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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 8723/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di
sesso
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PASQUERO ALICE, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata
PARTE RICORRENTE
contro
C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
come da ricorso introduttivo
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato al Pubblico Ministero in sede in data 17/05/2024, avendo allegato disforia di genere e documentato percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, il ricorrente ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a Pt_1
nonché di contestualmente concedere autorizzazione a sottoporsi ad interventi Per_1
chirurgici necessari al completamento del percorso di affermazione di genere (come ad esempio Istero-Annessiectomia, mascolinizzazione del torace, falloplastica e interventi correlati)
La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 24 ottobre 2024.
Il P.M. nulla ha opposto.
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso merita ad avviso del Collegio
accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di
sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da
quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei
caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo
autorizza con sentenza passata in giudicato”.
2 La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce entrambe condivise da questo
Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4,
d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, recependo l'evoluzione giurisprudenziale che aveva espressamente escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento,
quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, .con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento
medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano
ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi
già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche
senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più
necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere
3 funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici. In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere;
ne consegue che, non essendo più necessario l'intervento chirurgico per ottenere la predetta pronuncia, non sarà necessaria nemmeno l'autorizzazione del Tribunale a sottoporvisi. L'intervento di riconversione chirurgica potrà seguire all'intervenuta rettificazione di sesso per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, in questi casi, di autorizzazione.
Diverso il caso -peraltro del tutto residuale- di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del Tribunale.
4 Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- il ricorrente è seguito dal 2022 dalla psicologa, psicoterapeuta, consulente sessuale e sessuologa clinica Dott.ssa , specializzata in materia di percorso di Persona_2
affermazione di genere (doc.1);
- il ricorrente è altresì seguito dall'endocrinologo che lo assiste nel Persona_3
portare avanti la terapia ormonale (doc.2) ed è in lista d'attesa presso il C.I.D.I.Ge.M.
di Torino, attese le numerose richieste gravanti sul predetto centro;
- la relazione della Dott.ssa in atti (doc1.) conclude nel senso della Per_2
sussistenza della disforia di genere, rilevando come il ricorrente si senta dall'età
infantile appartenente al genere maschile, ritenuta presumibilmente irreversibile;
- la relazione endocrinologica del dott. in atti (doc.2) conferma come il Per_3
paziente abbia vissuto e viva come uomo nelle sue realtà sociali con comportamenti adeguati e conformi alla propria identità di genere, consigliando gli interventi chirurgici di affermazione di percorso di genere (“è possibile ragionevolmente
affermare che gli interventi chirurgici di affermazione di genere istero-annessiectomia
e mascolinizzazione del torace tramite mastectomia, da sentiti come parte Per_1
integrante della sua realizzazione psico-fisica, unitamente al cambio anagrafico dei
documenti declinati al genere maschile, saranno in grado di definire ulteriormente la
sua identità maschile completandone la realizzazione”
- in ultimo, la relazione psichiatrica dell'Asl To del 22/10/2024, in atti, ha confermato la disforia di genere del ricorrente, non sussistendo controindicazioni psichiatriche all'intervento di riconversione chirurgica del sesso.
5 A fronte di tali elementi ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte ricorrente, sicché
deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione al ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome del ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il Pt_1 Per_1
quale da molti anni parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno.
Nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile.
Se il previo intervento chirurgico non è più necessario per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica, dovendo il Giudice di merito unicamente accertare che non vi siano controindicazioni mediche all'esecuzione dell'intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
6 Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti confortano tale conclusione, escludendo l'esistenza di controindicazioni cliniche all'intervento chirurgico e, anzi, valutandone la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda dev'essere accolta (cfr. rel. clinica del 11.09.2024).
L'intervento richiesto dalla ricorrente deve essere, nella fattispecie in esame, autorizzato,
anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, non risultando chiaro, dalle relazioni agli atti, che il percorso di transizione di genere possa considerarsi, ad oggi, già concluso.
Le relazioni mediche in atti evidenziano, infatti, che “gli interventi chirurgici di affermazione
di genere (istero-annessiectomia e mascolinizzazione del torace tramite mastectomia), da
sentiti come parte integrante della sua realizzazione psico-fisica, unitamente al Per_1
cambio anagrafico dei documenti declinati al genere maschile, saranno in grado di definire
ulteriormente la sua identità maschile completandone la realizzazione” (cfr doc.2).
7 Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis
visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] il Parte_1
20/03/2003, attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ”. Per_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 219 parte I serie A del registro Parte_1
degli atti di nascita anno 2003 del Comune di Torino) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come e come “ ” e non Per_4 Per_1
altrimenti.
, nata a Torino il [...], a sottoporsi a [...] Parte_2
medico-chirurgico di affermazione di genere (Istero-Annessiectomia, mascolinizzazione del torace, falloplastica e interventi correlati).
Così deciso in Torino, nella camera di Consiglio del 7.03.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott. Isabella Messina
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 8723/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di
sesso
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PASQUERO ALICE, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata
PARTE RICORRENTE
contro
C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
come da ricorso introduttivo
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso notificato al Pubblico Ministero in sede in data 17/05/2024, avendo allegato disforia di genere e documentato percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, il ricorrente ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a Pt_1
nonché di contestualmente concedere autorizzazione a sottoporsi ad interventi Per_1
chirurgici necessari al completamento del percorso di affermazione di genere (come ad esempio Istero-Annessiectomia, mascolinizzazione del torace, falloplastica e interventi correlati)
La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 24 ottobre 2024.
Il P.M. nulla ha opposto.
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso merita ad avviso del Collegio
accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di
sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da
quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei
caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo
autorizza con sentenza passata in giudicato”.
2 La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce entrambe condivise da questo
Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4,
d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, recependo l'evoluzione giurisprudenziale che aveva espressamente escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento,
quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, .con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento
medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano
ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi
già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche
senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più
necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere
3 funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici. In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere;
ne consegue che, non essendo più necessario l'intervento chirurgico per ottenere la predetta pronuncia, non sarà necessaria nemmeno l'autorizzazione del Tribunale a sottoporvisi. L'intervento di riconversione chirurgica potrà seguire all'intervenuta rettificazione di sesso per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, in questi casi, di autorizzazione.
Diverso il caso -peraltro del tutto residuale- di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti di intervento chirurgico di riconversione del sesso: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del Tribunale.
4 Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- il ricorrente è seguito dal 2022 dalla psicologa, psicoterapeuta, consulente sessuale e sessuologa clinica Dott.ssa , specializzata in materia di percorso di Persona_2
affermazione di genere (doc.1);
- il ricorrente è altresì seguito dall'endocrinologo che lo assiste nel Persona_3
portare avanti la terapia ormonale (doc.2) ed è in lista d'attesa presso il C.I.D.I.Ge.M.
di Torino, attese le numerose richieste gravanti sul predetto centro;
- la relazione della Dott.ssa in atti (doc1.) conclude nel senso della Per_2
sussistenza della disforia di genere, rilevando come il ricorrente si senta dall'età
infantile appartenente al genere maschile, ritenuta presumibilmente irreversibile;
- la relazione endocrinologica del dott. in atti (doc.2) conferma come il Per_3
paziente abbia vissuto e viva come uomo nelle sue realtà sociali con comportamenti adeguati e conformi alla propria identità di genere, consigliando gli interventi chirurgici di affermazione di percorso di genere (“è possibile ragionevolmente
affermare che gli interventi chirurgici di affermazione di genere istero-annessiectomia
e mascolinizzazione del torace tramite mastectomia, da sentiti come parte Per_1
integrante della sua realizzazione psico-fisica, unitamente al cambio anagrafico dei
documenti declinati al genere maschile, saranno in grado di definire ulteriormente la
sua identità maschile completandone la realizzazione”
- in ultimo, la relazione psichiatrica dell'Asl To del 22/10/2024, in atti, ha confermato la disforia di genere del ricorrente, non sussistendo controindicazioni psichiatriche all'intervento di riconversione chirurgica del sesso.
5 A fronte di tali elementi ritiene, pertanto, il Tribunale che sussistano i presupposti per dar luogo alla rettificazione prevista dall'art. 1 l. 164/1982, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali di parte ricorrente, sicché
deve disporsi la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione al ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome del ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto dall'interessato, da ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il Pt_1 Per_1
quale da molti anni parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno.
Nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile.
Se il previo intervento chirurgico non è più necessario per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica, dovendo il Giudice di merito unicamente accertare che non vi siano controindicazioni mediche all'esecuzione dell'intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
6 Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti confortano tale conclusione, escludendo l'esistenza di controindicazioni cliniche all'intervento chirurgico e, anzi, valutandone la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda dev'essere accolta (cfr. rel. clinica del 11.09.2024).
L'intervento richiesto dalla ricorrente deve essere, nella fattispecie in esame, autorizzato,
anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, non risultando chiaro, dalle relazioni agli atti, che il percorso di transizione di genere possa considerarsi, ad oggi, già concluso.
Le relazioni mediche in atti evidenziano, infatti, che “gli interventi chirurgici di affermazione
di genere (istero-annessiectomia e mascolinizzazione del torace tramite mastectomia), da
sentiti come parte integrante della sua realizzazione psico-fisica, unitamente al Per_1
cambio anagrafico dei documenti declinati al genere maschile, saranno in grado di definire
ulteriormente la sua identità maschile completandone la realizzazione” (cfr doc.2).
7 Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis
visti gli artt. 1 e ss. L. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000,
rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] il Parte_1
20/03/2003, attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ”. Per_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 219 parte I serie A del registro Parte_1
degli atti di nascita anno 2003 del Comune di Torino) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come e come “ ” e non Per_4 Per_1
altrimenti.
, nata a Torino il [...], a sottoporsi a [...] Parte_2
medico-chirurgico di affermazione di genere (Istero-Annessiectomia, mascolinizzazione del torace, falloplastica e interventi correlati).
Così deciso in Torino, nella camera di Consiglio del 7.03.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott. Isabella Messina
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