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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3663/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3663/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Mario De Luca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Avv. (C.F. , con il patrocinio CP_1 CP_2 C.F._1
dell'Avv. Francesco Nigroli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.04.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con decreto ingiuntivo n. 907/2023 del 13-14.07.2023 emesso nel procedimento iscritto al n. 1645/2023 r.g., il Tribunale di Siracusa ha ingiunto al il Parte_1
pagamento, in favore dell'Avv. Carmela Nigroli, della somma di € 109.607,83, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di compensi professionali per attività difensiva svolta in favore dell'Ente in giudizi conclusi con sentenze favorevoli e con condanna alle spese a carico delle controparti soccombenti.
2. - Avverso tale decreto ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. il Parte_1
deducendo la nullità del decreto per genericità della domanda e carenza dei
[...]
presupposti ex artt. 633 ss. c.p.c.; l'assenza di parcella vidimata;
l'indeterminatezza del credito e la violazione del diritto di difesa.
3. - L'opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la piena legittimità del credito azionato.
4. - Con ordinanza resa a verbale di udienza dell'1.02.2024 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
5. - All'udienza del 16.04.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, il Tribunale ha riservato la decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
6. - L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
6.1. - Va anzitutto disattesa la doglianza sollevata dal secondo cui il Parte_1
provvedimento monitorio sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 636 c.p.c., per difetto del parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
In primo luogo, nel caso di specie non ricorreva l'esigenza di tale parere, atteso che la determinazione del compenso spettante all'Avv. era già disciplinata da apposito CP_1
regolamento dell'Avvocatura comunale, il quale costituisce, nei rapporti interni tra ente
Pag. 2 di 10 e difensore istituzionale, fonte pattizia idonea a integrare un accordo scritto tra le parti in ordine alla misura del corrispettivo.
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 8 luglio 2021, n. 19427), infatti, l'accordo sul compenso costituisce il criterio prioritario per la determinazione della spettanza economica del professionista, prevalente rispetto a ogni criterio sussidiario, tra cui i parametri ministeriali ovvero il ricorso al parere di congruità. Tale principio è coerente sia con la previsione dell'art. 2233, comma 1, c.c., che attribuisce rilievo primario all'intesa tra le parti nella determinazione del compenso per prestazioni d'opera intellettuale, sia con l'art. 13 della L. n. 247/2012, il quale stabilisce, al comma 2, che il compenso dell'avvocato è “di regola” pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico e, al comma 6, che i parametri ministeriali si applicano solo in difetto di accordo.
In tale prospettiva, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'art. 9 del D.L. n. 1/2012, conv. con modif. dalla L. n. 27/2012, nel disporre l'abrogazione delle tariffe professionali, non ha inciso sul meccanismo monitorio di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., i quali restano applicabili anche nella vigenza del nuovo sistema dei parametri, ferma la funzione sussidiaria e integrativa del parere di congruità nei casi di assenza di accordo (Cass.,
Sez. Un., n. 19427/2021, § 12 e ss.).
In secondo luogo, anche a voler ritenere in astratto applicabile la previsione dell'art. 636
c.p.c., la mancata allegazione del parere di congruità non assumerebbe rilevanza dirimente nella fattispecie in esame, posto che - come puntualizzato nella citata pronuncia nomofilattica - il parere dell'Ordine assume efficacia vincolante solo nella fase monitoria “pura”, ma perde tale vincolo nel giudizio di opposizione, ove il giudice può legittimamente discostarsene, con adeguata motivazione, previa verifica dell'effettiva spettanza delle prestazioni e della corrispondenza delle stesse agli importi richiesti.
Ne consegue che, nel presente giudizio, la pretesa oppositiva fondata sulla carenza del parere del Consiglio dell'Ordine si rivela infondata, sia perché il compenso era regolato da previsioni pattizie espresse, sia perché, anche in assenza di parere, la fase a
Pag. 3 di 10 cognizione piena consente al giudice di verificare autonomamente la spettanza e la congruità della domanda creditoria.
6.2. - Ciò posto, l'art. 7 del Regolamento dell'Avvocatura del Comune distingue chiaramente, ai commi 3 e 5, tra attività svolta durante il servizio e attività svolta successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il comma 3 dispone che: «Nell'ipotesi di sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico di controparte, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 3 e 5 della Legge n. 114/2014, agli avvocati appartenenti all'Avvocatura Comunale spettano i compensi recuperati contro le parti soccombenti. In caso di spese di lite a carico della controparte soccombente spettano all'avvocato dell'Ente i compensi di natura professionale così come liquidati dal giudicante e recuperati dall'Ufficio legale dell'Ente. Nel caso in cui l'esazione di tali compensi non possa aver luogo totalmente o parzialmente, trascorsi sei mesi dalla pronuncia della decisione, l'ammontare delle spese liquidate e non riscosse verrà corrisposto dal all'Avvocato dell'Ente. Nella Pt_1
predetta fattispecie l'importo corrispondente alle spese generali dovute agli avvocati nella misura del 15% del compenso totale, non viene corrisposto ma riservato nel bilancio del per essere destinato a finanziare i capitoli di spesa concernenti Pt_1
l'acquisto di banche dati e di testi giuridici».
Il comma 5, al primo e secondo periodo, dispone che: «In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale, l'Avvocato incaricato, in relazione agli incarichi già conferitigli, continuerà a rappresentare e difendere l'Ente in giudizio senza necessità di un nuovo mandato e/o incarico e gli sarà corrisposto, per ogni singolo giudizio, indipendentemente dall'esito della lite, un compenso determinato in misura pari ai valori di liquidazione stabiliti dal Decreto del Ministro della Giustizia
n. 55 del 10/03/2014 [...], ridotti del 40% (con esclusione del rimborso forfettario), per l'attività professionale svolta successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per l'attività svolta anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro verranno corrisposti i compensi maturati in caso di esito favorevole del giudizio».
Il comma 3 non pone particolari problematiche esegetiche. Esso disciplina l'ipotesi in cui l'intera attività processuale sia stata svolta in costanza di servizio, prevedendo un
Pag. 4 di 10 compenso correlato all'esito favorevole del giudizio, con eventuale anticipazione da parte dell'Ente dopo sei mesi dalla decisione.
L'interpretazione del comma 5 (a sua volta articolato in due periodi), invece, risulta più opaco nella formulazione e richiede, pertanto, una lettura sistematica e coordinata con il precedente comma 3, alla luce del criterio ermeneutico espresso dall'art. 1363 c.c., secondo cui le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo coerenza all'intero assetto regolatorio. Il dato letterale, pur nella sua formulazione unitaria, richiede di distinguere logicamente e funzionalmente tra due diverse sequenze temporali: quella ante e quella post cessazione del rapporto di lavoro.
La disposizione deve dunque essere intesa nel senso che:
per le fasi processuali anteriori alla cessazione del servizio, resta applicabile il criterio meritocratico di cui al comma 3, subordinato all'esito favorevole della lite;
per le fasi successive, l'avvocato ha diritto a un compenso determinato in misura predeterminata (parametri ridotti del 40%), non condizionato dall'esito, secondo il primo periodo del comma 5.
Questa lettura:
valorizza il criterio cronologico come elemento decisivo di articolazione del rapporto obbligatorio, conforme all'intenzione normativa di distinguere tra attività pregressa e attività sopravvenuta;
assicura coerenza logica e funzionale tra le due disposizioni, evitando sovrapposizioni o duplicazioni retributive;
realizza una interpretazione sistematica e teleologica conforme al principio di effettività nella continuità della difesa tecnica dell'Ente, e al contempo al principio di economicità dell'azione amministrativa.
Sotto il profilo dei criteri interpretativi generali, la soluzione adottata risulta conforme:
Pag. 5 di 10 all'art. 1362 c.c., che impone di ricostruire la volontà delle parti tenendo conto non solo del tenore letterale, ma anche del comportamento complessivo e della funzione perseguita;
all'art. 1363 c.c., che prescrive la lettura integrata delle disposizioni regolamentari, evidenziando la connessione logica tra le ipotesi di prosecuzione e di conclusione del rapporto;
all'art. 1366 c.c., che impone un'interpretazione secondo buona fede, volta a preservare l'equilibrio tra le esigenze organizzative dell'Ente e il riconoscimento dell'attività prestata dal professionista cessato;
nonché all'art. 1370 c.c., nella misura in cui eventuali ambiguità andrebbero comunque interpretate in senso sfavorevole alla parte che ha predisposto unilateralmente la regolamentazione.
In definitiva, il comma 5 dell'art. 7 deve interpretarsi nel senso che, nell'ipotesi in cui l'avvocato continui a patrocinare l'Ente dopo la cessazione dal servizio, gli spetta un compenso determinato secondo i parametri ministeriali ex D.M. n. 55/2014, ridotti del
40%, da riconoscersi indipendentemente dall'esito della lite, per l'attività svolta successivamente alla cessazione del rapporto. Per contro, in caso di esito favorevole del giudizio, il compenso maturato in relazione all'attività svolta anteriormente alla cessazione è corrisposto nell'intera misura liquidata dal giudice per le corrispondenti fasi processuali, analogamente a quanto previsto dal comma 3.
L'interpretazione qui accolta è l'unica compatibile con la struttura bifasica dell'art. 7, con la volontà regolamentare espressa in forma articolata e con i principi generali in materia di interpretazione dei contratti.
Del resto, una diversa interpretazione, che estendesse l'applicazione del compenso forfettario e svincolato dall'esito anche alle attività svolte anteriormente alla cessazione del rapporto, finirebbe per produrre esiti manifestamente illogici, in contrasto con la ratio della disciplina regolamentare. Si verrebbe, infatti, a disconoscere il principio meritocratico affermato dal comma 3 - secondo cui in caso di esito favorevole è dovuto l'intero compenso liquidato dal giudice - attribuendo un trattamento deteriore per attività pregresse, solo perché il professionista ha cessato medio tempore il rapporto con
Pag. 6 di 10 l'Ente. Tale esito risulterebbe irragionevole e distonico rispetto alla posizione dei colleghi che, a parità di attività processuali, siano rimasti in servizio fino alla conclusione dei rispettivi giudizi, subendo un regime più selettivo. Si introdurrebbe così una disparità di trattamento fondata esclusivamente sul dato accidentale del momento della cessazione del rapporto, anziché sulla natura e qualità della prestazione effettivamente resa.
6.4. - Occorre, dunque, fare concreta applicazione dei principi sopra richiamati.
Dall'esame degli atti emerge che:
le sentenze prodotte in sede monitoria con gli allegati da 19 a 30 e da 32 a 37 sono riferite a cause iniziate prima della cessazione del rapporto e contengono liquidazioni cumulative, senza scomposizione per fasi;
solo la sentenza prodotta come allegato 31 (Corte d'Appello di Catania, sent. n.
1977/2017) distingue le spese per fasi, consentendo un'applicazione combinata dei due regimi regolamentari.
Pertanto:
per le sentenze a liquidazione cumulativa, non essendo possibile accertare la quota-parte di compenso maturata prima della cessazione, deve ritenersi applicabile il regime più sfavorevole per la creditrice, ossia la riduzione del 40% sull'intero importo richiesto, ai sensi del primo periodo del comma 5 dell'art. 7 del Regolamento comunale. Su tali importi ridotti devono essere applicati CPA e
IVA, trattandosi di prestazioni rese in regime libero-professionale;
quanto alla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1977/2017 (cfr. doc.
31, fasc. monitorio), posto che in essa il Collegio ha provveduto a distinguere i compensi per fasi, può essere utilmente operata la distinzione tra:
le fasi di studio e introduttiva, riferibili ad attività svolte anteriormente alla cessazione del rapporto, sulla base di un ragionamento presuntivo fondato sull'anno di iscrizione a ruolo del gravame (R.G. n. 1637/2010), per le quali, in considerazione dell'esito
Pag. 7 di 10 favorevole del giudizio, spetta all'opposta l'intero compenso liquidato, in applicazione del comma 3 del Regolamento;
la fase decisoria, riferibile ad attività svolta successivamente alla cessazione, da compensare secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, ridotti del 40%, come previsto dal primo periodo del comma 5 dello stesso Regolamento;
con l'ulteriore precisazione che la fase decisoria deve ritenersi certamente svolta dopo la cessazione del rapporto di servizio, in quanto l'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al Collegio si è tenuta in data 14.12.2016, dunque successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro da parte dell'avvocato incaricato.
Sulla base dei criteri sopra indicati, l'importo complessivo spettante all'opposta è pari a
€ 66.974,29, inclusivo di IVA e CPA calcolati sui compensi ricalcolati secondo il regolamento, come da tabella che segue:
Ne risulta dunque una quantificazione coerente con i principi regolamentari e sistematicamente armonica rispetto alla struttura del rapporto, assicurando il rispetto del principio di proporzionalità tra prestazione resa e compenso dovuto.
7. - Conformemente alle risultanze di causa, il decreto ingiuntivo opposto va revocato per l'intero a norma dell'art. 653 c.p.c., essendo risultata dovuta una somma inferiore rispetto a quella ingiunta.
Pag. 8 di 10 8. - Il opponente va, dunque, condannato al pagamento, in favore dell'Avv. Pt_1
della somma complessiva di € 66.974,29, oltre interessi al tasso legale ex art. CP_1
1284, co. 1, c.c., dalla domanda monitoria sino al soddisfo.
8.1. - A tale ultimo riguardo, va precisato che, conformemente alla costante giurisprudenza della S.C., non sussiste un vizio di extra petizione nell'ipotesi - in specie sussistente - in cui il giudice revochi il provvedimento monitorio e, senza una esplicita domanda del creditore, emetta una sentenza di condanna del debitore al pagamento di una somma uguale o minore a quella ingiunta, perché l'esercizio da parte del creditore di un'azione di condanna deve ravvisarsi sia nel ricorso diretto a ottenere in termini brevi un titolo esecutivo per il pagamento di un credito e sia nella richiesta di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto successivamente emesso (cfr. Cass n.
24021/2004; Cass. n. 1954/2009; Cass. n. 28660/2013).
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'espletata attività processuale e allo scaglione di riferimento individuato, in base ai parametri indicati dal
D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in quello sino ad € 260.000,00, secondo il valore del decisum, vanno liquidate come da dispositivo, in favore dell'Avv. per le fasi di studio e CP_1
introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, stante la natura documentale della controversia e la ripetitività delle difese spiegate dalle parti all'udienza di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 3663/2023, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
907/2023 del 13-14.07.2023 emesso dal Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1645/2023 r.g.
2) Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore dell'Avv. Carmela Nigroli, della somma di € 66.974,29,
Pag. 9 di 10 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla domanda monitoria sino al soddisfo.
3) Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla Parte_1
rifusione, in favore dell'Avv. Carmela Nigroli, delle spese di lite che liquida in €
9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 22 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3663/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Mario De Luca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Avv. (C.F. , con il patrocinio CP_1 CP_2 C.F._1
dell'Avv. Francesco Nigroli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.04.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con decreto ingiuntivo n. 907/2023 del 13-14.07.2023 emesso nel procedimento iscritto al n. 1645/2023 r.g., il Tribunale di Siracusa ha ingiunto al il Parte_1
pagamento, in favore dell'Avv. Carmela Nigroli, della somma di € 109.607,83, oltre interessi e spese del monitorio, a titolo di compensi professionali per attività difensiva svolta in favore dell'Ente in giudizi conclusi con sentenze favorevoli e con condanna alle spese a carico delle controparti soccombenti.
2. - Avverso tale decreto ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. il Parte_1
deducendo la nullità del decreto per genericità della domanda e carenza dei
[...]
presupposti ex artt. 633 ss. c.p.c.; l'assenza di parcella vidimata;
l'indeterminatezza del credito e la violazione del diritto di difesa.
3. - L'opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la piena legittimità del credito azionato.
4. - Con ordinanza resa a verbale di udienza dell'1.02.2024 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
5. - All'udienza del 16.04.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, il Tribunale ha riservato la decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
6. - L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
6.1. - Va anzitutto disattesa la doglianza sollevata dal secondo cui il Parte_1
provvedimento monitorio sarebbe stato emesso in violazione dell'art. 636 c.p.c., per difetto del parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
In primo luogo, nel caso di specie non ricorreva l'esigenza di tale parere, atteso che la determinazione del compenso spettante all'Avv. era già disciplinata da apposito CP_1
regolamento dell'Avvocatura comunale, il quale costituisce, nei rapporti interni tra ente
Pag. 2 di 10 e difensore istituzionale, fonte pattizia idonea a integrare un accordo scritto tra le parti in ordine alla misura del corrispettivo.
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 8 luglio 2021, n. 19427), infatti, l'accordo sul compenso costituisce il criterio prioritario per la determinazione della spettanza economica del professionista, prevalente rispetto a ogni criterio sussidiario, tra cui i parametri ministeriali ovvero il ricorso al parere di congruità. Tale principio è coerente sia con la previsione dell'art. 2233, comma 1, c.c., che attribuisce rilievo primario all'intesa tra le parti nella determinazione del compenso per prestazioni d'opera intellettuale, sia con l'art. 13 della L. n. 247/2012, il quale stabilisce, al comma 2, che il compenso dell'avvocato è “di regola” pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico e, al comma 6, che i parametri ministeriali si applicano solo in difetto di accordo.
In tale prospettiva, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'art. 9 del D.L. n. 1/2012, conv. con modif. dalla L. n. 27/2012, nel disporre l'abrogazione delle tariffe professionali, non ha inciso sul meccanismo monitorio di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c., i quali restano applicabili anche nella vigenza del nuovo sistema dei parametri, ferma la funzione sussidiaria e integrativa del parere di congruità nei casi di assenza di accordo (Cass.,
Sez. Un., n. 19427/2021, § 12 e ss.).
In secondo luogo, anche a voler ritenere in astratto applicabile la previsione dell'art. 636
c.p.c., la mancata allegazione del parere di congruità non assumerebbe rilevanza dirimente nella fattispecie in esame, posto che - come puntualizzato nella citata pronuncia nomofilattica - il parere dell'Ordine assume efficacia vincolante solo nella fase monitoria “pura”, ma perde tale vincolo nel giudizio di opposizione, ove il giudice può legittimamente discostarsene, con adeguata motivazione, previa verifica dell'effettiva spettanza delle prestazioni e della corrispondenza delle stesse agli importi richiesti.
Ne consegue che, nel presente giudizio, la pretesa oppositiva fondata sulla carenza del parere del Consiglio dell'Ordine si rivela infondata, sia perché il compenso era regolato da previsioni pattizie espresse, sia perché, anche in assenza di parere, la fase a
Pag. 3 di 10 cognizione piena consente al giudice di verificare autonomamente la spettanza e la congruità della domanda creditoria.
6.2. - Ciò posto, l'art. 7 del Regolamento dell'Avvocatura del Comune distingue chiaramente, ai commi 3 e 5, tra attività svolta durante il servizio e attività svolta successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il comma 3 dispone che: «Nell'ipotesi di sentenze favorevoli con recupero delle spese legali a carico di controparte, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 3 e 5 della Legge n. 114/2014, agli avvocati appartenenti all'Avvocatura Comunale spettano i compensi recuperati contro le parti soccombenti. In caso di spese di lite a carico della controparte soccombente spettano all'avvocato dell'Ente i compensi di natura professionale così come liquidati dal giudicante e recuperati dall'Ufficio legale dell'Ente. Nel caso in cui l'esazione di tali compensi non possa aver luogo totalmente o parzialmente, trascorsi sei mesi dalla pronuncia della decisione, l'ammontare delle spese liquidate e non riscosse verrà corrisposto dal all'Avvocato dell'Ente. Nella Pt_1
predetta fattispecie l'importo corrispondente alle spese generali dovute agli avvocati nella misura del 15% del compenso totale, non viene corrisposto ma riservato nel bilancio del per essere destinato a finanziare i capitoli di spesa concernenti Pt_1
l'acquisto di banche dati e di testi giuridici».
Il comma 5, al primo e secondo periodo, dispone che: «In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale, l'Avvocato incaricato, in relazione agli incarichi già conferitigli, continuerà a rappresentare e difendere l'Ente in giudizio senza necessità di un nuovo mandato e/o incarico e gli sarà corrisposto, per ogni singolo giudizio, indipendentemente dall'esito della lite, un compenso determinato in misura pari ai valori di liquidazione stabiliti dal Decreto del Ministro della Giustizia
n. 55 del 10/03/2014 [...], ridotti del 40% (con esclusione del rimborso forfettario), per l'attività professionale svolta successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per l'attività svolta anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro verranno corrisposti i compensi maturati in caso di esito favorevole del giudizio».
Il comma 3 non pone particolari problematiche esegetiche. Esso disciplina l'ipotesi in cui l'intera attività processuale sia stata svolta in costanza di servizio, prevedendo un
Pag. 4 di 10 compenso correlato all'esito favorevole del giudizio, con eventuale anticipazione da parte dell'Ente dopo sei mesi dalla decisione.
L'interpretazione del comma 5 (a sua volta articolato in due periodi), invece, risulta più opaco nella formulazione e richiede, pertanto, una lettura sistematica e coordinata con il precedente comma 3, alla luce del criterio ermeneutico espresso dall'art. 1363 c.c., secondo cui le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo coerenza all'intero assetto regolatorio. Il dato letterale, pur nella sua formulazione unitaria, richiede di distinguere logicamente e funzionalmente tra due diverse sequenze temporali: quella ante e quella post cessazione del rapporto di lavoro.
La disposizione deve dunque essere intesa nel senso che:
per le fasi processuali anteriori alla cessazione del servizio, resta applicabile il criterio meritocratico di cui al comma 3, subordinato all'esito favorevole della lite;
per le fasi successive, l'avvocato ha diritto a un compenso determinato in misura predeterminata (parametri ridotti del 40%), non condizionato dall'esito, secondo il primo periodo del comma 5.
Questa lettura:
valorizza il criterio cronologico come elemento decisivo di articolazione del rapporto obbligatorio, conforme all'intenzione normativa di distinguere tra attività pregressa e attività sopravvenuta;
assicura coerenza logica e funzionale tra le due disposizioni, evitando sovrapposizioni o duplicazioni retributive;
realizza una interpretazione sistematica e teleologica conforme al principio di effettività nella continuità della difesa tecnica dell'Ente, e al contempo al principio di economicità dell'azione amministrativa.
Sotto il profilo dei criteri interpretativi generali, la soluzione adottata risulta conforme:
Pag. 5 di 10 all'art. 1362 c.c., che impone di ricostruire la volontà delle parti tenendo conto non solo del tenore letterale, ma anche del comportamento complessivo e della funzione perseguita;
all'art. 1363 c.c., che prescrive la lettura integrata delle disposizioni regolamentari, evidenziando la connessione logica tra le ipotesi di prosecuzione e di conclusione del rapporto;
all'art. 1366 c.c., che impone un'interpretazione secondo buona fede, volta a preservare l'equilibrio tra le esigenze organizzative dell'Ente e il riconoscimento dell'attività prestata dal professionista cessato;
nonché all'art. 1370 c.c., nella misura in cui eventuali ambiguità andrebbero comunque interpretate in senso sfavorevole alla parte che ha predisposto unilateralmente la regolamentazione.
In definitiva, il comma 5 dell'art. 7 deve interpretarsi nel senso che, nell'ipotesi in cui l'avvocato continui a patrocinare l'Ente dopo la cessazione dal servizio, gli spetta un compenso determinato secondo i parametri ministeriali ex D.M. n. 55/2014, ridotti del
40%, da riconoscersi indipendentemente dall'esito della lite, per l'attività svolta successivamente alla cessazione del rapporto. Per contro, in caso di esito favorevole del giudizio, il compenso maturato in relazione all'attività svolta anteriormente alla cessazione è corrisposto nell'intera misura liquidata dal giudice per le corrispondenti fasi processuali, analogamente a quanto previsto dal comma 3.
L'interpretazione qui accolta è l'unica compatibile con la struttura bifasica dell'art. 7, con la volontà regolamentare espressa in forma articolata e con i principi generali in materia di interpretazione dei contratti.
Del resto, una diversa interpretazione, che estendesse l'applicazione del compenso forfettario e svincolato dall'esito anche alle attività svolte anteriormente alla cessazione del rapporto, finirebbe per produrre esiti manifestamente illogici, in contrasto con la ratio della disciplina regolamentare. Si verrebbe, infatti, a disconoscere il principio meritocratico affermato dal comma 3 - secondo cui in caso di esito favorevole è dovuto l'intero compenso liquidato dal giudice - attribuendo un trattamento deteriore per attività pregresse, solo perché il professionista ha cessato medio tempore il rapporto con
Pag. 6 di 10 l'Ente. Tale esito risulterebbe irragionevole e distonico rispetto alla posizione dei colleghi che, a parità di attività processuali, siano rimasti in servizio fino alla conclusione dei rispettivi giudizi, subendo un regime più selettivo. Si introdurrebbe così una disparità di trattamento fondata esclusivamente sul dato accidentale del momento della cessazione del rapporto, anziché sulla natura e qualità della prestazione effettivamente resa.
6.4. - Occorre, dunque, fare concreta applicazione dei principi sopra richiamati.
Dall'esame degli atti emerge che:
le sentenze prodotte in sede monitoria con gli allegati da 19 a 30 e da 32 a 37 sono riferite a cause iniziate prima della cessazione del rapporto e contengono liquidazioni cumulative, senza scomposizione per fasi;
solo la sentenza prodotta come allegato 31 (Corte d'Appello di Catania, sent. n.
1977/2017) distingue le spese per fasi, consentendo un'applicazione combinata dei due regimi regolamentari.
Pertanto:
per le sentenze a liquidazione cumulativa, non essendo possibile accertare la quota-parte di compenso maturata prima della cessazione, deve ritenersi applicabile il regime più sfavorevole per la creditrice, ossia la riduzione del 40% sull'intero importo richiesto, ai sensi del primo periodo del comma 5 dell'art. 7 del Regolamento comunale. Su tali importi ridotti devono essere applicati CPA e
IVA, trattandosi di prestazioni rese in regime libero-professionale;
quanto alla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1977/2017 (cfr. doc.
31, fasc. monitorio), posto che in essa il Collegio ha provveduto a distinguere i compensi per fasi, può essere utilmente operata la distinzione tra:
le fasi di studio e introduttiva, riferibili ad attività svolte anteriormente alla cessazione del rapporto, sulla base di un ragionamento presuntivo fondato sull'anno di iscrizione a ruolo del gravame (R.G. n. 1637/2010), per le quali, in considerazione dell'esito
Pag. 7 di 10 favorevole del giudizio, spetta all'opposta l'intero compenso liquidato, in applicazione del comma 3 del Regolamento;
la fase decisoria, riferibile ad attività svolta successivamente alla cessazione, da compensare secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, ridotti del 40%, come previsto dal primo periodo del comma 5 dello stesso Regolamento;
con l'ulteriore precisazione che la fase decisoria deve ritenersi certamente svolta dopo la cessazione del rapporto di servizio, in quanto l'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al Collegio si è tenuta in data 14.12.2016, dunque successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro da parte dell'avvocato incaricato.
Sulla base dei criteri sopra indicati, l'importo complessivo spettante all'opposta è pari a
€ 66.974,29, inclusivo di IVA e CPA calcolati sui compensi ricalcolati secondo il regolamento, come da tabella che segue:
Ne risulta dunque una quantificazione coerente con i principi regolamentari e sistematicamente armonica rispetto alla struttura del rapporto, assicurando il rispetto del principio di proporzionalità tra prestazione resa e compenso dovuto.
7. - Conformemente alle risultanze di causa, il decreto ingiuntivo opposto va revocato per l'intero a norma dell'art. 653 c.p.c., essendo risultata dovuta una somma inferiore rispetto a quella ingiunta.
Pag. 8 di 10 8. - Il opponente va, dunque, condannato al pagamento, in favore dell'Avv. Pt_1
della somma complessiva di € 66.974,29, oltre interessi al tasso legale ex art. CP_1
1284, co. 1, c.c., dalla domanda monitoria sino al soddisfo.
8.1. - A tale ultimo riguardo, va precisato che, conformemente alla costante giurisprudenza della S.C., non sussiste un vizio di extra petizione nell'ipotesi - in specie sussistente - in cui il giudice revochi il provvedimento monitorio e, senza una esplicita domanda del creditore, emetta una sentenza di condanna del debitore al pagamento di una somma uguale o minore a quella ingiunta, perché l'esercizio da parte del creditore di un'azione di condanna deve ravvisarsi sia nel ricorso diretto a ottenere in termini brevi un titolo esecutivo per il pagamento di un credito e sia nella richiesta di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto successivamente emesso (cfr. Cass n.
24021/2004; Cass. n. 1954/2009; Cass. n. 28660/2013).
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'espletata attività processuale e allo scaglione di riferimento individuato, in base ai parametri indicati dal
D.M. n. 55/2014 e s.m.i., in quello sino ad € 260.000,00, secondo il valore del decisum, vanno liquidate come da dispositivo, in favore dell'Avv. per le fasi di studio e CP_1
introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, stante la natura documentale della controversia e la ripetitività delle difese spiegate dalle parti all'udienza di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 3663/2023, così dispone:
1) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
907/2023 del 13-14.07.2023 emesso dal Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1645/2023 r.g.
2) Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore dell'Avv. Carmela Nigroli, della somma di € 66.974,29,
Pag. 9 di 10 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla domanda monitoria sino al soddisfo.
3) Condanna il in persona del Sindaco pro tempore, alla Parte_1
rifusione, in favore dell'Avv. Carmela Nigroli, delle spese di lite che liquida in €
9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 22 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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