Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1028/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est. dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. R.G. 1028/2023 vertente tra nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Bortolozzi, C.F._1
presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via G. Trevis n. 39
APPELLANTE PRINCIPALE
E
nata in [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Massi e dall'avv. Silvia Secchi, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Roma, Via di Val Tellina
87
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE nonché
Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma
interventore necessario
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 12033/2022 pronunciata il 14 luglio 2022 dal Tribunale di Roma – Prima Sezione Civile nella causa civile iscritta al n. 44336/2017 –cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
Conclusioni: per l'appellante principale:
1
- ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento con decorrenza dalla data del deposito della sentenza non definitiva di primo grado sulla cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario n.2332/18.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite per onorari e rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA all'avvocato Maria Luisa Bortolozzi, che si dichiara procuratore antistatario.
Nelle note sostitutive dell'udienza del 23 gennaio 2025 l'appellante ha chiesto inoltre “il rigetto delle domande avversarie”
Per l'appellata-appellante incidentale:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione della Persona e della famiglia adita, contrariis reiectiis, rigettare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12033 / 2022 pubblicata il
[...]
27.07.2022 del Tribunale di Roma, che ha definito il Giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 44336 / 2017, e tutte le domande a mezzo di esso appello spiegate, perché completamente destituiti, l'appello e le domande, di fondamento giuridico e fattuale, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato da in riforma dell'appellata sentenza, disporre che Controparte_1 Parte_1 corrisponda ad a far data dalla domanda, l'assegno
[...] Controparte_1 divorzile nella misura di € 1.700,00 mensili oltre adeguamento annuale Istat, in subordine € 1.200,00 mensili oltre Istat, condannando il al relativo Pt_1 pagamento entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;
ordinare che l'
[...]
in persona del Legale Rappresentante pro Controparte_2
tempore, ex art. 156 c.c., continui a provvedere direttamente al pagamento, prelevando gli importi mensilmente dal trattamento pensionistico corrisposto a al netto delle ritenute di legge, ed accreditandoli sul conto Parte_1
corrente della le cui coordinate sono già note. Con vittoria di spese di CP_1
lite del doppio grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e contraevano matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
in data 28 aprile 1976. Dal matrimonio, nasceva in Roma, il 25.02.1977, una sola figlia, Con sentenza n. 11782/2013, il Tribunale di Roma dichiarava la Per_1
separazione giudiziale dei coniugi, respingendo la domanda di addebito proposta dalla moglie e disponendo che ciascuna delle parti provvedesse al proprio mantenimento. Avverso la detta sentenza proponeva appello Controparte_1
2 R.G. 1028/2023
e la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4303/2015, in parziale accoglimento del gravame, stabiliva l'obbligo a carico del di corrispondere alla moglie, Pt_1 dal gennaio 2010, l'assegno mensile di mantenimento di € 850,00, oltre adeguamento Istat.
Con ricorso depositato il 27.06.2017 adiva il Tribunale di Roma Parte_1 chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca dell'assegno in favore della moglie.
Con memoria difensiva del 23.11.2017, si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
concordatario e chiedendo la conferma dell'assegno e dell'ordine di pagamento diretto da parte dell' . CP_2
Con sentenza provvisoria sullo stato, n. 23322/2018 del 4.12.2018, il Tribunale di
Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rimettendo la causa sul ruolo per l'espletamento della fase istruttoria.
Con sentenza n. 12033/2022 pronunciata il 14 luglio 2022 il Tribunale di Roma, definitivamente provvedendo, così decideva:
“dispone che, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, il Pt_1
corrisponda alla a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro CP_1
600,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e condanna lo stesso al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.”.
Avverso detta pronuncia, con ricorso depositato il 27 febbraio 2023 proponeva appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
A – Erronea ed omessa valutazione delle prove: il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che l'appellata viveva in una dimora di lusso di sua esclusiva proprietà e godeva di trattamento pensionistico, oltre che di una notevole capacità economica, come dimostrato dalle sentenze prodotte dall'appellante in primo grado, dai finanziamenti ottenuti dalla nel corso del giudizio di primo grado, CP_1
dalle spese legali affrontate nei vari giudizi da lei intrapresi nel corso del tempo;
l'appellante, invece, era privo di abitazione, non aveva neppure il possesso dell'immobile di proprietà comune in Abruzzo e viveva precariamente in una stanza ammobiliata condotta in locazione;
3 R.G. 1028/2023
B - Omessa valutazione delle prove: ai fini della valutazione della situazione economica delle parti il primo giudice avrebbe del tutto omesso di considerare che l'appellata aveva pignorato lo stipendio della figlia per il recupero delle spese legali relative a una causa civile intercorsa tra le due, e che nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla era stata omessa la indicazione delle CP_1
somme ricavate da tale pignoramento;
inoltre, non si era tenuto conto della somma di € 35.000,00 riconosciuta in favore della a titolo di risarcimento danni CP_1 in una controversia da lei instaurata nei confronti del Notaio che aveva rogato l'atto di compravendita della casa dell'Abruzzo;
C – Erronea valutazione degli elementi di prova ed error in procedendo –
Violazione degli articoli 115, 116 e 1117 c.p.c. : il Tribunale di Roma non aveva tenuto conto dell'oggettivo contributo fornito dall'appellante all'accrescimento economico dell'appellata in costanza di matrimonio, né aveva valutato la omessa contestazione, da parte dell'appellata, di alcune circostanze di fatto evidenziate dall'appellante nel corso del giudizio di primo grado (i finanziamenti per i quali il
è ancora gravato dall'onere di pagamento delle rate erano stati contratti Pt_1 nell'interesse della famiglia;
il finanziamento contratto per lavori di ristrutturazione della casa dell'Abruzzo aveva determinato il blocco del conto corrente intestato al l'appellante aveva contribuito all'acquisto della casa coniugale versando Pt_1
i relativi ratei di mutuo);
D- Violazione dell'articolo 167 e segg. c.p.c. e dell'articolo 2697 comma 2 c.c.: la aveva dedotto per la prima volta con la comparsa conclusionale un fatto CP_1 storico mai precedentemente allegato, e specificamente di aver lasciato l'attività lavorativa per dedicarsi prevalentemente alla famiglia, avendo lavorato saltuariamente tra il 1976 e il 1988 per limitati periodi e archi temporali, con inevitabili ripercussioni sul trattamento economico, il tutto oggetto di puntuale contestazione da parte del nelle sue memorie di replica. Pt_1
Concludeva chiedendo di riformare la sentenza appellata e di dichiarare che ciascuna delle parti avrebbe provveduto al proprio mantenimento, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza sullo status.
Con decreto del 13 marzo 2023 il Presidente di questa Sezione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 23 maggio 2024 (successivamente rinviata di ufficio al 23 gennaio 2025), assegnando al ricorrente termine fino al 30 novembre
4 R.G. 1028/2023
2023 per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza,
e all'appellata termine fino al 31 marzo 2024 per il deposito di memorie.
Con memoria depositata telematicamente il 29 marzo 2024 si costituiva l'appellata, la quale, a confutazione delle affermazioni dell'appellante, secondo cui la
NT avrebbe visto respingere le sue domande, sia dal Tribunale che dalla
Corte di Appello, deduceva che: con sentenza n. 4303/2015 la Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e
Famiglia, in parziale accoglimento del gravame proposto da Controparte_1 avverso la sentenza di separazione, aveva posto a carico del marito l'obbligo di versare mensilmente alla moglie, a titolo di mantenimento, la somma di € 850,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, “in ragione delle presumibili spese abitative che la dovrebbe comunque sostenere CP_1
(quand'anche, se del caso, con una soluzione diversa da quella attuale)”;
Con l'Ordinanza dell'8.04.2014 la stessa Corte di Appello aveva poi affermato, riguardo alle condizioni economiche dell'odierna appellata, che “il solo introito costituito dal reddito mensile percepito risulta insufficiente a garantire alla stessa una sistemazione abitativa ed il proprio mantenimento”;
Nel corso del giudizio di separazione anche il Tribunale, con i provvedimenti provvisori ed urgenti, aveva stabilito che il corrispondesse alla Pt_1 CP_1
l'assegno mensile nella misura di € 1.700,00. Tale obbligo era stato poi revocato con la sentenza di separazione, a causa di un errore commesso dallo stesso
Tribunale nella lettura dei modelli fiscali del marito (il Tribunale non si era avveduto del fatto che l'apparente diminuzione del reddito da pensione del come sembrava risultare dal confronto tra il Modello CUD 2007, preso a Pt_1
riferimento in sede presidenziale, ed i Modelli CUD 2011 e 2012 acquisiti nel corso del giudizio, derivava in realtà dalla detrazione alla fonte, da parte dell' , CP_2 dell'importo dell'assegno di mantenimento versato alla moglie in virtù del provvedimento ex art. 156 c.c. emesso in corso di causa in ragione dell'inadempimento del al pagamento dell'assegno); Pt_1
La Corte di Appello, con provvedimento ex art. 700 c.p.c. dell'8.04.2014, aveva riconosciuto in via di urgenza alla l'assegno di separazione nella misura CP_1 di € 850,00 mensili, successivamente confermato con la sentenza che aveva definito il giudizio di appello.
La appellata deduceva, inoltre, che:
5 R.G. 1028/2023
Il non aveva documentato l'asserita “indipendenza ed autosufficienza Pt_1 economica della moglie”;
Il non aveva documentato di essere afflitto da solo asserite “difficili Pt_1 condizioni economiche”;
Tutte le deduzioni ed argomentazioni svolte dall'appellante a sostegno di un presunto peggioramento della propria situazione economica erano già state abbondantemente svolte nel giudizio di separazione, rispetto al quale nulla di nuovo era stato dedotto, né documentato dall'interessato nel giudizio di divorzio;
La lettura suggerita dall'appellante dei propri modelli reddituali era mendace, essendo fondata sullo stesso errore in cui era stato indotto il Tribunale nella sentenza di separazione, ovvero di non sommare, all'importo indicato alla voce
“redditi da pensione”, l'importo, riportato in calce alla medesima pagina, alla voce
“oneri deducibili esclusi dai redditi”, corrispondente al totale degli assegni di mantenimento corrisposti dall' direttamente alla NT in forza CP_2 dell'ordine ex art. 156 c.c.;
ex ispettore di polizia in congedo dal 2003, era titolare di Parte_1 trattamento pensionistico pari ad € 2.997,96 circa lordi al momento dell'introduzione del giudizio di divorzio (netto di € 2.500,00 mensili circa per tredici mensilità), come si evinceva dall'ultimo cedolino , del febbraio 2022; CP_2
il soffriva da circa tredici anni delle patologie da lui indicate, Pt_1
relativamente alle quali non era stato documentato, né nel Giudizio di primo grado né in appello, alcun aggravamento;
Il pur essendo già proprietario di un'autovettura Daewoo Nubira tg. BD Pt_1
839 ZZ, di una Fiat Panda tg. RM 53043 V, e di una moto Suzuki 500 tg. CM 090
17, aveva acquistato, nel 2013, anche un grosso scooter 400 di cilindrata tg. DW
57567, sostituito ad Aprile 2016 con una moto Yamaha mod. Majestic tg. CW54591 della stessa cilindrata;
L'appellante era stato “dispensato dal servizio per inabilità fisica”, per sua espressa ammissione, con Decreto del Ministero dell'Interno del 31 marzo 2003 a far data dal 6 gennaio 2003, quindi oltre venti anni prima;
Successivamente, il aveva svolto attività imprenditoriale autonoma in Pt_1
campo edilizio, ricoprendo diverse cariche sociali (risultando tuttora presidente del
Consorzio B20 Cesano e consigliere del Consorzio Casa Felice Società
Cooperativa, come da visura C.C.I.A.A. aggiornata);
6 R.G. 1028/2023
la soffriva di diverse patologie e con la memoria difensiva di primo CP_1
grado aveva documentato di essere stata dichiarata invalida civile al 55% con delibera della Commissione Medica del 1°.10.2015, a causa di diverse patologie
(dolori e difficoltà deambulatorie, rischio di stenosi midollare e conseguente paralisi, problemi digestivi e dell'alvo); era mendace l'assunto secondo il quale il non sarebbe proprietario di Pt_1
terreni o fabbricati, ad eccezione dell'unità immobiliare sita in Rocca di Cambio in provincia dell'Aquila, avendo la con la memoria ex art. 183 sesto CP_1 comma n. 2 c.p.c. depositato visura catastale dell'immobile in località Cesano, Via
F. Turchetti 39, acquistato dal mediante assegnazione dalla Cooperativa Pt_1
Polfer alla quale il bene (villino su tre piani della superficie di circa 200 mq. con terrazzo, giardino, balconi e due posti auto) era ancora formalmente intestato;
all'esito della C.T.U. svolta nel giudizio per l'accertamento dell'obbligo del terzo
R.G. n. 21132 / 2011 promosso da innanzi al Tribunale di Controparte_1
Roma nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi per il recupero degli arretrati dell'assegno non corrisposti dal era stato accertato che, sebbene Pt_1 quest'ultimo risultasse dal libro soci dimissionario dal 4.06.2009, tuttavia non vi era prova del suo presunto debito verso la cooperativa, e al contempo l'asserita cessione di quote alla cooperativa non risultava suffragata da idonea documentazione probatoria, mancando “la quietanza di avvenuta restituzione delle due unità immobiliari con il passaggio di effettivo denaro”, tanto che il C.T.U. in quella sede aveva concluso nel senso che “non viene riconosciuta la restituzione delle quote sociali e viene riconosciuto il socio assegnatario delle due Pt_1 unità immobiliari”, stimandone il valore in € 382.000,00;
Con la propria memoria difensiva nel Giudizio di Primo Grado, la aveva CP_1 depositato anche il contratto di locazione con l'Ambasciata del Gabon, che già nel
2007 garantiva al un reddito extra mensile di € 1.300,00; Pt_1
La circostanza che il avesse subito uno sfratto per morosità dall'immobile Pt_1
ove risiedeva non costituiva indice di povertà, così come non lo era la circostanza che il fosse destinatario di numerose cartelle esattoriali non ancora Pt_1 riscosse dall'Agenzia delle Entrate e da altri Enti impositori;
Era del tutto fuorviante l'assunto secondo il quale il nella memoria Pt_1 depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., aveva formulato una proposta “conciliativa”, posto che tale proposta era del tutto inaccettabile, in
7 R.G. 1028/2023
quanto, a fronte di un credito di € 40.000,00 maturato dalla per arretrati CP_1 dell'assegno di separazione, la proposta avanzata dal prevedeva la Pt_1 rinuncia della all'assegno divorzile e la compensazione dell'intero CP_1 credito di € 40.000,00 a fronte del trasferimento, da parte del della metà Pt_1 dell'immobile sito in Rocca di Cambio, acquistato dalla nel 2001 con CP_1
denaro personale.
L'appellata impugnava, poi, punto per punto l'atto di gravame, contestando specificamente tutte le circostanze di fatto dedotte dall'appellante a sostegno dei motivi di impugnazione da lui articolati.
Rilevava la appellata che il suo reddito mensile complessivo, da pensione e assegno divorzile, era pari ad € 1.479,80 (€ 937,52 + € 542,28), laddove il solo rateo di mutuo, che al momento della proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio era pari a 700,00 euro mensili, a marzo 2024 era diventato di
€ 1.740,30 euro mensili, come da piano di ammortamento. Inoltre, la era CP_1
gravata da un finanziamento Findomestic, contratto in data 28.11.2019 con rata mensile di € 652,40 (estinzione prevista nel 2030), nonché da spese mensili ordinarie pari ad € 1.555,50, per un onere mensile complessivo (rata di mutuo, rata finanziamento e spese ordinarie) di € 3.948,20.
Aggiungeva che il trattamento pensionistico del era pari quasi al triplo di Pt_1
quello della appellata, dovendosi ai fini dell'individuazione del reddito da pensione netto tener conto solo delle ritenute per imposte e tasse, ma non delle due voci di
“recupero obbligatorio”, una relativa a un pignoramento Unicredit, e l'altra all'assegno attribuito alla e versato direttamente dall' . CP_1 CP_2
Formulava appello incidentale, chiedendo l'aumento dell'assegno divorzile ad €
1.700,00 o, in subordine, a € 1.200,00 al mese, in ragione del notevole aumento della rata mensile di mutuo gravante sull'appellata.
Con memoria di replica il eccepiva la inammissibilità dell'appello Pt_1
incidentale e, comunque, la infondatezza della pretesa avanzata in secondo grado dalla NT
Con decreto del 5 dicembre 2024 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, dell'udienza del 23 gennaio 2025 con il deposito di brevi note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali il collegio avrebbe poi deciso in camera di consiglio.
8 R.G. 1028/2023
Entrambi i procuratori delle parti hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza, ciascuno insistendo nelle rispettive conclusioni.
In data 24 dicembre 2024 il P.G. ha rilevato la insussistenza di interessi relativi a soggetti minorenni e non ha avanzato rilievi di merito sulla sentenza impugnata, ritenendola immune da vizi di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della sua ex moglie, anche alla luce dei principi giurisprudenziali affermati dalla Suprema Corte nella specifica materia, lamentando, in particolare, che ai fini della valutazione e della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti il primo giudice non avrebbe correttamente esaminato le risultanze istruttorie in atti. In particolare, secondo l'appellante, il primo giudice non avrebbe tenuto conto, in primo luogo, del fatto che la vive in un appartamento di lusso di sua esclusiva proprietà e gode CP_1
di un trattamento pensionistico e di una capienza economica rilevante, mentre il
è privo di abitazione e vive precariamente in una stanza ammobiliata, Pt_1
sicché non sarebbe configurabile né una situazione di inadeguatezza di mezzi in capo alla appellata, né uno squilibrio patrimoniale tra le parti.
Inoltre, sempre secondo la prospettazione dell'appellante, il primo giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che il trattamento pensionistico del è Pt_1
soggetto a varie trattenute, riconducibili a un pignoramento e all'assegno divorzile, con un reddito residuo, al netto del canone di locazione, di appena € 700,00 al mese.
Non sarebbe stato poi valutato il fatto che la aveva pignorato lo stipendio CP_1
della figlia per il recupero di alcune spese legali e che la stessa aveva vinto una causa da lei intentata nei confronti del Notaio che aveva rogato l'atto di acquisto della casa di Rocca di Cambio, ottenendo un risarcimento di € 35.000,00. Infine, non sarebbe stato considerato il contributo fornito dall'appellante all'accrescimento economico dell'appellata, in costanza di matrimonio.
L'appellata, da parte sua, deduce che il ex ispettore di polizia in congedo Pt_1 dal 2003, era titolare di trattamento pensionistico pari ad € 2.997,96 circa lordi al momento dell'introduzione del giudizio di divorzio (netto di € 2.500,00 mensili circa per tredici mensilità), come si evinceva dall'ultimo cedolino del CP_2
febbraio 2022, mentre l'appellata aveva un reddito mensile complessivo (pensione e assegno divorzile) di € 1.479,80 (€ 937,52 + € 542,28), laddove il solo rateo di
9 R.G. 1028/2023
mutuo, che al momento della proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio era pari a 700,00 euro mensili, a marzo 2024 era diventato di
€ 1.740,30 euro mensili. Inoltre, la era gravata da un finanziamento CP_1
Findomestic, contratto in data 28.11.2019, con rata mensile di € 652,40 (estinzione prevista nel 2030), nonché da spese mensili ordinarie di € 1.555,50, per un onere complessivo (rata di mutuo, rata finanziamento e spese ordinarie) di € 3.948,20.
La NT deduce, inoltre, che dopo il pensionamento il aveva svolto Pt_1
attività imprenditoriale autonoma in campo edilizio, ricoprendo diverse cariche sociali e risultando tuttora presidente del Consorzio B20 Cesano e consigliere del
Consorzio Casa Felice Società Cooperativa, e che lo stesso risultava assegnatario di una quota della Cooperativa Polfer costituita da un villino su tre piani della superficie di circa 200 mq. con terrazzo, giardino, balconi e due posti auto, del valore stimato in sede di c.t.u. svolta in un giudizio di esecuzione di € 388.000,00.
Va premesso che il criterio guida nell'interpretazione dell'art. 5, sesto comma, della legge 898/70 è stato per numerosi anni quello di attribuire all'avente diritto un assegno tale da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Tale posizione interpretativa, come è noto, è stata superata dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017 che ha affermato l'orientamento opposto, negando il riconoscimento dell'assegno divorzile al richiedente che fosse economicamente autosufficiente (cfr. anche Cass. n. 23602/2017).
L'acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto tra i due contrapposti orientamenti è culminato nel noto intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n.
18287 dell'11 luglio 2018, che ha enunciato il seguente principio: “Ai sensi della
l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli
10 R.G. 1028/2023
ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” (cfr. anche Cass., 23/01/2019, n. 1882).
In motivazione, la Corte di legittimità ha affermato che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà
e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
Ritiene questa Corte che nel caso di specie vada decisamente esclusa la piena autosufficienza economica della in ragione della esiguità del reddito da CP_1
pensione da lei percepito, nonché dell'età e dello stato di salute in cui ella attualmente versa.
Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa 28 marzo 2024 dalla appellata si legge che quest'ultima percepisce mensilmente la pensione INPS e l'assegno divorzile corrispostole dal coniuge, per un importo netto complessivo, relativamente al mese di gennaio 2024, di € 1.479,80. Nell'anno 2021 il suo reddito netto annuo è stato di € 22.774,00, nel 2022 di € 22.774,00 e nel 2023 di €
22.219,00. Nell'anno 2023 la ha percepito l'ultima rata di trattamento di CP_1 fine rapporto, dell'importo di € 12.864,54, da lei utilizzata per ripianare la sua posizione debitoria relativa al mutuo per l'abitazione ove vive. La suddetta è proprietaria della intera proprietà dell'appartamento in Roma, Via Vigolo 12, di mq. 60 con posto auto, acquistato nel 2005 e gravato d mutuo trentennale, nonché del 50% di un immobile in Rocca di Cambio di mq. 36, acquistato nel 2000 e attualmente non utilizzabile perché necessiterebbe di interventi di ristrutturazione.
11 R.G. 1028/2023
È inoltre titolare di una quota del 37% della nuda proprietà di un appartamento in
Roma, gravato da diritto di abitazione in favore del fratello dell'appellata. La
NT è gravata da una rata di mutuo relativa alla casa di abitazione che nel mesi di marzo del 2024 era arrivata all'importo di € 1.740,30, nonché dalla rateizzazione della cessione del quinto dello stipendio (€ 220,00 al mese) e dalla rateizzazione di un prestito Findomestic (€ 652,00 al mese con scadenza al 2030).
Dal cedolino del mese di gennaio 2024 si rileva che il netto della pensione percepita dalla è di € 1.157,52 (non potendo tenersi conto della trattenuta per CP_1
cessione del quinto), mentre l'assegno divorzile corrispostole direttamente dall' è di € 542,28. CP_2
Come documentato in primo grado, la odierna appellata è stata riconosciuta portatrice di invalidità civile in misura del 55% (certificato dott. , Persona_2
con varie patologie e difficoltà di deambulazione.
La donna in passato svolgeva attività lavorativa presso l'amministrazione della
MAFRA, in Via Tagliamento, a Roma. Successivamente, dal 1976 (anno del matrimonio) al 1988 ha svolto saltuariamente attività lavorativa come impiegata straordinaria delle Poste e dal 1988 è stata assunta a tempo indeterminato presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Attualmente, a causa delle sue condizioni fisiche (invalidità con difficoltà di deambulazione), nonché dell'età (attualmente ha oltre settant'anni), ella non è certamente in condizioni di procurarsi un incremento di reddito.
In sostanza, la sola pensione netta mensile percepita dalla ammontante, CP_1
su dodici mesi, a circa 1.253,00, non sarebbe assolutamente sufficiente a garantire alla suddetta l'autosufficienza economica, tenuto conto, a tal fine, della necessità, per la stessa, di assicurarsi un alloggio, i cui costi, sia in termini di locazione che di mutuo, andrebbero inevitabilmente a gravare sulla sua assolutamente non consistente disponibilità reddituale.
Nella ricostruzione della complessiva situazione economico-patrimoniale della appellata non può certamente tenersi conto della proprietà, in capo alla stessa, della casa di abitazione, sulla quale grava un mutuo molto oneroso, né della proprietà della quota di ½ della casa dell'Abruzzo, trattandosi di un immobile di piccole dimensioni (36 mq), improduttivo di reddito, né dell'appartamento di cui ella è solo nuda proprietaria per la quota del 37%, trattandosi di un immobile gravato dal diritto di abitazione in favore del fratello della CP_1
12 R.G. 1028/2023
Ugualmente, non può tenersi conto di altre componenti, come il trattamento di fine rapporto, utilizzato dall'interessata per far fronte alla notevole esposizione debitoria con la banca per il mutuo sulla casa di abitazione, il pignoramento del quinto dello stipendio della figlia, riferito al recupero di spese legali anticipate dalla CP_1 né della somma di € 35.000,00 riconosciutale a titolo di risarcimento danni nell'ambito di una controversia civile per colpa professionale di un notaio, trattandosi di un credito solo riconosciuto ma non riscosso.
Il come da lui stesso dichiarato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto Pt_1
di notorietà resa il 6 febbraio 2024 e come emerge dalla documentazione prodotta dall'interessato, percepisce una pensione netta media mensile (su dodici mesi) di circa € 2.758,65 (€ 1538,34 effettivamente corrisposte dall' + 693,11 CP_2
trattenute per versamento assegno divorzile + € 315,00 trattenute per pignoramento
UNICREDIT, il tutto moltiplicato per tredici e diviso per dodici). Va ricordato cha dal reddito netto mensile del viene mensilmente detratto dall' Pt_1 CP_2
l'importo netto dell'assegno divorzile (€ 693,11) e la rata per pignoramento
UNICREDIT (€ 315,00). Tali trattenute, diversamente da quanto prospettato dall'obbligato, non possono essere detratte dalla pensione netta mensile, al fine del calcolo del reddito effettivo del Quest'ultimo, sempre secondo quanto Pt_1 dichiarato nell'atto del 6 febbraio 2024, versa un canone mensile di locazione di €
460,00 è debitore nei confronti di Equitalia di una somma di € 13.743,01 e spende mensilmente € 250,00 per medicinali.
Il era assegnatario di una quota di immobile della Cooperativa Polfer del Pt_1
valore, stimato da un c.t.u. in altro giudizio, di € 388.000,00, e in primo grado la attuale appellata aveva prodotto il contratto di locazione dell'immobile (un villino di tre piani) stipulato dal con l'Ambasciata del Gabon, al canone di € Pt_1
1.300,00 al mese. Non è stata offerta prova della avvenuta cessione di tale quota, da parte del né della eventuale destinazione della somma ricavata. Pt_1
Nella comparazione delle condizioni economiche delle parti, non può certamente tenersi conto degli obblighi economici su ciascuna gravanti per contratti di finanziamento, trattandosi di debiti volontariamente assunti dagli interessati, in relazione ai quali non vi è prova della riconducibilità a spese affrontate a vantaggio della famiglia. Deve invece tenersi conto della rata di mutuo che la è CP_1 tenuta a versare relativamente all'appartamento in cui ella attualmente vive e del canone di locazione a carico del trattandosi di spese resesi necessaria in Pt_1
13 R.G. 1028/2023
seguito alla separazione dei coniugi, per far fronte alle rispettive esigenze abitative di questi ultimi.
Ciò posto, non può negarsi che dalla valutazione comparativa delle situazioni economiche delle parti emerge che la posizione della titolare di una CP_1
pensione netta di gran lunga più esigua rispetto a quella del suo ex coniuge, è incontestabilmente più disagiata rispetto a quella del percettore di una Pt_1
pensione netta media mensile pari a circa due volte e mezza quella della sua ex moglie.
Ritiene, in definitiva questa Corte che, in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte a Sezioni Unite, espresso nella sentenza n. 18287 dell'11 luglio
2018 e ribadito da Cass., 23/01/2019, n. 1882, la sentenza impugnata non sia assolutamente meritevole di censura, sia quanto al riconoscimento del diritto della appellata alla percezione dell'assegno divorzile, che alla misura dell'assegno stabilita dal primo giudice.
A tal fine, va considerato che: la pensione netta mensile della non è CP_1
idonea a garantire alla stessa l'autosufficienza economica, soprattutto in considerazione delle esigenze abitative della donna;
il divario reddituale esistente tra le parti è certamente riconducibile alla distribuzione dei compiti di ciascun coniuge nell'ambito del rapporto matrimoniale, come emerge dal fatto che prima del matrimonio la svolgeva un'attività lavorativa stabile, dopo le nozze, CP_1
per circa otto anni (dal 1976 al 1988), ella si è dedicata a un lavoro saltuario e precario, verosimilmente più compatibile con le esigenze della famiglia, anche in relazione alla nascita di una figlia, e solo a distanza di dodici anni dal matrimonio
(1988) si è infine dedicata a un impiego stabile, a tempo indeterminato, il che ha certamente influito sull'attuale trattamento pensionistico della donna, mentre il ha sempre potuto continuare a svolgere la sua attività di Ispettore di P.S. Pt_1 fino al pensionamento;
attualmente la ha settant'anni e non versa in CP_1
buone condizioni di salute;
il matrimonio è durato circa trentadue anni (dal 1976 al
2008) ed è stato allietato dalla nascita di una figlia.
L'appello principale deve essere pertanto rigettato.
Non può trovare accoglimento neppure l'appello incidentale, con il qaule la invoca l'aumento dell'assegno in questione nella misura di € 1.700,00 o, CP_1 in subordine, in quella di € 1.200,00, dovendo ritenersi del tutto congruo, in
14 R.G. 1028/2023
relazione alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, l'importo di € 600,00 stabilito dal primo giudice.
Le spese del presente grado, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, devono essere compensate per intero.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia dell'appellante che dell'appellata, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. n. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello principale proposto da
[...]
con ricorso depositato il 27 febbraio 2023, nonché sull'appello Parte_1
incidentale proposto da con memoria di costituzione Controparte_1
depositata il 29 marzo 2024, avverso la sentenza n. 12033/2022 emessa dal
Tribunale di Roma il 14 luglio 2022, a definizione della causa iscritta al n.
44336/2017 R.G., di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e nel contraddittorio tra le parti, acquisito il parere
[...] Controparte_1
del P.G., così dispone:
1) Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, se effettivamente dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)
15