TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 635/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. ssa Bianchi Martina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 635/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
nato a [...] il [...] c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valeria Noris presso il cui studio professionale ha eletto domicilio
- ricorrente -
Contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Marta Infuso, presso il cui studio professionale ha eletto domicilio
- resistente –
Conclusioni congiunte delle parti: pronunciarsi sentenza sullo status.
Svolgimento del processo
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 14.03.2025, notificato alla resistente a mezzo Pec il 21.04.2025 (doc.1) il sig. chiedeva la pronuncia di sentenza Parte_1 che, oltre alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora e dato atto che la figlia è maggiorenne e non economicamente CP_1 Per_1
autosufficiente: Assegni la casa coniugale alla signora per abitarvi con la figlia , con CP_1 Per_1
gli arredi ivi esistenti sino a quando la ragazza vi avrà la sua dimora e comunque all'indipendenza economica della figlia medesima;
- Disponga l'obbligo per il sig. di corrispondere Pt_1
direttamente alla figlia a titolo di contributo al suo mantenimento un assegno mensile da determinarsi in corso di giudizio. Disponga l'obbligo per ciascun genitore di sostenere in misura pari alla metà le spese straordinarie necessarie alla figlia secondo quanto previsto nel Per_1
Protocollo 20.07.2016 in uso avanti al Tribunale di Alessandria, “qualora la stessa non riesca a sostenerle”. Con vittoria di spese del giudizio in caso di opposizione.
Con decreto del 19 marzo 2025, il Giudice designato, fissava l'udienza per la comparizione personale delle parti al 24 giugno 2025, assegnando alla convenuta termine fino al 24 maggio 2025 per il deposito di memoria difensiva e i documenti. Nel costituirsi in giudizio la resistente signora non si opponeva alla richiesta relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, CP_1
contestando al contempo le altre domande contenute nel ricorso introduttivo in quanto fondate su considerazioni e fatti ritenuti infondati.
Nel corso dell'udienza del 24 giugno 2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza sullo status.
Il Giudice designato riservava la decisione al collegio.
Motivi della decisione
La domanda sullo status è fondata in quanto a seguito della separazione avvenuta decisa con sentenza n. 23/2023 del 10 gennaio 2023 del Tribunale di Alessandria, le parti non hanno ripreso la convivenza. Sono parimenti decorsi i termini di legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza la causa viene rimessa sul ruolo per la definizione degli aspetti patrimoniali.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno celebrato matrimonio in Cervesina il giorno 9.7.2000 trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del predetto come n. 37 part. II, serie A, anno 2000
Ordina
la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di Cervesina per le annotazioni di competenza.
Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. ssa Bianchi Martina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 635/2025, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
nato a [...] il [...] c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Valeria Noris presso il cui studio professionale ha eletto domicilio
- ricorrente -
Contro
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Marta Infuso, presso il cui studio professionale ha eletto domicilio
- resistente –
Conclusioni congiunte delle parti: pronunciarsi sentenza sullo status.
Svolgimento del processo
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del 14.03.2025, notificato alla resistente a mezzo Pec il 21.04.2025 (doc.1) il sig. chiedeva la pronuncia di sentenza Parte_1 che, oltre alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora e dato atto che la figlia è maggiorenne e non economicamente CP_1 Per_1
autosufficiente: Assegni la casa coniugale alla signora per abitarvi con la figlia , con CP_1 Per_1
gli arredi ivi esistenti sino a quando la ragazza vi avrà la sua dimora e comunque all'indipendenza economica della figlia medesima;
- Disponga l'obbligo per il sig. di corrispondere Pt_1
direttamente alla figlia a titolo di contributo al suo mantenimento un assegno mensile da determinarsi in corso di giudizio. Disponga l'obbligo per ciascun genitore di sostenere in misura pari alla metà le spese straordinarie necessarie alla figlia secondo quanto previsto nel Per_1
Protocollo 20.07.2016 in uso avanti al Tribunale di Alessandria, “qualora la stessa non riesca a sostenerle”. Con vittoria di spese del giudizio in caso di opposizione.
Con decreto del 19 marzo 2025, il Giudice designato, fissava l'udienza per la comparizione personale delle parti al 24 giugno 2025, assegnando alla convenuta termine fino al 24 maggio 2025 per il deposito di memoria difensiva e i documenti. Nel costituirsi in giudizio la resistente signora non si opponeva alla richiesta relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, CP_1
contestando al contempo le altre domande contenute nel ricorso introduttivo in quanto fondate su considerazioni e fatti ritenuti infondati.
Nel corso dell'udienza del 24 giugno 2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza sullo status.
Il Giudice designato riservava la decisione al collegio.
Motivi della decisione
La domanda sullo status è fondata in quanto a seguito della separazione avvenuta decisa con sentenza n. 23/2023 del 10 gennaio 2023 del Tribunale di Alessandria, le parti non hanno ripreso la convivenza. Sono parimenti decorsi i termini di legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza la causa viene rimessa sul ruolo per la definizione degli aspetti patrimoniali.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno celebrato matrimonio in Cervesina il giorno 9.7.2000 trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del predetto come n. 37 part. II, serie A, anno 2000
Ordina
la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di Cervesina per le annotazioni di competenza.
Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)