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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7743 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel. Dott. Renato Castaldo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 5658/2020 R.G., riservata in decisione in data 2.07.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente TRA
(c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'Avv. Bruno Galati (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 del difensore in alla Via dei Castani n. 195, per comunicazioni e notificazioni Pt_1
fax 062302061 appellante Email_1
E p.Iva in persona del con Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 sede legale in Via Mezzacapo 121 Sala Consilina (SA) rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'Avv. Daniela Brunetti (C.F. ) presso il cui C.F._2 studio in via Igino Giordani 14 è elettivamente domiciliata, per comunicazioni Pt_1
appellata Email_2
Nonchè 13/2/1964 (c.f. ) Controparte_3 Pt_1 C.F._3 rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'Avv. Remigio Mancini (C.F.
) presso il cui studio in P.le delle Provincie 11 è C.F._4 Pt_1 elettivamente domiciliato, per comunicazioni fax 0644243020 appellato Email_3
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11633/2020 Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'appello in epigrafe il ha impugnato la Parte_2 sentenza n. 11633/2020 con cui il Tribunale di Roma ha rigettato le opposizioni
1 proposte dal medesimo avverso i decreti ingiuntivi n. 12502/16 e Parte_1
19592/16 recanti la condanna dell'odierno appellante al pagamento in favore della società della somma di euro 94.428,48, oltre interessi Controparte_1 legali e spese della procedura monitoria, a titolo di residuo corrispettivo di lavori di manutenzione straordinari eseguiti presso lo stabile per un ammontare CP_4 complessivo di euro 354.000,00 oltre IVA. In ordine allo svolgimento del giudizio di primo grado, il appellante ha Parte_1 esposto di aver proposto opposizione a decreto ingiuntivo n.12502/2016 in ragione dei lavori non correttamente eseguiti da parte della suddetta società, evidenziando come le opere commissionate alla stessa presentassero gravi difetti e avanzando, per tali motivi, domanda riconvenzionale per il risarcimento in proprio favore per i danni per l'effetto patiti. In particolare, ha esposto di aver rappresentato, in sede di opposizione, che- sulla base della perizia di parte redatta dall'Arch. l'importo necessario Persona_1 per l'eliminazione delle difformità e dei vizi ammontasse a euro 153.825,40. Ha richiesto, dunque, la revoca del suddetto decreto Ingiuntivo, pari a euro 94.428,48, chiedendo l'accertamento di un proprio credito risarcitorio di euro 59.396,92 conseguente alla compensazione tra somme dovute e danni lamentati. Ha esposto altresì di aver chiamato in causa il Direttore dei Lavori, Ing. Iunior CP_3
per violazione della diligenza professionale, con declaratoria di inesistenza
[...] di qualsiasi credito in suo favore, condanna alla restituzione delle somme percepite e riconoscimento di un vincolo di solidarietà tra il medesimo e Controparte_1
[...]
Il Condominio ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare a.-autorizzare la chiamata in causa del Direttore dei Lavori, ing. residente in [...]
502, e quindi ai sensi dell'art. 269 comma 2° c.p.c., fissare la nuova data dell'udienza per la prima comparizione delle parti allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis, per le ragioni in fatto ed in diritto tutte esplicitate in premessa;
nel merito ed in via riconvenzionale a.-dato atto e dichiarato che il corrispettivo ancora dovuto dal condominio opponente alla Controparte_1
è pari all'importo di euro 94.428,48, accertare e dichiarare che l'eliminazione
[...] delle difformità e dei vizi dell'opera, secondo la perizia del consulenze tecnico di parte, arch. , assommano ad € 153.825,40, ovvero a quella diversa Persona_1 misura che sarà accertata nel corso del giudizio per quanto argomentato in premessa;
c.-operata, quindi, la compensazione - di cui è espressa richiesta - dei predetti importi, per l'effetto: c/ 1.-revocare il decreto ingiuntivo opposto, per quanto esattamente illustrato e dedotto ed eccepito nelle superiori premesse;
c/2.-accertare e dichiarare il credito risarcitorio del condominio verso l' in € Controparte_1
59.396,92 (153.825,40- 94.428,48), ovvero in quella diversa misura che sarà accertata nel corso del giudizio;
d.-accertare e dichiarare: d/1 responsabile per violazione della diligenza professionale nell'espletamento dell'incarico il D.L., ing. Iunior e pertanto che nulla è dovutogli dal condominio in ragione Controparte_3 dell'incarico affidatogli a titolo di compenso professionale;
d/2 e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione di quanto al predetto titolo già ricevuto, con gli accessori
2 di legge;
d/3 inoltre, dichiarare responsabile ed in via solidale, ex artt. 2043 e 2055 c.c., lo stesso Direttore dei Lavori, ing. Iunior a tenere indenne il Controparte_3 condominio da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse emergere in suo danno ed all'esito del giudizio per le affermate inadempienze dell Controparte_1
e per l'effetto condannarlo agli importi dovuti al condominio dalla ditta
[...]
a titolo risarcitorio sempre in via solidale. Vinte le spese di lite da porre a CP_1 carico di entrambe le parti, convenuta e chiamata in causa, in via tra di loro solidale”. Con successivo atto di citazione il ha proposto altresì opposizione al Parte_1 decreto Ingiuntivo n. 19592/2016, dell'importo di euro 24.169,66, emesso nel procedimento RG 54694/2016 in favore di fondando Controparte_1
l'opposizione sulle medesime argomentazioni esposte nel primo giudizio. I due giudizi di opposizione sono stati riuniti nel procedimento RG 51817/2016. Si sono costituiti in entrambi i giudizi di opposizione la società Controparte_1
e l'Ing. deducendo l'infondatezza dell'opposizione e
[...] Controparte_3 chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti. Con la citata sentenza n. 11633/2020 il Tribunale di Roma ha respinto sia le opposizioni ai suddetti decreti ingiuntivi sia le domande formulate dal nei Parte_1 confronti della società opposta e dell'ingegnere per le ragioni che qui di CP_3 seguito si espongono. Con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dal nei confronti della Parte_1 società il Tribunale ha ritenuto intervenuta la decadenza Controparte_1 dalla garanzia, avendo qualificato i vizi riscontrati nell'opera come vizi ai sensi dell'art. 1667 c.c., e non come gravi difetti ex art. 1669 c.c. con conseguente applicazione, dunque, del termine decadenziale di sessanta giorni previsto dalla norma richiamata. Quanto, poi, alla domanda proposta nei confronti dell'Ing. il Controparte_3
Tribunale ha rilevato il mancato assolvimento, da parte del Condominio, dell'onere di allegazione su di esso gravante, essendosi lo stesso limitato a dedurre in modo generico un asserito inadempimento dei doveri di vigilanza e controllo sull'esecuzione dei lavori. Infine, con riguardo alla richiesta di restituzione dei compensi professionali percepiti, il Tribunale ha evidenziato, da un lato, che i vizi dell'opera non presentano un grado di gravità tale da renderla inutilizzabile e, dall'altro, che il committente non ha domandato la risoluzione del contratto d'opera professionale intercorso con l'Ing.
presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda Controparte_3 restitutoria dei compensi già corrisposti. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto appello il Parte_3 Parte_1
, avanzando istanza di sospensione della sentenza impugnata e
[...] deducendo cinque motivi di appello. Quale primo motivo di appello ha dedotto: a) Decadenza. Mancata contestazione dei vizi e delle difformità da parte della ditta appaltatrice: operatività dell'art. 115 c.p.c. e violazione dell'art. 2697 c.c. Motivazione erronea, incongrua, inadeguata ed insufficiente. Applicazione della ordinaria prescrizione decennale. L'appellante ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, assumendo che la società avrebbe riconosciuto l'esistenza dei vizi e dei Controparte_5
3 difetti dell'opera, sia mediante l'esecuzione di interventi rimediali volti a ovviare alle riscontrate criticità, sia attraverso la linea difensiva adottata nel giudizio di primo grado, nell'ambito della quale la medesima società non ha contestato l'esistenza delle dedotte difformità. A sostegno di tale assunto, l'appellante ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di appalto, l'impegno dell'appaltatore a eliminare i vizi e i difetti dell'opera implica il riconoscimento della loro esistenza, con conseguente insorgenza di una nuova obbligazione, autonoma rispetto a quella originaria e, in quanto tale, non soggetta ai termini decadenziali e prescrizionali previsti dagli artt. 1667 e 1669 c.c., bensì al termine ordinario di prescrizione decennale. Quale secondo motivo di appello ha dedotto: b) Motivazione erronea, incongrua, inadeguata ed insufficiente in ordine alla qualificazione giuridica dei vizi e delle difformità ex art. 1667 c.c., asseritamente non riconducibili ai gravi difetti di cui all'art. 1669 c.c..Violazione e mancata applicazione della disciplina ex art.1669 c.c. In via subordinata, l'appellante ha dedotto l'errata qualificazione, da parte del giudice di prime cure, dei i vizi riscontrati dal CTU ing. (presenza di fessurazioni sui Per_2 parapetti;
mancata sigillatura delle lastre sul parapetto e delle piastrelle dei terrazzi;
diversità del materiale utilizzato peperino nero anziché travertino per le coperte) quali difetti rientranti dell'ambito applicativo dell'art. 1667 c.c. e non, invece quali gravi difetti ex art. 1669 c.c. Quale terzo motivo di appello ha dedotto: c) Motivazione erronea, incongrua, inadeguata ed insufficiente sul mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni ingenti costituiti dalle spese necessarie per l'eliminazione dei gravi difetti dell'opera appaltata e sul mancato accoglimento del risarcimento dei danni riconosciuti per le difformità delle opere appaltate. L'appellante ha esposto che la domanda risarcitoria avanzata in primo grado e rigettata dal giudice di prime cure è meritevole di accoglimento, atteso che il controcredito risarcitorio sorto in conseguenza dei gravi difetti delle difformità accertate risulta essere stato provato dalle risultanze della perizia tecnica d'ufficio, nonché dalla perizia tecnica di parte. Quale quarto motivo di appello ha dedotto: d) Motivazione erronea, incongrua, inadeguata ed insufficiente in ordine alla non detraibilità dal corrispettivo globale di quelle voci del computo metrico relative ad attività non effettuate, siccome incompatibili con altre previste dal contratto. L'appellante ha esposto che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, le voci A.2 e A.13 sono detraibili dal corrispettivo globale pattuito, posto che, anche in caso di appalto a corpo, il prezzo non può essere considerato intangibile ma deve essere defalcato delle opere rimaste ineseguite. Quale ultimo motivo di appello ha dedotto: e. Motivazione erronea, incongrua, inadeguata ed insufficiente sul mancato accoglimento della domanda risarcitoria formulata contro il D.L. per i vizi e le difformità accertati con la consulenza tecnica d'ufficio. L'appellante ha evidenziato di aver assolto in primo grado il suo onere di allegazione in merito alla domanda risarcitoria avanzata, rilevando la responsabilità del direttore
4 dei lavori per i vizi e difformità dell'opera appaltata conseguente all'omessa tempestiva vigilanza dei lavori e alla mancata messa in mora dell'impresa. Ha concluso chiedendo:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione deduzione rejecta, in via cautelare Si chiede che l'Ecc.mo Collegio voglia previamente disporre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 283/351 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva (o l'esecuzione ove iniziata) della sentenza impugnata per quanto illustrato, dedotto ed eccepito nella superiore parte motiva;
e per il caso di rigetto dell'istanza di porre a carico della società appellata idonea cauzione ex art. 283 c.p.c. nel merito in riforma della sentenza n. 11633/2020 resa dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data 18.8.2020, dato atto e dichiarati fondati gli specifici motivi di censura addotti con l'odierna impugnativa e le argomentazioni a sostegno della presente impugnativa, accogliere le domande del primo grado di giudizio nei termini come formulati nelle note di trattazione scritta congiunte e precisamente: previo rigetto di tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni formulate in atti da entrambe le controparti, accogliere le seguenti conclusioni:
--Accertare e dichiarare, conformemente alle risultanze della relazione del ctu ing.
l'esistenza delle difformità e dei vizi dell'opera eseguita dalla Persona_3 [...]
oggetto del contratto di appalto inter partes, così come dedotte dal Controparte_1 condominio opponente e che le cause degli inconvenienti accertati sono riconducibili alla esecuzione dei lavori in violazione delle regole dell'arte e all'omessa vigilanza del Direttore dei Lavori;
--accertare e dichiarare, sempre conformemente alle risultanze della relazione del ctu ing. che i costi per l'eliminazione dei vizi, per la riparazione e per il Persona_3 ripristino degli stessi ammontano a € 158.235,48 (IVA esclusa) e che il valore delle minori opere contrattuali realizzate è pari ad € 57.799,90 (IVA esclusa), e che il credito complessivamente vantato dal condominio è pari a complessivi € 216.035,38, oltre iva, ovvero nelle diverse somme ritenute di giustizia;
--revocare, quindi, per l'effetto entrambi i D.I. opposti (Decreto Ingiuntivo n. 12502/2016 e Decreto Ingiuntivo n. 19592/2016);
--operata, inoltre, la compensazione fra il credito del condominio pari ad € 216.035,38 e quello azionato dalla società opposta pari ad € 118.598,14 (94.428,48 + € 24.169,66), condannare la in solido con il D.L. Iunior Controparte_1 CP_3
a pagare al condominio di via dei Castani n. 195 la somma di €
[...] Pt_1
97.437,24 a titolo risarcitorio ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizi, da porre in via solidale a carico di entrambe le parti appellate.” Si è costituita in giudizio la società la quale ha Controparte_1 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
5 deducendo che l'impugnazione proposta dal appellante non Parte_1 consentirebbe di individuare il contenuto decisorio oggetto di censura. Nel merito, ha chiesto di rigettare l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Si è costituito, altresì, l'Ing. instando del pari per il rigetto Controparte_3 dell'appello. L'appellante ha altresì chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, sospensione concessa da questa Corte con provvedimento del 17/2/2021. All'udienza del 2/7/025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio, in via preliminare, ritiene che non possa essere accolta la richiesta di dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'atto di impugnazione contiene una chiara e puntuale individuazione delle questioni e dei capi della sentenza di primo grado oggetto di censura, nonché delle correlate doglianze. Nel merito l'appello è parzialmente fondato per le ragioni che di seguito si espongono. I motivi a), b) e c) possono essere analizzati congiuntamente in quanto concernenti il profilo dell'intervenuta decadenza in merito alla domanda risarcitoria proposta dall'appellante nei confronti della società appellata per i vizi e le difformità dell'opera imputabili alla società medesima. In particolare, il Collegio, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, ritiene che la domanda risarcitoria proposta nei confronti della società
[...]
sia fondata, posto che alla fattispecie in esame è applicabile il Controparte_1 termine ordinario di prescrizione decennale e non invece il termine di decadenza di sessanta giorni previsto dall'art. 1667 c.c. Come evidenziato da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, in tema di appalto o di contratto d'opera, il riconoscimento dei vizi della cosa o dell'opera e l'impegno a eliminarli, assunto dall'appaltatore o dal prestatore, alla stregua di principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, implicano non solo l'accettazione delle contestazioni e la rinuncia a fare valere l'esonero della garanzia previsto dall'art. 1667 c.c., ma determinano, altresì, l'assunzione di un'autonoma obbligazione di facere, la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo, e rimane, pertanto, soggetta non ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale. Si assiste, dunque, al sorgere di una nuova obbligazione, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'articolo 1667 del c.c, che si aggiunge all'obbligazione originaria di garanzia (Cass. 2018 n. 62; Cass 2015 n. 25541; Cass. 2012, n. 6263; Cass. 2011, n. 12879). Altrettanto consolidato è il principio secondo cui l'appaltatore che si attiva per rimuovere i vizi denunciati dal committente pone in essere una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi che ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. (Cass. 2013 n. 13613, Cass. 2015 n. 4908, Cass. 2014 n. 7208).
6 Ebbene, non è revocabile in dubbio che, nella fattispecie in esame, risulta documentato che la società abbia riconosciuto la Controparte_1 sussistenza dei vizi lamentati, essendosi attivata per la parziale rimozione degli stessi, così come emerge dalla comunicazione di el 3 dicembre Controparte_1
2014 (doc. n.17 del fascicolo di primo grado). In particolare, tale comunicazione, con la quale la società appellata si è impegnata a eseguire a propria cura e spese interventi ripristinatori, è idonea a integrare un riconoscimento sostanziale dell'esistenza delle dedotte difformità e dei vizi;
ne consegue che, nel caso in esame, non era necessaria la denuncia degli stessi nel termine di sessanta giorni, trovando invece applicazione il termine ordinario di prescrizione decennale, che risulta, in ogni caso, non decorso. In tal senso, dunque, non è condivisibile quanto sostenuto dal giudice di prime cure in merito all'infondatezza per intervenuta decadenza dell'azione risarcitoria spiegata dal contro la società appaltatrice. Parte_1
Ciò posto, va rilevato che il CTU Ing. ha riscontrato la maggior parte dei Persona_3 vizi lamentati da parte appellante, accertando che i lavori eseguiti dalla società appellata non sono stati realizzati a regola d'arte e che, conseguentemente, i costi per l'eliminazione dei vizi, per la riparazione e per il ripristino degli stessi ammontano a € 158.235,48 (IVA esclusa), che il valore delle minori opere contrattuali realizzate è pari ad € 57.799,90 (IVA esclusa) e che il credito complessivamente vantato dal condominio è pari a complessivi € 216.035,38 (IVA esclusa). Ebbene, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni del CTU ing. in quanto Per_3
l'elaborato peritale ha vagliato analiticamente con i dovuti approfondimenti e con ampia motivazione ogni profilo tecnico della controversia. Per tali ragioni, dunque, valutata la fondatezza dei motivi d'appello di cui sopra, va accolta la domanda risarcitoria nei confronti della società Controparte_1 la quale va condannata a pagare al appellante la somma di € 97.437,24 Parte_1
a titolo risarcitorio, operando, nel caso di specie, la compensazione fra il credito del condominio pari ad € 216.035,38 e il credito azionato dalla società appellata pari ad
€ 118.598,14 (94.428,48 + € 24.169,66). Per l'effetto, devono essere revocati i decreti ingiuntivi nn. 12502/2016 e 19592/2016, risultando estinto il credito della società appellata per intervenuta compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c. Parimenti fondato è il motivo di appello sub d), con il quale l'appellante ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le voci A.2 e A.13, in quanto riferite a prestazioni non eseguite dalla società appellata, devono essere detratte dal corrispettivo complessivamente pattuito, atteso che, anche nell'ipotesi di appalto a corpo, il prezzo non può ritenersi intangibile, dovendo essere ridotto in relazione alle opere rimaste ineseguite. Ebbene, considerato che il CTU ha accertato che tanto la prestazione di cui alla voce A.2 (rimozione quarzo solventi) quanto quella di cui alla voce A.13 (demolizione e successiva posa in opera di stangoni in travertino) non sono state eseguite dalla società appellata, il Collegio ritiene che le suddette voci debbano essere detratte dal corrispettivo complessivamente dovuto dall'appellante, in conformità a quanto riconosciuto nella relazione peritale dell'Ing. Per_3
7 Se è pur vero, infatti, che il contratto di appalto in esame sia qualificabile come appalto c.d. a corpo, in forza del quale, a differenza dell'appalto c.d. a misura, il prezzo è determinato mediante la pattuizione di una somma fissa e invariabile per la realizzazione di un'opera tecnicamente definita negli elaborati progettuali, non può tuttavia escludersi che, in ipotesi di inadempimento, il corrispettivo originariamente concordato sia suscettibile di modificazioni. Come chiarito da un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio intende aderire, infatti, in caso di parziale inadempimento, qualora si renda necessario determinare il compenso per i lavori effettivamente eseguiti, il parametro di riferimento resta il prezzo concordato a corpo, dal quale deve essere detratto il costo delle opere non eseguite, e non già calcolato ex novo il valore delle prestazioni eseguite (Cass. 20/08/2019, n. 21517). Ciò premesso con riferimento alla responsabilità della società Controparte_1
deve invece rilevarsi che, con riguardo alla domanda di risarcimento dei
[...] danni proposta nei confronti del Direttore dei lavori, Ing. il CP_3 Controparte_3
Collegio ritiene infondato il motivo di appello sub e). Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, invero, l'appellante, oltre a non aver adeguatamente assolto l'onere di allegazione consistente nell'individuazione della specifica prestazione che il Direttore dei lavori avrebbe omesso di eseguire, non ha allegato in modo puntuale il nesso causale tra il dedotto inadempimento e i danni lamentati riconducibili all'esecuzione dei lavori non eseguiti a regola d'arte. Il appellante, in particolare, non ha in alcun modo provato il nesso Parte_1 causale tra l'inadempimento ascrivibile al Direttore dei lavori e i danni lamentati, riconducibili alla non corretta esecuzione delle opere da parte dell'impresa appellata, non essendo a tal fine sufficiente la mera deduzione di una generica omessa vigilanza. Se pur vero, per un verso, che sul creditore della prestazione non grava l'onere della prova dell'inadempimento, dovendo il debitore dimostrare – a fronte dell'allegazione di inadempimento del creditore – di aver esattamente adempiuto (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001), deve, per altro verso, ritenersi che la prova del danno lamentato e del nesso causale tra lo stesso e l'inadempimento così allegato, gravi sull'attore secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass., 14.6.2011 n. 12961). Applicando tali principi al caso di specie, dunque, consegue che il non Parte_1 ha fornito prova sufficiente né del nesso causale che avvince il dedotto inadempimento e il danno patito, né della circostanza che i riscontrati vizi dell'opera siano imputabili anche al Direttore dei lavori. Per tali motivazioni, pertanto, il suddetto motivo d'appello risulta infondato e, conseguentemente, non può essere accolta la domanda risarcitoria proposta dall'appellante nei confronti dell'Ing. Controparte_3
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto limitatamente ai motivi sub a), b), c) e d), con conseguente condanna della società al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1 appellante, della somma di € 97.437,24 a titolo risarcitorio;
deve, invece, essere rigettato con riferimento al motivo sub e), con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'Ing. Controparte_3
8 Con riferimento alle spese del giudizio, osserva il Collegio che non è stato proposto un motivo di gravame specifico volto a contestare il capo della sentenza recante la compensazione delle spese del primo grado di giudizio, essendosi il Parte_1 appellante limitato a chiedere con l'atto di appello “vinte le spese del doppio grado di giudizio”, senza articolare specifica censure sul punto, regolazione delle spese che tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e del parziale accoglimento dell'impugnazione può essere confermata. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore della causa (€ 97.437,24), compresa la fase istruttoria. Resta assorbita ogni altra questione.
P.Q.M
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_4
11633/2020, così provvede: 1)in accoglimento dell'opposizione revoca i decreti ingiuntivi n. 12502/2016 e n. 19592/2016 e per l'effetto condanna la società al Controparte_1 pagamento, in favore della parte appellante, della somma di € 97.437,24 a titolo risarcitorio;
2)Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
5)Condanna la società al pagamento, in favore del Controparte_1
appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Parte_1
7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
6)Condanna il al pagamento, in favore Controparte_6 dell'appellato Ing. delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_3 che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Roma 15/12/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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