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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 425/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione all'udienza del 21.3.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Capriolo del Foro di Roma e Avv. Alberto Paolini del Foro di Sulmona, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Sulmona, Via
Montenero n. 25, come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Musco Carbonaro e Avv. Luca Zitiello, entrambi del Foro di Milano, presso lo studio dei quali sito in Milano, Corso Europa n. 13, è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
- nel merito, in via riconvenzionale: accertare la responsabilità della ex artt. 1175,1176, 1177, CP_1
1218 cod. civ. e ss. e/o ex art. 2043 c.c., con conseguente condanna al risarcimento del danno, oltre interessi, da quantificarsi con riferimento alla maggior somma derivante dalla possibilità di aderire al rimborso del 150% effettuato dalla Repubblica Argentina ed il corrispettivo dell'alienazione, oltre interessi, dichiarando la compensazione con le somme dovute alla tenendo altresì conto della CP_1 compensazione già effettuata dalla con il controvalore di Eu. 20.711,00 ricavato dalla vendita CP_1 dei titoli e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della somma residua pari ad €
100.904,86, o della maggior o minor somma che sarà accertata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
1 - in subordine nel merito in via riconvenzionale: accertare gli obblighi restitutori gravanti sulla ex artt. 2033 e ss., 2038 c.c., nonché la malafede della stessa alienante, con conseguente CP_1 condanna della a corrispondere il valore dei titoli alienati, da quantificarsi con riferimento CP_1 alla maggior somma derivante dalla possibilità di aderire al rimborso del 150% effettuato dalla
Repubblica Argentina ed il corrispettivo dell'alienazione, oltre interessi, dichiarando la compensazione con le somme dovute a , tenendo altresì conto della compensazione già CP_1 effettuata dalla con il controvalore di Eu. 20.711,00 ricavato dalla vendita dei titoli e, per CP_1
l'effetto, condannare la al pagamento della somma residua pari ad € 100.904,86, o della CP_1 maggior o minor somma che sarà accertata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, con condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Parte convenuta ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni del 17.10.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel Merito In Via Principale
- rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo n. 91/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 6 giugno 2023, per tutte le ragioni esposte in atti;
In Via Subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria, ridurre l'entità del pagamento in favore dell'opponente secondo i criteri indicati in atti;
In Ogni Caso
- dichiarare tenuta e condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 91/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 6.6.2023 con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento in favore di della somma di € 267.829,63 oltre interessi e CP_1 spese, chiedendone in via riconvenzionale la compensazione con l'importo a sé dovuto dalla banca a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per violazione dei canoni di buona fede e correttezza ovvero in subordine ex art. 2033 c.c., oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.
A sostegno della domanda riconvenzionale, parte attrice ha allegato:
-che con sentenza n. 399/2008 il Tribunale di Sulmona aveva dichiarato la nullità del contratto di negoziazione e dell'ordine di acquisto dei titoli obbligazionari argentini 9,25% 10/02 Eur acquistati da dall'allora (oggi , Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 presso cui egli aveva aperto un dossier titoli
-che, di conseguenza, la era stata condannata a restituire all'attore la somma di € 216.467,19 CP_1 con interessi al tasso legale dall'atto di citazione al saldo, e a restituire all'istituto le Parte_1 obbligazioni Argentina 9,25% 10/02;
-che con comunicazioni del 30.10.2008 e 5.11.2008 la aveva chiesto la restituzione provvisoria CP_1 dei titoli, manifestando parimenti sin da subito l'intenzione di proporre appello;
- di aver quindi restituito i titoli oggetto di causa;
- che con sentenza n. 1055/2016, la Corte di appello di L'UI aveva accolto l'appello principale, nulla disponendo sulle reciproche restituzioni;
2 - di aver quindi chiesto alla Banca in data 7.11.2016, prima di instaurare a propria volta giudizio per
Cassazione, l'adesione alla proposta di rimborso del 150% del capitale investito in titoli argentini formulata dalla Repubblica Argentina;
- che in data 20.11.2017, dopo oltre un anno, la aveva risposto che non rientrava tra gli CP_1 Pt_1 aderenti alla “Task Force Argentina”, unici legittimati ad aderire alla proposta di rimborso, che in ogni caso i titoli da lui restituiti erano senza valore e che l'istituto aveva già provveduto alla loro vendita per un prezzo di € 20.711,00; circostanze che erano state tutte contestate dall'attore con pec del 24.11.2017;
- che con comunicazione del 7.2.2018 la aveva esposto che all'epoca della restituzione dei CP_1 titoli le iniziative di rimborso da parte dello Stato emittente non erano in alcun modo prevedibili;
- che, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione con conseguente condanna alla refusione delle relative spese, la aveva sollecitato il pagamento delle somme CP_1 dovute e, nonostante la contestazione circa il fatto che i titoli, detenuti solo in via provvisoria, fossero stati venduti a prezzo vile senza alcuna autorizzazione del e in pendenza di giudizio, Pt_1 CP_1 aveva agito in via monitoria, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto;
[...]
- che, in diritto, la condizione di procedibilità non era stata soddisfatta;
- che la nel vendere a prezzo vile e senza la propria autorizzazione i titoli a lei restituiti in CP_1 esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado dalla stessa appellata (con l'auspicio, dunque, di ottenerne la riforma da cui sarebbe derivato l'obbligo di restituzione degli stessi), avrebbe violato il canone di correttezza, di diligenza professionale nonché dell'obbligo di custodia ex artt. 1175, 1176
e 1177 c.c., così integrando evidenti profili di responsabilità, contrattuale o extra contrattuale, idonei a far sorgere il proprio diritto al risarcimento del danno;
- che la condotta della Banca ha ingenerato a proprio carico un danno patrimoniale pari al 150% del capitale investito in obbligazioni argentine, giacché tale proposta era rivolta a tutti i detentori di titoli che non avessero aderito alle offerte pubbliche di scambio del 2005 e 2010, quantificabile in €
387.583,00 (150% del capitale investito pari ad euro 258.388,67) oltre interessi maturati dal novembre 2017 ad oggi pari a € 20.780,71 per un totale di € 408.363,82, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dal deposito del presente atto sino al saldo effettivo;
- di opporre in compensazione tale somma a quella oggetto di ingiunzione;
- che in subordine sia riconosciuto l'obbligo restitutorio alla predetta somma in capo alla ai CP_1 sensi dell'art. 2038 c.c., ove la mala fede dell'istituto si apprezza in re ipsa nella indubbia consapevolezza ravvisabile in capo all'ente di un potenziale obbligo restitutorio conseguente all'accoglimento dell'appello dallo stesso incardinato, obbligo poi effettivamente venuto in essere con la pronuncia di secondo grado che ha fatto venir meno il titolo (sentenza di prime cure) fondante le reciproche e medio tempore eseguite restituzioni;
- che sussiste parimenti una responsabilità della ex art. 96 c.p.c., attesa la condotta di proporre CP_1 appello e, al contempo, vendere i titoli che avrebbe verosimilmente dovuto restituire a prezzo vile, per poi ingiungere la ripetizione di quanto versato all'attore in esecuzione della sentenza di primo grado senza tener in alcuna considerazione il danno cagionato.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2.Con comparsa del 22.12.2023 si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi CP_1
l'improcedibilità della avversa domanda riconvenzionale e, nel merito, il suo rigetto.
3 Premesso che alcuna contestazione è stata mossa al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, di talché è pacifico il proprio diritto alla ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, al netto di quanto ricavato dalla come corrispettivo di vendita dei titoli, anch'essi CP_1 restituiti, in ordine alla avversa domanda riconvenzionale ha eccepito:
-l'erroneità del presupposto logico della pretesa attorea, consistente in un obbligo di conservazione a tempo indeterminato dei titoli restituiti dal nel 2009, che peraltro avevano già all'epoca subito Pt_1 una svalutazione superiore al 90%, essendo invece preciso dovere dell'istituto in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, liquidare quanto prima i medesimi, fintanto che avessero mantenuto un qualche valore;
-l'imprevedibilità dell'“offerta standard” lanciata dal Governo argentino nel 2016, come dimostrato nei fatti dalle condotte tenute all'epoca da;
Pt_1
-la natura non provvisoria delle restituzioni avvenute all'indomani della sentenza di primo grado
(come si evince dalla corrispondenza intercorsa);
-la legittimità della propria decisione di ricollocare immediatamente sul mercato i titoli ricevuti;
- l'insussistenza, pertanto, della dedotta responsabilità contrattuale o extra contrattuale, atteso che – in disparte il difetto di prova degli elementi costitutivi dell'illecito - l'esiguo valore di mercato dei medesimi è provato documentalmente e l'assenza di alcun obbligo di consegna – e quindi di custodia ex art. 1177 c.c. - dei titoli al cliente al momento della loro vendita a terzi;
-l'insussistenza, ancora, dei presupposti per una propria condanna ai sensi dell'art. 2038 c.c., non avendo l'attore provato la malafede della al momento della vendita;
CP_1
-l'erronea quantificazione del danno richiesto, sotto il profilo della omessa considerazione del ricavato della vendita dei titoli, della tassazione della plusvalenza percepita aderendo all'offerta nonché in punto di individuazione della esatta sorte capitale ai fini del calcolo degli interessi;
-l'infondatezza della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per difetto dei presupposti.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
3.Sollevato in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. il contraddittorio delle parti sulla questione relativa alla condizione di procedibilità, nella memoria n. 1 ex art. 171-ter c.p.c. parte attrice ha contestato: - la legittimazione a disporre dei titoli atteso il difetto di titolarità in capo alla CP_1
(non essendo il capo di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutivo), la mancanza di trasparenza e di valutazione sulle politiche di rimborso già avviate all'epoca dallo Stato argentino;
la definitività delle restituzioni (come da corrispondenza in atti); la eccepita buona fede, avendo precluso al la possibilità di aderire all'offerta di rimborso all'esito del giudizio di appello;
i Pt_1 vizi di calcolo del quantum richiesto.
4.Alla prima udienza del 21.3.2024, verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione medio tempore instaurato e rilevata la natura documentale della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
5.Condizione di procedibilità.
Preliminarmente si osserva che la condizione di procedibilità relativa al credito azionato in via monitoria è stata soddisfatta pendente giudizio, come risulta dal verbale di mediazione negativo del
20.2.2024 depositato da in data 1°.3.2024. CP_1
4
6.Domanda azionata in via monitoria.
Sempre in via preliminare si osserva che alcuna specifica domanda né contestazione è stata proposta con riferimento al credito portato dal decreto ingiuntivo n. 91/2023 del 6.6.2023 emesso dal Tribunale di Sulmona con cui è stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento in favore di CP_1 della somma di € 267.829,63 oltre interessi e spese.
Consegue che oggetto del presente giudizio è, in sostanza, la domanda riconvenzionale formulata da avente ad oggetto l'accertamento di un controcredito eccepito in compensazione Parte_1 rispetto al credito ingiunto.
7.Domanda riconvenzionale.
La domanda spiegata da è fondata nei limiti e nei termini che seguono. Parte_1
È pacifico, in punto di fatto, che:
- con sentenza n. 399/2008 l'intestato Tribunale, accertata la nullità del contratto di negoziazione e dell'ordine di acquisto di n. 259.000 titoli obbligazionari argentini 9,25% 10/02 Eur emessi il
9.11.1999, ha condannato le odierne parti alle conseguenti restituzioni: in particolare e per l'effetto, la ha restituito all'attore la somma di € 216.467,19 (pari alla differenza tra il corrispettivo di CP_1 acquisto e le cedole medio tempore incassate) con interessi al tasso legale dall'atto di citazione al saldo e ha restituito all'allora le obbligazioni Parte_1 Controparte_3
Argentina 9,25% 10/02;
- la ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado (in data 18.11.2009) e, CP_1 al contempo, in data 10.2.2009 ha ricollocato a terzi i titoli obbligazionari per € 20.720,00;
- il giudizio di appello si è concluso con sentenza CdA L'UI n. 1055/2016 pubblicata il
12.10.2016, che in accoglimento dell'appello principale e rigettando la domanda dell'appellato nonché l'appello incidentale, ha riformato la sentenza di prime cure;
- tale sentenza di appello è divenuta irrevocabile per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione (ordinanza n. 1252 del 12.5.2022) proposto da;
Parte_1
- con missiva del 7.11.2016 ha richiesto alla di aderire al rimborso del 150% del Parte_1 CP_1 capitale investito proposto dallo Stato emittente, così da risolvere in ottica transattiva la vertenza (cfr. all.7 citazione);
- con comunicazione del 20.11.2017 la ha riscontrato la missiva di cui sopra premettendo che CP_1
non rientrava tra i soggetti aderenti alla “Task Force Argentina”, unici legittimati ad aderire Pt_1 all'offerta di rimborso e affermava di avere in ogni caso trasferito i titoli all'indomani della loro restituzione, stante il loro valore prossimo allo zero e l'inesistenza di un regolare mercato (cfr. all.8 citazione);
- con pec del 14.11.2017 ha contestato il proprio difetto di legittimazione ad aderire Parte_1 all'offerta di rimborso e la decisione della di vendere i titoli a prezzo vile in pendenza di CP_1 giudizio.
Da qui l'azione in via monitoria, intrapresa dalla al fine di riottenere la restituzione di quanto CP_1 versato all'indomani della sentenza di primo grado, poi riformata, al netto del ricavato di vendita dei titoli e l'odierna opposizione di che eccepisce in compensazione un controcredito pari Parte_1
5 – in estrema sintesi - al valore che gli sarebbe stato riconosciuto in sede di adesione all'offerta di rimborso del 150% del valore dei titoli.
Tanto chiarito, si osserva quanto segue.
Non appare revocabile in dubbio (né oggetto di contestazione) che per effetto della sentenza di appello, poi divenuta definitiva, le attribuzioni poste in essere in esecuzione della sentenza di primo grado – senz'altro provvisoriamente esecutiva con riferimento ai capi di condanna, quali quelli, in specie, n. 3 e n. 4 sulle restituzioni – siano divenute carenti di giustificazione causale e, di conseguenza, le parti siano oggi obbligate alle rispettive ripetizioni.
Se non che, mentre l'istituto bancario ha agito in via monitoria per il recupero delle somme all'epoca restituite, si è trovato nella pacifica (in quanto appresa dalla stessa controparte solo Parte_1 successivamente al termine del giudizio di appello) impossibilità di rientrare nella disponibilità materiale e giuridica dei titoli, dei quali la sentenza di appello implicitamente gli ha riconosciuto la piena e definitiva titolarità, con evidente e grave pregiudizio per la propria sfera giuridica e conseguente diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Prima di esaminare gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e di accertarne la integrale sussistenza nel caso di specie, pare opportuno chiarire come non sussistano, ad avviso di questo
Giudice, i presupposti per una qualificazione della vicenda né in termini di responsabilità contrattuale
(in difetto di un inadempimento ad un titolo negoziale) o da contatto sociale qualificato (non configurandosi, in pendenza di un processo, quella tipica comunione di scopo tra soggetti che entrano in una correlazione meritevole di protezione per l'ordinamento giuridico), né sub art. 2038 c.c. atteso che la cosa (ossia i titoli obbligazionari restituiti alla nel 2009) non può dirsi ricevuta CP_1 indebitamente, in quanto l'attribuzione si fondava su un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo in parte qua.
7.1. Il fatto illecito.
La decisione della di trasferire i titoli obbligazionari a terzi all'indomani della pubblicazione CP_1 della sentenza di primo grado, che ella stessa avrebbe poi impugnato, deve senz'altro ritenersi – a giudizio di questo Tribunale - rilevante sotto il profilo della colpa, in quanto scelta affatto diligente ma, anzi, contraria ai canoni di prudenza, buona fede e correttezza nei termini appresso spiegati.
E' infatti documentale che la ha inteso sin da subito proporre appello avverso la sentenza di CP_1 prime cure (cfr. fax all. 3 citazione del 5.11.2008 ove si legge “…la mia assistita
[...]
, per ossequio alla valenza esecutiva della decisione e con integrale salvezza Controparte_3 di gravame ha dato corso al pagamento dell'importo da lei indicato nel citato fax…”), con ciò ponendo attivamente in essere le condizioni affinché il titolo giustificativo della (appena avvenuta) restituzione dei titoli non acquisisse la stabilità del giudicato;
ciò nonostante, si è immediatamente adoperata (ancor prima di proporre gravame, a ben esaminare gli atti) per il trasferimento a terzi dei medesimi - la cui definitiva titolarità era, e sarebbe stata per sua scelta, ancora sub iudice – dietro il versamento di un determinato prezzo.
In altri termini, l'istituto bancario si è deliberatamente posto nella condizione di non poter restituire i titoli in esecuzione della sentenza di appello, ove questa avesse – come di fatto ha – accolto il gravame dallo stesso proposto.
6 Alcun valore assume poi la circostanza eccepita dalla banca per cui la vendita a terzi dei titoli integri una condotta conforme ai canoni di sana e prudente gestione professionale, in quanto prevalente rispetto a tale esigenza deve senz'altro ritenersi l'obbligo di neminem laedere, declinatosi nella specie nella necessità (consolidato nella giurisprudenza di legittimità) della Banca di garantire, all'esito del giudizio di appello, l'adempimento al possibile obbligo di restituzione dei titoli anche “tutte le volte che il loro residuo valore sia stato considerato pari a zero, ma non vi sia la prova che tale rimanga in via definitiva (ad esempio, per essersi ormai il cliente definitivamente privato dei titoli senza corrispettivo, o per annullamento dei medesimi, o altre evenienze)” (cfr. Cassazione civile, Sez. prima, Sentenza n. 14178/2022); ciò per l'evidente ragione che “la illiquidità attuale di un prodotto finanziario non vuol dire mancanza di valore anche in epoca successiva. Invero, nonostante la perdita di valore al momento della decisione per il blocco dei pagamenti, i titoli possono, secondo
l'id quod plerumque accidit, continuare a costituire oggetto di scambio sul mercato, nella prospettiva di un futuro rimborso, sia pure parziale, del relativo importo, posto che il default potrebbe avere comportato non già l'estinzione del debito, ma soltanto una sospensione delle restituzioni”.
Nel caso di specie, va peraltro aggiunto che lo Stato argentino aveva già nel 2005 lanciato un'offerta di rimborso (ancorché solo parziale) ai risparmiatori detentori dei bond e che già in concomitanza con la pronuncia di primo grado (autunno 2008) si stavano nuovamente diffondendo annunci sugli organi di stampa (– cfr. doc. 3 e 4 memoria n. 2 parte attrice) circa una nuova proposta di accordo con gli investitori, di talché la scelta della di vendere i titoli in un momento in cui il prezzo di mercato CP_1 si attestava a livelli particolarmente bassi (circa un decimo del prezzo di acquisto corrisposto da e pure largamente inferiore al 30% del medesimo, valore riconosciuto nella proposta di Pt_1 rimborso del 2005 da parte del Governo argentino, come da atti prodotti) si è posta in palese violazione dell'obbligo di assicurarne diligentemente la verosimile restituzione futura al cliente.
Sussiste pertanto la condotta colposa della CP_1
7.2. Il danno ingiusto e il nesso causale.
Da quanto appena esposto si ricava piuttosto agevolmente in cosa sia consistito il danno evento.
Tale danno, per tradizionale dottrina e giurisprudenza, si connota per essere “non iure”, ossia non cagionato nell'esercizio di un diritto che compete al danneggiante, e “contra ius”, ovvero in violazione di un diritto soggettivo del danneggiato.
Ebbene, dovendosi escludere in ragione di quanto argomentato sub §7.1. che l'alienazione dei titoli a terzi costituisca legittimo esercizio di un diritto della banca (alla luce – giova ribadirlo - della intrinseca precarietà della titolarità sui medesimi determinata dalla perdurante pendenza del giudizio), non può non osservarsi come abbia subito come effetto immediato e diretto di siffatta Parte_1 azione della Banca, soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio tra investitore e Stato emittente, la definitiva lesione del proprio diritto a vedersi rimborsato, dal Paese emittente appunto, il proprio credito obbligazionario, non potendo di fatto rientrarne nella effettiva titolarità.
In tale ottica e guardando alla cronologia degli eventi, inconferente rimane la circostanza che l'offerta di rimborso pari al 150% del valore dei titoli non fosse prevedibile nel 2009, al momento dell'alienazione degli stessi, giacché – impregiudicato quanto rilevato in punto di difetto di diligenza
- il mancato richiamo ad opera dell'art. 2056 c.c. dell'art. 1225 c.c. impone al danneggiante di ristorare integralmente il pregiudizio causato, anche qualora questo non potesse prevedersi nel momento in cui
è sorta l'obbligazione.
7 A ben guardare, anzi, ove si esamini la vicenda con riguardo al momento in cui è venuto ad esistenza l'obbligo per la di restituire i titoli precedentemente ricevuti, ossia alla data della pubblicazione CP_1 della sentenza di appello, alcun dubbio vi è circa l'attualità e la prevedibilità del pregiudizio: ciò non soltanto in quanto, come si è detto, l'offerta di rimborso al 150% era esattamente coeva a tale pronuncia (senza considerare che la indubbia competenza professionale dell'istituto bancario nel settore conduce senz'altro ad escludere che di tale offerta l'ente non fosse a conoscenza), ma anche in quanto con missiva del 7.11.2016 (dunque all'indomani della pronuncia di secondo grado e Pt_1 ancora ignorando la intervenuta alienazione dei titoli) aveva espressamente chiesto di aderire a tale proposta.
Ancora, del tutto sfornita di prova risulta l'eccezione della banca convenuta laddove questa ha inteso contestare la legittimazione attiva di ad aderire alla proposta di rimborso dei titoli per Parte_1 il 150% del loro valore: rispetto a tale doglianza, invero già manifestata ma non specificamente dimostrata nella corrispondenza intercorsa tra le parti all'epoca dei fatti, il soggetto danneggiato ha invece offerto sufficiente prova documentale del fatto contrario, ossia della possibilità di avvalersi dell'offerta da parte di tutti coloro che non avessero aderito alle proposte di rimborso del 2005 e del
2010.
Risulta pertanto accertato che dalla condotta colposa della banca sia derivato in capo a , Parte_1 come danno conseguenza, un pregiudizio patrimoniale pari all'importo che gli avrebbe conseguito per effetto dell'adesione alla offerta di rimborso del 150% del valore dei bond, di cui egli è stato riconosciuto definitivamente titolare per effetto della sentenza di appello passata in giudicato.
Il valore di tale pregiudizio deve quindi essere integralmente ristorato dalla banca secondo la quantificazione di cui al paragrafo successivo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione tra i crediti facenti capo alle odierne parti.
Ad abundantiam mette conto rilevare come, quand'anche non si ritenesse condivisibile la ricostruzione della vicenda nei termini suddetti e, in particolare, la qualificazione colposa della condotta di trasferimento dei titoli tenuta dalla banca, non possa che giungersi a conclusioni analoghe rispetto a quelle appena formulate.
Nel momento, infatti, in cui l'istituto bancario si è determinato a trasferire a terzi i titoli obbligazionari appena restituiti dal , non potendo revocarsi in dubbio la consapevolezza della banca della Pt_1 incertezza giuridica in ordine alla definitiva titolarità degli stessi (avendo essa stessa intenzione di proporre e poi proposto appello), l'odierna convenuta ha sostanzialmente accettato di dover restituire al cliente, in caso di accoglimento del gravame, non già i titoli in natura ma il loro controvalore.
Anche in tale ottica è evidente come la quantificazione del tantundem debba avvenire avendo riguardo al momento in cui sorge l'obbligo di effettiva restituzione, ossia al tempo della sentenza di appello, apparendo manifestamente arbitrario qualsiasi ulteriore riferimento temporale nonché, comunque, infondata la pretesa di riversare sul cliente la perdita di valore dei titoli cristallizzata dalla banca al momento della loro vendita, a seguito di decisione e a condizioni delle quali neppure era stato Pt_1 messo a conoscenza.
Ebbene dall'esame degli atti e dei documenti prodotti, emerge univocamente come nel caso di specie abbia immediatamente manifestato la volontà di aderire alla proposta di rimborso, Parte_1 circostanza che gli è stata tuttavia concretamente preclusa dalla indebita condotta di controparte.
8 Indubbio è poi che al momento di tale determinazione l'odierno attore fosse totalmente all'oscuro del fatto che la banca si fosse liberata della disponibilità dei titoli, di talché deve senz'altro escludersi una ipotetica strumentalità della richiesta inoltrata alla banca in tal senso rispetto alla proposizione
(peraltro di gran lunga successiva nel tempo) della presente domanda riconvenzionale.
In conclusione, deve essere condannata a risarcire del pregiudizio CP_1 Parte_1 patrimoniale subito per effetto immediato e diretto della propria condotta colposa, da quantificarsi come segue.
9. Quantum debeatur.
Va anzitutto premesso che il credito in capo a di cui al decreto ingiuntivo opposto, deve CP_1 essere integralmente confermato nei termini ivi specificati, non essendo stato fatto oggetto di alcuna contestazione da parte dell'odierno opponente. vanta quindi un diritto di credito verso per € 267.829,63, oltre interessi al CP_1 Parte_1 tasso legale sino al saldo e spese per ingiunzione pari a complessivi € 7.045,37.
Tuttavia, detto credito va compensato con l'importo netto che avrebbe ottenuto aderendo alla Pt_1 proposta di rimborso dei titoli di Stato argentini, pari al 150% del loro valore di carico, ossia:
a. € 258.388,67 a titolo di rimborso integrale (100%) della sorte capitale, b. € 129.194,33 a titolo di rimborso di un ulteriore 50% di valore sulla sorte capitale con la precisazione che sulle somme
- sub a., essendo rimaste nella disponibilità di parte opponente dal 2008 ad oggi non sono dovuti interessi, né – ai fini dell'esatto calcolo dell'importo netto che il cliente avrebbe conseguito, oggetto del debito di valore di cui si chiede il ristoro - deve applicarsi alcuna decurtazione a titolo di capital gain, non configurandosi plusvalenza;
- sub b., va operata la predetta decurtazione del 12,5% che sarebbe stata applicata a titolo di imposizione fiscale sulla plusvalenza, così che sull'importo netto risultante di € 113.045,04 spettano a anche gli interessi al tasso legale (circostanza non contestata da parte Parte_1 opposta – cfr. pag. 11 comparsa di risposta) a decorrere dal novembre 2017 al saldo.
In definitiva, deve essere anzitutto revocato il decreto ingiuntivo opposto e, operate le reciproche compensazioni tra l'importo (all'attualità) in sorte capitale portato dal titolo monitorio e l'importo sub a. (anch'esso da ritenersi all'attualità secondo quanto rilevato in punto di interessi), si ha un credito a favore della Banca di € 9.440,96 cui devono aggiungersi le spese liquidate sempre in sede monitoria per € 7.045,37, così ottenendosi un totale – all'attualità - di € 16.486,33.
Tale valore va ulteriormente compensato con il controcredito sub b. pari ad € 147.800,90 (importo attualizzato ottenuto applicando ad € 113.045,04 la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dal novembre 2017, come da domanda anch'essa non contestata in parte qua).
Per l'effetto e concludendo, si ha che all'esito delle compensazioni in dare/avere vanta Parte_1 un credito nei confronti di che deve essere quindi condannata al corrispondente CP_1 pagamento, pari ad € 131.314,57, oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo effettivo.
Per mera completezza si evidenzia che, attesa la formulazione della domanda riconvenzionale
(“condannare quest'ultima al pagamento della somma residua pari ad € 121.615,86, o della maggior
9 o minor somma che sarà accertata”), detto importo non supera i limiti del petitum e può essere quindi integralmente riconosciuto.
10. Spese di lite.
La soccombenza reciproca delle parti consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 91/2023 emesso dal Tribunale di Sulmona in data 6.6.2023 e, operata la compensazione tra i crediti reciprocamente accertati come in parte motiva,
condanna a pagare in favore di l'importo di € 131.314,57, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo;
compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Sulmona, 10/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Sani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione all'udienza del 21.3.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., promossa da:
(C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Capriolo del Foro di Roma e Avv. Alberto Paolini del Foro di Sulmona, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Sulmona, Via
Montenero n. 25, come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetta Musco Carbonaro e Avv. Luca Zitiello, entrambi del Foro di Milano, presso lo studio dei quali sito in Milano, Corso Europa n. 13, è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni del 10.10.2024:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,
- nel merito, in via riconvenzionale: accertare la responsabilità della ex artt. 1175,1176, 1177, CP_1
1218 cod. civ. e ss. e/o ex art. 2043 c.c., con conseguente condanna al risarcimento del danno, oltre interessi, da quantificarsi con riferimento alla maggior somma derivante dalla possibilità di aderire al rimborso del 150% effettuato dalla Repubblica Argentina ed il corrispettivo dell'alienazione, oltre interessi, dichiarando la compensazione con le somme dovute alla tenendo altresì conto della CP_1 compensazione già effettuata dalla con il controvalore di Eu. 20.711,00 ricavato dalla vendita CP_1 dei titoli e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della somma residua pari ad €
100.904,86, o della maggior o minor somma che sarà accertata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
1 - in subordine nel merito in via riconvenzionale: accertare gli obblighi restitutori gravanti sulla ex artt. 2033 e ss., 2038 c.c., nonché la malafede della stessa alienante, con conseguente CP_1 condanna della a corrispondere il valore dei titoli alienati, da quantificarsi con riferimento CP_1 alla maggior somma derivante dalla possibilità di aderire al rimborso del 150% effettuato dalla
Repubblica Argentina ed il corrispettivo dell'alienazione, oltre interessi, dichiarando la compensazione con le somme dovute a , tenendo altresì conto della compensazione già CP_1 effettuata dalla con il controvalore di Eu. 20.711,00 ricavato dalla vendita dei titoli e, per CP_1
l'effetto, condannare la al pagamento della somma residua pari ad € 100.904,86, o della CP_1 maggior o minor somma che sarà accertata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, con condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Parte convenuta ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni del 17.10.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia e opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel Merito In Via Principale
- rigettare l'opposizione avversaria e confermare il decreto ingiuntivo n. 91/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 6 giugno 2023, per tutte le ragioni esposte in atti;
In Via Subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria, ridurre l'entità del pagamento in favore dell'opponente secondo i criteri indicati in atti;
In Ogni Caso
- dichiarare tenuta e condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA, del presente procedimento”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 91/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 6.6.2023 con cui è stato ingiunto all'opponente il pagamento in favore di della somma di € 267.829,63 oltre interessi e CP_1 spese, chiedendone in via riconvenzionale la compensazione con l'importo a sé dovuto dalla banca a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per violazione dei canoni di buona fede e correttezza ovvero in subordine ex art. 2033 c.c., oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.
A sostegno della domanda riconvenzionale, parte attrice ha allegato:
-che con sentenza n. 399/2008 il Tribunale di Sulmona aveva dichiarato la nullità del contratto di negoziazione e dell'ordine di acquisto dei titoli obbligazionari argentini 9,25% 10/02 Eur acquistati da dall'allora (oggi , Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 presso cui egli aveva aperto un dossier titoli
-che, di conseguenza, la era stata condannata a restituire all'attore la somma di € 216.467,19 CP_1 con interessi al tasso legale dall'atto di citazione al saldo, e a restituire all'istituto le Parte_1 obbligazioni Argentina 9,25% 10/02;
-che con comunicazioni del 30.10.2008 e 5.11.2008 la aveva chiesto la restituzione provvisoria CP_1 dei titoli, manifestando parimenti sin da subito l'intenzione di proporre appello;
- di aver quindi restituito i titoli oggetto di causa;
- che con sentenza n. 1055/2016, la Corte di appello di L'UI aveva accolto l'appello principale, nulla disponendo sulle reciproche restituzioni;
2 - di aver quindi chiesto alla Banca in data 7.11.2016, prima di instaurare a propria volta giudizio per
Cassazione, l'adesione alla proposta di rimborso del 150% del capitale investito in titoli argentini formulata dalla Repubblica Argentina;
- che in data 20.11.2017, dopo oltre un anno, la aveva risposto che non rientrava tra gli CP_1 Pt_1 aderenti alla “Task Force Argentina”, unici legittimati ad aderire alla proposta di rimborso, che in ogni caso i titoli da lui restituiti erano senza valore e che l'istituto aveva già provveduto alla loro vendita per un prezzo di € 20.711,00; circostanze che erano state tutte contestate dall'attore con pec del 24.11.2017;
- che con comunicazione del 7.2.2018 la aveva esposto che all'epoca della restituzione dei CP_1 titoli le iniziative di rimborso da parte dello Stato emittente non erano in alcun modo prevedibili;
- che, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione con conseguente condanna alla refusione delle relative spese, la aveva sollecitato il pagamento delle somme CP_1 dovute e, nonostante la contestazione circa il fatto che i titoli, detenuti solo in via provvisoria, fossero stati venduti a prezzo vile senza alcuna autorizzazione del e in pendenza di giudizio, Pt_1 CP_1 aveva agito in via monitoria, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo oggi opposto;
[...]
- che, in diritto, la condizione di procedibilità non era stata soddisfatta;
- che la nel vendere a prezzo vile e senza la propria autorizzazione i titoli a lei restituiti in CP_1 esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado dalla stessa appellata (con l'auspicio, dunque, di ottenerne la riforma da cui sarebbe derivato l'obbligo di restituzione degli stessi), avrebbe violato il canone di correttezza, di diligenza professionale nonché dell'obbligo di custodia ex artt. 1175, 1176
e 1177 c.c., così integrando evidenti profili di responsabilità, contrattuale o extra contrattuale, idonei a far sorgere il proprio diritto al risarcimento del danno;
- che la condotta della Banca ha ingenerato a proprio carico un danno patrimoniale pari al 150% del capitale investito in obbligazioni argentine, giacché tale proposta era rivolta a tutti i detentori di titoli che non avessero aderito alle offerte pubbliche di scambio del 2005 e 2010, quantificabile in €
387.583,00 (150% del capitale investito pari ad euro 258.388,67) oltre interessi maturati dal novembre 2017 ad oggi pari a € 20.780,71 per un totale di € 408.363,82, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. dal deposito del presente atto sino al saldo effettivo;
- di opporre in compensazione tale somma a quella oggetto di ingiunzione;
- che in subordine sia riconosciuto l'obbligo restitutorio alla predetta somma in capo alla ai CP_1 sensi dell'art. 2038 c.c., ove la mala fede dell'istituto si apprezza in re ipsa nella indubbia consapevolezza ravvisabile in capo all'ente di un potenziale obbligo restitutorio conseguente all'accoglimento dell'appello dallo stesso incardinato, obbligo poi effettivamente venuto in essere con la pronuncia di secondo grado che ha fatto venir meno il titolo (sentenza di prime cure) fondante le reciproche e medio tempore eseguite restituzioni;
- che sussiste parimenti una responsabilità della ex art. 96 c.p.c., attesa la condotta di proporre CP_1 appello e, al contempo, vendere i titoli che avrebbe verosimilmente dovuto restituire a prezzo vile, per poi ingiungere la ripetizione di quanto versato all'attore in esecuzione della sentenza di primo grado senza tener in alcuna considerazione il danno cagionato.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2.Con comparsa del 22.12.2023 si è costituita in giudizio chiedendo dichiararsi CP_1
l'improcedibilità della avversa domanda riconvenzionale e, nel merito, il suo rigetto.
3 Premesso che alcuna contestazione è stata mossa al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, di talché è pacifico il proprio diritto alla ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, al netto di quanto ricavato dalla come corrispettivo di vendita dei titoli, anch'essi CP_1 restituiti, in ordine alla avversa domanda riconvenzionale ha eccepito:
-l'erroneità del presupposto logico della pretesa attorea, consistente in un obbligo di conservazione a tempo indeterminato dei titoli restituiti dal nel 2009, che peraltro avevano già all'epoca subito Pt_1 una svalutazione superiore al 90%, essendo invece preciso dovere dell'istituto in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, liquidare quanto prima i medesimi, fintanto che avessero mantenuto un qualche valore;
-l'imprevedibilità dell'“offerta standard” lanciata dal Governo argentino nel 2016, come dimostrato nei fatti dalle condotte tenute all'epoca da;
Pt_1
-la natura non provvisoria delle restituzioni avvenute all'indomani della sentenza di primo grado
(come si evince dalla corrispondenza intercorsa);
-la legittimità della propria decisione di ricollocare immediatamente sul mercato i titoli ricevuti;
- l'insussistenza, pertanto, della dedotta responsabilità contrattuale o extra contrattuale, atteso che – in disparte il difetto di prova degli elementi costitutivi dell'illecito - l'esiguo valore di mercato dei medesimi è provato documentalmente e l'assenza di alcun obbligo di consegna – e quindi di custodia ex art. 1177 c.c. - dei titoli al cliente al momento della loro vendita a terzi;
-l'insussistenza, ancora, dei presupposti per una propria condanna ai sensi dell'art. 2038 c.c., non avendo l'attore provato la malafede della al momento della vendita;
CP_1
-l'erronea quantificazione del danno richiesto, sotto il profilo della omessa considerazione del ricavato della vendita dei titoli, della tassazione della plusvalenza percepita aderendo all'offerta nonché in punto di individuazione della esatta sorte capitale ai fini del calcolo degli interessi;
-l'infondatezza della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per difetto dei presupposti.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
3.Sollevato in sede di verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. il contraddittorio delle parti sulla questione relativa alla condizione di procedibilità, nella memoria n. 1 ex art. 171-ter c.p.c. parte attrice ha contestato: - la legittimazione a disporre dei titoli atteso il difetto di titolarità in capo alla CP_1
(non essendo il capo di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutivo), la mancanza di trasparenza e di valutazione sulle politiche di rimborso già avviate all'epoca dallo Stato argentino;
la definitività delle restituzioni (come da corrispondenza in atti); la eccepita buona fede, avendo precluso al la possibilità di aderire all'offerta di rimborso all'esito del giudizio di appello;
i Pt_1 vizi di calcolo del quantum richiesto.
4.Alla prima udienza del 21.3.2024, verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione medio tempore instaurato e rilevata la natura documentale della causa, la stessa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
5.Condizione di procedibilità.
Preliminarmente si osserva che la condizione di procedibilità relativa al credito azionato in via monitoria è stata soddisfatta pendente giudizio, come risulta dal verbale di mediazione negativo del
20.2.2024 depositato da in data 1°.3.2024. CP_1
4
6.Domanda azionata in via monitoria.
Sempre in via preliminare si osserva che alcuna specifica domanda né contestazione è stata proposta con riferimento al credito portato dal decreto ingiuntivo n. 91/2023 del 6.6.2023 emesso dal Tribunale di Sulmona con cui è stato ingiunto all'odierno opponente il pagamento in favore di CP_1 della somma di € 267.829,63 oltre interessi e spese.
Consegue che oggetto del presente giudizio è, in sostanza, la domanda riconvenzionale formulata da avente ad oggetto l'accertamento di un controcredito eccepito in compensazione Parte_1 rispetto al credito ingiunto.
7.Domanda riconvenzionale.
La domanda spiegata da è fondata nei limiti e nei termini che seguono. Parte_1
È pacifico, in punto di fatto, che:
- con sentenza n. 399/2008 l'intestato Tribunale, accertata la nullità del contratto di negoziazione e dell'ordine di acquisto di n. 259.000 titoli obbligazionari argentini 9,25% 10/02 Eur emessi il
9.11.1999, ha condannato le odierne parti alle conseguenti restituzioni: in particolare e per l'effetto, la ha restituito all'attore la somma di € 216.467,19 (pari alla differenza tra il corrispettivo di CP_1 acquisto e le cedole medio tempore incassate) con interessi al tasso legale dall'atto di citazione al saldo e ha restituito all'allora le obbligazioni Parte_1 Controparte_3
Argentina 9,25% 10/02;
- la ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza di primo grado (in data 18.11.2009) e, CP_1 al contempo, in data 10.2.2009 ha ricollocato a terzi i titoli obbligazionari per € 20.720,00;
- il giudizio di appello si è concluso con sentenza CdA L'UI n. 1055/2016 pubblicata il
12.10.2016, che in accoglimento dell'appello principale e rigettando la domanda dell'appellato nonché l'appello incidentale, ha riformato la sentenza di prime cure;
- tale sentenza di appello è divenuta irrevocabile per effetto della declaratoria di inammissibilità del ricorso per Cassazione (ordinanza n. 1252 del 12.5.2022) proposto da;
Parte_1
- con missiva del 7.11.2016 ha richiesto alla di aderire al rimborso del 150% del Parte_1 CP_1 capitale investito proposto dallo Stato emittente, così da risolvere in ottica transattiva la vertenza (cfr. all.7 citazione);
- con comunicazione del 20.11.2017 la ha riscontrato la missiva di cui sopra premettendo che CP_1
non rientrava tra i soggetti aderenti alla “Task Force Argentina”, unici legittimati ad aderire Pt_1 all'offerta di rimborso e affermava di avere in ogni caso trasferito i titoli all'indomani della loro restituzione, stante il loro valore prossimo allo zero e l'inesistenza di un regolare mercato (cfr. all.8 citazione);
- con pec del 14.11.2017 ha contestato il proprio difetto di legittimazione ad aderire Parte_1 all'offerta di rimborso e la decisione della di vendere i titoli a prezzo vile in pendenza di CP_1 giudizio.
Da qui l'azione in via monitoria, intrapresa dalla al fine di riottenere la restituzione di quanto CP_1 versato all'indomani della sentenza di primo grado, poi riformata, al netto del ricavato di vendita dei titoli e l'odierna opposizione di che eccepisce in compensazione un controcredito pari Parte_1
5 – in estrema sintesi - al valore che gli sarebbe stato riconosciuto in sede di adesione all'offerta di rimborso del 150% del valore dei titoli.
Tanto chiarito, si osserva quanto segue.
Non appare revocabile in dubbio (né oggetto di contestazione) che per effetto della sentenza di appello, poi divenuta definitiva, le attribuzioni poste in essere in esecuzione della sentenza di primo grado – senz'altro provvisoriamente esecutiva con riferimento ai capi di condanna, quali quelli, in specie, n. 3 e n. 4 sulle restituzioni – siano divenute carenti di giustificazione causale e, di conseguenza, le parti siano oggi obbligate alle rispettive ripetizioni.
Se non che, mentre l'istituto bancario ha agito in via monitoria per il recupero delle somme all'epoca restituite, si è trovato nella pacifica (in quanto appresa dalla stessa controparte solo Parte_1 successivamente al termine del giudizio di appello) impossibilità di rientrare nella disponibilità materiale e giuridica dei titoli, dei quali la sentenza di appello implicitamente gli ha riconosciuto la piena e definitiva titolarità, con evidente e grave pregiudizio per la propria sfera giuridica e conseguente diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Prima di esaminare gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e di accertarne la integrale sussistenza nel caso di specie, pare opportuno chiarire come non sussistano, ad avviso di questo
Giudice, i presupposti per una qualificazione della vicenda né in termini di responsabilità contrattuale
(in difetto di un inadempimento ad un titolo negoziale) o da contatto sociale qualificato (non configurandosi, in pendenza di un processo, quella tipica comunione di scopo tra soggetti che entrano in una correlazione meritevole di protezione per l'ordinamento giuridico), né sub art. 2038 c.c. atteso che la cosa (ossia i titoli obbligazionari restituiti alla nel 2009) non può dirsi ricevuta CP_1 indebitamente, in quanto l'attribuzione si fondava su un titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo in parte qua.
7.1. Il fatto illecito.
La decisione della di trasferire i titoli obbligazionari a terzi all'indomani della pubblicazione CP_1 della sentenza di primo grado, che ella stessa avrebbe poi impugnato, deve senz'altro ritenersi – a giudizio di questo Tribunale - rilevante sotto il profilo della colpa, in quanto scelta affatto diligente ma, anzi, contraria ai canoni di prudenza, buona fede e correttezza nei termini appresso spiegati.
E' infatti documentale che la ha inteso sin da subito proporre appello avverso la sentenza di CP_1 prime cure (cfr. fax all. 3 citazione del 5.11.2008 ove si legge “…la mia assistita
[...]
, per ossequio alla valenza esecutiva della decisione e con integrale salvezza Controparte_3 di gravame ha dato corso al pagamento dell'importo da lei indicato nel citato fax…”), con ciò ponendo attivamente in essere le condizioni affinché il titolo giustificativo della (appena avvenuta) restituzione dei titoli non acquisisse la stabilità del giudicato;
ciò nonostante, si è immediatamente adoperata (ancor prima di proporre gravame, a ben esaminare gli atti) per il trasferimento a terzi dei medesimi - la cui definitiva titolarità era, e sarebbe stata per sua scelta, ancora sub iudice – dietro il versamento di un determinato prezzo.
In altri termini, l'istituto bancario si è deliberatamente posto nella condizione di non poter restituire i titoli in esecuzione della sentenza di appello, ove questa avesse – come di fatto ha – accolto il gravame dallo stesso proposto.
6 Alcun valore assume poi la circostanza eccepita dalla banca per cui la vendita a terzi dei titoli integri una condotta conforme ai canoni di sana e prudente gestione professionale, in quanto prevalente rispetto a tale esigenza deve senz'altro ritenersi l'obbligo di neminem laedere, declinatosi nella specie nella necessità (consolidato nella giurisprudenza di legittimità) della Banca di garantire, all'esito del giudizio di appello, l'adempimento al possibile obbligo di restituzione dei titoli anche “tutte le volte che il loro residuo valore sia stato considerato pari a zero, ma non vi sia la prova che tale rimanga in via definitiva (ad esempio, per essersi ormai il cliente definitivamente privato dei titoli senza corrispettivo, o per annullamento dei medesimi, o altre evenienze)” (cfr. Cassazione civile, Sez. prima, Sentenza n. 14178/2022); ciò per l'evidente ragione che “la illiquidità attuale di un prodotto finanziario non vuol dire mancanza di valore anche in epoca successiva. Invero, nonostante la perdita di valore al momento della decisione per il blocco dei pagamenti, i titoli possono, secondo
l'id quod plerumque accidit, continuare a costituire oggetto di scambio sul mercato, nella prospettiva di un futuro rimborso, sia pure parziale, del relativo importo, posto che il default potrebbe avere comportato non già l'estinzione del debito, ma soltanto una sospensione delle restituzioni”.
Nel caso di specie, va peraltro aggiunto che lo Stato argentino aveva già nel 2005 lanciato un'offerta di rimborso (ancorché solo parziale) ai risparmiatori detentori dei bond e che già in concomitanza con la pronuncia di primo grado (autunno 2008) si stavano nuovamente diffondendo annunci sugli organi di stampa (– cfr. doc. 3 e 4 memoria n. 2 parte attrice) circa una nuova proposta di accordo con gli investitori, di talché la scelta della di vendere i titoli in un momento in cui il prezzo di mercato CP_1 si attestava a livelli particolarmente bassi (circa un decimo del prezzo di acquisto corrisposto da e pure largamente inferiore al 30% del medesimo, valore riconosciuto nella proposta di Pt_1 rimborso del 2005 da parte del Governo argentino, come da atti prodotti) si è posta in palese violazione dell'obbligo di assicurarne diligentemente la verosimile restituzione futura al cliente.
Sussiste pertanto la condotta colposa della CP_1
7.2. Il danno ingiusto e il nesso causale.
Da quanto appena esposto si ricava piuttosto agevolmente in cosa sia consistito il danno evento.
Tale danno, per tradizionale dottrina e giurisprudenza, si connota per essere “non iure”, ossia non cagionato nell'esercizio di un diritto che compete al danneggiante, e “contra ius”, ovvero in violazione di un diritto soggettivo del danneggiato.
Ebbene, dovendosi escludere in ragione di quanto argomentato sub §7.1. che l'alienazione dei titoli a terzi costituisca legittimo esercizio di un diritto della banca (alla luce – giova ribadirlo - della intrinseca precarietà della titolarità sui medesimi determinata dalla perdurante pendenza del giudizio), non può non osservarsi come abbia subito come effetto immediato e diretto di siffatta Parte_1 azione della Banca, soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio tra investitore e Stato emittente, la definitiva lesione del proprio diritto a vedersi rimborsato, dal Paese emittente appunto, il proprio credito obbligazionario, non potendo di fatto rientrarne nella effettiva titolarità.
In tale ottica e guardando alla cronologia degli eventi, inconferente rimane la circostanza che l'offerta di rimborso pari al 150% del valore dei titoli non fosse prevedibile nel 2009, al momento dell'alienazione degli stessi, giacché – impregiudicato quanto rilevato in punto di difetto di diligenza
- il mancato richiamo ad opera dell'art. 2056 c.c. dell'art. 1225 c.c. impone al danneggiante di ristorare integralmente il pregiudizio causato, anche qualora questo non potesse prevedersi nel momento in cui
è sorta l'obbligazione.
7 A ben guardare, anzi, ove si esamini la vicenda con riguardo al momento in cui è venuto ad esistenza l'obbligo per la di restituire i titoli precedentemente ricevuti, ossia alla data della pubblicazione CP_1 della sentenza di appello, alcun dubbio vi è circa l'attualità e la prevedibilità del pregiudizio: ciò non soltanto in quanto, come si è detto, l'offerta di rimborso al 150% era esattamente coeva a tale pronuncia (senza considerare che la indubbia competenza professionale dell'istituto bancario nel settore conduce senz'altro ad escludere che di tale offerta l'ente non fosse a conoscenza), ma anche in quanto con missiva del 7.11.2016 (dunque all'indomani della pronuncia di secondo grado e Pt_1 ancora ignorando la intervenuta alienazione dei titoli) aveva espressamente chiesto di aderire a tale proposta.
Ancora, del tutto sfornita di prova risulta l'eccezione della banca convenuta laddove questa ha inteso contestare la legittimazione attiva di ad aderire alla proposta di rimborso dei titoli per Parte_1 il 150% del loro valore: rispetto a tale doglianza, invero già manifestata ma non specificamente dimostrata nella corrispondenza intercorsa tra le parti all'epoca dei fatti, il soggetto danneggiato ha invece offerto sufficiente prova documentale del fatto contrario, ossia della possibilità di avvalersi dell'offerta da parte di tutti coloro che non avessero aderito alle proposte di rimborso del 2005 e del
2010.
Risulta pertanto accertato che dalla condotta colposa della banca sia derivato in capo a , Parte_1 come danno conseguenza, un pregiudizio patrimoniale pari all'importo che gli avrebbe conseguito per effetto dell'adesione alla offerta di rimborso del 150% del valore dei bond, di cui egli è stato riconosciuto definitivamente titolare per effetto della sentenza di appello passata in giudicato.
Il valore di tale pregiudizio deve quindi essere integralmente ristorato dalla banca secondo la quantificazione di cui al paragrafo successivo, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione tra i crediti facenti capo alle odierne parti.
Ad abundantiam mette conto rilevare come, quand'anche non si ritenesse condivisibile la ricostruzione della vicenda nei termini suddetti e, in particolare, la qualificazione colposa della condotta di trasferimento dei titoli tenuta dalla banca, non possa che giungersi a conclusioni analoghe rispetto a quelle appena formulate.
Nel momento, infatti, in cui l'istituto bancario si è determinato a trasferire a terzi i titoli obbligazionari appena restituiti dal , non potendo revocarsi in dubbio la consapevolezza della banca della Pt_1 incertezza giuridica in ordine alla definitiva titolarità degli stessi (avendo essa stessa intenzione di proporre e poi proposto appello), l'odierna convenuta ha sostanzialmente accettato di dover restituire al cliente, in caso di accoglimento del gravame, non già i titoli in natura ma il loro controvalore.
Anche in tale ottica è evidente come la quantificazione del tantundem debba avvenire avendo riguardo al momento in cui sorge l'obbligo di effettiva restituzione, ossia al tempo della sentenza di appello, apparendo manifestamente arbitrario qualsiasi ulteriore riferimento temporale nonché, comunque, infondata la pretesa di riversare sul cliente la perdita di valore dei titoli cristallizzata dalla banca al momento della loro vendita, a seguito di decisione e a condizioni delle quali neppure era stato Pt_1 messo a conoscenza.
Ebbene dall'esame degli atti e dei documenti prodotti, emerge univocamente come nel caso di specie abbia immediatamente manifestato la volontà di aderire alla proposta di rimborso, Parte_1 circostanza che gli è stata tuttavia concretamente preclusa dalla indebita condotta di controparte.
8 Indubbio è poi che al momento di tale determinazione l'odierno attore fosse totalmente all'oscuro del fatto che la banca si fosse liberata della disponibilità dei titoli, di talché deve senz'altro escludersi una ipotetica strumentalità della richiesta inoltrata alla banca in tal senso rispetto alla proposizione
(peraltro di gran lunga successiva nel tempo) della presente domanda riconvenzionale.
In conclusione, deve essere condannata a risarcire del pregiudizio CP_1 Parte_1 patrimoniale subito per effetto immediato e diretto della propria condotta colposa, da quantificarsi come segue.
9. Quantum debeatur.
Va anzitutto premesso che il credito in capo a di cui al decreto ingiuntivo opposto, deve CP_1 essere integralmente confermato nei termini ivi specificati, non essendo stato fatto oggetto di alcuna contestazione da parte dell'odierno opponente. vanta quindi un diritto di credito verso per € 267.829,63, oltre interessi al CP_1 Parte_1 tasso legale sino al saldo e spese per ingiunzione pari a complessivi € 7.045,37.
Tuttavia, detto credito va compensato con l'importo netto che avrebbe ottenuto aderendo alla Pt_1 proposta di rimborso dei titoli di Stato argentini, pari al 150% del loro valore di carico, ossia:
a. € 258.388,67 a titolo di rimborso integrale (100%) della sorte capitale, b. € 129.194,33 a titolo di rimborso di un ulteriore 50% di valore sulla sorte capitale con la precisazione che sulle somme
- sub a., essendo rimaste nella disponibilità di parte opponente dal 2008 ad oggi non sono dovuti interessi, né – ai fini dell'esatto calcolo dell'importo netto che il cliente avrebbe conseguito, oggetto del debito di valore di cui si chiede il ristoro - deve applicarsi alcuna decurtazione a titolo di capital gain, non configurandosi plusvalenza;
- sub b., va operata la predetta decurtazione del 12,5% che sarebbe stata applicata a titolo di imposizione fiscale sulla plusvalenza, così che sull'importo netto risultante di € 113.045,04 spettano a anche gli interessi al tasso legale (circostanza non contestata da parte Parte_1 opposta – cfr. pag. 11 comparsa di risposta) a decorrere dal novembre 2017 al saldo.
In definitiva, deve essere anzitutto revocato il decreto ingiuntivo opposto e, operate le reciproche compensazioni tra l'importo (all'attualità) in sorte capitale portato dal titolo monitorio e l'importo sub a. (anch'esso da ritenersi all'attualità secondo quanto rilevato in punto di interessi), si ha un credito a favore della Banca di € 9.440,96 cui devono aggiungersi le spese liquidate sempre in sede monitoria per € 7.045,37, così ottenendosi un totale – all'attualità - di € 16.486,33.
Tale valore va ulteriormente compensato con il controcredito sub b. pari ad € 147.800,90 (importo attualizzato ottenuto applicando ad € 113.045,04 la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dal novembre 2017, come da domanda anch'essa non contestata in parte qua).
Per l'effetto e concludendo, si ha che all'esito delle compensazioni in dare/avere vanta Parte_1 un credito nei confronti di che deve essere quindi condannata al corrispondente CP_1 pagamento, pari ad € 131.314,57, oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo effettivo.
Per mera completezza si evidenzia che, attesa la formulazione della domanda riconvenzionale
(“condannare quest'ultima al pagamento della somma residua pari ad € 121.615,86, o della maggior
9 o minor somma che sarà accertata”), detto importo non supera i limiti del petitum e può essere quindi integralmente riconosciuto.
10. Spese di lite.
La soccombenza reciproca delle parti consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 91/2023 emesso dal Tribunale di Sulmona in data 6.6.2023 e, operata la compensazione tra i crediti reciprocamente accertati come in parte motiva,
condanna a pagare in favore di l'importo di € 131.314,57, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo;
compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Sulmona, 10/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Sani
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