Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 228/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
( , rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Bolognese;
e
, rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Lezzi Daniela;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 Controparte_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data
26/09/2017, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nate , maggiorenne e autosufficiente, e (Lecce, Per_1 Persona_2
04/03/2011).
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 20/01/2025). In particolare, hanno concordato che:
a) il sig. occuperà l'immobile di proprietà della Parte_1
L.G. Service Srl, sito in Matino alla Zona Industriale al lotto 1 dove si è già da tempo trasferito, nel mentre la sig.ra occuperà la casa coniugale di sua esclusiva Controparte_1 proprietà sita in Lecce alla Via Potenza, 21 B, unitamente alla figlia minore , affidata congiuntamente ai coniugi, come Per_2 di seguito indicato;
b) l'affidamento della figlia minore e le modalità Per_2 dell'esercizio del diritto di visita del padre vengono regolate alle condizioni di seguito indicate:
b.1) la figlia minore resta affidata congiuntamente ad Per_2 entrambi i genitori, pur vivendo nella residenza della madre, sita in Lecce in via Potenza, 21 B
b.2) la figlia minore , salvo diversi successivi accordi Per_2 tra le parti, avrà la facoltà di vedere il padre secondo le seguenti modalità e fatta salve diverse preferenze della minore o specifiche e comprovate necessità contingenti dei coniugi: - due ore continuative per due giorni alla settimana (martedì e giovedì) dalle ore 16.30 alle ore
18.30, concordando preventivamente con la madre anche la possibilità di accompagnare la minore a scuola
(per almeno due giorni alla settimana ma per non più di quattro, salvo diverse preferenze della minore); - pernottamento durante il fine settimana della minore
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presso il domicilio del padre una volta ogni 15 giorni, dalle ore 16.30 del sabato sino alle ore 18.00 della domenica;
- nella settimana senza pernottamento, il padre terrà con sé la minore per tre ore continuative durante il pomeriggio del sabato o della domenica, nell'orario o giorno (sabato o domenica) da concordare con la madre;
- durante le festività di un solo giorno, sarà possibile per ciascuno dei genitori, alternativamente, trascorrere la festività con la figliola
(per le festività in cui spetterà al padre, la permanenza del minore sarà regolata dalle ore 11.00 alle ore 18.00 senza pernottamento); - durante le festività natalizie, sarà possibile, per la minore, trascorrere con ciascuno dei genitori, alternandoli con cadenza annuale, i periodi compresi tra il 24 compreso (da dopo pranzo) e il 26 dicembre compreso (con rientro alle ore 18.00) e quello tra il 31 dicembre ed il 2 gennaio compresi (stessi orari); nei restanti giorni di festa la minore resterà con la madre
- i genitori stabiliscono che per il periodo di Natale 2025, la minore resterà con il padre;
- per quanto riguarda le festività pasquali, sarà possibile, per la minore, trascorrere con ciascuno dei genitori, alternandoli con cadenza annuale, il sabato, la domenica e il lunedì
(rientro ore 18.00), fatte ovviamente salve diverse preferenze della minore;
- per ciò che concerne il periodo estivo, sarà possibile, per il padre, trascorrere, durante i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, tenere la figlia minore secondo le stesse modalità previste per il restante periodo dell'anno, mentre, nel mese di agosto, il padre potrà tenere con sé la figlia minore per sette giorni consecutivi nel periodo in cui usufruirà delle ferie e tre fine settimana negli orari e con
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le modalità già previste per i mesi invernali (dalle ore
16.30 del sabato alla domenica sino alle ore 18.00, salvo diverso accordo tra i genitori trattandosi del periodo estivo); - nel periodo di permanenza della minore, entrambi i genitori si impegnano a seguire personalmente la figlia , assicurando la propria Per_2 presenza -la più costante possibile- con la minore;
c) i genitori avranno cura di imporre alla minore il rispetto verso entrambe le figure genitoriali;
d) resta inteso che, in virtù dell'affidamento congiunto così come espressamente richiesto, ogni decisione relativa alla formazione, crescita (scelta della scuola, pratica sport, ecc.) nonché di carattere sanitario che riguardi, la minore, dovrà essere condivisa da entrambi i genitori con paritaria partecipazione alle predette scelte e) i genitori si autorizzano sin d'ora concedersi, reciprocamente,
l'autorizzazione a spostamenti o viaggi del minore al di fuori del territorio provinciale e/o regionale, anche ai fini turistici;
f) le parti, preso atto che la figlia è divenuta Per_1 autosufficiente ed attualmente convive stabilmente con il suo compagno, così convengono l'aspetto economico della separazione:
f.1) il sig. si onera di provvedere al Parte_1 mantenimento della moglie e della figlia minore con il versamento delle seguenti somme:
f.2) Euro 1.000,00 (euro mille/00) mensili quale contribuito al mantenimento della figlia , fino al Per_2 raggiungimento della sua stabilità economica;
f.3) Euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) quale assegno unico alla moglie.
f.4) ogni spesa straordinaria di cui la figlia potrà avere Per_2 necessità (ad esempio, senza che tale elencazione sia
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esaustiva, spese mediche non dispensate dal S.S.N. per le eventuali cure dentali o oftalmiche, corsi di istruzione professionale, viaggi con destinazione nel territorio nazionale), sarà divisa a metà tra i genitori, previo accordo tra gli stessi sulla singola spesa.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 05/03/2025).
1.3.- Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo con la precisazione che, per i profili non espressamente concordati, le spese straordinarie inerenti alla prole saranno regolate secondo il pertinente protocollo del Tribunale di Lecce.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come precisate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 228/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 20/01/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Matino in data 22/08/1992 tra (LE), Parte_2
27/10/1967) e (Brindisi (BR), 14/06/1970) e Controparte_1
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trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 29, parte II, serie A, anno 1992;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come precisate all'udienza del 11/03/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Matino per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 09/06/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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