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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 15585/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 15585/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FIORELLINO ELENA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato i presso lo studio dell'avv. MUSUMECI TOTI Controparte_1
SALVATORE, dell'avv. STEFANO ALTARA e dell'avv. NICOLETTA DOMENICHINI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: presa visione degli atti, esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SAN SEBASTIANO Parte_1 Controparte_1
DA PO il 26/08/2022.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 26/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DA' ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. DA' ATTO che le parti dichiarano che la casa familiare sita in Torino, Via Villa della Regina n. 3, di esclusiva proprietà del IG. resterà nella esclusiva disponibilità del medesimo con tutti gli CP_1 arredi ad eccezione dei beni ed effetti personali della GN e dei mobili di sua esclusiva Pt_1 proprietà che sono di seguito indicati e che porterà via con sé al momento dell'allontanamento: cassettiera camera da letto della nonna della GN;
una sedia nella camera da letto;
mobiletto bianco con ruote sul balcone;
aspirapolvere; scrivanie dei ragazzi;
stampante; due personale computer;
libreria piccola;
libreria grande;
Bimby; una penna Cartier;
lo specchio della nonna della GN;
ferro da stiro;
Pt_1
3. DA' ATTO che le parti dichiarano che la IG.ra si è allontanata dalla predetta abitazione, Pt_1 insieme ai figli minori e e portando con sé quanto previsto al punto 2), entro il Per_1 Per_2
31.7.2024;
4. DA' ATTO che le parti dichiarano che entro i 7 giorni dal deposito del ricorso, il IG. CP_1 ha corrisposto alla sig.ra la somma di euro 22.200,00 (ventiduemiladuecento/00) per la Pt_1 copertura delle iniziali spese necessarie al trasferimento della moglie in altro luogo (ivi compreso in maniera non esaustiva ma esemplificativa: trasloco, primi affitti nuova casa;
acquisto macchina, acquisto arredi, inserimento figli nella scuola e primi obblighi scolastici, e via dicendo), a mezzo bonifico su conto corrente bancario intestato alla IG.ra (Codice IBAN: [...]); Pt_1
5. DA' ATTO che, dal mese successivo al deposito del ricorso, a titolo di contributo al mantenimento, fino a quando la GN non reperirà una occupazione lavorativa e comunque per non oltre la durata di 12 mesi dalla data di deposito del ricorso, il marito corrisponderà alla moglie la somma mensile di €
600,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario alle stesse coordinate di cui al punto che precede;
6. DA' ATTO che le parti dichiarano che il IG. ha sostenuto le concordate spese per le CP_1 vacanze dell'estate 2024 a Creta della IG.ra e dei figli di lei, nonché quelle per il viaggio Pt_1 studi sempre nell'estate del 2024 a Londra del figlio della IG.ra , ; Pt_1 Per_1
7. DA' ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto pagina 2 di 3 previsto sopra e con il regolare compimento di quanto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione fra di loro intercorsa;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 15585/2024 vg promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FIORELLINO ELENA che la Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato i presso lo studio dell'avv. MUSUMECI TOTI Controparte_1
SALVATORE, dell'avv. STEFANO ALTARA e dell'avv. NICOLETTA DOMENICHINI che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: presa visione degli atti, esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in SAN SEBASTIANO Parte_1 Controparte_1
DA PO il 26/08/2022.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 26/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1. DA' ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. DA' ATTO che le parti dichiarano che la casa familiare sita in Torino, Via Villa della Regina n. 3, di esclusiva proprietà del IG. resterà nella esclusiva disponibilità del medesimo con tutti gli CP_1 arredi ad eccezione dei beni ed effetti personali della GN e dei mobili di sua esclusiva Pt_1 proprietà che sono di seguito indicati e che porterà via con sé al momento dell'allontanamento: cassettiera camera da letto della nonna della GN;
una sedia nella camera da letto;
mobiletto bianco con ruote sul balcone;
aspirapolvere; scrivanie dei ragazzi;
stampante; due personale computer;
libreria piccola;
libreria grande;
Bimby; una penna Cartier;
lo specchio della nonna della GN;
ferro da stiro;
Pt_1
3. DA' ATTO che le parti dichiarano che la IG.ra si è allontanata dalla predetta abitazione, Pt_1 insieme ai figli minori e e portando con sé quanto previsto al punto 2), entro il Per_1 Per_2
31.7.2024;
4. DA' ATTO che le parti dichiarano che entro i 7 giorni dal deposito del ricorso, il IG. CP_1 ha corrisposto alla sig.ra la somma di euro 22.200,00 (ventiduemiladuecento/00) per la Pt_1 copertura delle iniziali spese necessarie al trasferimento della moglie in altro luogo (ivi compreso in maniera non esaustiva ma esemplificativa: trasloco, primi affitti nuova casa;
acquisto macchina, acquisto arredi, inserimento figli nella scuola e primi obblighi scolastici, e via dicendo), a mezzo bonifico su conto corrente bancario intestato alla IG.ra (Codice IBAN: [...]); Pt_1
5. DA' ATTO che, dal mese successivo al deposito del ricorso, a titolo di contributo al mantenimento, fino a quando la GN non reperirà una occupazione lavorativa e comunque per non oltre la durata di 12 mesi dalla data di deposito del ricorso, il marito corrisponderà alla moglie la somma mensile di €
600,00 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario alle stesse coordinate di cui al punto che precede;
6. DA' ATTO che le parti dichiarano che il IG. ha sostenuto le concordate spese per le CP_1 vacanze dell'estate 2024 a Creta della IG.ra e dei figli di lei, nonché quelle per il viaggio Pt_1 studi sempre nell'estate del 2024 a Londra del figlio della IG.ra , ; Pt_1 Per_1
7. DA' ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto pagina 2 di 3 previsto sopra e con il regolare compimento di quanto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione fra di loro intercorsa;
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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