Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 808
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, mancato assolvimento dell'onere della prova e infondatezza della pretesa erariale

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, evidenziando che i controlli su Società_2 Srl hanno rivelato che si trattava di una società 'cartiera' con sede fittizia, legale rappresentante irreperibile, omissione di dichiarazioni fiscali, assenza di personale dipendente, utenze e beni materiali, e mancati acquisti nonostante un elevato volume di vendite. I clienti interpellati non hanno fornito informazioni concrete. La documentazione esibita dalla ricorrente per le operazioni con Società_2 Srl era meramente formale e non provava l'effettività delle operazioni. La sentenza della Corte di primo grado n. 836/2025 per l'anno 2017, appellata, e le definizioni agevolate per altre annualità, indicano una tendenza sfavorevole alla ricorrente.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per omessa sottoscrizione

    La censura è stata ritenuta palesemente infondata poiché l'atto è stato validamente sottoscritto da un funzionario delegato, come dimostrato dalla copia dell'atto di delega depositata dall'Amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 8 comma 2 del DL n. 16 del 2012

    La Corte ha stabilito che l'articolo invocato non è applicabile poiché dai documenti non risultano componenti positive di reddito fittizie, ma solo acquisiti fittizi.

  • Rigettato
    Sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024

    La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la normativa ha un'entrata in vigore differita e il principio del 'favor rei' si porrebbe solo nel primo caso. Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 1274/2025.

  • Rigettato
    Sanzione inflitta lesiva del principio di proporzionalità

    L'Ufficio ha irrogato la sanzione minima prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, applicando il cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto. Non è stato applicato il cumulo per periodi diversi di imposta a causa della diversità dei tributi accertati e delle definizioni agevolate per alcune annualità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 808
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 808
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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