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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/09/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 3/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Ciatto giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
CONTRO
(C.F. ), in qualità di erede della Controparte_1 C.F._2 sig.ra Persona_1
APPELLATO rappresentato e difeso dall'Avv.Aldo Morello come da mandato in calce all'atto di costituzione in prosecuzione
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 947/2022 del Tribunale di Treviso emessa il 27.05.22
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 947/2022 del 27.05.2022 comunicata il 30.05.22, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: si richiede, visto il provvedimento collegiale del Tribunale di Treviso R.G.
1517/2021, la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. sesto comma avanzando fin da ora la richiesta di C.T.U. contabile diretta ad individuare e verificare le modalità di calcolo della tassa di registro svolta dall'agenzia delle entrate della sentenza n. 1945/2010 e della sua ripartizione tra i co-eredi , Persona_1
e . E ancora in via istruttoria il signor ha Pt_2 CP_2 Pt_1 Parte_1 necessità di dimostrare per documenti che l'atto di precetto -oggetto di opposizione- è errato, stante l'avvenuto pagamento da parte del co-obbligato in solido
[...]
somma di € 3.032 nonché della somma di € 500 versata dal signor _3
(documenti rinvenuti solo in seguito all'iscrizione a ruolo); in assenza di Parte_1 accoglimento delle sopra indicate istanze e con riserva di impugnazione nelle sedi idonee, si chiede l'accoglimento delle conclusioni così come indicate nell'atto di citazione: nel merito: accertato che non sono dovute le somme di cui all'atto di precetto e che non sussiste il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata per i motivi indicati nella parte espositiva dichiararsi la nullità/annullabilità e/o inesistenza dello stesso con ogni conseguenza di legge e per l'effetto respingersi la pretesa della signora Persona_1 di ottenere somme da parte del fratello , agendo pro domo sua e non della massa Pt_1 ereditaria. ancora nel merito: accogliere l'eccezione di compensazione per la somma di €
55.159,93 versata dal signor anche a favore dell'odierna esecutante. Parte_1 ancora, nel merito: ordinarsi la cancellazione del pignoramento sui beni del sig.
, a spese dell'esecutante, così come porre a carico dell'esecutante tutte le Parte_1 spese per il C.T.U. nominato e le spese di custodia. in ogni caso: si chiede che il signor sia nominato custode del terreno oggetto di Parte_1
pag. 2/7 esecuzione con l'autorizzazione alla sua coltivazione anche per non ribassare il suo valore.
Con vittoria di onorari e di spese di tutte le fasi di causa ivi comprese la presente.
CONCLUSIONE DI PARTE APPELLATA:
In via pregiudiziale:
Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da , per essere stato Parte_1 proposto oltre il termine di cui all'art. 327 cpc.
In via principale, nel merito:
Respingersi le domande tutte svolte dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto respingersi l'appello proposto da . Parte_1
Spese di lite di primo e di secondo grado integralmente rifuse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali nuove domande formulate da controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 precetto notificatogli dalla sorella , anche in qualità di erede di Persona_1 _2
, in forza dei titoli esecutivi costituiti dalla sentenza nr. 1945/2010 del Tribunale di
[...]
Treviso, dalla sentenza nr. 841/2015 della Corte d'Appello di Venezia, dalla sentenza nr. 505/2016 del Tribunale di Treviso, eccependo la carenza di legittimazione ad agire esecutivamente in capo a ed eccependo un suo credito in compensazione Persona_1 per avere pagato una imposta di registro calcolata dalla Agenzia delle Entrate sul valore degli immobili oggetto di successione.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande. Persona_1
Con la sentenza del 27.5.2022 il Tribunale di Treviso accoglieva l'opposizione limitatamente alla somma di cui alla sentenza nr. 1945/2010 del Tribunale di Treviso essendo entrambe le parti titolari del credito, mentre rigettava l'opposizione con riferimento agli ulteriori due titoli trattandosi di crediti propri dell'esecutante.
Rigettava, altresì, l'eccezione di compensazione osservando come l'imposta di registro relativamente alla sentenza di divisione gravasse sulla parte soccombente e, dunque, su
, condannato al pagamento delle spese di lite, mentre l'eventuale eccesso Parte_1 calcolato dalla Agenzia delle Entrate avrebbe potuto essere oggetto di eventuale pag. 3/7 contestazione nei confronti di questa e non configurava un credito liquido ed esigibile tale da estinguere per compensazione il credito di . Persona_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a quattro motivi: Pt_1
- Difetto di legittimazione attiva di anche con riferimento ai crediti Persona_1 di cui alle sentenze n. 841/2015 della Corte di Appello di Venezia e n. 505/2016 del Tribunale di Treviso in quanto si era costituita in proprio e Persona_1 anche quale erede della madre.
- Eccezione di compensazione con il controcredito derivante dal pagamento della tassa di registro relativa alla sentenza nr. 1945/2010 del Tribunale di Treviso, versato in toto da e calcolata sul valore della massa ereditaria, Parte_1 ragion per cui il relativo importo deve essere ripartito pro quota tra gli eredi avendo beneficiato tutti dei trasferimenti.
- Violazione del diritto di difesa per non avere il giudice di primo grado concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
- Mancata rifusione delle spese di lite compensate dal giudice di primo grado e mancata condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la tardività dell'appello in Persona_1 quanto notificato solo in data 29.12.2022 a fronte della sentenza di primo grado comunicata il 30.5.2022, trattandosi di procedimento in cui non opera la sospensione feriale dei termini e, nel merito, resistendo al gravame.
E' stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche per il 30.4.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 17.6.2025.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti conclusionali, già depositati.
2. L'appello è tardivo.
Va ricordato che l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel cui novero rientrano le opposizioni all'esecuzione.
La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 30.5.2022 e l'atto di appello è stato pag. 4/7 notificato il 29.12.2022, dunque decorso il termine semestrale previsto dall'art. 327
c.p.c.
L'appellante sostiene che nel caso di specie sarebbe applicabile la sospensione feriale dei termini a fronte dell'eccezione di compensazione da lui formulato nell'atto di opposizione con il controcredito di € 55.159,93 di importo superiore a quello portato dal precetto (€ 34.962,19) e anche di quello riconosciuto, a seguito dell'accoglimento parziale dell'opposizione, dalla sentenza di primo grado.
Richiama sul punto Cass. Sez. 6 ordinanza n. 29802 del 18/11/2019, che, riprendendo
Cass. sez. 3, ordinanza n. 5396 del 05/03/2009, afferma che, quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera tale sospensione.
Deve convenirsi con l'appellato che il principio è applicabile solo nel caso sia proposta domanda riconvenzionale e non anche in caso di mera eccezione volta a paralizzare la pretesa avversaria.
Sul punto la giurisprudenza di legittima è consolidata ritenendo che il cumulo di cause al quale consegue l'operatività della sospensione feriale dei termini si determina esclusivamente nel caso in cui sia proposta dal debitore opponente specifica domanda di accertamento del proprio ulteriore controcredito opposto in compensazione, anche per la parte eccedente l'importo per cui si procede in via esecutiva, in quanto la mera eccezione di estinzione del credito azionato in via esecutiva, per compensazione con un controcredito di maggiore importo, non può di per sè costituire una domanda giudiziale
(Cass.sez. 6 n.17653 del 01/07/2019, proprio con riferimento al principio espresso dalla sentenza 5396/2009 richiamata dall'appellante e nello stesso senso, in parte motiva, anche sez.6 n.15967 del 18/06/2018).
Dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione si evince come abbia Parte_1 fatto valere il controcredito al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva, tant'è che conclude chiedendo la declaratoria di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e l'accoglimento dell'eccezione di compensazione con cancellazione del pag. 5/7 pignoramento, senza alcuna richiesta di condanna alla differenza in suo favore o, quantomeno, di accertamento dell'importo a credito a suo favore;
quindi, la compensazione viene fatta valere al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria esecutiva restando nell'ambito dell'eccezione senza trasformarsi in domanda.
A ciò si aggiunge comunque il fatto che, secondo la stessa prospettazione dell'appellante (pag. 5 istanza di sospensiva I grado del 25.9.2020 e pag.9 atto di appello dove si legge “va da sé che l'ingente importo, versato in toto dal signor
, deve essere ripartito tra i co-eredi pro quota”), anche ad ammettere che Pt_1
l'importo della tassa di registro su cui l'appellante fonda il proprio controcredito dovesse gravare su tutte le parti del giudizio di divisione ( , Parte_1 Per_3
, e ), il controcredito che egli avrebbe semmai
[...] Persona_1 Controparte_4 potuto far valere nei confronti di sarebbe stato pari al più ad euro Persona_1
13.789,98, pari ad ¼ della somma (euro 55.159,93:4), quindi certamente inferiore all'importo precettato.
Somma che, peraltro, risulta lievitata ad euro 55.159,93 per l'istanza di dilazione presentata in proprio da , in quanto la somma liquidata dall'Agenzia delle Parte_1
Entrate risulta pari ad euro 33.139,28 (si veda missiva del 23.4.2020 sub doc. 1 opponente), quindi sempre inferiore all'importo precettato.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e delle fasi svolte (studio, introduttiva, decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna a rifondere a quale erede della sig.ra Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € Persona_1
6.946,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) L'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
pag. 6/7 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 3/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Ciatto giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
CONTRO
(C.F. ), in qualità di erede della Controparte_1 C.F._2 sig.ra Persona_1
APPELLATO rappresentato e difeso dall'Avv.Aldo Morello come da mandato in calce all'atto di costituzione in prosecuzione
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 947/2022 del Tribunale di Treviso emessa il 27.05.22
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 947/2022 del 27.05.2022 comunicata il 30.05.22, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: si richiede, visto il provvedimento collegiale del Tribunale di Treviso R.G.
1517/2021, la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. sesto comma avanzando fin da ora la richiesta di C.T.U. contabile diretta ad individuare e verificare le modalità di calcolo della tassa di registro svolta dall'agenzia delle entrate della sentenza n. 1945/2010 e della sua ripartizione tra i co-eredi , Persona_1
e . E ancora in via istruttoria il signor ha Pt_2 CP_2 Pt_1 Parte_1 necessità di dimostrare per documenti che l'atto di precetto -oggetto di opposizione- è errato, stante l'avvenuto pagamento da parte del co-obbligato in solido
[...]
somma di € 3.032 nonché della somma di € 500 versata dal signor _3
(documenti rinvenuti solo in seguito all'iscrizione a ruolo); in assenza di Parte_1 accoglimento delle sopra indicate istanze e con riserva di impugnazione nelle sedi idonee, si chiede l'accoglimento delle conclusioni così come indicate nell'atto di citazione: nel merito: accertato che non sono dovute le somme di cui all'atto di precetto e che non sussiste il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata per i motivi indicati nella parte espositiva dichiararsi la nullità/annullabilità e/o inesistenza dello stesso con ogni conseguenza di legge e per l'effetto respingersi la pretesa della signora Persona_1 di ottenere somme da parte del fratello , agendo pro domo sua e non della massa Pt_1 ereditaria. ancora nel merito: accogliere l'eccezione di compensazione per la somma di €
55.159,93 versata dal signor anche a favore dell'odierna esecutante. Parte_1 ancora, nel merito: ordinarsi la cancellazione del pignoramento sui beni del sig.
, a spese dell'esecutante, così come porre a carico dell'esecutante tutte le Parte_1 spese per il C.T.U. nominato e le spese di custodia. in ogni caso: si chiede che il signor sia nominato custode del terreno oggetto di Parte_1
pag. 2/7 esecuzione con l'autorizzazione alla sua coltivazione anche per non ribassare il suo valore.
Con vittoria di onorari e di spese di tutte le fasi di causa ivi comprese la presente.
CONCLUSIONE DI PARTE APPELLATA:
In via pregiudiziale:
Dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da , per essere stato Parte_1 proposto oltre il termine di cui all'art. 327 cpc.
In via principale, nel merito:
Respingersi le domande tutte svolte dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto respingersi l'appello proposto da . Parte_1
Spese di lite di primo e di secondo grado integralmente rifuse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali nuove domande formulate da controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1 precetto notificatogli dalla sorella , anche in qualità di erede di Persona_1 _2
, in forza dei titoli esecutivi costituiti dalla sentenza nr. 1945/2010 del Tribunale di
[...]
Treviso, dalla sentenza nr. 841/2015 della Corte d'Appello di Venezia, dalla sentenza nr. 505/2016 del Tribunale di Treviso, eccependo la carenza di legittimazione ad agire esecutivamente in capo a ed eccependo un suo credito in compensazione Persona_1 per avere pagato una imposta di registro calcolata dalla Agenzia delle Entrate sul valore degli immobili oggetto di successione.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande. Persona_1
Con la sentenza del 27.5.2022 il Tribunale di Treviso accoglieva l'opposizione limitatamente alla somma di cui alla sentenza nr. 1945/2010 del Tribunale di Treviso essendo entrambe le parti titolari del credito, mentre rigettava l'opposizione con riferimento agli ulteriori due titoli trattandosi di crediti propri dell'esecutante.
Rigettava, altresì, l'eccezione di compensazione osservando come l'imposta di registro relativamente alla sentenza di divisione gravasse sulla parte soccombente e, dunque, su
, condannato al pagamento delle spese di lite, mentre l'eventuale eccesso Parte_1 calcolato dalla Agenzia delle Entrate avrebbe potuto essere oggetto di eventuale pag. 3/7 contestazione nei confronti di questa e non configurava un credito liquido ed esigibile tale da estinguere per compensazione il credito di . Persona_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a quattro motivi: Pt_1
- Difetto di legittimazione attiva di anche con riferimento ai crediti Persona_1 di cui alle sentenze n. 841/2015 della Corte di Appello di Venezia e n. 505/2016 del Tribunale di Treviso in quanto si era costituita in proprio e Persona_1 anche quale erede della madre.
- Eccezione di compensazione con il controcredito derivante dal pagamento della tassa di registro relativa alla sentenza nr. 1945/2010 del Tribunale di Treviso, versato in toto da e calcolata sul valore della massa ereditaria, Parte_1 ragion per cui il relativo importo deve essere ripartito pro quota tra gli eredi avendo beneficiato tutti dei trasferimenti.
- Violazione del diritto di difesa per non avere il giudice di primo grado concesso i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
- Mancata rifusione delle spese di lite compensate dal giudice di primo grado e mancata condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la tardività dell'appello in Persona_1 quanto notificato solo in data 29.12.2022 a fronte della sentenza di primo grado comunicata il 30.5.2022, trattandosi di procedimento in cui non opera la sospensione feriale dei termini e, nel merito, resistendo al gravame.
E' stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche per il 30.4.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 17.6.2025.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti conclusionali, già depositati.
2. L'appello è tardivo.
Va ricordato che l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel cui novero rientrano le opposizioni all'esecuzione.
La sentenza di primo grado è stata pubblicata il 30.5.2022 e l'atto di appello è stato pag. 4/7 notificato il 29.12.2022, dunque decorso il termine semestrale previsto dall'art. 327
c.p.c.
L'appellante sostiene che nel caso di specie sarebbe applicabile la sospensione feriale dei termini a fronte dell'eccezione di compensazione da lui formulato nell'atto di opposizione con il controcredito di € 55.159,93 di importo superiore a quello portato dal precetto (€ 34.962,19) e anche di quello riconosciuto, a seguito dell'accoglimento parziale dell'opposizione, dalla sentenza di primo grado.
Richiama sul punto Cass. Sez. 6 ordinanza n. 29802 del 18/11/2019, che, riprendendo
Cass. sez. 3, ordinanza n. 5396 del 05/03/2009, afferma che, quando nel giudizio di opposizione all'esecuzione sia eccepito dal debitore esecutato un controcredito ed esso sia contestato dal creditore procedente, se il valore del controcredito non eccede quello del credito per cui si procede, il cumulo di cause (quella di opposizione e quella di accertamento del controcredito) non resta soggetto alla sospensione dei termini per il periodo feriale, mentre, se il controcredito sia eccedente, opera tale sospensione.
Deve convenirsi con l'appellato che il principio è applicabile solo nel caso sia proposta domanda riconvenzionale e non anche in caso di mera eccezione volta a paralizzare la pretesa avversaria.
Sul punto la giurisprudenza di legittima è consolidata ritenendo che il cumulo di cause al quale consegue l'operatività della sospensione feriale dei termini si determina esclusivamente nel caso in cui sia proposta dal debitore opponente specifica domanda di accertamento del proprio ulteriore controcredito opposto in compensazione, anche per la parte eccedente l'importo per cui si procede in via esecutiva, in quanto la mera eccezione di estinzione del credito azionato in via esecutiva, per compensazione con un controcredito di maggiore importo, non può di per sè costituire una domanda giudiziale
(Cass.sez. 6 n.17653 del 01/07/2019, proprio con riferimento al principio espresso dalla sentenza 5396/2009 richiamata dall'appellante e nello stesso senso, in parte motiva, anche sez.6 n.15967 del 18/06/2018).
Dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione si evince come abbia Parte_1 fatto valere il controcredito al solo fine di paralizzare la pretesa esecutiva, tant'è che conclude chiedendo la declaratoria di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e l'accoglimento dell'eccezione di compensazione con cancellazione del pag. 5/7 pignoramento, senza alcuna richiesta di condanna alla differenza in suo favore o, quantomeno, di accertamento dell'importo a credito a suo favore;
quindi, la compensazione viene fatta valere al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria esecutiva restando nell'ambito dell'eccezione senza trasformarsi in domanda.
A ciò si aggiunge comunque il fatto che, secondo la stessa prospettazione dell'appellante (pag. 5 istanza di sospensiva I grado del 25.9.2020 e pag.9 atto di appello dove si legge “va da sé che l'ingente importo, versato in toto dal signor
, deve essere ripartito tra i co-eredi pro quota”), anche ad ammettere che Pt_1
l'importo della tassa di registro su cui l'appellante fonda il proprio controcredito dovesse gravare su tutte le parti del giudizio di divisione ( , Parte_1 Per_3
, e ), il controcredito che egli avrebbe semmai
[...] Persona_1 Controparte_4 potuto far valere nei confronti di sarebbe stato pari al più ad euro Persona_1
13.789,98, pari ad ¼ della somma (euro 55.159,93:4), quindi certamente inferiore all'importo precettato.
Somma che, peraltro, risulta lievitata ad euro 55.159,93 per l'istanza di dilazione presentata in proprio da , in quanto la somma liquidata dall'Agenzia delle Parte_1
Entrate risulta pari ad euro 33.139,28 (si veda missiva del 23.4.2020 sub doc. 1 opponente), quindi sempre inferiore all'importo precettato.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e delle fasi svolte (studio, introduttiva, decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna a rifondere a quale erede della sig.ra Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € Persona_1
6.946,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) L'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1
pag. 6/7 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 7/7