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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/10/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3403 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dal prof. avv. Francesco Di Ciommo, C.F._1 in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Lavello, alla Via Miglioli n. 9
OPPONENTE
E in qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
[...]
OPPOSTA CONTUMACE
NONCHÉ
C.F. , rappresentata da Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
P.IV (già , C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.
[...] CP_5 P.IVA_3
NO AL, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza, Via del Popolo n. 30;
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.01.2018 e notificato in data 5.02.2018,
[...]
ha proposto opposizione nell'ambito del procedimento di esecuzione Parte_1 immobiliare n. R.G.E. 91/2014 instaurato in suo danno da quale Controparte_1 procuratrice di chiedendo, previa sospensione dell'efficacia Controparte_2 esecutiva del titolo e dell'esecuzione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: 2) dichiarare cessata l'efficacia dell'atto di precetto intimato per l'utile decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. e la nullità dell'atto di pignoramento notificato;
3) dichiarare cessata l'efficacia dell'atto di pignoramento per violazione del termine di cui all'art. 497 c.p.c.; 4) dichiarare la nullità della nota di trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 567 c.p.c.; 5) dichiarare il difetto di legittimazione attiva del creditore ed il difetto di titolarità del diritto di credito, e quindi inesistente il diritto di procedere all'esecuzione da parte del creditore avendo affidato il recupero del medesimo alla società INTELLCREDIT
Srl, giusta nota a.r. del 29.04.2013 notificata ai debitori;
6) dichiarare il difetto di poteri rappresentativi e di legittimazione per mancanza della procura rilasciata a
quale procuratrice di con conseguente CP_1 Controparte_2 inammissibilità degli atti della presente procedura esecutiva;
per l'effetto 7) dichiarare illegittima la procedura di pignoramento immobiliare intrapresa da
e quindi nullo e di nessun effetto l'atto di pignoramento Controparte_1 impugnato ed ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, e quindi, pronunciare l'estinzione della presente procedura esecutiva ed ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
nel merito: 8) dichiarare
l'impignorabilità dell'immobile oggetto di espropriazione, adibita ad abitazione della concludente e dei figli minori e Persona_1 Persona_2
, costituente unica abitazione assegnata alla concludente, quale madre
[...] affidataria dei figli minori, con provvedimenti presidenziali del 20.06.2012 resi dal
Presidente del Tribunale di Melfi e confermati con sentenza n. 341/2012 R.G.; 9) per l'effetto e contestualmente, dichiarare inefficace il pignoramento e pronunciare
l'estinzione della procedura esecutiva, nonché ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
10) dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1815 co.
2 c.c., del tasso di interesse fissato e delle pattuizioni contrattuali espressive di accessori usurari imputati al contratto di mutuo del 29.12.2008, nonché la nullità della pratica di capitalizzazione degli interessi e/o delle clausole anatocistiche e la nullità degli interessi contabilizzati nell'atto di precetto, stante la violazione del divieto di anatocismo e del divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, per tutte le ragioni esposte in premessa ai punti 8 e 9, cui per sintesi si rimanda, anche a mezzo disponenda perizia contabile, che sin d'ora si chiede;
11) per l'effetto, e per le tutte ragioni in premessa enunciate e dedotte, accertare e dichiarare che, nulla è dovuto dalla Signora nei confronti di Parte_1 CP_1
quale procuratrice di a titolo di interessi, stante la
[...] Controparte_2 nullità delle pattuizioni contrattuali;
In via subordinata 12) dichiarare l'erroneità
e/o l'illegittimità delle somme richieste da nei confronti della Controparte_1 concludente, accertare la eventuale minor somma dovuta dalla opponente in favore della convenuta opposta, previa rideterminazione ed esatta contabilizzazione dell'effettivo debito, mediante c.t.u. contabile che sin d'ora si chiede, con riduzione degli interessi assaggio legale da calcolarsi soltanto sul capitale residuo virgola e comunque senza riconoscimento di somme per interessi convenzionali, muratori o legali, per le ragioni esposte ai punti sub 8) e 9) della premessa, e con ripetizione di quelli usurari versati”.
Ha posto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:1) cessazione dell'efficacia del precetto per violazione del termine di cui all'art. 481 c.p.c.; 2) perdita di efficacia del pignoramento per violazione del termine di cui all'art. 497
c.p.c.; 3) estinzione della procedura esecutiva per nullità della nota di trascrizione del pignoramento;
4) contestazione del diritto di procedere in executivis, carenza di legittimazione attiva e della titolarità del credito;
5) inesistenza della procura di
, difetto di legittimazione attiva e di poteri rappresentativi;
6) CP_1 impignorabilità della casa adibita ad abitazione della famiglia del debitore ed opponibilità del diritto di abitazione al creditore ed all'eventuale terzo acquirente;
7) impignorabilità casa: assegnazione in sede di separazione personale dei coniugi;
8) violazione del divieto di anatocismo (non pattuito specificamente) e del divieto di capitalizzazione periodica degli interessi: necessita di una perizia contabile;
9) nullità pattuizioni contrattuali e usura mutuo;
usura interessi conteggiati in precetto.
Con comparsa di costituzione si è costituita nel sub procedimento di opposizione quale procuratrice di cessionaria del Controparte_1 Controparte_3 credito della procedente diffusamente contestando le Controparte_2 avverse allegazioni, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 9.10.2018 il giudice dell'esecuzione, ritenute le prime tre doglianze proposte dall'opponente motivi preordinati alla declaratoria di inefficacia del pignoramento e, dunque, sussumibili nell'ambito dell'art. 630 c.p.c., letti gli artt. 497 e 630 c.p.c., ha rigettato l'istanza di estinzione;
ritenute, poi, le ulteriori doglianze avanzate motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., ha rigettato l'istanza di sospensione, ha fissato il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito e condannato l'opponente al pagamento delle spese della fase sommaria.
Con atto di citazione notificato a in qualità di procuratrice di Controparte_1
in data 5.12.2018, ha introdotto il Controparte_2 Parte_1 giudizio di merito, sostanzialmente reiterando le doglianze proposte e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso depositato in data
12.01.2018.
Si è costituita con comparsa di costituzione depositata il 23.01.2019 CP_1
quale procuratrice di cessionaria del credito della
[...] Controparte_3 creditrice procedente ampiamente contestando quanto Controparte_2 dedotto dall'opponente, e ha chiesto l'estromissione dal giudizio di Controparte_2
e il rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte al risarcimento
[...] del danno ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata in data 26.07.2021 si è costituita rappresentata da (già ), Controparte_3 Controparte_6 CP_5 cessionaria del credito della creditrice procedente Controparte_2 riportandosi a tutte le difese svolte dalla sua dante causa, di cui ha chiesto l'estromissione, e chiedendo l'accoglimento, in suo favore, delle conclusioni dalla medesima rassegnate.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti e acquisito il fascicolo relativo al sub procedimento di opposizione N.R.G.E.I. 91-1/2014, all'udienza cartolare del
3.03.2022 il Giudice, ritenuto superfluo disporre la CTU richiesta dalla parte opponente e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.12.2022. All'udienza cartolare del 17.04.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'opposta in Controparte_1 qualità di procuratrice di la quale, nonostante la regolare Controparte_2 notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio.
Va chiarito, altresì, che la costituzione in giudizio di in data Controparte_6
26.07.2021, quale rappresentante di - già costituita dal Controparte_3 23.01.2019 con la precedente procuratrice - non può Controparte_1 considerarsi un atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., bensì mero atto di costituzione in giudizio del nuovo rappresentante in sostituzione del precedente.
Nel merito, si rileva che dall'esame dell'ordinanza del 9.10.2018 si evince che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto le doglianze sub 1), sub 2) e sub 3) proposte dall'opponente motivi preordinati alla declaratoria di inefficacia del pignoramento e, dunque, sussumibili nell'ambito dell'art. 630 c.p.c., sicché, relativamente ad esse, ha rigettato l'istanza di estinzione.
Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui “L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito” (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 4617 del
25/02/2011; cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 26294 del 14/12/2007).
Ancora, costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa (cfr.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10238 del 30/03/2022; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
35365 del 18/12/2023; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016).
Consegue alle superiori argomentazioni che l'opposizione, con riferimento alle doglianze sub 1), sub 2) e sub 3) proposte è inammissibile, atteso che avverso il rigetto dell'istanza di estinzione pronunciato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 9.10.2018 la parte avrebbe dovuto proporre reclamo nelle forme previste dall'art. 630 c.p.c.
Si osserva, poi, che le doglianze avanzate dall'opponente sub 4), sub 5), sub 6), sub
7), sub 8) e sub 9) costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.
Il motivo di opposizione sub 4) è infondato.
La parte ha dedotto a fondamento della suddetta doglianza che il credito sarebbe stato ceduto da alla Intellcredit S.r.l. Controparte_2 Invero, secondo i giudici di legittimità “La cessione di credito ed il mandato irrevocabile all'incasso, pur potendo essere utilizzati per raggiungere le medesime finalità solutorie o di garanzia, si differenziano sostanzialmente e sono incompatibili, poiché la cessione produce l'immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato "in rem propriam" conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva, con la conseguenza che il creditore può validamente cedere il proprio credito anche dopo aver conferito ad altro soggetto un mandato irrevocabile all'incasso del suddetto credito, sempre che, prima della cessione, il mandatario in "rem " non abbia già incassato CP_7 le somme relative, atteso che tale fatto, determinando l'estinzione del credito, ne renderebbe impossibile la cessione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19054 del
12/12/2003).
Si rileva, dunque, che la comunicazione del 29.04.2013 con cui Controparte_2 ha informato l'opponente dell'avvenuto affidamento alla società Intellcredit
[...]
S.p.a. dell'incarico di gestire il recupero del credito vantato nei suoi confronti (doc.
3 nella produzione dell'opponente) non costituisce prova dell'avvenuta cessione del credito né lo presuppone, sicché le deduzioni dell'opponente sono completamente destituite di fondamento.
Il motivo di opposizione sub 5) è infondato.
Sussiste, infatti, la legittimazione di ad agire in rappresentanza Controparte_1 dell'originaria titolare credito, in virtù della procura conferita da Controparte_2
con scrittura autenticata dal Notaio dott. di in data
[...] Persona_3 CP_2
24.11.2008, rep. 52343 (doc. nella produzione dell'opposta nel sub procedimento di opposizione), con la quale nomina e costituisce la prima quale proprio procuratore, affinchè la mandataria “rappresenti la “Mandante” in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, di cui la Mandante risulti titolare o in relazione ai quali sia, a qualunque titolo, legittimata”, analiticamente indicando, poi, i poteri conferiti, tra cui quello di “fare precetti anche cambiari;
[…] promuovere ed instaurare procedimenti giudiziari, arbitrali, esecutivi, mobiliari ed immobiliari, anche presso terzi…”, sicché tra i vari poteri della procuratrice rientra senz'altro quello di notificare atto di precetto e instaurare il procedimento di esecuzione immobiliare.
Deve, poi, ricordarsi come l'opposizione all'esecuzione configuri un giudizio di accertamento negativo che investe il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (quale consacrato nel titolo esecutivo) sulla scorta dei fatti impeditivi/estintivi/modificativi di tale diritto allegati dall'opponente (ciò che configura, a ben vedere la causa petendi dell'opposizione).
In tale contesto, quindi, l'opponente assume la veste di attore non solo dal punto di vista formale, ma anche da quello sostanziale (cfr., sul punto, Cass. 16 giugno 2016,
n. 12415).
Al riguardo, in parte motiva, la Cassazione, Sez. III, con la sentenza del 28.07.2011
n. 16541 ha chiarito quanto segue: “Il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore: di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonchè Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004,
n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore (e, in correlazione, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto: cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre). Pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda;
ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, nè il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 7 marzo 2003 n. 3477; ord. 20 gennaio 2011, n. 1328)
[…]. Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il motivo di opposizione, nel quale si concreta la causa petendi, quale fatto costitutivo dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione e, quindi, quale fatto costitutivo della domanda di tutela esercitata con l'opposizione, è, come per ogni altra domanda, individuato dalle circostanze di fatto e dagli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni (arg. ex art. 163 cod. proc. civ., n. 4). L'azione svolta dall'opponente all'esecuzione è diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione”.
Ne discende allora che ricade pur sempre sull'opponente debitore esecutato l'onere di allegare e provare quei fatti che – nella prospettazione dello stesso opponente – impedirebbero al creditore di procedere ad esecuzione forzata, ivi compreso i fatti costitutivi dell'impignorabilità dei beni, della nullità del contratto per anatocismo e della nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi per il superamento del tasso soglia antiusura.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione n. R.G.E. 91/2014 promossa in danno dell'opponente sia il contratto di mutuo del 29.12.2008, a rogito del Notaio , rep. n. 37.088, Pt_2 racc. n. 16.490.
Quanto al motivo di opposizione sub 6), si osserva che l'opponente richiama a fondamento dello stesso l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al
D.L. del 3.05.2016 n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n.
119.
Il D.L. del 3.05.2016 n. 59, all'art. 2, “Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”, ha disposto che al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 48, è aggiunto l'art. 48 bis, il quale prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore, disponendo altresì che il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
Si rileva, al riguardo, che l'opponente non ha assolto l'onere probatorio relativo ai fatti costitutivi della dedotta impignorabilità dei beni oggetto di esecuzione (cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6371 del 08/03/2024), non avendo prodotto alcun elemento probatorio a sostegno del predetto motivo di doglianza, in particolare, non avendo prodotto il contratto di mutuo del 29.12.2008, il quale non è presente agli atti del giudizio.
Pertanto, il motivo di opposizione sub 6) è infondato.
Quanto al motivo di opposizione sub 7), si osserva che l'opponente richiama a fondamento dello stesso il provvedimento reso dal Presidente del Tribunale di Melfi in data 26.06.2012 (doc. 5 nella produzione dell'opponente) con cui, in sede di giudizio di separazione personale, ha assegnato il godimento della casa coniugale a per abitarla con i figli minori, nonché la sentenza n. 69/2016 Parte_1 del 21.04.2016 (doc. 6 nella produzione dell'opponente) con cui il Tribunale di
Potenza ha modificato i provvedimenti adottati con la suddetta ordinanza del
26.06.2012, disponendo l'affidamento esclusivo a dei due Parte_1 figli, e l'ha confermata con riguardo all'assegnazione in uso esclusivo alla stessa della casa familiare in Lavello (PZ) alla Via Gaspare Broglio n. 65.
E' incontestato tra le parti che l'atto di pignoramento in danno dell'opponente sulla cui scorta è stata instaurata la procedura esecutiva n. R.G.E. 91/2014 ha ad oggetto l'immobile sito in Lavello (PZ) alla Via Gaspare Broglio n. 65, identificato in catasto al foglio 48, particella 575.
Va premesso che per giurisprudenza consolidata l'esistenza di un provvedimento di assegnazione non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 2012).
Piuttosto di recente la Suprema Corte ha affermato, poi, che “L'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155-quater c.c., applicabile "ratione temporis, è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell'introduzione dell'art. 155-quater c.c. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega legislativa di cui all'art. 2 della l. n. 219 del 2012” (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 12387 del 15/04/2022). Con la suddetta pronuncia i giudici di legittimità hanno precisato che il quadro di riferimento della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 26/07/2002, n.
11096 ( secondo cui “Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n.
898 (nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni”) è mutato a séguito della riforma sull'affido condiviso;
in particolare, l'art. 155-quater, cod. civ., è disposizione in vigore dal 10 marzo 2006, seppure abrogata a far data dal 14 febbraio 2014, dagli artt. 106 e 108, d.lgs. n. 154 del 2013, ma con traslazione testuale disposta dalla medesima legge all'art. 337-sexies, cod. civ.
Il sopra richiamato articolo, dettato in materia di separazione personale, ha previsto, dunque, che «il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2643 cod. civ.», sicché “deve desumersene che il legislatore ha per un verso voluto affermare la trascrivibilità dell'assegnazione in parola come regola generale, e al contempo richiamare per implicito la correlata regola di risoluzione dei conflitti dettata dall'art. 2644, cod. civ.; il conflitto tra il coniuge assegnatario e chi ha ottenuto dal coniuge proprietario un diverso diritto dominicale, anche all'esito di espropriazione, viene così risolto necessariamente in base al criterio della priorità della trascrizione;
omesso il richiamo all'art. 1599, cod. civ., in dottrina si è osservato che il diritto sulla casa familiare è trattato alla stregua di un diritto reale di abitazione” e, pertanto, “l'assegnazione della casa familiare viene ad essere quindi opponibile a coloro che hanno acquistato diritti dopo la trascrizione, adempimento ragionevolmente esigibile anche alla luce del bilanciamento delle tutele familiari e della certezza dei rapporti patrimoniali, salvaguardando l'assegnatario da atti di alienazione o aggressione successivi, ma, nel contempo, e tipicamente, senza che il creditore ipotecario antecedente resti pregiudicato dal provvedimento giudiziale, ex art. 2812, primo comma, cod. civ.”, derivando da ciò “la conclusione per cui, dall'introduzione dell'art. 155-quater, cod. civ., l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale e non agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599, cod. civ., e perciò sarà opponibile solo se e quando trascritta” (in parte motiva
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12387 del 15/04/2022).
Del resto, la Suprema Corte già con la pronuncia del 20/04/2016 n. 7776 ha avuto modo affermare il principio per cui l'art. 155-quater, cod. civ., va interpretato nel senso che il provvedimento di assegnazione (come quello di revoca) non ha effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base a un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione stesso, potendosi far vendere coattivamente l'immobile come libero.
Si rileva, dunque, che l'opponente non ha prodotto sufficienti elementi probatori a sostegno del motivo di doglianza sub 7), in particolare, non ha provato la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Pertanto, il motivo di opposizione sub 7) è infondato, poiché non provato.
Infine, i motivi di opposizione sub 8) e sub 9) sono infondati, poiché non provati.
Al riguardo, si rileva che l'opponente non ha assolto l'onere probatorio relativo ai fatti costitutivi della dedotta nullità del contratto di mutuo per anatocismo e della nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi per il superamento del tasso soglia antiusura, non avendo prodotto alcun elemento probatorio a sostegno dei predetti motivi di doglianza e, in particolare, non avendo prodotto il contratto di mutuo del 29.12.2008, il quale non è presente agli atti del giudizio.
Alla luce di quanto sopra, la CTU richiesta dalla parte opponente con l'atto introduttivo del giudizio, oltre che superflua ai fini del decidere, è inammissibile, poiché esplorativa, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio, essendo precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, derivando da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 26048 del 2023). In conclusione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta è infondata e va rigettata.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., la quale richiede il necessario riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, che non è desumibile dall'esito del procedimento.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22 per lo scaglione di valore della controversia (fino a euro 52.000,00), nella misura minima con riferimento alla fase istruttoria, considerata l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di in qualità di procuratrice di Controparte_1
Controparte_2
2) DICHIARA inammissibile l'opposizione relativamente alle doglianze sub 1), sub 2) e sub 3).
3) RIGETTA l'opposizione relativamente alle doglianze sub 4), sub 5), sub 6), sub
7), sub 8) e sub 9).
4) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1
rappresentata da delle spese processuali che Controparte_3 Controparte_4 liquida in euro 6.713,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Potenza, in data 8.10.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3403 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2,
c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dal prof. avv. Francesco Di Ciommo, C.F._1 in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Lavello, alla Via Miglioli n. 9
OPPONENTE
E in qualità di procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
[...]
OPPOSTA CONTUMACE
NONCHÉ
C.F. , rappresentata da Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
P.IV (già , C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.
[...] CP_5 P.IVA_3
NO AL, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza, Via del Popolo n. 30;
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.01.2018 e notificato in data 5.02.2018,
[...]
ha proposto opposizione nell'ambito del procedimento di esecuzione Parte_1 immobiliare n. R.G.E. 91/2014 instaurato in suo danno da quale Controparte_1 procuratrice di chiedendo, previa sospensione dell'efficacia Controparte_2 esecutiva del titolo e dell'esecuzione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: 2) dichiarare cessata l'efficacia dell'atto di precetto intimato per l'utile decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. e la nullità dell'atto di pignoramento notificato;
3) dichiarare cessata l'efficacia dell'atto di pignoramento per violazione del termine di cui all'art. 497 c.p.c.; 4) dichiarare la nullità della nota di trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 567 c.p.c.; 5) dichiarare il difetto di legittimazione attiva del creditore ed il difetto di titolarità del diritto di credito, e quindi inesistente il diritto di procedere all'esecuzione da parte del creditore avendo affidato il recupero del medesimo alla società INTELLCREDIT
Srl, giusta nota a.r. del 29.04.2013 notificata ai debitori;
6) dichiarare il difetto di poteri rappresentativi e di legittimazione per mancanza della procura rilasciata a
quale procuratrice di con conseguente CP_1 Controparte_2 inammissibilità degli atti della presente procedura esecutiva;
per l'effetto 7) dichiarare illegittima la procedura di pignoramento immobiliare intrapresa da
e quindi nullo e di nessun effetto l'atto di pignoramento Controparte_1 impugnato ed ogni altro atto connesso o conseguente, anche non conosciuto, e quindi, pronunciare l'estinzione della presente procedura esecutiva ed ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
nel merito: 8) dichiarare
l'impignorabilità dell'immobile oggetto di espropriazione, adibita ad abitazione della concludente e dei figli minori e Persona_1 Persona_2
, costituente unica abitazione assegnata alla concludente, quale madre
[...] affidataria dei figli minori, con provvedimenti presidenziali del 20.06.2012 resi dal
Presidente del Tribunale di Melfi e confermati con sentenza n. 341/2012 R.G.; 9) per l'effetto e contestualmente, dichiarare inefficace il pignoramento e pronunciare
l'estinzione della procedura esecutiva, nonché ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
10) dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1815 co.
2 c.c., del tasso di interesse fissato e delle pattuizioni contrattuali espressive di accessori usurari imputati al contratto di mutuo del 29.12.2008, nonché la nullità della pratica di capitalizzazione degli interessi e/o delle clausole anatocistiche e la nullità degli interessi contabilizzati nell'atto di precetto, stante la violazione del divieto di anatocismo e del divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, per tutte le ragioni esposte in premessa ai punti 8 e 9, cui per sintesi si rimanda, anche a mezzo disponenda perizia contabile, che sin d'ora si chiede;
11) per l'effetto, e per le tutte ragioni in premessa enunciate e dedotte, accertare e dichiarare che, nulla è dovuto dalla Signora nei confronti di Parte_1 CP_1
quale procuratrice di a titolo di interessi, stante la
[...] Controparte_2 nullità delle pattuizioni contrattuali;
In via subordinata 12) dichiarare l'erroneità
e/o l'illegittimità delle somme richieste da nei confronti della Controparte_1 concludente, accertare la eventuale minor somma dovuta dalla opponente in favore della convenuta opposta, previa rideterminazione ed esatta contabilizzazione dell'effettivo debito, mediante c.t.u. contabile che sin d'ora si chiede, con riduzione degli interessi assaggio legale da calcolarsi soltanto sul capitale residuo virgola e comunque senza riconoscimento di somme per interessi convenzionali, muratori o legali, per le ragioni esposte ai punti sub 8) e 9) della premessa, e con ripetizione di quelli usurari versati”.
Ha posto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi:1) cessazione dell'efficacia del precetto per violazione del termine di cui all'art. 481 c.p.c.; 2) perdita di efficacia del pignoramento per violazione del termine di cui all'art. 497
c.p.c.; 3) estinzione della procedura esecutiva per nullità della nota di trascrizione del pignoramento;
4) contestazione del diritto di procedere in executivis, carenza di legittimazione attiva e della titolarità del credito;
5) inesistenza della procura di
, difetto di legittimazione attiva e di poteri rappresentativi;
6) CP_1 impignorabilità della casa adibita ad abitazione della famiglia del debitore ed opponibilità del diritto di abitazione al creditore ed all'eventuale terzo acquirente;
7) impignorabilità casa: assegnazione in sede di separazione personale dei coniugi;
8) violazione del divieto di anatocismo (non pattuito specificamente) e del divieto di capitalizzazione periodica degli interessi: necessita di una perizia contabile;
9) nullità pattuizioni contrattuali e usura mutuo;
usura interessi conteggiati in precetto.
Con comparsa di costituzione si è costituita nel sub procedimento di opposizione quale procuratrice di cessionaria del Controparte_1 Controparte_3 credito della procedente diffusamente contestando le Controparte_2 avverse allegazioni, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 9.10.2018 il giudice dell'esecuzione, ritenute le prime tre doglianze proposte dall'opponente motivi preordinati alla declaratoria di inefficacia del pignoramento e, dunque, sussumibili nell'ambito dell'art. 630 c.p.c., letti gli artt. 497 e 630 c.p.c., ha rigettato l'istanza di estinzione;
ritenute, poi, le ulteriori doglianze avanzate motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., ha rigettato l'istanza di sospensione, ha fissato il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito e condannato l'opponente al pagamento delle spese della fase sommaria.
Con atto di citazione notificato a in qualità di procuratrice di Controparte_1
in data 5.12.2018, ha introdotto il Controparte_2 Parte_1 giudizio di merito, sostanzialmente reiterando le doglianze proposte e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso depositato in data
12.01.2018.
Si è costituita con comparsa di costituzione depositata il 23.01.2019 CP_1
quale procuratrice di cessionaria del credito della
[...] Controparte_3 creditrice procedente ampiamente contestando quanto Controparte_2 dedotto dall'opponente, e ha chiesto l'estromissione dal giudizio di Controparte_2
e il rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte al risarcimento
[...] del danno ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata in data 26.07.2021 si è costituita rappresentata da (già ), Controparte_3 Controparte_6 CP_5 cessionaria del credito della creditrice procedente Controparte_2 riportandosi a tutte le difese svolte dalla sua dante causa, di cui ha chiesto l'estromissione, e chiedendo l'accoglimento, in suo favore, delle conclusioni dalla medesima rassegnate.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti e acquisito il fascicolo relativo al sub procedimento di opposizione N.R.G.E.I. 91-1/2014, all'udienza cartolare del
3.03.2022 il Giudice, ritenuto superfluo disporre la CTU richiesta dalla parte opponente e ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.12.2022. All'udienza cartolare del 17.04.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'opposta in Controparte_1 qualità di procuratrice di la quale, nonostante la regolare Controparte_2 notificazione dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio.
Va chiarito, altresì, che la costituzione in giudizio di in data Controparte_6
26.07.2021, quale rappresentante di - già costituita dal Controparte_3 23.01.2019 con la precedente procuratrice - non può Controparte_1 considerarsi un atto di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., bensì mero atto di costituzione in giudizio del nuovo rappresentante in sostituzione del precedente.
Nel merito, si rileva che dall'esame dell'ordinanza del 9.10.2018 si evince che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto le doglianze sub 1), sub 2) e sub 3) proposte dall'opponente motivi preordinati alla declaratoria di inefficacia del pignoramento e, dunque, sussumibili nell'ambito dell'art. 630 c.p.c., sicché, relativamente ad esse, ha rigettato l'istanza di estinzione.
Costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui “L'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito” (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 4617 del
25/02/2011; cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 26294 del 14/12/2007).
Ancora, costituisce principio di diritto consolidato quello secondo cui tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa (cfr.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10238 del 30/03/2022; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
35365 del 18/12/2023; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016).
Consegue alle superiori argomentazioni che l'opposizione, con riferimento alle doglianze sub 1), sub 2) e sub 3) proposte è inammissibile, atteso che avverso il rigetto dell'istanza di estinzione pronunciato dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 9.10.2018 la parte avrebbe dovuto proporre reclamo nelle forme previste dall'art. 630 c.p.c.
Si osserva, poi, che le doglianze avanzate dall'opponente sub 4), sub 5), sub 6), sub
7), sub 8) e sub 9) costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c.
Il motivo di opposizione sub 4) è infondato.
La parte ha dedotto a fondamento della suddetta doglianza che il credito sarebbe stato ceduto da alla Intellcredit S.r.l. Controparte_2 Invero, secondo i giudici di legittimità “La cessione di credito ed il mandato irrevocabile all'incasso, pur potendo essere utilizzati per raggiungere le medesime finalità solutorie o di garanzia, si differenziano sostanzialmente e sono incompatibili, poiché la cessione produce l'immediato trasferimento del credito ad altro soggetto, che diviene titolare della legittimazione esclusiva a pretendere la prestazione del debitore, mentre il mandato "in rem propriam" conferisce al mandatario solo la legittimazione a riscuotere il credito in nome e per conto del mandante, che ne conserva la titolarità esclusiva, con la conseguenza che il creditore può validamente cedere il proprio credito anche dopo aver conferito ad altro soggetto un mandato irrevocabile all'incasso del suddetto credito, sempre che, prima della cessione, il mandatario in "rem " non abbia già incassato CP_7 le somme relative, atteso che tale fatto, determinando l'estinzione del credito, ne renderebbe impossibile la cessione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19054 del
12/12/2003).
Si rileva, dunque, che la comunicazione del 29.04.2013 con cui Controparte_2 ha informato l'opponente dell'avvenuto affidamento alla società Intellcredit
[...]
S.p.a. dell'incarico di gestire il recupero del credito vantato nei suoi confronti (doc.
3 nella produzione dell'opponente) non costituisce prova dell'avvenuta cessione del credito né lo presuppone, sicché le deduzioni dell'opponente sono completamente destituite di fondamento.
Il motivo di opposizione sub 5) è infondato.
Sussiste, infatti, la legittimazione di ad agire in rappresentanza Controparte_1 dell'originaria titolare credito, in virtù della procura conferita da Controparte_2
con scrittura autenticata dal Notaio dott. di in data
[...] Persona_3 CP_2
24.11.2008, rep. 52343 (doc. nella produzione dell'opposta nel sub procedimento di opposizione), con la quale nomina e costituisce la prima quale proprio procuratore, affinchè la mandataria “rappresenti la “Mandante” in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, di cui la Mandante risulti titolare o in relazione ai quali sia, a qualunque titolo, legittimata”, analiticamente indicando, poi, i poteri conferiti, tra cui quello di “fare precetti anche cambiari;
[…] promuovere ed instaurare procedimenti giudiziari, arbitrali, esecutivi, mobiliari ed immobiliari, anche presso terzi…”, sicché tra i vari poteri della procuratrice rientra senz'altro quello di notificare atto di precetto e instaurare il procedimento di esecuzione immobiliare.
Deve, poi, ricordarsi come l'opposizione all'esecuzione configuri un giudizio di accertamento negativo che investe il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (quale consacrato nel titolo esecutivo) sulla scorta dei fatti impeditivi/estintivi/modificativi di tale diritto allegati dall'opponente (ciò che configura, a ben vedere la causa petendi dell'opposizione).
In tale contesto, quindi, l'opponente assume la veste di attore non solo dal punto di vista formale, ma anche da quello sostanziale (cfr., sul punto, Cass. 16 giugno 2016,
n. 12415).
Al riguardo, in parte motiva, la Cassazione, Sez. III, con la sentenza del 28.07.2011
n. 16541 ha chiarito quanto segue: “Il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore: di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonchè Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004,
n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore (e, in correlazione, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto: cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre). Pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda;
ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, nè il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 7 marzo 2003 n. 3477; ord. 20 gennaio 2011, n. 1328)
[…]. Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il motivo di opposizione, nel quale si concreta la causa petendi, quale fatto costitutivo dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione e, quindi, quale fatto costitutivo della domanda di tutela esercitata con l'opposizione, è, come per ogni altra domanda, individuato dalle circostanze di fatto e dagli elementi di diritto che ne costituiscono le ragioni (arg. ex art. 163 cod. proc. civ., n. 4). L'azione svolta dall'opponente all'esecuzione è diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione”.
Ne discende allora che ricade pur sempre sull'opponente debitore esecutato l'onere di allegare e provare quei fatti che – nella prospettazione dello stesso opponente – impedirebbero al creditore di procedere ad esecuzione forzata, ivi compreso i fatti costitutivi dell'impignorabilità dei beni, della nullità del contratto per anatocismo e della nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi per il superamento del tasso soglia antiusura.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione n. R.G.E. 91/2014 promossa in danno dell'opponente sia il contratto di mutuo del 29.12.2008, a rogito del Notaio , rep. n. 37.088, Pt_2 racc. n. 16.490.
Quanto al motivo di opposizione sub 6), si osserva che l'opponente richiama a fondamento dello stesso l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al
D.L. del 3.05.2016 n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n.
119.
Il D.L. del 3.05.2016 n. 59, all'art. 2, “Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”, ha disposto che al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 48, è aggiunto l'art. 48 bis, il quale prevede che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore, disponendo altresì che il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
Si rileva, al riguardo, che l'opponente non ha assolto l'onere probatorio relativo ai fatti costitutivi della dedotta impignorabilità dei beni oggetto di esecuzione (cfr.
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6371 del 08/03/2024), non avendo prodotto alcun elemento probatorio a sostegno del predetto motivo di doglianza, in particolare, non avendo prodotto il contratto di mutuo del 29.12.2008, il quale non è presente agli atti del giudizio.
Pertanto, il motivo di opposizione sub 6) è infondato.
Quanto al motivo di opposizione sub 7), si osserva che l'opponente richiama a fondamento dello stesso il provvedimento reso dal Presidente del Tribunale di Melfi in data 26.06.2012 (doc. 5 nella produzione dell'opponente) con cui, in sede di giudizio di separazione personale, ha assegnato il godimento della casa coniugale a per abitarla con i figli minori, nonché la sentenza n. 69/2016 Parte_1 del 21.04.2016 (doc. 6 nella produzione dell'opponente) con cui il Tribunale di
Potenza ha modificato i provvedimenti adottati con la suddetta ordinanza del
26.06.2012, disponendo l'affidamento esclusivo a dei due Parte_1 figli, e l'ha confermata con riguardo all'assegnazione in uso esclusivo alla stessa della casa familiare in Lavello (PZ) alla Via Gaspare Broglio n. 65.
E' incontestato tra le parti che l'atto di pignoramento in danno dell'opponente sulla cui scorta è stata instaurata la procedura esecutiva n. R.G.E. 91/2014 ha ad oggetto l'immobile sito in Lavello (PZ) alla Via Gaspare Broglio n. 65, identificato in catasto al foglio 48, particella 575.
Va premesso che per giurisprudenza consolidata l'esistenza di un provvedimento di assegnazione non è elemento che possa incidere sulla pignorabilità del bene (cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 2012).
Piuttosto di recente la Suprema Corte ha affermato, poi, che “L'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155-quater c.c., applicabile "ratione temporis, è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata (trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell'introduzione dell'art. 155-quater c.c. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega legislativa di cui all'art. 2 della l. n. 219 del 2012” (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 12387 del 15/04/2022). Con la suddetta pronuncia i giudici di legittimità hanno precisato che il quadro di riferimento della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione del 26/07/2002, n.
11096 ( secondo cui “Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n.
898 (nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni”) è mutato a séguito della riforma sull'affido condiviso;
in particolare, l'art. 155-quater, cod. civ., è disposizione in vigore dal 10 marzo 2006, seppure abrogata a far data dal 14 febbraio 2014, dagli artt. 106 e 108, d.lgs. n. 154 del 2013, ma con traslazione testuale disposta dalla medesima legge all'art. 337-sexies, cod. civ.
Il sopra richiamato articolo, dettato in materia di separazione personale, ha previsto, dunque, che «il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2643 cod. civ.», sicché “deve desumersene che il legislatore ha per un verso voluto affermare la trascrivibilità dell'assegnazione in parola come regola generale, e al contempo richiamare per implicito la correlata regola di risoluzione dei conflitti dettata dall'art. 2644, cod. civ.; il conflitto tra il coniuge assegnatario e chi ha ottenuto dal coniuge proprietario un diverso diritto dominicale, anche all'esito di espropriazione, viene così risolto necessariamente in base al criterio della priorità della trascrizione;
omesso il richiamo all'art. 1599, cod. civ., in dottrina si è osservato che il diritto sulla casa familiare è trattato alla stregua di un diritto reale di abitazione” e, pertanto, “l'assegnazione della casa familiare viene ad essere quindi opponibile a coloro che hanno acquistato diritti dopo la trascrizione, adempimento ragionevolmente esigibile anche alla luce del bilanciamento delle tutele familiari e della certezza dei rapporti patrimoniali, salvaguardando l'assegnatario da atti di alienazione o aggressione successivi, ma, nel contempo, e tipicamente, senza che il creditore ipotecario antecedente resti pregiudicato dal provvedimento giudiziale, ex art. 2812, primo comma, cod. civ.”, derivando da ciò “la conclusione per cui, dall'introduzione dell'art. 155-quater, cod. civ., l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale e non agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599, cod. civ., e perciò sarà opponibile solo se e quando trascritta” (in parte motiva
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12387 del 15/04/2022).
Del resto, la Suprema Corte già con la pronuncia del 20/04/2016 n. 7776 ha avuto modo affermare il principio per cui l'art. 155-quater, cod. civ., va interpretato nel senso che il provvedimento di assegnazione (come quello di revoca) non ha effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base a un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione stesso, potendosi far vendere coattivamente l'immobile come libero.
Si rileva, dunque, che l'opponente non ha prodotto sufficienti elementi probatori a sostegno del motivo di doglianza sub 7), in particolare, non ha provato la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Pertanto, il motivo di opposizione sub 7) è infondato, poiché non provato.
Infine, i motivi di opposizione sub 8) e sub 9) sono infondati, poiché non provati.
Al riguardo, si rileva che l'opponente non ha assolto l'onere probatorio relativo ai fatti costitutivi della dedotta nullità del contratto di mutuo per anatocismo e della nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi per il superamento del tasso soglia antiusura, non avendo prodotto alcun elemento probatorio a sostegno dei predetti motivi di doglianza e, in particolare, non avendo prodotto il contratto di mutuo del 29.12.2008, il quale non è presente agli atti del giudizio.
Alla luce di quanto sopra, la CTU richiesta dalla parte opponente con l'atto introduttivo del giudizio, oltre che superflua ai fini del decidere, è inammissibile, poiché esplorativa, stante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio, essendo precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, derivando da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 26048 del 2023). In conclusione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta è infondata e va rigettata.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., la quale richiede il necessario riscontro dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, che non è desumibile dall'esito del procedimento.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22 per lo scaglione di valore della controversia (fino a euro 52.000,00), nella misura minima con riferimento alla fase istruttoria, considerata l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di in qualità di procuratrice di Controparte_1
Controparte_2
2) DICHIARA inammissibile l'opposizione relativamente alle doglianze sub 1), sub 2) e sub 3).
3) RIGETTA l'opposizione relativamente alle doglianze sub 4), sub 5), sub 6), sub
7), sub 8) e sub 9).
4) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1
rappresentata da delle spese processuali che Controparte_3 Controparte_4 liquida in euro 6.713,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Potenza, in data 8.10.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino