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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1654/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
AR IO, TO
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4420/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097.2022.01331893.92.000 SPESE DI GIUSTI 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 20/03/2023, la Ricorrente_1. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 10.795,25, avente a oggetto il mancato versamento dell'imposta di registro per atti giudiziari relativi all'anno 2004.
A sostegno del ricorso ha dedotto: 1) l'inesistenza della notifica della cartella, in quanto proveniente da indirizzo PEC e contenente in allegato una mera copia cartacea priva di attestazione di conformità; 2) la nullità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti, attesa la mancata comunicazione alla contribuente di qualsiasi atti anteriore rispetto a quello preordinato all'esecuzione forzata;
3) la nullità dell'eventuale notifica dell'atto presupposto, proprio in quanto mai ritualmente perfezionata;
4) l'illegittimità della richiesta di pagamento in quanto non supportata da idonea documentazione;
5) la violazione dell'art.7 della l. n.212/2000, per mancata allegazione degli atti presupposti;
6) la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione da parte del legale rappresentante del titolare del servizio di riscossione;
7) la mancata indicazione, nel dettaglio, delle modalità di calcolo degli interessi addebitati e delle sanzioni;
8) l'illegittimità della cartella per omesso invito al contraddittorio;
9) la nullità della cartella per mancata sottoscrizione e allegazione comprovante la delega di firma in favore del sottoscrittore;
10) la conseguente richiesta di condanna della parte resistente ai sensi dell'art.96, commi 1 e 3, cod.proc.civ..
Si costituiva successivamente in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, con comparsa contenente controdeduzioni;
nella quale deduceva la regolarità della notifica della cartella operata tramite un indirizzo
PEC del titolare del servizio di riscossione;
deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'asserito mancato ricevimento dell'atto presupposto;
argomentava in ordine all'infondatezza degli altri motivi di ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Dopo un rinvio operato su istanza della contribuente, motivato dalla volontà di aderire alla procedura di definizione agevolata, veniva fissata ulteriore udienza di discussione su istanza della parte resistente.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva, nella quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di impugnazione.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, attinente alle modalità di notifica della cartella esattoriale, è infondato.
Parte ricorrente ha infatti basato le proprie argomentazioni sulla base della necessità della notifica dell'originale dell'atto impugnato;
pretermettendo, peraltro, il disposto dell'art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 che , nel testo applicabile ratione temporis, consente la notifica dell'atto della riscossione all'indirizzo di posta certificata del destinatario censito nei registri INI – PEC;
tematica in ordine alla quale è stato chiarito che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 30948 del
27/11/2019). Il ricorrente ha altresì dedotto la nullità della cartella in quanto non preceduta dalla notifica dell'atto presupposto.
Il motivo è fondato, con conseguente e logico assorbimento dell'esame di tutte le ulteriori doglianze.
Va quindi ricordato che – nel regime normativo applicabile ratione temporis (anteriore rispetto alla modifica, non applicabile al presente giudizio, avvenuta con l'inserimento del comma 6-bis nel corpo dell'art.14 del d. lgs. n.546/1992, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del d.lgs. 30 dicembre 2023, n.220) il contribuente, in caso di impugnazione una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi attinenti alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, poteva agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che fosse configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore
(Sez. 6, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012; Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017).
Nel caso di specie, il titolare del servizio di riscossione – nel dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla relativa questione – non ha però né provveduto a chiamare direttamente in causa l'ente impositore né ha formulato richiesta di integrazione del contraddittorio.
Deve quindi intendersi processualmente acquisita la nullità dedotta dal contribuente.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese del presente giudizio e che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (terzo scaglione), tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta - sono liquidate come in dispositivo.
Non si ravvisano i presupposti per disporre la richiesta condanna della parte resistente ai sensi dell'art.96 cod.proc.civ..
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che liquida in € 120,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
AR IO, TO
SERAFINI CHIARA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4420/2023 depositato il 20/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097.2022.01331893.92.000 SPESE DI GIUSTI 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 20/03/2023, la Ricorrente_1. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 10.795,25, avente a oggetto il mancato versamento dell'imposta di registro per atti giudiziari relativi all'anno 2004.
A sostegno del ricorso ha dedotto: 1) l'inesistenza della notifica della cartella, in quanto proveniente da indirizzo PEC e contenente in allegato una mera copia cartacea priva di attestazione di conformità; 2) la nullità della cartella per mancata notifica degli atti presupposti, attesa la mancata comunicazione alla contribuente di qualsiasi atti anteriore rispetto a quello preordinato all'esecuzione forzata;
3) la nullità dell'eventuale notifica dell'atto presupposto, proprio in quanto mai ritualmente perfezionata;
4) l'illegittimità della richiesta di pagamento in quanto non supportata da idonea documentazione;
5) la violazione dell'art.7 della l. n.212/2000, per mancata allegazione degli atti presupposti;
6) la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione da parte del legale rappresentante del titolare del servizio di riscossione;
7) la mancata indicazione, nel dettaglio, delle modalità di calcolo degli interessi addebitati e delle sanzioni;
8) l'illegittimità della cartella per omesso invito al contraddittorio;
9) la nullità della cartella per mancata sottoscrizione e allegazione comprovante la delega di firma in favore del sottoscrittore;
10) la conseguente richiesta di condanna della parte resistente ai sensi dell'art.96, commi 1 e 3, cod.proc.civ..
Si costituiva successivamente in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione, con comparsa contenente controdeduzioni;
nella quale deduceva la regolarità della notifica della cartella operata tramite un indirizzo
PEC del titolare del servizio di riscossione;
deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento all'asserito mancato ricevimento dell'atto presupposto;
argomentava in ordine all'infondatezza degli altri motivi di ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Dopo un rinvio operato su istanza della contribuente, motivato dalla volontà di aderire alla procedura di definizione agevolata, veniva fissata ulteriore udienza di discussione su istanza della parte resistente.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva, nella quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di impugnazione.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, attinente alle modalità di notifica della cartella esattoriale, è infondato.
Parte ricorrente ha infatti basato le proprie argomentazioni sulla base della necessità della notifica dell'originale dell'atto impugnato;
pretermettendo, peraltro, il disposto dell'art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 che , nel testo applicabile ratione temporis, consente la notifica dell'atto della riscossione all'indirizzo di posta certificata del destinatario censito nei registri INI – PEC;
tematica in ordine alla quale è stato chiarito che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 30948 del
27/11/2019). Il ricorrente ha altresì dedotto la nullità della cartella in quanto non preceduta dalla notifica dell'atto presupposto.
Il motivo è fondato, con conseguente e logico assorbimento dell'esame di tutte le ulteriori doglianze.
Va quindi ricordato che – nel regime normativo applicabile ratione temporis (anteriore rispetto alla modifica, non applicabile al presente giudizio, avvenuta con l'inserimento del comma 6-bis nel corpo dell'art.14 del d. lgs. n.546/1992, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del d.lgs. 30 dicembre 2023, n.220) il contribuente, in caso di impugnazione una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi attinenti alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, poteva agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che fosse configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore
(Sez. 6, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012; Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017).
Nel caso di specie, il titolare del servizio di riscossione – nel dedurre il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla relativa questione – non ha però né provveduto a chiamare direttamente in causa l'ente impositore né ha formulato richiesta di integrazione del contraddittorio.
Deve quindi intendersi processualmente acquisita la nullità dedotta dal contribuente.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese del presente giudizio e che - avuti presenti i criteri direttivi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 147 del 2022 e tabelle allegate (terzo scaglione), tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell'attività svolta - sono liquidate come in dispositivo.
Non si ravvisano i presupposti per disporre la richiesta condanna della parte resistente ai sensi dell'art.96 cod.proc.civ..
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente, che liquida in € 120,00 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione