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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/04/2024, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 16/04/2024 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1832/2013 R.g.
Tra
n.27/01/1944 Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giovina Marasco
RICORRENTE
E in p.l.r.p.t. ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Elisabetta Paonessa
RESISTENTE
OGGETTO: Prestazione I.N.A.I.L.
CONCLUSIONI: come in atti
RAG ION I D I FATTO E D I DIR ITTO
Con ri corso i scritt o in data 19/ 11/ 2013 , deposi tat o in dat a 19/11/2013,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tri bunale, rassegnando le concl usioni di cui all 'atto i ntrodut ti vo del gi udizio. Part e resi st e nt e, cost ituit asi in giudi zio, ha rassegnato le conclusi oni di cui all a mem oria difensiva.
La cont roversi a oggetto del presente gi udizio è st a t a tratt at a nel corso d ell e udi enze tenut esi dal 20.10.2014 al 15.05.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudizi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'esercizi o dell e funzioni giurisdizi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2 020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enz e del 08.06.2021, 16.11.2021, 20.09.2022, 10.10.2023,
28.11.2023 e all 'udi enz a del 27.03.2024 , fratt ant o sost ituit a dal deposito di not e scri tte ex art .127t e rc.p.c.; all 'esito dell a t rattazi one cartolare, il Giudi cant e, preso att o dell a ri tuale com unicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di not e scritt e ent ro il termi ne assegnat o con il predett o decreto, l ett e l e note scri tte d'udi enza, rit enuta la controvers ia deci dibile allo st ato degli atti ha adott at o l a sent enz a con contestual e moti vaz ione, di cui dispone l a comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
Il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare deve rilevarsi che nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. L'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini.
In caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione di nesso causale, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.
È sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (Cassazione civile sez. lav., 04/02/2020, n.2523). Nel caso in cui la malattia sia nosologicamente definita solo con riferimento alla sua causa, ricorrendo la tabellazione ricorre a tale più generica previsione, comprendendo lavorazioni
(non nominate) "causate da..." agenti morbigeni individuati (v. tabella allegato A) al D.P.R. n.
1124 del 1965), non vi è una previa individuazione normativa della derivazione causale,
2 restando indefinito uno dei due fattori del nesso, e dunque non scatta la presunzione di eziologia professionale, sicché l'assicurato è integralmente onerato del relativo onere della prova.
La fattispecie oggetto del presente giudizio deve essere ricondotta nell'alveo di tale seconda ipotesi, con ciò che ne consegue in termini di regime probatorio operante.
Deve, infatti, rilevarsi che le modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alle qualifiche variano in dipendenza della concreta attività lavorativa svolta (nonché della sua localizzazione geografica), dei turni di servizio, e dell'ambiente in generale (Tribunale S. Maria Capua V. sez. lav., 05/07/2017, n.1918). In via ulteriore, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro ed alla durata ed alla intensità dell'esposizione a rischio (cfr. Cassazione
8884/2003 cit.; 15783/1994 cit.). Nel caso di specie tali circostanze non possono dirsi provate, così come non vi è prova dell'intensità dell'esposizione e del carattere continuativo della stessa. Alla luce della valutazione in ordine alle risultanze istruttorie non si ritiene necessario l'espletamento della perizia medico-legale, rilevandosi che la consulenza tecnica, costituisce uno strumento di valutazione - ad opera di persone dotate di particolare conoscenza - di fatti già dimostrati, non potendo assurgere, quindi, a mezzo di prova o di ricerca di fatti che devono essere provati dalle parti e delle quali il consulente non può essere chiamato a dare notizia neppure in sede di richiesta di chiarimenti (cfr.: Cassazione 5422/2002;
15630/2000;8395/1996).
Pertanto, ritenuta non raggiunta la prova che le infermità dichiarate dalla parte ricorrente siano dipendenti da causa unica e diretta delle mansioni svolte o, quantomeno, da causa necessaria e preponderante di servizio, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo sono integralmente compensate tra le parti valorizzata la qualità delle stesse e tenuto conto dei motivi della decisione.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 16 aprile 2024
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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