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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2662 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10690/2019 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
MAURIZIO OMOBONO, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a CATANIA il Controparte_1
19/08/1966 (C.F. ), rappresentato e difeso dagli C.F._2
avv.ti CONCETTA CURRAO e ANTONIETTA DI STEFANO, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.07.2019 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito CP_1
.
[...]
Ha dedotto che dal matrimonio concordatario contratto con il resistente in data 26.09.1997 in Catania - trascritto in detto Comune al n. 882, parte 2, serie A, uff. 1, anno 1997) - sono nati i figli
(27/07/2002) e Persona_1 Persona_2
(22/01/2005), e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi ai comportamenti del marito, del tutto contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
Si è costituito , il quale ha formulato le Controparte_1
proprie domande.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che con istanza congiunta del 31/03/2025 le parti hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo, avendo le stesse raggiunto un accordo;
hanno poi chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato in data 15.04.2025 disponendo che:
“1) coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, e liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno più
opportuno, comunicandosi vicendevolmente i cambi di residenza, attuali e futuri;
2) avendo i figli, e , raggiunto la maggiore età ma non Per_1 Per_2
essendo ancora autonomamente autosufficienti, la casa coniugale di
2 proprietà del sig. rimarrà assegnata alla sig.ra CP_1
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Parte_1
entrambi i figli;
3) la sig.ra continuerà a provvedere a pagare gli oneri Parte_1
condominiali ordinari e le spese di tutte le utenze della casa coniugale;
4) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli e , entro il giorno 5 di ogni mese, un Per_1 Per_2 assegno mensile di € 1.200,00 (euro milleduecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo i dati ISTAT, che verranno pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale;
5) ciascuno dei coniugi parteciperà per il 50% alle spese
scolastiche, straordinarie, ludiche, sportive e sanitarie non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, da sostenersi per e previo Per_1 Per_2
accordo e successiva prova documentale della spesa da parte del genitore che l'ha sostenuta;
6) le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo economico e dichiarano che, con la stipula del presente
accordo, nulla hanno più ad avere e/o a pretendere reciprocamente per somme pregresse o quant'altro tutto incluso e nulla escluso avente il presente accordo carattere esaustivo per entrambi”.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti siano compatibili con le norme inderogabili regolatrici della famiglia.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e , secondo quanto Parte_1 Controparte_1
concordato dai coniugi.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
10690/2019 R.G.;
3 Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni specificate in
[...] Controparte_1
motivazione;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/05/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10690/2019 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
MAURIZIO OMOBONO, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a CATANIA il Controparte_1
19/08/1966 (C.F. ), rappresentato e difeso dagli C.F._2
avv.ti CONCETTA CURRAO e ANTONIETTA DI STEFANO, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.07.2019 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito CP_1
.
[...]
Ha dedotto che dal matrimonio concordatario contratto con il resistente in data 26.09.1997 in Catania - trascritto in detto Comune al n. 882, parte 2, serie A, uff. 1, anno 1997) - sono nati i figli
(27/07/2002) e Persona_1 Persona_2
(22/01/2005), e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi ai comportamenti del marito, del tutto contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
Si è costituito , il quale ha formulato le Controparte_1
proprie domande.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni di separazione, va osservato che con istanza congiunta del 31/03/2025 le parti hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo, avendo le stesse raggiunto un accordo;
hanno poi chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato in data 15.04.2025 disponendo che:
“1) coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, e liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno più
opportuno, comunicandosi vicendevolmente i cambi di residenza, attuali e futuri;
2) avendo i figli, e , raggiunto la maggiore età ma non Per_1 Per_2
essendo ancora autonomamente autosufficienti, la casa coniugale di
2 proprietà del sig. rimarrà assegnata alla sig.ra CP_1
sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Parte_1
entrambi i figli;
3) la sig.ra continuerà a provvedere a pagare gli oneri Parte_1
condominiali ordinari e le spese di tutte le utenze della casa coniugale;
4) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli e , entro il giorno 5 di ogni mese, un Per_1 Per_2 assegno mensile di € 1.200,00 (euro milleduecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo i dati ISTAT, che verranno pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale;
5) ciascuno dei coniugi parteciperà per il 50% alle spese
scolastiche, straordinarie, ludiche, sportive e sanitarie non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, da sostenersi per e previo Per_1 Per_2
accordo e successiva prova documentale della spesa da parte del genitore che l'ha sostenuta;
6) le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo economico e dichiarano che, con la stipula del presente
accordo, nulla hanno più ad avere e/o a pretendere reciprocamente per somme pregresse o quant'altro tutto incluso e nulla escluso avente il presente accordo carattere esaustivo per entrambi”.
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti siano compatibili con le norme inderogabili regolatrici della famiglia.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e , secondo quanto Parte_1 Controparte_1
concordato dai coniugi.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
10690/2019 R.G.;
3 Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni specificate in
[...] Controparte_1
motivazione;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/05/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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