Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1654
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica atti presupposti

    Il resistente, nel dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla questione della mancata notifica dell'atto presupposto, non ha né provveduto a chiamare direttamente in causa l'ente impositore né ha formulato richiesta di integrazione del contraddittorio. Pertanto, la nullità dedotta dal contribuente si intende processualmente acquisita.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica della cartella

    Il motivo è infondato. La notifica della cartella esattoriale tramite PEC è valida anche se l'atto originariamente cartaceo non è munito di firma digitale, in conformità all'art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n.602.

  • Rigettato
    Richiesta condanna per lite temeraria

    Non si ravvisano i presupposti per disporre la richiesta condanna della parte resistente ai sensi dell'art.96 cod.proc.civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1654
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1654
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo