sul fondo del vicino mediante la semplice inspectio, a prescindere dalla necessità dell'affaccio
(in tal senso Cassazione civile, sez. II, 04.01.1993, n. 17).
È evidentemente a questa interpretazione ormai recessiva in giurisprudenza che la difesa appellante continua a fare riferimento.
Il fatto che l'apertura sia munita di inferriata, nella fattispecie fissa, con la grata composta da tondini di ferro pieno tra loro distanti 20 cm, come precisato dal geom. in Per_1 replica alle obiezioni dell'Avvocato Francesco Iaquinta, è sicuramente tale da non consentire la prospectio nel fondo vicino, a prescindere dalla dimensione della maglia, compatibile con
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'ingresso di piccoli animali e il passaggio di oggetti. L'impedimento all'intrusione del capo
è di certo un ostacolo all'affaccio.
Neanche potrebbe mutare la superiore conclusione il fatto, neppure dimostrato nella effettiva sua possibilità, che eventualmente sia consentito inserire il capo tra le grate poste a protezione dell'apertura e l'esistenza di queste esternamente all'infisso.
Della questione si è occupata la già citata ordinanza della II sezione civile della Cassazione
n. 25864/2021, menzionata anche dal Tribunale, in cui il consesso ha dato continuità al principio, da quale non sussiste neppure nella fattispecie occasione di dissentire, secondo cui “La veduta si distingue dalla luce giacché implica, in aggiunta alla inspectio, la prospectio, ossia la possibilità di affacciarsi e guardare frontalmente, obliquamente o lateralmente nel fondo del vicino, sicché un'apertura munita di inferriata (nella specie, realizzata a filo con il muro perimetrale dell'edificio) che impedisca l'esercizio di tale visione mobile e globale sul fondo alieno va qualificata luce” (Cassazione civile, sez. II, Sentenza n. 3924 del 29 febbraio 2016).
A questo riguardo neppure rileva l'epoca e la ragione di infissione della grata di ferro, avendo l'ispezione dei luoghi descritto la condizione di questi al tempo cui è stata formulata la domanda attorea ed è ad essa che va fatto riferimento.
A ogni modo, la sua altezza da terra, assai superiore a quella di una persona d'altezza normale e a maggior ragione dalla posizione degli occhi (in quanto a 1,91 ml dal calpestio del vano cui essa accede, il solo ad essere preso in considerazione dal n. 2 dell'art. 901 c.c. che non considera affatto la possibile diversa altezza dell'ambiente esterno che secondo le indicazioni dell'appellante sarebbe superiore di trenta centimetri), non consente di configurarla altrimenti che come luce. Invero, attraverso essa è possibile guardare solo tramite una manovra di per sé poco agevole per una persona di normale conformazione (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 10.03.2023, n. 7132).
7.2. Per effetto della retta qualificazione dell'apertura, il fatto che essa sia preesistita rispetto all'opera realizzata dalla Giunta non consente di invocare, per reprimerla, la disposizione dell'art. 907 c.c. che tutela la distanza dalle vedute dirette, vietando la costruzione di fabbriche, a prescindere dal fatto che esse siano regolari dal profilo urbanistico o meno, a distanza inferiore di tre metri da queste (in tema, Cassazione civile sez. II, 10.02.2020, n.
3043), in disparte l'ulteriore profilo della tutela data al vicino: se abbia il diritto di chiederne la chiusura o la sola regolarizzazione (che è quanto ordinato dal Tribunale).
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8. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni di cui all'art 902
c.c., in conseguenza del riconoscimento dell'apertura come veduta e non come luce irregolare.
8.1. Il motivo è assorbito.
A quanto considerato in risposta al precedente motivo va solo precisato che il Tribunale ha accolto la riconvenzionale nei termini della condanna alla regolarizzazione della luce, senza ascendere alla condanna di chiuderla addirittura, per cui la sua esistenza dall'epoca di edificazione del fabbricato con immutate caratteristiche non interferisce né con il decoro dello stabile né con le importanti limitazioni paesaggistiche ricordate dall'appellante.
9. Con il terzo motivo d'appello, articolato in via subordinata, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado che avrebbe trascurato, sia nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea di condanna di al ripristino dello stato dei CP_1
luoghi, sia nella parte in cui ha ordinato a e di Parte_1 Controparte_2 provvedere alla regolarizzazione dell'apertura oggetto di controversia, l'illegittimità – civile ed amministrativa – di tutte le opere edilizie che avrebbe eseguito sull'area CP_1 esterna scoperta che, ancorché di proprietà comune, ella avrebbe annesso all'appartamento da lei acquistato, come segnalato alla Polizia municipale ad agosto 2014 e alla Procura della
Repubblica a marzo 2017.
L'appellante ha ribadito con forza l'illegittimità degli interventi edilizi realizzati da CP_1
sull'area esterna scoperta di proprietà comune, dimostrata a suo parere dalla
[...]
documentazione in atti da cui sarebbe evidente la radicale trasformazione attuata nel 2014 con la demolizione della muratura perimetrale del fabbricato, inizialmente sostituta da una cancellata e, più recentemente, con la costruzione di una parete in alluminio e vetro, munita di una porta laterale con persiane apribili e tubo di scarico della caldaia che avrebbe limitato la fruibilità del finestrino di proprietà Tale intervento edilizio per la creazione CP_2
di un nuovo accesso dell'appartamento della convenuta verso l'area esterna condominiale avrebbe trasformato parte di questa in terrazzo a livello, oggetto di appropriazione illecita, oltre che di abusivismo edilizio, peraltro accertato dal Comune di Napoli che ha ordinato, con disposizione dirigenziale n. 058/A dell'8 giugno 2016, il ripristino dello stato dei luoghi, senza che però la convenuta vi abbia mai provveduto.
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Ha anche dichiarato, una volta verificata l'elusione dei provvedimenti impartiti dall'Autorità amministrativa, d'avere presentato, il 16 gennaio 2023, un nuovo esposto e, in data 3 maggio 2023, una nuova segnalazione.
L'appellante, pertanto, si è doluto che il Tribunale non abbia ordinato piuttosto alla Giunta il ripristino dello stato dei luoghi, a seguito dell'accertato abuso edilizio.
In ogni caso, ha opinato che la riconvenzionale di costei sia inammissibile e infondata, ritenendo che averle accordato tutela sia riverberata in vantaggio per immobili privi di legittimazione.
Ad ulteriore conforto della sua tesi ha anche rilevato che lui e il Parte_1
fratello hanno acquisito il diritto a mantenere l'apertura con le caratteristiche che CP_2
ha sempre avuto fin dalla costruzione dell'immobile. Ha dichiarato come i costruttori del fabbricato, al momento dell'acquisto del suolo ed attribuzione delle unità di cui si compone l'edificio, abbiano attribuito a tale l'appartamento ora della Giunta e a Persona_2
il locale commerciale degli attori, con l'esistente situazione di Controparte_4 asservimento. Ha quindi reclamato l'acquisizione dei diritti di luce, aria e visuale a beneficio del proprio immobile e a carico dell'area esterna condominiale. L'acquisto così maturato osterebbe a qualsiasi intervento di regolarizzazione disposto a danno degli attori.
9.1. Il motivo è sostanzialmente infondato.
La pretesa di avere ordinata la riduzione in pristino fonda sulla tesi che, trattandosi di veduta, sarebbe stata violata la disposizione dell'art. 907 c.c., cosa che non è per le ragioni ampiamente scrutinate.
L'edificazione dello stabile con l'esistenza dell'apertura qualificata luce ha indotto il primo giudice a escluderne la chiusura in quanto l'opera ascritta alla Giunta non lo impone, non essendo immediatamente a ridosso della parete su cui questa si apre.
Il carattere abusivo e appropriativo dell'intervento edilizio che la convenuta odierna appellata avrebbe eseguito, passibile d'essere eventualmente repressa in altra sede, non muta i termini della questione, atteso che la domanda giudiziale fonda sulla disposizione dell'art. 907 c.c. che non tutela i diritti d'aria a luce, i soli azionati anche a fondamento della domanda risarcitoria in base alla citazione notificata a giugno 2017, mai utilmente modificata nei termini.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La domanda di riduzione in pristino basata sul sospetto di illegittimità degli interventi edilizi che non si indichino e dimostrino lesivi di diritti individuali dell'appellante in base alle disposizioni della sezione VI del capo II del III libro del codice civile non ha ingresso.
Per l'effetto, i documenti (denunce e segnalazioni) dell'anno 2023 prodotti dall'appellante, della cui novità ed inammissibilità si è soluta l'appellata, non sono di immediata rilevanza nel presente giudizio.
Nella superiore osservazione si assorbe la valutazione dell'esonero a meno dal divieto del
III comma dell'art. 345 c.p.c. per l'epoca della denuncia, riferibile a fatti tuttavia precedenti l'istaurazione del giudizio.
9.2. Giova riferire, volendo considerare l'obiezione dell'appellante quanto alla preesistenza dell'apertura con le immutate caratteristiche conferitele dal costruttore, che il CP_2 non potrebbe invocare per sé un diritto di servitù di veduta per intervenuta usucapione, non potendo il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, condurre a simile acquisto e lo stesso vale per la destinazione del padre di famiglia. Così in quanto la servitù di aria e luce - che è negativa, risolvendosi nell'obbligo del proprietario del fondo vicino di non operarne la soppressione - non è una servitù apparente, atteso che l'apparenza non consiste soltanto nell'esistenza di segni visibili ed opere permanenti, ma esige che queste ultime, come mezzo necessario all'acquisto della servitù, siano indice non equivoco del peso imposto al fondo vicino in modo da fare presumere che il proprietario gravato ne sia a conoscenza.
Neppure potrebbe sovvertire la superiore conclusione la circostanza che la luce sia irregolare giacché non per questo essa assumerebbe il carattere di apparenza, non essendo possibile stabilire dall'irregolarità se il vicino la tolleri soltanto, riservandosi la facoltà di chiuderla nel modo stabilito, ovvero la subisca come peso del fondo, quale attuazione del corrispondente diritto di servitù o manifestazione del possesso della medesima (Cassazione civile, sez. II, 19.06.2023, n. 17475; Cassazione civile, sez. II, 17.06.2004, n. 11343).
10. Con il quarto motivo di appello, da valutare in caso di rigetto dei precedenti tre, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado ritenendo Parte_1
l'ordine di conformazione alle prescrizioni di cui all'art. 901 c.c. del vano finestra illegittimo non potendo, a suo parere, essere eseguito essendo l'immobile su cui intervenire sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. n. 52/1957, nonché a vincolo imposto dal Piano
Paesistico Agnano – Camaldoli - Posillipo giusta D.M. del 14 dicembre 1995, ricadendo
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'intero fabbricato in zona di P.I., ossia di protezione integrale. A suo dire, qualsiasi modifica alla facciata realizzerebbe una ristrutturazione non consentita per un fabbricato ricadente in zona vincolata.
10.1. Il motivo è inammissibile
La domanda di riforma attinge l'ordine di conformare l'apertura alle disposizioni dell'art. 901 c.c. ritenendo d'impedimento alla “chiusura” o allo “spostamento” di questa le disposizioni regolamentari omettendo di considerare come nulla di simile il Tribunale abbia ordinato. Dubbi sull'attuabilità concreta dell'ordine per il quale necessiterebbe un permesso a costruire difficilmente ottenibile, attesa l'esistenza di vincoli da piano paesistico e ai sensi della legge n. 1497/1939 e D.M. n. 52/1957, come riferito dal tecnico di parte ing. Per_3
potrebbero infatti riguardare solo una delle due ipotesi immaginate
[...] dall'appellante: la totale chiusura ovvero lo spostamento dell'apertura (verosimilmente in altezza). Invero, come già osservato in sede di sospensiva, la regolarizzazione sarebbe attuabile anche senza intervenire affatto sulla facciata dell'edificio, conservandone così intatto il decoro, su cui si è profuso il perito di parte ing. con l'apposizione di una Per_3
grata la cui maglia abbia le dimensioni stabilite dal codice (n. 1 dell'art. 901 c.c. citato) e ovviando alla mancanza dell'altezza da terra con un parziale oscuramento.
11. Infine, con il quinto motivo d'appello è stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado con riguardo al regime delle spese processuali, con posizione a carico dell'appellata per effetto dell'accoglimento dei motivi di impugnazione.
11.1. Il motivo è assorbito nel rigetto dell'appello.
12. Al rigetto dell'appello consegue la condanna di chi lo ha proposto al pagamento delle spese del giudizio. Il valore della controversia quale dichiarato e verificato rende applicabile il III scaglione ma la mancanza di novità delle questioni devolute, perfettamente ripetitive di ciò che è stato oggetto già del giudizio di primo grado, consente di discostarsi dal parametro medio.
Esse vanno distratte in favore dell'Avvocato Francesco Iaquinta che ha reso dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Al contumace nel presente grado nulla è riconoscibile.
13. Trattandosi di causa di impugnazione iscritta a ruolo a luglio 2023, va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, dall'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art.
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, II sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Parte_1
Napoli n. 77 del 2023 pubblicata in data 4 gennaio 2023, non notificata;
⎯ condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore di parte appellata in € 2.700,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avvocato
Francesco Iaquinto per anticipo fattone;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 quanto alla parte appellante.
Così deciso in Napoli in data 8 gennaio 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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