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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 215 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Elena D'Angelo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto d'appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 13.5.2024
appellante
contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Selargius, presso lo CP
studio dell'avv. Simona Zonchello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla memoria difensiva, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 23.9.2024
appellato
All'udienza del 6 dicembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia
- In parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente gravame,
rideterminare, a far data dal mese di giugno 2023, il contributo paterno per il minore anche in considerazione della cessata convivenza del figlio maggiorenne Per_1 Per_2
, ormai economicamente indipendente e rispetto al quale si chiede che l'assegno di
[...]
mantenimento sia revocato.
- Con vittoria delle spese e compensi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari adita rigettare, perché infondato, il primo motivo d'appello, confermando sul punto l'impugnata sentenza, per le ragioni come esposte nel presente atto o, in ogni caso, per quelle che reputerà di ravvisare;
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello accogliere il secondo motivo di appello, e stabilire l'onere a carico del signor al mantenimento del figlio con decorrenza a far data dal giugno CP Per_1
2023.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, spese generali e accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.1.2021 presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio con il 17.7.1999, dal quale Parte_2 CP
erano nati i figli in data 23.10.1999 e in data 11.7.2012, espose che il resistente Per_2 Per_1
aveva tenuto un comportamento vessatorio e violento nei suoi confronti, culminato in data 9.1.2021
allorché, a seguito delle percosse ricevute, aveva riportato trauma cranico ed abrasioni al volto;
a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere del . CP
Chiese, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito al , l'affido esclusivo del minore CP
figlio l'assegnazione della casa coniugale, e la determinazione di un assegno di Per_1
mantenimento, a carico del , in favore dei due figli, pari a complessivi € 800,00 al mese. CP
Il , costituitosi, espose di essere detenuto, di non svolgere alcuna attività lavorativa in carcere, CP
e pertanto di non avere alcun reddito, mentre la percepiva la somma mensile di € 250,00 a Pt_2
titolo di compenso per l'attività lavorativa di ausiliario del traffico e di € 770,00 a titolo di reddito di cittadinanza. Alla prima udienza la dichiarò che entrambi i figli erano con lei conviventi, che il Pt_2
maggiorenne , di anni 21, era disoccupato, e di percepire la somma mensile di € 240/300 Per_2
come ausiliare del traffico per il periodo scolastico, di € 918,00 a titolo di reddito di cittadinanza, e di corrispondere un canone di locazione pari a € 450,00. La stessa affermò che il era Pt_2 CP
disoccupato da diversi anni, e che lavorava in nero come carrozziere, percependo € 400,00 alla settimana.
Il , invece, ribadì di essere detenuto e privo di reddito. CP
Con ordinanza del 13.7.2021 il Giudice, rilevato che il con sentenza del 19.4.2021 era stato CP
condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p., commessi in danno della alla presenza del Pt_2
minore figlio, ne dispose l'affido esclusivo alla madre;
considerati, inoltre, i redditi della ed il Pt_2
fatto che il era detenuto e non svolgeva attività lavorativa, dispose che la ricorrente dovesse CP
provvedere in via esclusiva al mantenimento del minore.
Con nota trasmessa per l'udienza fissata per la decisione, le parti dichiararono di aver raggiunto un accordo e rassegnarono conclusioni conformi.
Con sentenza n. 2984/23 il Tribunale adito pronunciò la separazione personale dei coniugi,
ritenendo rinunciata, alla luce delle conclusioni conformi, la domanda di addebito formulata dalla
. Pt_2
Il primo collegio, peraltro, ritenne di non poter recepire l'accordo delle parti relativo all'affidamento congiunto del minore, sul rilievo che il era stato condannato alla pena di anni CP
due e mei sei di reclusione per aver commesso atti di violenza fisica, aggressioni verbali e minacce,
integranti il reato di cui all'art. 572 c.p., in danno della moglie, anche alla presenza del figlio minorenne tra l'altro, come risultante dalla sentenza del giudice penale, era stata anche Per_1
disposta la sottoposizione del , a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per CP
la durata di anni due.
Non vi erano, pertanto, elementi che consentissero di ritenere superata la valutazione di inidoneità
genitoriale del , cosicché doveva disporsi la prosecuzione degli incontri protetti tra lo stesso CP
ed il minore figlio. Quanto, poi, agli aspetti di carattere economico, il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti, dispose l'obbligo del di corrispondere alla la somma complessiva di € 500,00 a titolo di CP Pt_2
contributo del minore figlio e del figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_2
oltre a prescrivere che la avrebbe beneficiato in via esclusiva dell'assegno unico. Pt_2
Avverso tale decisione la ha proposto appello, cui ha resistito il . Pt_2 CP
La causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza in merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, assumendo che con le conclusioni conformi formulate in primo grado tale importo era stato determinato in considerazione della richiesta di affido condiviso e della permanenza del minore presso il padre tutti i fine settimana, per le feste e per sette giorni durante le vacanze estive;
il Tribunale, invece, non aveva recepito l'accordo dei coniugi relativo all'auspicato affido condiviso, e tuttavia non aveva parimenti, e conseguenzialmente, modificato l'importo dell'assegno.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla decorrenza dell'assegno, indicata da entrambe le parti dal mese di giugno 2023.
Da ultimo, ha esposto che il figlio non viveva più con lei ed aveva conseguito l'indipendenza Per_2
economica, che il era stato assunto alle dipendenze della ditta Autofficina Cocco Gabriele, CP
con uno reddito mensile netto di € 1.500,00; ha, pertanto, chiesto la rideterminazione del contributo di mantenimento, a carico del , in favore del solo figlio minore e la revoca, invece, di CP Per_1
tale contributo per il figlio . Per_2
Il , premesso che dal giugno 2023 sta corrispondendo alla la somma di € 250,00 a titolo CP Pt_2
di contributo per il mantenimento del figlio ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo Per_1
di impugnazione, atteso che effettivamente sul punto vi era una omessa pronuncia;
per il resto,
invece, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, assumendo che il figlio , che effettivamente Per_2
non abita più con la madre, non è affatto economicamente indipendente, tanto che egli ogni mese gli corrisponde direttamente la somma di € 250,00. In particolare, ha dedotto che con la sentenza penale era stato condannato, a titolo di provvisionale, al pagamento dell'importo di € 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni in favore della , la quale, sulla base di tale titolo, aveva Pt_2
proceduto a pignoramento presso terzi, cosicché il suo datore di lavoro dal mese di novembre 2023
gli detrae dalla busta paga la somma di € 284,15.
Il primo motivo di gravame non è fondato.
Premesso che affido condiviso o esclusivo non equivale a collocamento del minore, e che il contributo di mantenimento viene determinato in ragione di tale ultimo profilo, si osserva che con le stesse conclusioni conformi formulate in primo grado le parti, al punto 4), avevano concordato che
“Il figlio minore avrà collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre”; al Per_1
successivo punto 5) le parti avevano anche concordato i tempi e le modalità dei rapporti tra il CP
ed il minore figlio, prevedendo incontri durante i fine settimana ed in occasione delle festività
principali, con orari comunque limitati dalle ore 10 alle ore 20 di ogni giorno, e dunque con esclusione , di fatto, sia della cena del minore con il padre che del pernottamento. Solo per il periodo estivo era stato previsto un periodo di sette giorni consecutivi.
Il contributo di mantenimento, dunque, era stato concordato dalle parti sia in considerazione delle rispettive condizioni economiche, sia in ragione di accordi che, di fatto, prevedevano tempi di permanenza del minore con il padre limitati, anzi era stato espressamente previsto il collocamento prevalente di presso la madre;
di conseguenza, la pronuncia del primo collegio che ha Per_1
recepito gli accordi economici non appare tale da incidere in termini significativi su un maggiore onere della quale genitore affidatario in via esclusiva, con conseguente insussistenza di ragioni Pt_2
per discostarsi dalle stesse conclusioni conformi delle parti relativamente alla regolamentazione dei profili economici.
Quanto, poi, alla domanda dell'appellante di revoca dell'obbligo del di contribuire al CP
mantenimento del figlio , si osserva, anzitutto, che se è pacifico tra le parti che il ragazzo Per_2
abbia, nelle more tra la sentenza di primo grado ed il giudizio di appello, cessato la convivenza con la madre, non vi è analoga concordanza tra le parti in ordine alla sua conseguita indipendenza economica;
tanto che il ha affermato di versare ogni mese la somma di € 250,00 al figlio CP
. Per_2 In ogni caso, la domanda dell'appellante di revoca dell'obbligo del di provvedere al CP
mantenimento del figlio non è stata formulata in relazione a una specifica censura della Per_2
relativa statuizione contenuta nella sentenza impugnata, della quale con riferimento a tale profilo non viene allegata alcuna erronea valutazione, quanto, invece, sulla scorta di una modifica delle condizioni lavorative del ragazzo, quale esistente al tempo delle conclusioni da lei stessa formulate e della decisione del Tribunale;
di conseguenza, più che di motivo di gravame, trattasi della prospettazione, pure contestata, del conseguimento dell'indipendenza economica di uno dei due figli, ossia di una circostanza nuova, da rappresentare in un apposito giudizio di modifica delle condizioni.
In tale contesto, pertanto, nel presente giudizio non può ritenersi neppure accertato che non Per_2
abbia alcun diritto a ricevere un contributo di mantenimento da parte del padre;
ad ogni modo,
atteso che la stessa ha affermato che il figlio non vive più con lei, la sua domanda di Pt_2 Per_2
revoca dell'obbligo contributivo del padre deve essere intesa solo come ammissione che ella non vanta alcun diritto di credito nei confronti del a ricevere un contribuito per il mantenimento CP
del figlio con lei non convivente.
Da ultimo, avuto riguardo alle conclusioni conformi rassegnate in primo grado dalle parti in ordine alla decorrenza dell'assegno, si rileva che effettivamente il Tribunale ha omesso la statuizione sul punto;
pare trattarsi sostanzialmente di un errore materiale per omissione, che la parte può segnalare anche come motivo di appello del relativo giudizio, e che pertanto, nel presente grado va emendato nei limiti della domanda, ossia come indicazione della decorrenza dell'assegno per il solo figlio a decorrere dal giugno 2023. Per_1
Avuto riguardo all'esito globale del giudizio, e sostanzialmente alla reciproca soccombenza, le spese dei due gradi del giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 2984/23 del Tribunale di Cagliari:
1. Dispone l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio con decorrenza CP Per_1
dal mese di giugno 2023. 2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 215 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022
promossa da:
, residente in [...]ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Elena D'Angelo, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto d'appello, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 13.5.2024
appellante
contro
, residente in [...]ed elettivamente domiciliato in Selargius, presso lo CP
studio dell'avv. Simona Zonchello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla memoria difensiva, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 23.9.2024
appellato
All'udienza del 6 dicembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia
- In parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente gravame,
rideterminare, a far data dal mese di giugno 2023, il contributo paterno per il minore anche in considerazione della cessata convivenza del figlio maggiorenne Per_1 Per_2
, ormai economicamente indipendente e rispetto al quale si chiede che l'assegno di
[...]
mantenimento sia revocato.
- Con vittoria delle spese e compensi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari adita rigettare, perché infondato, il primo motivo d'appello, confermando sul punto l'impugnata sentenza, per le ragioni come esposte nel presente atto o, in ogni caso, per quelle che reputerà di ravvisare;
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello accogliere il secondo motivo di appello, e stabilire l'onere a carico del signor al mantenimento del figlio con decorrenza a far data dal giugno CP Per_1
2023.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, spese generali e accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.1.2021 presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio con il 17.7.1999, dal quale Parte_2 CP
erano nati i figli in data 23.10.1999 e in data 11.7.2012, espose che il resistente Per_2 Per_1
aveva tenuto un comportamento vessatorio e violento nei suoi confronti, culminato in data 9.1.2021
allorché, a seguito delle percosse ricevute, aveva riportato trauma cranico ed abrasioni al volto;
a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere del . CP
Chiese, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito al , l'affido esclusivo del minore CP
figlio l'assegnazione della casa coniugale, e la determinazione di un assegno di Per_1
mantenimento, a carico del , in favore dei due figli, pari a complessivi € 800,00 al mese. CP
Il , costituitosi, espose di essere detenuto, di non svolgere alcuna attività lavorativa in carcere, CP
e pertanto di non avere alcun reddito, mentre la percepiva la somma mensile di € 250,00 a Pt_2
titolo di compenso per l'attività lavorativa di ausiliario del traffico e di € 770,00 a titolo di reddito di cittadinanza. Alla prima udienza la dichiarò che entrambi i figli erano con lei conviventi, che il Pt_2
maggiorenne , di anni 21, era disoccupato, e di percepire la somma mensile di € 240/300 Per_2
come ausiliare del traffico per il periodo scolastico, di € 918,00 a titolo di reddito di cittadinanza, e di corrispondere un canone di locazione pari a € 450,00. La stessa affermò che il era Pt_2 CP
disoccupato da diversi anni, e che lavorava in nero come carrozziere, percependo € 400,00 alla settimana.
Il , invece, ribadì di essere detenuto e privo di reddito. CP
Con ordinanza del 13.7.2021 il Giudice, rilevato che il con sentenza del 19.4.2021 era stato CP
condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p., commessi in danno della alla presenza del Pt_2
minore figlio, ne dispose l'affido esclusivo alla madre;
considerati, inoltre, i redditi della ed il Pt_2
fatto che il era detenuto e non svolgeva attività lavorativa, dispose che la ricorrente dovesse CP
provvedere in via esclusiva al mantenimento del minore.
Con nota trasmessa per l'udienza fissata per la decisione, le parti dichiararono di aver raggiunto un accordo e rassegnarono conclusioni conformi.
Con sentenza n. 2984/23 il Tribunale adito pronunciò la separazione personale dei coniugi,
ritenendo rinunciata, alla luce delle conclusioni conformi, la domanda di addebito formulata dalla
. Pt_2
Il primo collegio, peraltro, ritenne di non poter recepire l'accordo delle parti relativo all'affidamento congiunto del minore, sul rilievo che il era stato condannato alla pena di anni CP
due e mei sei di reclusione per aver commesso atti di violenza fisica, aggressioni verbali e minacce,
integranti il reato di cui all'art. 572 c.p., in danno della moglie, anche alla presenza del figlio minorenne tra l'altro, come risultante dalla sentenza del giudice penale, era stata anche Per_1
disposta la sottoposizione del , a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per CP
la durata di anni due.
Non vi erano, pertanto, elementi che consentissero di ritenere superata la valutazione di inidoneità
genitoriale del , cosicché doveva disporsi la prosecuzione degli incontri protetti tra lo stesso CP
ed il minore figlio. Quanto, poi, agli aspetti di carattere economico, il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti, dispose l'obbligo del di corrispondere alla la somma complessiva di € 500,00 a titolo di CP Pt_2
contributo del minore figlio e del figlio , maggiorenne ma non economicamente indipendente, Per_2
oltre a prescrivere che la avrebbe beneficiato in via esclusiva dell'assegno unico. Pt_2
Avverso tale decisione la ha proposto appello, cui ha resistito il . Pt_2 CP
La causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza in merito alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, assumendo che con le conclusioni conformi formulate in primo grado tale importo era stato determinato in considerazione della richiesta di affido condiviso e della permanenza del minore presso il padre tutti i fine settimana, per le feste e per sette giorni durante le vacanze estive;
il Tribunale, invece, non aveva recepito l'accordo dei coniugi relativo all'auspicato affido condiviso, e tuttavia non aveva parimenti, e conseguenzialmente, modificato l'importo dell'assegno.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla decorrenza dell'assegno, indicata da entrambe le parti dal mese di giugno 2023.
Da ultimo, ha esposto che il figlio non viveva più con lei ed aveva conseguito l'indipendenza Per_2
economica, che il era stato assunto alle dipendenze della ditta Autofficina Cocco Gabriele, CP
con uno reddito mensile netto di € 1.500,00; ha, pertanto, chiesto la rideterminazione del contributo di mantenimento, a carico del , in favore del solo figlio minore e la revoca, invece, di CP Per_1
tale contributo per il figlio . Per_2
Il , premesso che dal giugno 2023 sta corrispondendo alla la somma di € 250,00 a titolo CP Pt_2
di contributo per il mantenimento del figlio ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo Per_1
di impugnazione, atteso che effettivamente sul punto vi era una omessa pronuncia;
per il resto,
invece, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, assumendo che il figlio , che effettivamente Per_2
non abita più con la madre, non è affatto economicamente indipendente, tanto che egli ogni mese gli corrisponde direttamente la somma di € 250,00. In particolare, ha dedotto che con la sentenza penale era stato condannato, a titolo di provvisionale, al pagamento dell'importo di € 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni in favore della , la quale, sulla base di tale titolo, aveva Pt_2
proceduto a pignoramento presso terzi, cosicché il suo datore di lavoro dal mese di novembre 2023
gli detrae dalla busta paga la somma di € 284,15.
Il primo motivo di gravame non è fondato.
Premesso che affido condiviso o esclusivo non equivale a collocamento del minore, e che il contributo di mantenimento viene determinato in ragione di tale ultimo profilo, si osserva che con le stesse conclusioni conformi formulate in primo grado le parti, al punto 4), avevano concordato che
“Il figlio minore avrà collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre”; al Per_1
successivo punto 5) le parti avevano anche concordato i tempi e le modalità dei rapporti tra il CP
ed il minore figlio, prevedendo incontri durante i fine settimana ed in occasione delle festività
principali, con orari comunque limitati dalle ore 10 alle ore 20 di ogni giorno, e dunque con esclusione , di fatto, sia della cena del minore con il padre che del pernottamento. Solo per il periodo estivo era stato previsto un periodo di sette giorni consecutivi.
Il contributo di mantenimento, dunque, era stato concordato dalle parti sia in considerazione delle rispettive condizioni economiche, sia in ragione di accordi che, di fatto, prevedevano tempi di permanenza del minore con il padre limitati, anzi era stato espressamente previsto il collocamento prevalente di presso la madre;
di conseguenza, la pronuncia del primo collegio che ha Per_1
recepito gli accordi economici non appare tale da incidere in termini significativi su un maggiore onere della quale genitore affidatario in via esclusiva, con conseguente insussistenza di ragioni Pt_2
per discostarsi dalle stesse conclusioni conformi delle parti relativamente alla regolamentazione dei profili economici.
Quanto, poi, alla domanda dell'appellante di revoca dell'obbligo del di contribuire al CP
mantenimento del figlio , si osserva, anzitutto, che se è pacifico tra le parti che il ragazzo Per_2
abbia, nelle more tra la sentenza di primo grado ed il giudizio di appello, cessato la convivenza con la madre, non vi è analoga concordanza tra le parti in ordine alla sua conseguita indipendenza economica;
tanto che il ha affermato di versare ogni mese la somma di € 250,00 al figlio CP
. Per_2 In ogni caso, la domanda dell'appellante di revoca dell'obbligo del di provvedere al CP
mantenimento del figlio non è stata formulata in relazione a una specifica censura della Per_2
relativa statuizione contenuta nella sentenza impugnata, della quale con riferimento a tale profilo non viene allegata alcuna erronea valutazione, quanto, invece, sulla scorta di una modifica delle condizioni lavorative del ragazzo, quale esistente al tempo delle conclusioni da lei stessa formulate e della decisione del Tribunale;
di conseguenza, più che di motivo di gravame, trattasi della prospettazione, pure contestata, del conseguimento dell'indipendenza economica di uno dei due figli, ossia di una circostanza nuova, da rappresentare in un apposito giudizio di modifica delle condizioni.
In tale contesto, pertanto, nel presente giudizio non può ritenersi neppure accertato che non Per_2
abbia alcun diritto a ricevere un contributo di mantenimento da parte del padre;
ad ogni modo,
atteso che la stessa ha affermato che il figlio non vive più con lei, la sua domanda di Pt_2 Per_2
revoca dell'obbligo contributivo del padre deve essere intesa solo come ammissione che ella non vanta alcun diritto di credito nei confronti del a ricevere un contribuito per il mantenimento CP
del figlio con lei non convivente.
Da ultimo, avuto riguardo alle conclusioni conformi rassegnate in primo grado dalle parti in ordine alla decorrenza dell'assegno, si rileva che effettivamente il Tribunale ha omesso la statuizione sul punto;
pare trattarsi sostanzialmente di un errore materiale per omissione, che la parte può segnalare anche come motivo di appello del relativo giudizio, e che pertanto, nel presente grado va emendato nei limiti della domanda, ossia come indicazione della decorrenza dell'assegno per il solo figlio a decorrere dal giugno 2023. Per_1
Avuto riguardo all'esito globale del giudizio, e sostanzialmente alla reciproca soccombenza, le spese dei due gradi del giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 2984/23 del Tribunale di Cagliari:
1. Dispone l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio con decorrenza CP Per_1
dal mese di giugno 2023. 2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu