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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 21/05/2025, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2025
N. 04364/2025REG.PROV.COLL.
N. 08002/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8002 del 2024, proposto da DR RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Federazione Lavoratori della Conoscenza – Cgil, Confederazione Generale Italiana del Lavoro – Cgil, Anief – Associazione Professionale e Sindacale, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - SEZ. VII n. 8013/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Perugia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati Federico Dinelli e l'avvocato dello Stato Eva Ferretti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte ricorrente, ricercatore universitario a tempo determinato, agisce per l’ottemperanza alla sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 8013 del 28 agosto del 2023.
Detta decisione ha definito l’appello proposto dall’attuale ricorrente per la riforma della sentenza di reiezione pronunciata dal TAR per l’Umbria n. 147/2019, in relazione alla domanda di annullamento della nota dell’Università degli studi di Perugia, che aveva respinto la sua istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all'assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75 del 2017.
A supporto del ricorso, la parte espone le seguenti circostanze:
la sentenza n. 8013/2023, pur recando un dispositivo di rigetto dell’appello (e di conferma della reiezione pronunciata dal TAR), avrebbe riconosciuto, nella sostanza, il suo diritto, quale ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. a) della l. n.240 del 2010, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia, nello stesso settore concorsuale 09/C2 cui si riferisce il suo contratto di ricercatore, ad essere sottoposto alla procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, di cui all’art. 24, comma 5, della l. 240 citata;
la sentenza ottemperanda contiene la seguente statuizione, idonea ad attribuire il rivendicato diritto all’attivazione della procedura di chiamata:
“7. Con riferimento alla sesta questione pregiudiziale sollevata dal Collegio con la ricordata ordinanza del 30 gennaio del 2020, la Corte di Giustizia, come anticipato, ha invece risposto in senso favorevole alla prospettazione della parte appellante.
Sul punto, infatti, la sentenza C 2022 985 17 del 15 dicembre del 2022 ha precisato che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale secondo la quale i ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato hanno la possibilità, qualora abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, di essere sottoposti ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre tale possibilità è negata ai ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, anche qualora essi abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, nel caso in cui questi ultimi svolgano le stesse attività professionali e forniscano agli studenti gli stessi servizi di didattica dei ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato.”
7.1. Sulla base di quanto affermato dalla Corte UE, vanno dunque disapplicati i commi 5 e 6 dell’articolo 24, della l. n. 240 del 2010 nella parte in cui riconoscono ai soli ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della medesima legge, e ad a quelli a tempo indeterminato, che parimenti abbiano conseguito la predetta abilitazione, rispettivamente il diritto e la possibilità (implementata con l’assegnazione di apposite risorse) di essere sottoposti – i primi alla scadenza del contratto, i secondi fino al 31 dicembre 2021 – ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, senza attribuire la medesima facoltà ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a), in possesso della medesima abilitazione scientifica nazionale.
Di conseguenza, in tali sensi va accolto l’appello formulato sul punto dalla parte appellante, alla quale deve essere riconosciuto il diritto di essere sottoposta alla predetta procedura di valutazione, in quanto ricercatore a tempo determinato, con contratto stipulato a norma dell’art.24 comma 3 lett. a) della L. 240 del 2010»;
la sentenza di cui il ricorrente chiede l’ottemperanza è stata pubblicata il 28 agosto del 2023;
il 6 dicembre del 2023, con lettera raccomandata, il ricorrente aveva chiesto all’Università di dare esecuzione alla sentenza, mediante avvio della procedura per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, di cui all’art. 24, comma 5, della l. n.240 del 2010, entro trenta giorni dal ricevimento della sua istanza;
tuttavia, a distanza di più di un anno dalla pubblicazione della sentenza e di dieci mesi dalla richiesta, la parte resistente non ha adottato alcun atto per dare esecuzione al giudicato;
tanto premesso, il ricorrente rappresenta la necessità dell’intervento del giudice, affinché, anche mediante la nomina di un commissario ad acta , in caso di perdurante inerzia, l’Università resistente adempia all’obbligo di sottoporre il ricorrente alla procedura di valutazione di cui al comma 5 dell’art. 24 della legge n. 240/2010.
2. Si è costituita in giudizio l’Università degli studi di Perugia, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
DIRITTO
3. La Sezione rileva, in primo luogo, che il ricorso è ammissibile e ritualmente proposto.
Al riguardo, in base alle argomentazioni che saranno meglio illustrate nei punti seguenti, occorre sottolineare che la decisione di cui il ricorrente assume l’inottemperanza, pur recando un dispositivo formalmente di rigetto, contiene una motivazione che delinea in modo univoco il parziale accoglimento di uno dei motivi articolati dalla parte interessata.
Non vi è dubbio che gli effetti della sentenza, nella loro portata accertativa e conformativa, devono essere determinati avendo riguardo sia al dispositivo che alla sua complessiva motivazione.
Ne deriva, pertanto, che il ricorso in ottemperanza in oggetto è stato ritualmente proposto dinanzi a questo Consiglio di Stato.
3.1. Ai fini della valutazione della (parziale) fondatezza del ricorso in ottemperanza, occorre ricostruire l’oggetto del giudizio di merito, conclusosi con la sentenza n. 8013/2023, partendo dall’esame del petitum , per come esso si è cristallizzato nel ricorso introduttivo.
Nel giudizio di primo grado, proposto dinanzi al TAR dell’Umbria, il ricorrente aveva chiesto di accertare il proprio diritto di essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore, presso l’Università di Perugia, ateneo dove prestava servizio con un contratto di ricercatore a tempo determinato, “di tipo A”, o, quanto meno, il proprio diritto a che l’Università intimata valutasse se avviare la relativa procedura avente ad oggetto la sua chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.
La suddetta richiesta era motivata sul presupposto che analoghe facoltà e possibilità erano riconosciute, dai commi 5 e 6 dell’art. 24 della L. n.240 del 2010, rispettivamente ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), che avessero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della medesima legge, e ad a quelli a tempo indeterminato che parimenti avessero conseguito la predetta abilitazione, e dunque evidenziava la palese disparità di trattamento che il legislatore aveva riservato a coloro che, come la parte ricorrente, rivestivano la qualifica di ricercatori di tipo a) (comma 3, lett. a) dell’art.24 L. n.240 del 2010).
Il TAR, con la sentenza n. 147 del 2019, aveva rigettato il ricorso.
L’interessato aveva impugnato la decisione sfavorevole, deducendo tre motivi di appello:
1. ERROR IN IUDICANDO NELLA PARTE IN CUI LA SENTENZA IMPUGNATA HA RESPINTO IL PRIMO MOTIVO DI RICORSO. VIOLAZIONE DELL’ART. 20 DEL D.LGS. N. 75 DEL 2017 E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE. OMESSA PRONUNCIA.
2. ERROR IN IUDICANDO NELLA PARTE IN CUI LA SENTENZA HA RESPINTO IL SECONDO MOTIVO DI RICORSO, RITENENDO MANIFESTAMENTE INFONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IVI PROSPETTATA. CARENZA DI MOTIVAZIONE
3. ERROR IN IUDICANDO NELLA PARTE IN CUI LA SENTENZA HA RESPINTO I RESTANTI MOTIVI DI RICORSO, ASSUMENDO CHE NON VI SAREBBE ALCUNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO EUROPEO, NÉ DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI, DA PARTE DELLA LEGGE GELMINI.
Con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza la Sezione ha respinto i primi due motivi di appello.
Con riguardo al terzo motivo di appello, la Sesta Sezione aveva sollevato cinque questioni pregiudiziali, ai sensi dell’art.267 del TFUE, in relazione al possibile contrasto tra la normativa italiana e la direttiva n.1999/70/CE.
Con successiva ordinanza del 30 gennaio del 2020, la Sesta Sezione ha disposto un’ulteriore rimessione della causa alla Corte di giustizia, prospettando un sesto quesito pregiudiziale, in accoglimento di una richiesta formulata dalla parte appellante, la quale aveva dedotto che la normativa eurounitaria vieta di trattare differentemente il lavoratore a tempo determinato, rispetto a quello a tempo indeterminato ad esso comparabile.
4. La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), con la sentenza C 2022 985 17 del 15 dicembre del 2022, emessa nelle cause riunite C-40/20 e C-173/20, ha definito le questioni pregiudiziali proposte dalla Sesta Sezione.
In sintesi, la CGUE ha ritenuto che la normativa italiana sia pienamente compatibile con il diritto UE, in relazione ai soli profili indicati con le prime cinque questioni pregiudiziali prospettate dalla Sesta Sezione.
La CGUE ha invece ravvisato un contrasto tra la normativa nazionale italiana e il diritto UE, con esclusivo riferimento agli aspetti indicati nella sesta questione pregiudiziale, sollevata con l’ordinanza del 30 gennaio 2020.
A tale proposito, la Corte ha precisato che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale secondo la quale i ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato hanno la possibilità, qualora abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, di essere sottoposti ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre tale possibilità è negata ai ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, anche qualora essi abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, nel caso in cui questi ultimi svolgano le stesse attività professionali e forniscano agli studenti gli stessi servizi di didattica dei ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato.”
La sentenza ha altresì stabilito (pag. 22) “che la clausola 4 dell’accordo quadro riguarda solo le discriminazioni tra i lavoratori che hanno stipulato contratti di lavoro a tempo determinato e quelli che hanno stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e che lavorano nello stesso settore. Un’eventuale disparità di trattamento tra due categorie di lavoratori a tempo determinato e quindi, come nei procedimenti principali, tra i ricercatori che hanno stipulato contratti di tipo A, e quelli che hanno stipulato contratti di tipo B, non rientra nell’ambito di applicazione di detta clausola 4.
Per contro, un’eventuale disparità tra i ricercatori che hanno stipulato contratti a tempo indeterminato e i ricercatori che hanno stipulato contratti di tipo A, poiché i secondi non sono abilitati ad accedere alla procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore in forza dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010, ricade nell’ambito di applicazione di tale clausola.”
La sentenza della CGUE ha escluso l’esistenza di concrete ragioni idonee a giustificare una disparità di trattamento tra i ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato e i ricercatori che hanno stipulato un contratto di tipo A, con riferimento alla possibilità di essere sottoposti ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati.
5. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, in conformità ai vincoli imposti dalla CGUE, ha correttamente disapplicato i commi 5 e 6 dell’art. 24 della L. n.240 del 2010, nella parte in cui riconoscono ai soli ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della medesima legge, e ad a quelli a tempo indeterminato, che parimenti abbiano conseguito la predetta abilitazione, rispettivamente il diritto e la possibilità (implementata con l’assegnazione di apposite risorse) di essere sottoposti – i primi alla scadenza del contratto, i secondi fino alla data del 31 dicembre 2021 – ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, senza attribuire la medesima facoltà ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), in possesso della medesima abilitazione scientifica nazionale.
Al contempo, la sentenza ha riconosciuto alla parte appellante il diritto di essere sottoposta alla procedura di valutazione, in quanto ricercatore a tempo determinato di tipo “A”.
6. Alla luce di quest’ultima affermazione, l’odierno ricorrente ritiene di avere un diritto soggettivo, scaturito dal giudicato, all’avvio del relativo concorso, diritto al quale corrisponderebbe un preciso obbligo in capo all’amministrazione.
6.1. La pretesa è tuttavia solo parzialmente fondata, perché, nel contesto della decisione ottemperanda il termine “ diritto ” non va inteso quale riconoscimento/attribuzione di una situazione soggettiva, implicante una tutela immediata e diretta, e cioè coincidente con l’affermazione di un diritto soggettivo in senso proprio, da esercitare nei confronti dell’amministrazione avente ad oggetto l’avvio di una procedura concorsuale, quale atto dovuto e vincolato in modo irrefragabile.
Piuttosto, in modo più dimensionato - e soprattutto in modo conforme all’arresto del giudice europeo –la pronuncia riconosce l’esistenza di una pretesa della parte, in quanto titolare di un contratto di ricercatore di tipo “A” da far valere nei confronti dell’università dove prestava servizio, affinché quest’ultima valuti se avviare o meno una procedura concorsuale per la sua assunzione.
Con la sentenza ottemperanda è stata dunque conformata la pretesa della parte nei termini di una mera aspettativa, avente ad oggetto la possibilità che l’amministrazione resistente, previa adeguata valutazione, stabilisca se attivare o meno una procedura per il suo riassorbimento.
Tale delimitazione della portata conformativa del giudicato è l’unica possibile, sol che si pensi che dall’ordito argomentativo della Corte di giustizia - la quale, ripetesi, aveva accolto l’eccezione di disparità di trattamento con esclusivo riferimento alla comparazione tra ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato “di tipo a”), e non con riguardo al rapporto tra ricercatori a tempo determinato “di tipo b)” e quelli “di tipo a)” – discendeva a vantaggio di questi ultimi, tra cui si annovera il ricorrente, la sola possibilità di essere sottoposti ad un’apposita procedura di valutazione, e non il diritto all’attivazione della relativa procedura, prerogativa, quest’ultima, che la legge riservava ai soli ricercatori di tipo b) i quali non rappresentavano, tuttavia, un tertium comparationis, per la decisione della corte unionale.
Quest’ultima aveva infatti indirettamente escluso che, in capo ai ricercatori di tipo A fosse configurabile una prerogativa piena ed assoluta alla ridetta valutazione, e con essa, la configurabilità di un obbligo immediato e cogente a carico della resistente università.
6.2. Né è fondatamente sostenibile che quella decisione abbia voluto andare oltre le statuizioni contenute nella sentenza della Corte di giustizia C-2022/985.
Innanzitutto, perché non vi erano i presupposti, in diritto, per potere oltrepassare le statuizioni del giudice europeo, dal momento che la disciplina legislativa che regolava la materia - di natura eccezionale, e dunque non suscettibile di applicazione analogica, né di interpretazione estensiva - non contemplava, tra gli aventi diritto alla stabilizzazione, i ricercatori “di tipo A”, ed un’eventuale loro ricomprensione sarebbe stata praeter, se non contra legem.
6.3. A conferma che non vi fosse né la possibilità, né l’intenzione da parte di questo giudice d’appello di riconoscere l’esistenza di un obbligo siffatto a carico dell’Università, e dunque di accogliere in più ristretti limiti la prospettazione della parte appellante, basta por mente al fatto che, con la stessa sentenza ottemperanda, sono stati rigettati tutti gli altri motivi d’appello che, direttamente o indirettamente, sostenevano che anche i ricercatori a tempo determinato “di tipo A” erano stati inclusi nella stabilizzazione.
Infatti, è stato rigettato sia il terzo motivo, che sosteneva che la suddetta categoria doveva ritenersi ricompresa nell’art.20, commi 9 e 10 del d. lgs. n.75/2010, sia il sub-motivo al terzo motivo, che deduceva, in caso contrario, l’esistenza di un’illegittima disparità di trattamento coi ricercatori degli enti di ricerca, sia infine il secondo motivo d’appello, che aveva sollevato questione di illegittimità costituzionale della normativa su-emarginata per violazione dell’art.3 della Costituzione.
6.4. Di conseguenza, anche in questa sede, va riaffermata la pretesa della parte ricorrente in ottemperanza ad ottenere una valutazione, da parte dell’Università intimata, avente ad oggetto la possibilità di avviare una procedura concorsuale per la sua chiamata, quale professore di seconda fascia.
6.5. In coerenza con quest’ultima affermazione, va correttamente interpretato il significato accertativo e conformativo della sentenza ottemperanda, il cui dispositivo, per mero errore materiale, fa riferimento al rigetto (integrale) dell’appello, anziché al suo parziale accoglimento, come inequivocamente desumibile dalla motivazione .
6.6. Alla luce di tali considerazioni, va ordinato alla parte intimata di procedere alla suddetta valutazione, dando contezza alla parte ricorrente, nel caso non ritenga di indire la relativa procedura, dei motivi posti a fondamento della eventuale decisione negativa in tal senso, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione.
Non è invece frutto di errore materiale, trattandosi piuttosto di affermazione facilmente integrabile in sede interpretativa, l’affermazione contenuta in motivazione all’ultimo capoverso del paragrafo 7 del provvedimento, nella parte recante la frase “va accolto l’appello formulato sul punto dalla parte”, laddove “il punto” al quale detta frase va riferita è evidentemente solo quello nel quale si accoglie la prospettazione, pure formulata dalla parte, con riferimento alla sua pretesa a che le venga riconosciuta la possibilità che l’Università valuti se avviare una procedura concorsuale, onde verificare la possibilità di nominare, all’esito del necessario giudizio, l’odierno ricorrente in ottemperanza professore di prima fascia nella materia nella quale ha svolto le funzioni di ricercatore di tipo “A”, ossia ” nel settore concorsuale 09/C2” Fisica tecnica.
In questo senso va dunque correttamente intesa la suddetta parte motiva.
7. Conclusivamente, questi motivi inducono al parziale accoglimento del ricorso; le circostanze che hanno indotto la parte a ricorrere per l’ottemperanza giustificano, tuttavia, la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie parzialmente il ricorso in ottemperanza di cui in premessa, secondo le modalità indicate in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO