Articolo 10 della Legge 10 ottobre 1962, n. 1494
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 novembre 1962
Art. 10. (Obbligo di pernottamento e mensa)

Per il personale del ruolo di rieducazione che riveste le qualifiche di educatore aggiunto e di educatore qualora sia incaricato della diretta assistenza rieducativa dei minori, puo' essere disposto il pernottamento in istituto e la convivenza a mensa coi minori medesimi.
Nel caso suddetto tali impiegati godono di alloggio e di vitto gratuiti.
Per gli educatori aggiunti che seguono corsi di perfezionamento puo' essere disposto il pernottamento nei locali a cio' destinati e la partecipazione alla mensa comune. L'alloggio e' gratuito.
Entrata in vigore il 1 novembre 1962