Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
2960 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa MAngela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa MA EN de UR Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2960 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 24.02.2025 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e “divorzio” quale domanda cumulata,
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Parte_1 C.F._1
Fratelli Biondi n. 2, presso lo studio dell'avv. Argento Filippo (c.f. ), dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Foggia alla Controparte_1 C.F._3
Via Benedetto Croce n. 32/d, presso lo studio dell'avv. Carlantonio Nobile (c.f.
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla memoria C.F._4
di costituzione;
RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE -
Il P.M. ha concluso favorevolmente, come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.05.2023, , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
civile con in Foggia in data 19.05.2016 e che prima ancora dell'unione coniugale Controparte_1
era nato il figlio (il 18.04.2008), chiedeva all'intestato Tribunale: 1) di pronunciare la Per_1
separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre;
3) di regolamentare il diritto di visita paterno;
4) di porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del marito nella misura non inferiore ad euro 300,00; 5) di tenerlo indenne dall'obbligo di corrispondere alcun assegno e/o contributo alimentare a favore del figlio, in considerazione delle obbiettive difficoltà economiche in cui attualmente versa o, in subordine, dispensare entrambi i coniugi da qualsivoglia reciproca contribuzione di natura patrimoniale e porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, mediante erogazione di un assegno mensile, dell'importo non superiore a 150,00 mensili;
6) di pronunciare, decorsi i termini di legge e salva l'improbabile eventualità in cui, nelle more, i coniugi riprendano a convivere, sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni chieste per la separazione.
Il ricorrente deduceva che, dopo pochi anni dalla celebrazione del matrimonio, da parte della moglie non vi era più continuità di affetto e premure nei suoi confronti, il che aveva comprensibilmente dato inizio ad un lento ed inesorabile processo di affievolimento di ogni legame affettivo;
che risultati vani i tentativi di addivenire ad una separazione consensuale, si era dovuto trasferire in un fabbricato rurale di sua proprietà, sito in Via del Salice vecchio, in quanto obbligato dalla moglie ad allontanarsi dal domicilio coniugale;
che allo stato è inoccupato e la sua unica fonte di sostentamento è rappresentata dalla quota di sua spettanza dei canoni di locazione di alcune unità immobiliari e terreni, che gli assicurano un reddito annuo di circa 8.000,00 euro, mentre la resistente, oltre ad essere proprietaria esclusiva della casa coniugale, lavora come insegnante con contratto a tempo indeterminato con un reddito annuo di circa 26.000,00 euro.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale preliminarmente chiedeva la remissione in termini ex art. 294, II comma, c.p.c., onde consentirle, nelle more della decisione circa la declaratoria della separazione personale dei coniugi, l'adeguata rappresentazione degli interessi del figlio minore Per_1
nonché di ogni altra difesa consentita dalla legge.
La resistente deduceva di aver ricevuto notizia circa la pendenza dell'odierno procedimento solo due giorni prima dell'udienza di comparizione dei coniugi, in seguito ad una conversazione con il marito, con la quale non conviveva più da circa un anno;
che pertanto, in assenza del ricorso introduttivo, presumeva che lo stesso fosse stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nonostante non avesse mai rinvenuto nella cassetta postale della sua abitazione l'avviso di deposito del plico contenente il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione;
che ad oggi l'unico interesse della resistente
è quello di tutelare l'interesse del figlio non avendo la stessa alcuna pretesa personale, essendo Per_1
economicamente autonoma;
che il ricorrente, mascherandosi dietro alla sue difficoltà economiche, nasconde un notevole patrimonio immobiliare in grado di assicurargli redditi rilevanti.
Con gli scritti integrativi alla memoria di costituzione depositati in data 09.10.2023 la resistente non si opponeva alla richiesta di affidamento condiviso del figlio rimettendosi al Tribunale circa la Per_1
regolamentazione degli incontri padre-figlio, mentre in riferimento al mantenimento, dopo aver ricostruite le proprietà immobiliari del ricorrente chiedeva disporsi indagini patrimoniali per il tramite della polizia tributaria al fine di rendere i provvedimenti previsti dalla legge in conformità alle reali sostanze del soggetto obbligato al mantenimento nonché alle esigenze del figlio, ad oggi studente di scuola media.
Con ordinanza del 13.10.2023 il Giudice Istruttore “ritenuto di non rimettere in termini la parte resistente, considerato che la notifica del ricorso introduttivo risulta essere stata ritualmente posta in essere ed anche che la difesa della sig.ra non ha allegato e provato le ragioni della non CP_1
intervenuta conoscenza della detta notifica; ritenuto, per le medesime ragioni, che gli scritti integrativi depositati dalla resistente in data 09/10/2023 non siano ammissibili, in quanto versati in atti allorquando nessuna pronuncia sulla remissione in termini era stata adottata e non prodotti nel rispetto delle norme processuali attualmente vigenti”, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi e, stante l'assenza di richieste istruttore fatta eccezione per la richiesta di indagini economico-patrimoniali e tributarie che rigettava in quanto esplorativa, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Avverso tale ordinanza la resistente proponeva reclamo dinanzi alla Corte di Appello di BA , che decideva con provvedimento di accoglimento n. 173/2024, rideterminando l'importo del mantenimento per il figlio minore ad euro 300,00 mensili. Per_1
All'udienza del 24.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni dinanzi al Giudice Istruttore che rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini come da nuovo rito c.d. Cartabia.
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2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale proposta dal ricorrente è fondata e merita, pertanto, accoglimento. L'articolo 151, comma 1, c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che di pregiudicare gravemente gli interessi della prole. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni comune interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale: si è, invero, ormai verificata la dissoluzione del consorzio familiare e non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al
Cancelliere per gli adempimenti di rispettiva competenza.
3. In merito all'affidamento, collocamento e diritto di visita del minore.
Con riguardo all'affidamento e al collocamento del minore la parti non sono in contrasto atteso Per_1
che entrambe hanno concluso chiedendo l'affidamento condiviso dello stesso.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore.
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter
c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo. Pertanto, questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno, deve rilevarsi che ia ormai Per_1
prossimo a compiere il diciassettesimo anno di età e, dunque, appare opportuno modificare il regime di visita paterno di cui all'ordinanza del 13.10.2023, predisposta quando il minore aveva quindici anni. In considerazione dell'età del minore, pertanto, appare opportuno che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlio, la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
4. In merito al mantenimento del minore.
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso che il ricorrente è allo stato inoccupato, avendo cessato la sua attività di dottore commercialista;
è altresì proprietario di diversi cespiti immobiliari, di cui uno di proprietà esclusiva e altri invece in misura del 16,666% e di
1/3, sicché è da ritenersi accertato che, ad eccezione del primo, questi gli siano pervenuti per successione ereditaria;
il ricorrente vive inoltre in un immobile di sua proprietà, non sostenendo alcuna spesa di alloggio.
Va poi precisato che, dalla disamina della dichiarazione dell'anno 2020, in aggiunta ai canoni di locazione risultano essere stati dichiarati redditi provenienti da un'attività professionale in regime fiscale forfetario, sebbene essi siano venuti meno nelle dichiarazioni presentate negli anni successivi;
inoltre, il ricorrente ha documentato un reddito annuo pari a circa 7.000,00 euro (cfr. dichiarazione dei redditi relative agli anni di imposta 2020, 2021, 2022).
La resistente, dal canto suo, è un insegnante a tempo indeterminato e ha documentato un reddito annuo pari a 21.509,00, 21.897,00 e 21.259,00 euro (cfr. modello 730 relativo agli anni di imposta 2021, 2022 e 2023). Vive nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, non sostenendo alcuna spesa di alloggio.
Nel giudizio in oggetto con l'ordinanza del 13.10.2023 veniva disposto a carico del ricorrente l'obbligo di versare la somma mensile pari ad euro 150,00; detto importo è stato rideterminato dalla
Corte di Appello di BA in euro 300,00 mensili, in seguito all'accoglimento del reclamo proposto dalla . CP_1
Pertanto, valutate comparativamente le complessive situazioni patrimoniali delle parti come sopra emerse e ferma la accertata capacità lavorativa del , considerata la possibilità per il resistente Pt_1
di intraprendere nuovamente la libera professione di dottore commercialista, così come precisato dalla
Corte di Appello di BA, la cui decisione si condivide, il Collegio ritiene congruo onerare il ricorrente del versamento al , a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore Controparte_1
entro il 10 di ogni mese, della somma mensile di euro 300,00, oltre alla rivalutazione annuale Per_1
ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore, come da protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
La ha domandato, inoltre, di porsi a suo favore la riscossione del 100% dell'assegno unico in CP_1
favore del figlio, stante il collocamento di quest'ultimo presso di lei.
Tale richiesta va disattesa, disponendosi che l'assegno unico universale per il figlio sia percepito, come per legge, da ciascun coniuge nella misura del 50%, atteso che, in tema di erogazione dell'A.U.U. per i figli a carico (beneficio economico istituito con d.lgs. 230/2021 ed entrato in vigore dal 1° marzo 2022) nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, costituisce regola generale che, in assenza di diverse previsioni, l'assegno unico sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli;
tale principio generale, fissato per legge, può essere derogato soltanto ove vi sia un'intesa tra i coniugi nello stabilire diverse percentuali, ovvero quando, pur in assenza di accordo, ciò risulti opportuno per meglio regolare gli assetti economici tra le parti.
Nel caso in esame, non si ritiene di dover derogare allo schema generale previsto per legge, non essendovi uno squilibrio tra le posizioni delle parti tale da giustificare l'erogazione al 100% dell'assegno unico nei confronti di un solo genitore.
Pertanto, entrambe le parti sono autorizzate a richiedere e percepire, nella misura del 50%, l'A.U.U. spettante per il figlio.
5. Sull'assegno di mantenimento al marito. Il ricorrente ha formulato domanda di condanna della controparte alla corresponsione di un assegno di mantenimento, allegando di non avere redditi propri e di essere attualmente disoccupato.
Deve premettersi che, a norma dell'art. 156 c.c., “il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
La Suprema Corte ha chiarito che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché
i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione,
e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 12196 del 16/05/2017).
Ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente. Costituisce, poi, pacifico principio giurisprudenziale quello secondo il quale
“in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare, ai fini delle statuizioni afferenti l'assegno di mantenimento, dovendo il giudice del merito accertare l'effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale;
donde rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione” (cfr., fra le altre, Cass. 19 giugno 2019,
n. 16405; Cass. 9 marzo 2018, n. 5817; Cass. 13 gennaio 2017, n. 789; Cass. 13 gennaio 2017, n.
789).
Nel caso in esame, va osservato che il ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova utile ad affermare che lo stesso non si trovi nelle condizioni di poter provvedere autonomamente al proprio mantenimento, limitandosi ad affermare di essere inoccupato e di percepire unicamente i proventi derivanti dalla locazione di alcuni immobili. Orbene il ricorrente, sul quale gravava l'onere di dimostrare sia il tenore di vita familiare sia la propria capacità reddituale e patrimoniale, non ha ottemperato ad alcuno di questo oneri.
In ogni caso, si ritiene che il ricorrente, in considerazione della propria età e dell'assenza di condizioni di salute ostacolanti, ha certamente attitudini e capacità tali per inserirsi stabilmente e proficuamente nel mondo del lavoro, avendo tra l'altro svolto in passato la professione di dottore commercialista.
Sicché, anche in mancanza di una prova certa sul tenore di vita tenuto durante la vita matrimoniale, che non consente al Collegio di compiere una valutazione comparativa della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, va esclusa la previsione di un mantenimento in suo favore.
A fronte di tali risultanze, va rigettata la domanda formulata dal ricorrente di porre a carico della controparte un assegno di mantenimento.
6. Sull'assegnazione della casa coniugale.
Quanto all'assegnazione della casa coniugale, con le relative pertinenze, occorre rilevare che, stante il collocamento del figlio minore presso la madre, la casa coniugale deve continuare ad essere Per_1
assegnata alla (come già stabilito dal Giudice in ordinanza), trattandosi di provvedimento CP_1 funzionale a garantire l'interesse della prole alla permanenza nell'originario ambiente domestico.
7. Sulle spese di lite.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis 49 c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dalla all'art. 3, n.2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo dal Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio ed eventualmente/auspicabilmente per la congiunta richiesta di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla presente sottoscritta da ambo le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva sulla causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il [...] e Parte_1 [...]
nata il [...], i quali hanno contratto matrimonio in Foggia, in data CP_1
19.05.2016 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune per l'anno 2016, parte I, n.37); 2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3) affida il figlio minore in atti generalizzato, in via congiunta ad entrambe i genitori, Per_1
prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle ispirazioni del figlio;
4) autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
5) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le modalità indicate in parte motiva;
6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Parte_1
mediante il versamento a , entro il giorno cinque di ciascun mese, Per_1 Controparte_1 della somma complessiva di € 300,00, da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
7) riconosce il diritto di ciascun genitore di richiedere e percepire il 50% dell'assegno unico universale dovuto per i figli aventi diritto;
8) rigetta la domanda di assegno di mantenimento per sé formulata dal ricorrente;
9) assegna alla resistente la casa familiare, perché continui ad abitarla insieme al figlio minore;
10) spese di lite al definitivo;
11) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Foggia, nella camera di consiglio del 25.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa MA EN De UR Dott. Antonio Buccaro
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa MAngela Carbonelli Giudice dott.ssa MA EN de UR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 2960 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di divorzio”, proposta da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Parte_1 C.F._1
Fratelli Biondi n. 2, presso lo studio dell'avv. Argento Filippo (c.f. ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Foggia alla Controparte_1 C.F._3
Via Benedetto Croce n. 32/d, presso lo studio dell'avv. Costantino Nobile (c.f.
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla memoria C.F._4
di costituzione;
RESISTENTE
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di divorzio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott.ssa MA EN de UR, fissando l'udienza del 24.02.2026 per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione;
visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto di poter disporre che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti, non richiedendo la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
richiamate le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, ai sensi del novellato art. 121 c.p.c.; ritenuto opportuno, in un'ottica di leale collaborazione e per favorire il sollecito svolgimento del procedimento ai sensi degli artt. 88 e 175 c.p.c., secondo i poteri di direzione dell'udienza riconosciuti dall'art. 127 c.p.c., invitare i difensori al deposito di note scritte prima del decorso del termine perentorio assegnato, al fine di consentire alla Cancelleria di lavorare tempestivamente le note e, di conseguenza, al Giudice di provvedere in tempo utile per l'udienza prefissata;
osservato che il complessivo comportamento delle parti e comunque l'abuso, da parte loro, del modulo processuale richiamato, potrebbe essere valutato ai sensi delle norme vigenti (cfr., a titolo esemplificativo, gli artt. 88, 92, co. 1, 116, co. 2, c.p.c. e art. 4, co. 7, D.M. n. 55/2014);
DISPONE che l'udienza precedentemente fissata sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti e, per l'effetto,
ASSEGNA termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle suddette note;
INVITA in ogni caso, i difensori a depositare le note scritte contenenti le sole “istanze e conclusioni” in relazione agli adempimenti processuali previsti (preferibilmente un'unica nota congiunta) entro e non oltre cinque giorni prima dell'udienza già fissata, al fine di garantire l'efficiente espletamento delle attività di Cancelleria connesse alla ricezione degli atti telematici;
INVITA
i procuratori a trasmettere una dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti, nella quale ognuna dichiara con atto separato di non volersi conciliare;
RICHIAMA le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali nonché del principio di leale collaborazione e di correttezza processuale;
AVVERTE
- che è facoltà delle parti di opporsi alla trattazione del procedimento secondo la modalità in questa sede indicata presentando, entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto, istanza di trattazione orale;
- che qualora venga presentata istanza di trattazione orale con nota congiunta si procederà in conformità;
- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza ex artt. 181/309 c.p.c.; se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
INVITA le parti, nel caso di modifiche o di divorzio, ad attestare la definitività del provvedimento che si chiede di modificare o comunque, per il divorzio, del provvedimento di separazione, con la precisazione che nel caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto già intervenuta tra le parti sarà comunque sufficiente una attestazione di non avere proposto impugnazione avverso i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, essendo invece necessario, in tutti gli altri casi, la produzione del certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.;
MANDA la cancelleria per la tempestiva comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale, in data 25.02.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa MA EN de UR dott. Antonio Buccaro