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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. R.V.G. 1489/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Giudice,
LETTO il ricorso depositato in data 30 luglio 2024; PRESO ATTO della ritualità e tempestività della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2025; pronuncia il seguente
DECRETO
OSSERVATO che il ricorrente ha chiesto la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo nei propri confronti, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno in data 16.05.2006 ai nn. 6758 di Registro generale e 4550 di Registro particolare, nonché del sequestro conservativo presso terzi con atto notificato in data 20.05.2006;
RILEVATO che, stando alle risultanze della documentazione ipocatastale versata in atti, in particolare della nota di trascrizione r. gen 6758, r. part. 4550 del 16 maggio 2006, oggetto dell'ispezione del 9 giugno 2023, non risulta che i creditori sequestranti abbiano provveduto a richiedere entro 60 giorni dalla comunicazione l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista dall'art. 679 c.p.c., come vorrebbe l'art. 156, 2° c., disp. att. c.p.c., tenendo conto che tale sentenza è stata pubblicata in data 19 dicembre 2011;
RILEVATO che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera "ipso iure" nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento (Cass. civ. 8515/2004);
RILEVATO altresì che, come si evince dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria di questo Tribunale, territorialmente competente per l'esecuzione forzata sui beni immobili oggetto del provvedimento cautelare a carico dell'istante secondo il disposto di cui all'art. 26, 1° c., c.p.c.., non risultano iscritte procedure esecutive a carico dell'istante; RITENUTO pertanto che, a prescindere dal pagamento del debito sotteso alla concessione del provvedimento cautelare da parte dell'istante, e una volta convertitosi ipso iure il sequestro in pignoramento, di detto pignoramento debba accertarsi l'inefficacia qualora non siano posti in essere gli adempimenti di cui all'art. 156 disp att. c.p.c. e, pertanto, la trascrizione del sequestro non abbia più ragion d'essere;
OSSERVATO che uno dei creditori già sequestranti, in particolare il CP_1
si è costituito in giudizio aderendo all'istanza di cancellazione del sequestro;
[...]
OSSERVATO inoltre che l'istante ha provveduto alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza agli altri creditori sequestranti nel termine imposto, e che nessuno si è opposto all'accoglimento della domanda;
RITENUTO tuttavia che la domanda di cancellazione del sequestro conservativo presso terzi debba essere dichiarata inammissibile in quanto non vi è alcuna trascrizione da cancellare, e che, pertanto, la relativa domanda debba essere fatta valere con le forme di cui all'art. 669 novies c.p.c.
PQM
ACCOGLIE in parte la domanda e, per l'effetto,
DISPONE la cancellazione del sequestro conservativo eseguito nei confronti dell' Ing. Per_1
e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno in data 16.05.2006
[...] ai nn. 6758 di Registro generale e 4550 di Registro particolare;
con esonero del Conservatore da qualunque responsabilità;
DICHIARA INAMMISSIBILE l'istanza di cancellazione del sequestro conservativo presso terzi.
Si comunichi.
Belluno, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Beniamino MA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Giudice,
LETTO il ricorso depositato in data 30 luglio 2024; PRESO ATTO della ritualità e tempestività della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 marzo 2025; pronuncia il seguente
DECRETO
OSSERVATO che il ricorrente ha chiesto la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo nei propri confronti, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno in data 16.05.2006 ai nn. 6758 di Registro generale e 4550 di Registro particolare, nonché del sequestro conservativo presso terzi con atto notificato in data 20.05.2006;
RILEVATO che, stando alle risultanze della documentazione ipocatastale versata in atti, in particolare della nota di trascrizione r. gen 6758, r. part. 4550 del 16 maggio 2006, oggetto dell'ispezione del 9 giugno 2023, non risulta che i creditori sequestranti abbiano provveduto a richiedere entro 60 giorni dalla comunicazione l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista dall'art. 679 c.p.c., come vorrebbe l'art. 156, 2° c., disp. att. c.p.c., tenendo conto che tale sentenza è stata pubblicata in data 19 dicembre 2011;
RILEVATO che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera "ipso iure" nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento (Cass. civ. 8515/2004);
RILEVATO altresì che, come si evince dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria di questo Tribunale, territorialmente competente per l'esecuzione forzata sui beni immobili oggetto del provvedimento cautelare a carico dell'istante secondo il disposto di cui all'art. 26, 1° c., c.p.c.., non risultano iscritte procedure esecutive a carico dell'istante; RITENUTO pertanto che, a prescindere dal pagamento del debito sotteso alla concessione del provvedimento cautelare da parte dell'istante, e una volta convertitosi ipso iure il sequestro in pignoramento, di detto pignoramento debba accertarsi l'inefficacia qualora non siano posti in essere gli adempimenti di cui all'art. 156 disp att. c.p.c. e, pertanto, la trascrizione del sequestro non abbia più ragion d'essere;
OSSERVATO che uno dei creditori già sequestranti, in particolare il CP_1
si è costituito in giudizio aderendo all'istanza di cancellazione del sequestro;
[...]
OSSERVATO inoltre che l'istante ha provveduto alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza agli altri creditori sequestranti nel termine imposto, e che nessuno si è opposto all'accoglimento della domanda;
RITENUTO tuttavia che la domanda di cancellazione del sequestro conservativo presso terzi debba essere dichiarata inammissibile in quanto non vi è alcuna trascrizione da cancellare, e che, pertanto, la relativa domanda debba essere fatta valere con le forme di cui all'art. 669 novies c.p.c.
PQM
ACCOGLIE in parte la domanda e, per l'effetto,
DISPONE la cancellazione del sequestro conservativo eseguito nei confronti dell' Ing. Per_1
e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Belluno in data 16.05.2006
[...] ai nn. 6758 di Registro generale e 4550 di Registro particolare;
con esonero del Conservatore da qualunque responsabilità;
DICHIARA INAMMISSIBILE l'istanza di cancellazione del sequestro conservativo presso terzi.
Si comunichi.
Belluno, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Beniamino MA