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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/07/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. n. 1030/2019 vertente
TRA
C.F.: , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla via Regina Margherita, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Locri
(RC), alla via Marconi 47, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe CHIRILLO dal quale è rappresento e difeso giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio POLLIFRONE elettivamente domiciliata in Bovalino alla Via
Dromo II, 62
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
cod. fisc. ; Controparte_2 C.F._2
cod. fisc. ; Controparte_3 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 794/19 del 4/7/19.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio i Parte_1
Sig.ri e nonché la compagnia assicurativa Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante, esponendo di essere rimasto vittima, in data 22/02/2016,
[...] di un incidente stradale avvenuto sulla Via Milite Ignoto del centro abitato di Locri.
In conseguenza di tale evento, riportava significative lesioni personali per le quali richiedeva il ristoro alla che al momento del sinistro garantiva per la RCA l'autovettura Controparte_4
Renault Twingo Tg. DY 621 GS ritenuta responsabile.
Pertanto, parte attrice così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda così provvedere:
1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione Controparte_3 del sinistro de quo e per l'effetto condannare gli odierni convenuti, in solido con la compagnia assicurativa in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_1
a titolo di risarcimento danni, all'odierno attore, della somma complessiva di euro 25.900,00 per come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo, o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia;
2) condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda di cui chiedeva il Controparte_5 rigetto con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, il Tribunale di Locri, con sentenza n. 794/19, rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_5
Con ordinanza del 13/9/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 9/9/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di e i quali, Controparte_2 Controparte_3 sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti.
2 1.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, rigettato la domanda ritenendo non raggiunta adeguata prova del sinistro, cosi come descritto in citazione”.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Parte appellante, deduce che all'esito dell'istruttoria, espletata in primo grado, deve ritenersi provato il sinistro oggetto di causa, in quanto i testi escussi hanno concordemente e puntualmente descritto quanto occorso.
Giova osservare che l'appellante in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio esponeva che la bicicletta sulla quale viaggiava veniva urtata sulla ruota posteriore dall'autovettura
Renault Twingo tg. DY 621 GS a seguito del mancato arresto della già menzionata autovettura al segnale di STOP.
I testi escussi hanno dato una versione del tutto diversa della dinamica del sinistro, infatti, il teste ha dichiarato che la bicicletta sarebbe stata colpita sulla ruota dalla parte anteriore destra Tes_1 dell'autovettura, mentre il teste ha dichiarato che la bicicletta con a bordo il sarebbe Tes_2 Parte_1 stata urtata sulla ruota posteriore con il lato sinistro della macchina e precisamente con la parte del faro sinistro.
Tale divergenza nelle dichiarazioni, certamente non può dipendere dal diverso punto di osservazione tenuto dai due testi, atteso che, gli stessi, nella loro deposizione, fanno riferimento preciso all'autovettura (parte destra o sinistra dell'auto) che non cambia in base al loro punto di osservazione.
Inoltre, altra discrasia tra le deposizioni dei due testi e quanto dedotto dall'appellante in citazione, riguarda la fase del soccorso;
il ha dedotto che il soccorso ed il trasporto in Ospedale Parte_1
sarebbe stato effettuato dai due testimoni sign.ri e , I testi, invece hanno dichiarato: Tes_1 Tes_2 teste “Ricordo che il sign. ha chiamato il padre e che il sign. si è Tes_1 Parte_1 CP_2 offerto di accompagnarlo in Ospedale. A quel punto io sono andato via”; teste “Gli abbiamo Tes_2 chiesto se voleva essere accompagnato in Ospedale ed ha risposto che avrebbe chiamato il padre per farsi accompagnare “, evidentemente, in maniera del tutto contrastante con quanto asserito dall'appellante.
Alla luce del suddetto contrasto in merito alla dinamica del sinistro, che non consente di ritenere la stessa provata, ininfluenti appaiono le dichiarazioni rese dagli stessi testi in merito alle lesioni riportate.
Né, può ritenersi fornita la prova della dinamica sinistro dalla sottoscrizione del MOD. CAI da parte del conducente non proprietario dell'autovettura, atteso che la Corte di Controparte_3
Cassazione (Sezione 3 Civile, Ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438) ha ulteriormente confermato, in
3 materia di responsabilità da sinistro stradale, che in tema di valutazione della prova e valore probatorio del modulo di constatazione amichevole del sinistro, la dichiarazione confessoria contenuta nello stesso e resa dal responsabile del danno non ha valore di piena prova neppure nei confronti del solo confitente, bensì deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare operatività la norma di cui all'art. 2733, comma III, c.c., secondo la quale, in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice e ciò vale a maggior ragione allorquando il responsabile del danno non risponda all'interrogatorio formale, con l'effetto che ciò può rappresentare oggetto di libera valutazione in presenza di altri elementi di prova.
Le risultanze del modulo CAI risultano nella specie smentite <da un'accertata incompatibilità
oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate
in giudizio>>.
Alla luce di quanto fin qui esposto, non vi è dubbio che le dichiarazioni dei testi rispetto alla dinamica del sinistro siano del tutto divergenti tra loro ma anche in contrasto con quanto dedotto dal , Parte_1 il che non consente di ritenere assolto l'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c., incombente sull'odierno appellato.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata, con il conseguenziale rigetto dell'appello.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.201,00 a 26.000,00, valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale
(€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione €. 922,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento
4 per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Locri n. 794/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; conferma la sentenza n. 794/19; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata costituita che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nulla sulle spese per le parti contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 01/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
5
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. n. 1030/2019 vertente
TRA
C.F.: , nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente alla via Regina Margherita, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato in Locri
(RC), alla via Marconi 47, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe CHIRILLO dal quale è rappresento e difeso giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio POLLIFRONE elettivamente domiciliata in Bovalino alla Via
Dromo II, 62
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
cod. fisc. ; Controparte_2 C.F._2
cod. fisc. ; Controparte_3 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 794/19 del 4/7/19.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio i Parte_1
Sig.ri e nonché la compagnia assicurativa Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
in persona del legale rappresentante, esponendo di essere rimasto vittima, in data 22/02/2016,
[...] di un incidente stradale avvenuto sulla Via Milite Ignoto del centro abitato di Locri.
In conseguenza di tale evento, riportava significative lesioni personali per le quali richiedeva il ristoro alla che al momento del sinistro garantiva per la RCA l'autovettura Controparte_4
Renault Twingo Tg. DY 621 GS ritenuta responsabile.
Pertanto, parte attrice così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda così provvedere:
1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione Controparte_3 del sinistro de quo e per l'effetto condannare gli odierni convenuti, in solido con la compagnia assicurativa in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Controparte_1
a titolo di risarcimento danni, all'odierno attore, della somma complessiva di euro 25.900,00 per come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo, o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e conforme a giustizia;
2) condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda di cui chiedeva il Controparte_5 rigetto con il favore delle spese.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, il Tribunale di Locri, con sentenza n. 794/19, rigettava la domanda.
Avverso detta sentenza con atto ritualmente notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto. Controparte_5
Con ordinanza del 13/9/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 9/9/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di e i quali, Controparte_2 Controparte_3 sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti.
2 1.) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, rigettato la domanda ritenendo non raggiunta adeguata prova del sinistro, cosi come descritto in citazione”.
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Parte appellante, deduce che all'esito dell'istruttoria, espletata in primo grado, deve ritenersi provato il sinistro oggetto di causa, in quanto i testi escussi hanno concordemente e puntualmente descritto quanto occorso.
Giova osservare che l'appellante in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio esponeva che la bicicletta sulla quale viaggiava veniva urtata sulla ruota posteriore dall'autovettura
Renault Twingo tg. DY 621 GS a seguito del mancato arresto della già menzionata autovettura al segnale di STOP.
I testi escussi hanno dato una versione del tutto diversa della dinamica del sinistro, infatti, il teste ha dichiarato che la bicicletta sarebbe stata colpita sulla ruota dalla parte anteriore destra Tes_1 dell'autovettura, mentre il teste ha dichiarato che la bicicletta con a bordo il sarebbe Tes_2 Parte_1 stata urtata sulla ruota posteriore con il lato sinistro della macchina e precisamente con la parte del faro sinistro.
Tale divergenza nelle dichiarazioni, certamente non può dipendere dal diverso punto di osservazione tenuto dai due testi, atteso che, gli stessi, nella loro deposizione, fanno riferimento preciso all'autovettura (parte destra o sinistra dell'auto) che non cambia in base al loro punto di osservazione.
Inoltre, altra discrasia tra le deposizioni dei due testi e quanto dedotto dall'appellante in citazione, riguarda la fase del soccorso;
il ha dedotto che il soccorso ed il trasporto in Ospedale Parte_1
sarebbe stato effettuato dai due testimoni sign.ri e , I testi, invece hanno dichiarato: Tes_1 Tes_2 teste “Ricordo che il sign. ha chiamato il padre e che il sign. si è Tes_1 Parte_1 CP_2 offerto di accompagnarlo in Ospedale. A quel punto io sono andato via”; teste “Gli abbiamo Tes_2 chiesto se voleva essere accompagnato in Ospedale ed ha risposto che avrebbe chiamato il padre per farsi accompagnare “, evidentemente, in maniera del tutto contrastante con quanto asserito dall'appellante.
Alla luce del suddetto contrasto in merito alla dinamica del sinistro, che non consente di ritenere la stessa provata, ininfluenti appaiono le dichiarazioni rese dagli stessi testi in merito alle lesioni riportate.
Né, può ritenersi fornita la prova della dinamica sinistro dalla sottoscrizione del MOD. CAI da parte del conducente non proprietario dell'autovettura, atteso che la Corte di Controparte_3
Cassazione (Sezione 3 Civile, Ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2438) ha ulteriormente confermato, in
3 materia di responsabilità da sinistro stradale, che in tema di valutazione della prova e valore probatorio del modulo di constatazione amichevole del sinistro, la dichiarazione confessoria contenuta nello stesso e resa dal responsabile del danno non ha valore di piena prova neppure nei confronti del solo confitente, bensì deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare operatività la norma di cui all'art. 2733, comma III, c.c., secondo la quale, in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice e ciò vale a maggior ragione allorquando il responsabile del danno non risponda all'interrogatorio formale, con l'effetto che ciò può rappresentare oggetto di libera valutazione in presenza di altri elementi di prova.
Le risultanze del modulo CAI risultano nella specie smentite <da un'accertata incompatibilità
oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate
in giudizio>>.
Alla luce di quanto fin qui esposto, non vi è dubbio che le dichiarazioni dei testi rispetto alla dinamica del sinistro siano del tutto divergenti tra loro ma anche in contrasto con quanto dedotto dal , Parte_1 il che non consente di ritenere assolto l'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c., incombente sull'odierno appellato.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata, con il conseguenziale rigetto dell'appello.
2.) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.201,00 a 26.000,00, valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale
(€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione €. 922,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione, indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento
4 per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Locri n. 794/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: rigetta l'appello; conferma la sentenza n. 794/19; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellata costituita che liquida in complessivi €. 4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
nulla sulle spese per le parti contumaci;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 01/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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