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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 6.2.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 28.1.1025 e 6.2.2025; SENTENZA nella causa n. 204/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall'a Carnevali, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Ancona via Maratta n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni e Email_1
Email_2
RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Controparte_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Chiesara e dall'avv. Messana, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano via Borghetto n. 3, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
PAROLE CHIAVE: UNICO CENTRO DI IMPUTAZIONE – OBBLIGO DI REPECHAGE E SUSSISTENZA DEL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – RIPARTO ONERE PROBATORIO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La ricorrente allega di essere stata dipendente dapprima della con successiva cessione del Parte_2
1 rapporto di lavoro alla Precisa che entrambe le Controparte_1 farmacie sono state acqui che ne aveva la Controparte_2 direzione e il controllo, sicché tale ice di lavoro un unico centro di imputazione dell'interesse. Ritiene, pertanto, che l'obbligo di repechage andasse verificato con riferimento a tutte le farmacie gestite dalla con conseguente illegittimità del licenziamento impugnato. CP_2 endosi in giudizio le due convenute negano la sussistenza di un unico centro di imputazione degli interessi e sostengono la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, essendo state ripartite le mansioni svolte dalla ricorrente tra gli altri lavoratori dipendenti. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Sussistenza di un unico centro di imputazione degli interessi nell'ambito del rapporto di lavoro. Occorre ricordare che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, essendo necessario che vi sia a) una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai requisiti di unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26346; Cass. 31 luglio 2017, n. 19023; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31519, in motivazione sub p.ti 6.1, 6.2) (Cass. 22509/2024). Tali elementi devono coesistere contemporaneamente al fine di imputare il rapporto di lavoro a tutte le società del gruppo imprenditoriale ed è onere del lavoratore che ne adduca la sussistenza fornirne prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Nel caso di specie si è riscontrato un frazionamento di attività che invero evidenzia un netto collegamento funzionale tra le due società convenute. A tale proposito, la teste ha riferito che, come direttore tecnico della CP_1 farmacia, organizza il l li addetti ma per le decisioni in ordine alla concessione delle ferie si confronta con l'area manager nella persona di
[...]
dipendente della che, peraltro, ha Controparte_3 CP_2
del provvediment alla lavoratrice, che si era rifiutata di sottoscrivere la stessa per ricevuta. La teste afferma, CP_1 altresì, che nella gestione della farmacia il suo riferimento è l'area manager
2 appartenente al gruppo sempre nella persona della Brigante e che CP_2 anche alcuni prodotti p re dal gruppo per una scelta CP_2 di marketing nel settore parafarmaco. Peraltro, s la farmacia, la doveva, poi, rendicontare alla che curava anche CP_1 CP_2 ione delle buste paga e i cor ione del personale dipendente. Si aggiunga che dalle visure camerali in atti risultano non solo l'integrazione tra le attività della società madre e della società controllata e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario con ingerenza della società madre nella gestione della società controllata, ma altresì l'unicità della struttura in quanto il legale rappresentante della Controparte_1
è anche legale rappresentante della Persona_1 Controparte_2
[...]
i ritiene, pertanto, che sia provato un forte collegamento funzionale tra le due società convenute, con ingerenza della società madre proprietaria del pacchetto azionario nella gestione della farmacia e svolgimento di alcuni incombenti amministrativi nella gestione del rapporto dei lavoratori dipendenti, come corsi di formazione, pianificazione delle ferie e redazione delle buste paga. Tali elementi non sono, peraltro, sufficienti, in quanto l'elemento che permette di imputare il rapporto di lavoro a più società giuridicamente distinte è la prestazione lavorativa resa in modo indifferente e contemporaneo per più società del gruppo di imprese. La prova dello svolgimento della prestazione lavorativa in modo promiscuo per una pluralità di società del gruppo non risulta affatto fornita dalla ricorrente. Tale elemento non può desumersi dalla cessione del contratto di lavoro dell'interessata da una farmacia all'altra del medesimo gruppo di imprese, in quanto il passaggio da una società ad un'altra non determina una promiscua utilizzazione della prestazione lavorativa, ma una successione dal lato del datore di lavoro insufficiente a sostenere la codatorialità tra imprese del medesimo gruppo, che richiede una prestazione lavorativa resa contemporaneamente e indifferentemente in favore di più soggetti. D'altro canto, non vi è stata neppure prestazione lavorativa resa direttamente in favore della società madre, la quale non svolge attività di prestazione di servizi di estetista alla clientela o vendita di prodotti farmaceutici, incombenze di cui si è occupata la ricorrente, tanto che i profili di assunzione dei dipendenti attengono tutti ad attività commerciali, amministrative, finanziarie legate al core business di acquisizione e gestione delle società e dei pacchetti azionari acquisiti. Deve, pertanto, escludersi la sussistenza di un rapporto di codatorialità.
3. Sussistenza del giustificato motivo oggettivo. La ricorrente contesta, altresì, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, asserendo che l'obbligo di repechage doveva essere valutato con riferimento a tutte le farmacie gestite dal gruppo societario.
3 In tal caso è il datore di lavoro convenuto che è onerato ex art. 2697 c.c. della prova della sussistenza del motivo che legittima il recesso. A tale proposito, una volta esclusa la codatorialità deve ritenersi che l'obbligo di repechage vada verificato con riferimento alla società datrice di lavoro che ha dato prova di non avere effettuato nel periodo immediatamente precedente e successivo al licenziamento alcuna assunzione con riparto, dunque, delle mansioni svolte dalla nell'ambito della vendita di Pt_1 parafarmaci tra gli altri dipendenti in servizio, passando da sei a cinque dipendenti, di cui quattro inquadrati come farmacisti (qualifica che peraltro la ricorrente non possiede) e una come addetta alle pulizie (con un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella della ricorrente). Quanto, poi, alla società madre, solo per completezza va osservato che la ricorrente aveva un profilo e una formazione del tutto incompatibile con le mansioni richieste presso la holding come reso evidente anche dalle assunzioni effettuate nel periodo immediatamente precedente e successivo al licenziamento, trattandosi di soli impiegati addetti a mansioni di ufficio in vari settori. Anche sotto tale profilo, dunque, non si rinviene alcuna possibilità di reimpiego della prestazione lavorativa della ricorrente con conseguente legittimità del recesso.
4. Delle conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso non può essere accolto. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto anche del rifiuto della ricorrente di aderire alla proposta conciliativa giudiziale più favorevole a lei dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna a rifondere ai resistenti le spese di lite, che Parte_1 liquida co er entrambi in Euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 10.02.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 06.02.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 6.2.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 28.1.1025 e 6.2.2025; SENTENZA nella causa n. 204/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall'a Carnevali, giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Ancona via Maratta n. 14, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni e Email_1
Email_2
RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Controparte_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Chiesara e dall'avv. Messana, giusta procura allegata alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano via Borghetto n. 3, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
PAROLE CHIAVE: UNICO CENTRO DI IMPUTAZIONE – OBBLIGO DI REPECHAGE E SUSSISTENZA DEL GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – RIPARTO ONERE PROBATORIO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La ricorrente allega di essere stata dipendente dapprima della con successiva cessione del Parte_2
1 rapporto di lavoro alla Precisa che entrambe le Controparte_1 farmacie sono state acqui che ne aveva la Controparte_2 direzione e il controllo, sicché tale ice di lavoro un unico centro di imputazione dell'interesse. Ritiene, pertanto, che l'obbligo di repechage andasse verificato con riferimento a tutte le farmacie gestite dalla con conseguente illegittimità del licenziamento impugnato. CP_2 endosi in giudizio le due convenute negano la sussistenza di un unico centro di imputazione degli interessi e sostengono la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, essendo state ripartite le mansioni svolte dalla ricorrente tra gli altri lavoratori dipendenti. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Sussistenza di un unico centro di imputazione degli interessi nell'ambito del rapporto di lavoro. Occorre ricordare che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, essendo necessario che vi sia a) una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai requisiti di unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26346; Cass. 31 luglio 2017, n. 19023; Cass. 3 dicembre 2019, n. 31519, in motivazione sub p.ti 6.1, 6.2) (Cass. 22509/2024). Tali elementi devono coesistere contemporaneamente al fine di imputare il rapporto di lavoro a tutte le società del gruppo imprenditoriale ed è onere del lavoratore che ne adduca la sussistenza fornirne prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Nel caso di specie si è riscontrato un frazionamento di attività che invero evidenzia un netto collegamento funzionale tra le due società convenute. A tale proposito, la teste ha riferito che, come direttore tecnico della CP_1 farmacia, organizza il l li addetti ma per le decisioni in ordine alla concessione delle ferie si confronta con l'area manager nella persona di
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dipendente della che, peraltro, ha Controparte_3 CP_2
del provvediment alla lavoratrice, che si era rifiutata di sottoscrivere la stessa per ricevuta. La teste afferma, CP_1 altresì, che nella gestione della farmacia il suo riferimento è l'area manager
2 appartenente al gruppo sempre nella persona della Brigante e che CP_2 anche alcuni prodotti p re dal gruppo per una scelta CP_2 di marketing nel settore parafarmaco. Peraltro, s la farmacia, la doveva, poi, rendicontare alla che curava anche CP_1 CP_2 ione delle buste paga e i cor ione del personale dipendente. Si aggiunga che dalle visure camerali in atti risultano non solo l'integrazione tra le attività della società madre e della società controllata e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario con ingerenza della società madre nella gestione della società controllata, ma altresì l'unicità della struttura in quanto il legale rappresentante della Controparte_1
è anche legale rappresentante della Persona_1 Controparte_2
[...]
i ritiene, pertanto, che sia provato un forte collegamento funzionale tra le due società convenute, con ingerenza della società madre proprietaria del pacchetto azionario nella gestione della farmacia e svolgimento di alcuni incombenti amministrativi nella gestione del rapporto dei lavoratori dipendenti, come corsi di formazione, pianificazione delle ferie e redazione delle buste paga. Tali elementi non sono, peraltro, sufficienti, in quanto l'elemento che permette di imputare il rapporto di lavoro a più società giuridicamente distinte è la prestazione lavorativa resa in modo indifferente e contemporaneo per più società del gruppo di imprese. La prova dello svolgimento della prestazione lavorativa in modo promiscuo per una pluralità di società del gruppo non risulta affatto fornita dalla ricorrente. Tale elemento non può desumersi dalla cessione del contratto di lavoro dell'interessata da una farmacia all'altra del medesimo gruppo di imprese, in quanto il passaggio da una società ad un'altra non determina una promiscua utilizzazione della prestazione lavorativa, ma una successione dal lato del datore di lavoro insufficiente a sostenere la codatorialità tra imprese del medesimo gruppo, che richiede una prestazione lavorativa resa contemporaneamente e indifferentemente in favore di più soggetti. D'altro canto, non vi è stata neppure prestazione lavorativa resa direttamente in favore della società madre, la quale non svolge attività di prestazione di servizi di estetista alla clientela o vendita di prodotti farmaceutici, incombenze di cui si è occupata la ricorrente, tanto che i profili di assunzione dei dipendenti attengono tutti ad attività commerciali, amministrative, finanziarie legate al core business di acquisizione e gestione delle società e dei pacchetti azionari acquisiti. Deve, pertanto, escludersi la sussistenza di un rapporto di codatorialità.
3. Sussistenza del giustificato motivo oggettivo. La ricorrente contesta, altresì, la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, asserendo che l'obbligo di repechage doveva essere valutato con riferimento a tutte le farmacie gestite dal gruppo societario.
3 In tal caso è il datore di lavoro convenuto che è onerato ex art. 2697 c.c. della prova della sussistenza del motivo che legittima il recesso. A tale proposito, una volta esclusa la codatorialità deve ritenersi che l'obbligo di repechage vada verificato con riferimento alla società datrice di lavoro che ha dato prova di non avere effettuato nel periodo immediatamente precedente e successivo al licenziamento alcuna assunzione con riparto, dunque, delle mansioni svolte dalla nell'ambito della vendita di Pt_1 parafarmaci tra gli altri dipendenti in servizio, passando da sei a cinque dipendenti, di cui quattro inquadrati come farmacisti (qualifica che peraltro la ricorrente non possiede) e una come addetta alle pulizie (con un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella della ricorrente). Quanto, poi, alla società madre, solo per completezza va osservato che la ricorrente aveva un profilo e una formazione del tutto incompatibile con le mansioni richieste presso la holding come reso evidente anche dalle assunzioni effettuate nel periodo immediatamente precedente e successivo al licenziamento, trattandosi di soli impiegati addetti a mansioni di ufficio in vari settori. Anche sotto tale profilo, dunque, non si rinviene alcuna possibilità di reimpiego della prestazione lavorativa della ricorrente con conseguente legittimità del recesso.
4. Delle conclusioni anche in ordine al riparto delle spese di lite. Per tutto quanto esposto il ricorso non può essere accolto. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto anche del rifiuto della ricorrente di aderire alla proposta conciliativa giudiziale più favorevole a lei dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna a rifondere ai resistenti le spese di lite, che Parte_1 liquida co er entrambi in Euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 10.02.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 06.02.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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