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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentario • 1
- 1. L’ammortamento alla francese non è anatocistico: conferme giurisprudenzialiAccesso limitatoFabio Fiorucci · https://www.altalex.com/ · 17 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5120 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 16.09.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4762/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
nata a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Corso Mazzini n.157, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Nicoletta Ciavarelli, C.F.: , PEC: C.F._2 Email_1 indirizzo e mail: n. di fax 0746274770, (recapiti in cui si chiede di Email_2 ricevere le comunicazioni), con studio in Rieti via Sanizi n.19, in virtù di procura allegata in calce all'atto di appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione e legale rappresentante pt, avv. nato a [...] il Controparte_2
10/10/1967 , con sede legale in Altamura (Bari) alla Via Ottavio Serena n°13 (Partita IVA -
), elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia (Bari) alla Via Gorizia n°34 e, P.IVA_1 occorrendo in Roma alla Via Silvio Pellico n.16 (c/o studio legale Avv. Persio Pennesi
Alessandra), presso e nello studio dell'avv. Antonio MASIELLO (
[...]
), del foro di Bari che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti C.F._3 resa in calce all'originale del ricorso per ingiunzione
- APPELLATA –
società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai Controparte_3 sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”), con sede legale in Milano Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi, n.
, capitale sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la P.IVA_2
“Mandante”) e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto notar Per_1 di Sesto San Giovanni del 20/01/2022 (repertorio n.843 – raccolta n.510), la
[...] società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale Controparte_4 dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , partita iva , in P.IVA_3 P.IVA_4 persona dell'avv. Marco MONTELLA, nato a [...] il [...] (CF-
, a tanto abilitato in forza di procura speciale del 19/10/2022 C.F._4 rilasciata dal Dott. legale rappresentante della società Controparte_5 CP_4
autenticata nelle firme in data 19/10/2022 dal Dott.
[...] Persona_2
Notaio in Velletri, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia (Rep. n. 77770 - Racc. n. 29100), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
MASIELLO ( ), del Foro di Bari, giusta procura alle liti, resa su CodiceFiscale_5 foglio separato, allegato al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso avvocato in Gravina in Puglia (Bari) alla Via Gorizia n.34 e, occorrendo, in Roma alla
Via Silvio Pellico n.16 (c/o studio legale Avv. Persio Pennesi Alessandra).
- TERZA INTERVENUTA -
pag. 2/11 Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 44/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 44/21 Parte_1 con cui il tribunale di Rieti, pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 595/18 emesso nei suoi confronti su ricorso della Banca appellata, ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 595/2018;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Erroneità della statuizione laddove ha escluso qualsiasi fenomeno di capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento “alla francese” di cui al mutuo concesso all'opponente, in violazione degli artt.1284 c.c., 117 e 125 bis
TUB, 6 Delibera CICR del 9.02.2000 e L. n. 108/1996.
B) Erroneità della statuizione della sentenza che ha ritenuto non provata l'opposizione proposta, per il mancato deposito dei Decreti Ministeriali TEGM, in violazione degli artt. 113, 115 e 614 cod. pen e 1815 cod. civ., come novellati dall'art. 1 e dall'art. 4 della I. 108/96.
C) Erroneità della statuizione della sentenza per non aver il Tribunale disposto procedersi alla C.T.U. contabile richiesta dall'opponente, motivando tale rifiuto solo in sentenza, con il riferimento al difetto di produzione in giudizio dei Decreti
Ministeriali indicanti il in violazione, tra l'altro, degli artt.113, 191 Persona_3
e198 cpc.
pag. 3/11 D) Contrariamente a quanto ritenuto in I grado, il contratto di mutuo con l'allegato piano di ammortamento alla francese, è suscettibile di declaratoria di nullità per indeterminatezza ai sensi degli artt.1346, 1419 e 1427
E) Erroneità della statuizione della sentenza con cui l'opponente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, in violazione dell'art.91 e 92 c.p.c..
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, previa sospensione ai sensi degli articoli 283 e 351 c.p.c., dell'esecuzione della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da e del presente appello, ed in riforma Parte_2 della sentenza stessa: A) revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto per violazione di legge e conseguente nullità del contratto di mutuo ad esso sottostante, nonché per insussistenza, illegittimità e difetto di prova di tutte le pretese creditorie con lo stesso azionate, anche a titolo di interessi;
B) in subordine, per i medesimi motivi, revocare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando il saldo dovuto dall'opponente alla Banca opposta nelle somme indicate in citazione e più dettagliatamente nella consulenza di parte attrice, agli atti;
C) in via istruttoria, disporre la C.T.U. contabile come richiesta in I grado ed in questa sede, al fine di accertare la sussistenza delle dedotte violazioni di legge e delle eccepite nullità delle clausole del mutuo ripassato tra le parti ed operare il ricalcolo della somma realmente dovuta. Il tutto con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario ed oneri accessori di legge”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso Controparte_1 gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza rigettata, previa reiezione dell'istanza di sospensione, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero respingere l'avverso appello e confermare la gravata sentenza, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pag. 4/11 E' intervenuta, quale cessionaria del credito, la società e, per Controparte_3 essa, la sua mandataria la quale ha concluso aderendo alle conclusioni formulate dalla banca.
Respinta la invocata inibitoria, alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Con il primo motivo la appellante si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui il
Primo Giudice ha escluso qualsiasi fenomeno di capitalizzazione degli interessi nel c.d. piano di ammortamento alla francese.
La doglianza deve essere respinta.
La tesi di partenza non è condivisibile, perché l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici se gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale.
Infatti, nel caso di ammortamento alla francese come quello previsto nel caso di specie, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
I . ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
pag. 5/11 Ne consegue, che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
D'altro canto, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. il quale stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Così, quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali;
il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo”.
Nel caso in esame, in assenza di specifiche deduzioni in senso contrario da parte degli appellanti, si deve ritenere che l'importo delle singole rate sia stato determinato in conformità del tasso di interesse pattuito e della durata prefissata.
Non va tra l'altro trascurato quanto da ultimo affermato dalle stesse SS.UU. con la nota sentenza 29.5.2024 n. 15130, a mente della quale “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto pag. 6/11 degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto , né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e clienti.
La sentenza, in parte qua, è dunque meritevole di conferma.
Con il secondo motivo la difesa appellante censura la sentenza per avere il Giudice di prime cure ritenuto non provata la opposizione in virtù del mancato deposito dei Decreti ministeriali TEGM.
Avrebbe errato il Tribunale nel fare applicazione del principio “dispositivo” e non di quello
“iura novit curia”. Peraltro, non avrebbe considerato anche la circostanza che la stessa controparte non ha mai contestato l'indice indicato nei suddetti decreti essendosi limitata a contestare il criterio posto a base del calcolo degli interessi.
Orbene, è ben vero che sotto tale profilo in applicazione del principio richiamato dalla S.C.
(Cass. N. 883/2020), non è condivisibile la conclusione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che parte opponente avrebbe dovuto produrre i Decreti, ma in ogni caso il gravame non è da accogliere.
Non risulta, infatti, provato che il cd. tasso soglia di mora sia stato mai superato.
In considerazione della data di sottoscrizione del contratto di mutuo (29.4.2009), infatti, il rilevato nel II trimestre 2009 per la categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso CP_6 fisso”, ammontava al 4,42%. Sommando a tale tasso la maggiorazione del 2,1% e moltiplicando per 1,5, si ottiene il cd. tasso soglia di mora, pari al 9,87%, nettamente superiore al tasso di mora pattuito, pari all'8,00%
Secondo quanto dettato dalla S.C. del resto, (Cass. SS. UU. n.19597/2020), per i contratti di mutuo conclusi dal 01.04.2003 al 30.06.2011, il tasso di mora va determinato sommando al
TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media di interessi indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art.2, comma 4, Legge 108/1996.
Il terzo motivo attiene alla mancata ammissione della ctu. contabile.
Orbene, la ctu. non era e non è necessaria alla luce della documentazione prodotta a sostegno della domanda creditoria proposta dalla banca che ha prodotto tutta la documentazione a suo supporto e non vi sono ragioni, in considerazione della pag. 7/11 determinatezza delle condizioni contrattuali e dei principi richiamati in precedenza per la determinazione del tasso soglia, per ritenere il motivo meritevole di accoglimento.
Il quarto motivo relativo alla ritenuta indeterminatezza dell'ammortamento alla francese è stato già affrontato con riferimento al primo motivo di gravame e, quindi, non può che essere ugualmente respinto per le medesime ragioni.
L'ultimo motivo è inerente alla statuizione sulle spese ma va respinto.
La totale soccombenza della parte opponente, infatti, non giustificava la richiesta compensazione tra le parti delle spese del giudizio non ricorrendo peraltro alcuno dei presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c..
Come ulteriore motivo è stata successivamente eccepita la nullità del contratto di mutuo dovendo trovare applicazione la disciplina del Codice del Consumo.
La Corte dovrebbe comunque rilevare ex officio la nullità come nel caso di specie secondo l'insegnamento della S.C. (SS.UU. 26242/2014).
Nel caso di specie, emergerebbe dagli atti che la appellante non ha sottoscritto il mutuo quale professionista o, comunque, quale imprenditore o per finalità professionali ma solo nella sua qualità di consumatore.
Sarebbe altresì chiara l'abusività della clausole contenute nel contratto in quanto risulterebbero “pattuizione di interessi di mora eccessivi;
capitalizzazione anatocistica non trasparente;
commissioni occulte o non giustificate;
facoltà unilaterale di modifica del contratto da parte della banca, limitazione del diritto del contraente più debole ad opporsi o agire in giudizio, risoluzione del contratto a fronte del mancato rispetto di obbligazioni troppo generiche, non particolarmente significative, e non relative a interessi meritevoli di tutela;
trasferimento in capo alla mutuataria degli oneri tributari diretti della banca. Sotto il profilo dell'economia del rapporto, appaiono inoltre abusive le clausole che pretendono di consentire alla banca di modificare unilateralmente e senza giustificato motivo le condizioni economiche del contratto, compreso il tasso di interesse”, nonché per la presenza delle seguenti clausole vessatorie: “Capitolato, art.1/bis (Disposizioni relative all'ipoteca, frazionamento del mutuo, accollo); art.1/ter (spese e commissioni non specificate nel contratto); art.1/quater (Modifiche delle condizioni economiche, secondo cui “Il
pag. 8/11 Mutuatario prende atto che tutte le condizioni economiche applicate al rapporto di mutuo potranno formare oggetto di modifica da parte della Banca); art.2 (Indilazionabilità degli obblighi del mutuatario); art. 5 (Cause di risoluzione del contratto, con particolare riferimento ai commi a), c), d), e); art.8 (Imposte ed oneri fiscali)”.
Orbene, è principio consolidato della S.C. (Cass. sez. 1 n.7385 19/03/2025) richiamata peraltro dalla difesa della banca appellata, che quello della rilevabilità d'ufficio va contemperato con le regole generali del processo civile e la relativa tempistica “onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607,
5038, 5478 e 10712 del 2024)”.
Dunque, la quaestio nullitatis è sì proponibile per la prima volta in appello, al di là delle preclusioni ormai maturatesi, “ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato fossero stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio” (Cass. 7385/2025 cit.; cfr. anche Cass. sez. 3 n.20713 del 17/07/2023).
Nel caso di specie, la solo in sede di deposito di note conclusionali ha dedotto Parte_1 possibili profili di nullità riconducibili alle clausole contrattuali da essa ritenute vessatorie e/o abusive e ciò ha fatto in modo inammissibile.
Ad ogni buon conto, pur a voler ritenere ammissibile una tale ipotesi, non vi sarebbe alcuna nullità.
Vertendosi in una ipotesi di contratto di mutuo fondiario per rogito notarile, trova applicazione quanto statuito di recente proprio dai Giudici di Legittimità (sentenza n. 4140 del 14/02/2024), per i quali: “In tema di contratti stipulati tra professionista e pag. 9/11 consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista, l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto…”.
Dunque, in ogni caso l'appello anche in parte qua è da respingersi.
Quanto al regime delle spese esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.44/21 del Tribunale di Rieti, ogni ulteriore Parte_2 istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della appellata e della terza intervenuta, delle spese e competenze del presente grado che per ciascuna liquida, quanto alle competenze, in
€ 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante incidentale dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 16.9.2025.
pag. 10/11 pag. 11/11
Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 16.09.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4762/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
nata a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
Corso Mazzini n.157, C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Nicoletta Ciavarelli, C.F.: , PEC: C.F._2 Email_1 indirizzo e mail: n. di fax 0746274770, (recapiti in cui si chiede di Email_2 ricevere le comunicazioni), con studio in Rieti via Sanizi n.19, in virtù di procura allegata in calce all'atto di appello.
- APPELLANTE -
CONTRO
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione e legale rappresentante pt, avv. nato a [...] il Controparte_2
10/10/1967 , con sede legale in Altamura (Bari) alla Via Ottavio Serena n°13 (Partita IVA -
), elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia (Bari) alla Via Gorizia n°34 e, P.IVA_1 occorrendo in Roma alla Via Silvio Pellico n.16 (c/o studio legale Avv. Persio Pennesi
Alessandra), presso e nello studio dell'avv. Antonio MASIELLO (
[...]
), del foro di Bari che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti C.F._3 resa in calce all'originale del ricorso per ingiunzione
- APPELLATA –
società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai Controparte_3 sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”), con sede legale in Milano Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza Lodi, n.
, capitale sociale interamente versato pari ad Euro 10.000,00 (di seguito, la P.IVA_2
“Mandante”) e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto notar Per_1 di Sesto San Giovanni del 20/01/2022 (repertorio n.843 – raccolta n.510), la
[...] società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale Controparte_4 dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale , partita iva , in P.IVA_3 P.IVA_4 persona dell'avv. Marco MONTELLA, nato a [...] il [...] (CF-
, a tanto abilitato in forza di procura speciale del 19/10/2022 C.F._4 rilasciata dal Dott. legale rappresentante della società Controparte_5 CP_4
autenticata nelle firme in data 19/10/2022 dal Dott.
[...] Persona_2
Notaio in Velletri, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia (Rep. n. 77770 - Racc. n. 29100), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio
MASIELLO ( ), del Foro di Bari, giusta procura alle liti, resa su CodiceFiscale_5 foglio separato, allegato al presente atto ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso avvocato in Gravina in Puglia (Bari) alla Via Gorizia n.34 e, occorrendo, in Roma alla
Via Silvio Pellico n.16 (c/o studio legale Avv. Persio Pennesi Alessandra).
- TERZA INTERVENUTA -
pag. 2/11 Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 44/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 44/21 Parte_1 con cui il tribunale di Rieti, pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 595/18 emesso nei suoi confronti su ricorso della Banca appellata, ha così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 595/2018;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Erroneità della statuizione laddove ha escluso qualsiasi fenomeno di capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento “alla francese” di cui al mutuo concesso all'opponente, in violazione degli artt.1284 c.c., 117 e 125 bis
TUB, 6 Delibera CICR del 9.02.2000 e L. n. 108/1996.
B) Erroneità della statuizione della sentenza che ha ritenuto non provata l'opposizione proposta, per il mancato deposito dei Decreti Ministeriali TEGM, in violazione degli artt. 113, 115 e 614 cod. pen e 1815 cod. civ., come novellati dall'art. 1 e dall'art. 4 della I. 108/96.
C) Erroneità della statuizione della sentenza per non aver il Tribunale disposto procedersi alla C.T.U. contabile richiesta dall'opponente, motivando tale rifiuto solo in sentenza, con il riferimento al difetto di produzione in giudizio dei Decreti
Ministeriali indicanti il in violazione, tra l'altro, degli artt.113, 191 Persona_3
e198 cpc.
pag. 3/11 D) Contrariamente a quanto ritenuto in I grado, il contratto di mutuo con l'allegato piano di ammortamento alla francese, è suscettibile di declaratoria di nullità per indeterminatezza ai sensi degli artt.1346, 1419 e 1427
E) Erroneità della statuizione della sentenza con cui l'opponente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, in violazione dell'art.91 e 92 c.p.c..
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, previa sospensione ai sensi degli articoli 283 e 351 c.p.c., dell'esecuzione della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da e del presente appello, ed in riforma Parte_2 della sentenza stessa: A) revocare o annullare il decreto ingiuntivo opposto per violazione di legge e conseguente nullità del contratto di mutuo ad esso sottostante, nonché per insussistenza, illegittimità e difetto di prova di tutte le pretese creditorie con lo stesso azionate, anche a titolo di interessi;
B) in subordine, per i medesimi motivi, revocare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando il saldo dovuto dall'opponente alla Banca opposta nelle somme indicate in citazione e più dettagliatamente nella consulenza di parte attrice, agli atti;
C) in via istruttoria, disporre la C.T.U. contabile come richiesta in I grado ed in questa sede, al fine di accertare la sussistenza delle dedotte violazioni di legge e delle eccepite nullità delle clausole del mutuo ripassato tra le parti ed operare il ricalcolo della somma realmente dovuta. Il tutto con vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario ed oneri accessori di legge”.
Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso Controparte_1 gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza rigettata, previa reiezione dell'istanza di sospensione, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero respingere l'avverso appello e confermare la gravata sentenza, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
pag. 4/11 E' intervenuta, quale cessionaria del credito, la società e, per Controparte_3 essa, la sua mandataria la quale ha concluso aderendo alle conclusioni formulate dalla banca.
Respinta la invocata inibitoria, alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Con il primo motivo la appellante si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui il
Primo Giudice ha escluso qualsiasi fenomeno di capitalizzazione degli interessi nel c.d. piano di ammortamento alla francese.
La doglianza deve essere respinta.
La tesi di partenza non è condivisibile, perché l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporta l'applicazione di interessi anatocistici se gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale.
Infatti, nel caso di ammortamento alla francese come quello previsto nel caso di specie, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri:
I . ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota capitale crescente;
2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
pag. 5/11 Ne consegue, che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
D'altro canto, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. il quale stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Così, quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali;
il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo”.
Nel caso in esame, in assenza di specifiche deduzioni in senso contrario da parte degli appellanti, si deve ritenere che l'importo delle singole rate sia stato determinato in conformità del tasso di interesse pattuito e della durata prefissata.
Non va tra l'altro trascurato quanto da ultimo affermato dalle stesse SS.UU. con la nota sentenza 29.5.2024 n. 15130, a mente della quale “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto pag. 6/11 degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto , né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e clienti.
La sentenza, in parte qua, è dunque meritevole di conferma.
Con il secondo motivo la difesa appellante censura la sentenza per avere il Giudice di prime cure ritenuto non provata la opposizione in virtù del mancato deposito dei Decreti ministeriali TEGM.
Avrebbe errato il Tribunale nel fare applicazione del principio “dispositivo” e non di quello
“iura novit curia”. Peraltro, non avrebbe considerato anche la circostanza che la stessa controparte non ha mai contestato l'indice indicato nei suddetti decreti essendosi limitata a contestare il criterio posto a base del calcolo degli interessi.
Orbene, è ben vero che sotto tale profilo in applicazione del principio richiamato dalla S.C.
(Cass. N. 883/2020), non è condivisibile la conclusione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che parte opponente avrebbe dovuto produrre i Decreti, ma in ogni caso il gravame non è da accogliere.
Non risulta, infatti, provato che il cd. tasso soglia di mora sia stato mai superato.
In considerazione della data di sottoscrizione del contratto di mutuo (29.4.2009), infatti, il rilevato nel II trimestre 2009 per la categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso CP_6 fisso”, ammontava al 4,42%. Sommando a tale tasso la maggiorazione del 2,1% e moltiplicando per 1,5, si ottiene il cd. tasso soglia di mora, pari al 9,87%, nettamente superiore al tasso di mora pattuito, pari all'8,00%
Secondo quanto dettato dalla S.C. del resto, (Cass. SS. UU. n.19597/2020), per i contratti di mutuo conclusi dal 01.04.2003 al 30.06.2011, il tasso di mora va determinato sommando al
TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media di interessi indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art.2, comma 4, Legge 108/1996.
Il terzo motivo attiene alla mancata ammissione della ctu. contabile.
Orbene, la ctu. non era e non è necessaria alla luce della documentazione prodotta a sostegno della domanda creditoria proposta dalla banca che ha prodotto tutta la documentazione a suo supporto e non vi sono ragioni, in considerazione della pag. 7/11 determinatezza delle condizioni contrattuali e dei principi richiamati in precedenza per la determinazione del tasso soglia, per ritenere il motivo meritevole di accoglimento.
Il quarto motivo relativo alla ritenuta indeterminatezza dell'ammortamento alla francese è stato già affrontato con riferimento al primo motivo di gravame e, quindi, non può che essere ugualmente respinto per le medesime ragioni.
L'ultimo motivo è inerente alla statuizione sulle spese ma va respinto.
La totale soccombenza della parte opponente, infatti, non giustificava la richiesta compensazione tra le parti delle spese del giudizio non ricorrendo peraltro alcuno dei presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c..
Come ulteriore motivo è stata successivamente eccepita la nullità del contratto di mutuo dovendo trovare applicazione la disciplina del Codice del Consumo.
La Corte dovrebbe comunque rilevare ex officio la nullità come nel caso di specie secondo l'insegnamento della S.C. (SS.UU. 26242/2014).
Nel caso di specie, emergerebbe dagli atti che la appellante non ha sottoscritto il mutuo quale professionista o, comunque, quale imprenditore o per finalità professionali ma solo nella sua qualità di consumatore.
Sarebbe altresì chiara l'abusività della clausole contenute nel contratto in quanto risulterebbero “pattuizione di interessi di mora eccessivi;
capitalizzazione anatocistica non trasparente;
commissioni occulte o non giustificate;
facoltà unilaterale di modifica del contratto da parte della banca, limitazione del diritto del contraente più debole ad opporsi o agire in giudizio, risoluzione del contratto a fronte del mancato rispetto di obbligazioni troppo generiche, non particolarmente significative, e non relative a interessi meritevoli di tutela;
trasferimento in capo alla mutuataria degli oneri tributari diretti della banca. Sotto il profilo dell'economia del rapporto, appaiono inoltre abusive le clausole che pretendono di consentire alla banca di modificare unilateralmente e senza giustificato motivo le condizioni economiche del contratto, compreso il tasso di interesse”, nonché per la presenza delle seguenti clausole vessatorie: “Capitolato, art.1/bis (Disposizioni relative all'ipoteca, frazionamento del mutuo, accollo); art.1/ter (spese e commissioni non specificate nel contratto); art.1/quater (Modifiche delle condizioni economiche, secondo cui “Il
pag. 8/11 Mutuatario prende atto che tutte le condizioni economiche applicate al rapporto di mutuo potranno formare oggetto di modifica da parte della Banca); art.2 (Indilazionabilità degli obblighi del mutuatario); art. 5 (Cause di risoluzione del contratto, con particolare riferimento ai commi a), c), d), e); art.8 (Imposte ed oneri fiscali)”.
Orbene, è principio consolidato della S.C. (Cass. sez. 1 n.7385 19/03/2025) richiamata peraltro dalla difesa della banca appellata, che quello della rilevabilità d'ufficio va contemperato con le regole generali del processo civile e la relativa tempistica “onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607,
5038, 5478 e 10712 del 2024)”.
Dunque, la quaestio nullitatis è sì proponibile per la prima volta in appello, al di là delle preclusioni ormai maturatesi, “ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato fossero stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio” (Cass. 7385/2025 cit.; cfr. anche Cass. sez. 3 n.20713 del 17/07/2023).
Nel caso di specie, la solo in sede di deposito di note conclusionali ha dedotto Parte_1 possibili profili di nullità riconducibili alle clausole contrattuali da essa ritenute vessatorie e/o abusive e ciò ha fatto in modo inammissibile.
Ad ogni buon conto, pur a voler ritenere ammissibile una tale ipotesi, non vi sarebbe alcuna nullità.
Vertendosi in una ipotesi di contratto di mutuo fondiario per rogito notarile, trova applicazione quanto statuito di recente proprio dai Giudici di Legittimità (sentenza n. 4140 del 14/02/2024), per i quali: “In tema di contratti stipulati tra professionista e pag. 9/11 consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista, l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto…”.
Dunque, in ogni caso l'appello anche in parte qua è da respingersi.
Quanto al regime delle spese esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.44/21 del Tribunale di Rieti, ogni ulteriore Parte_2 istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante alla rifusione in favore della appellata e della terza intervenuta, delle spese e competenze del presente grado che per ciascuna liquida, quanto alle competenze, in
€ 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante incidentale dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 16.9.2025.
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Il Presidente relatore
Dott. Camillo Romandini