Sentenza breve 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 01/12/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00446/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 446 del 2025, proposto da
NG NI, MA AR, NI ES, GI EL, TA PI, NA LL, ES EN, NA HI, CO AV, MO NT, RE TI, AL RB, TI ZZ, RO FE, RM IR, LL GA, OD AL, ER RE, AV CC, LE PE, rappresentati e difesi dall'avvocato Corrado Brancati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Cicu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ITALFERR S.P.A., non costituita in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato sull'istanza presentata dai ricorrenti in data 30 gennaio 2025 volta a richiedere la nomina di commissione arbitrale per la rideterminazione dell'indennità di espropriazione ex art. 21 D.P.R. 327/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.- Società per Azioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa ST PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 14 aprile 2025 e ritualmente depositato, i ricorrenti hanno agito avverso il silenzio serbato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. sull’istanza presentata in data 30 gennaio 2025 e volta ad ottenere la nomina di commissione arbitrale per la rideterminazione dell’indennità di espropriazione ex art. 21 D.P.R. 327/2001.
2. Si è costituita in giudizio Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. depositando documenti e memoria difensiva.
3. In vista dell’udienza camerale del 20 novembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha dato atto, con memoria depositata in data 20 ottobre 2025, della definizione bonaria della controversia a seguito di trattative ed ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere a spese compensate; il difensore di parte resistente ha aderito sia con riferimento all’istanza di definizione del giudizio sia con riguardo alla compensazione delle spese di lite.
4. Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge.
5. Ciò posto, alla luce di quanto dedotto e richiesto da entrambe le parti costituite, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della dichiarata definizione conciliativa della controversia.
6. Le spese di lite possono essere interamente compensate stante la concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO DR, Presidente
ST PP, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST PP | RO DR |
IL SEGRETARIO